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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 3806/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2050/2023 pubblicata il 12.07.2023
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n. 15 presso l'avv. Carmela Corradini ( C.F. da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti depositata CodiceFiscale_2 telematicamente in sede di iscrizione a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
(P.I. con sede legale in Roma alla Piazza G. Marconi 25, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta al Corso
Trieste n. 98 presso l'avv. Giuseppe Esposito (C.F. ) da cui è rappresentata CodiceFiscale_3
e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATA
E
(C.F. residente in [...]. Controparte_2 CodiceFiscale_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite nel pagina 1 di 2 sinistro stradale verificatosi alle 21,30 circa del 04.08.2018, nel Comune di Boscoreale alla via
Grotta, da lui proposta contro e la con integrale Controparte_2 Controparte_1 compensazione tra le parti delle spese processuali.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma Controparte_1 della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 21.03.2025, ha disposto che l'udienza dell'11.04.2025 fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza comunicata il 14.04.2025 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino al 30.05.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 03.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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