Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione VI^ CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 19971 DELL'ANNO 2023
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LUIGI Parte_1 C.F._1 SETTEMBRINI, 26A 20124 MILANO presso l'Avvocato DERIU ANTONELLA, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ADOLFO Pt_2 Controparte_1 P.IVA_1 RAVA, 75 00142 ROMA presso l'Avvocato COLUCCINO LUIGI
CONVENUTO
Oggi 06/02/2025 innanzi al giudice Carmela Gallina, sono comparsi:
Per è comparso l'avv. DERIU ANTONELLA. Parte_1
Per è comparso l'avv. TAISCH SIMONA in sostituzione Controparte_2
dell'avv. COLUCCINO LUIGI.
Le parti espongono oralmente le rispettive difese, riportandosi alle note allegate ed insistendo nelle conclusioni.
Si rimettono alla valutazione del giudice ai fini della liquidazione delle spese.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 1 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano sezione VI civile nella persona del giudice Carmela Gallina in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19971/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LUIGI Parte_1 C.F._1 SETTEMBRINI, 26A 20124 MILANO presso l'Avvocato DERIU ANTONELLA, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ADOLFO Controparte_2 P.IVA_1 RAVA, 75 00142 ROMA presso l'Avvocato COLUCCINO LUIGI
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da richieste svolte in sede di udienza conformi a quelle indicate nei fogli depositati nel fascicolo telematico.
Motivi in fatto e in diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4026/2023 del Parte_3
23.2.2023 reso da questo Tribunale su istanza di 4 rappresentata dalla mandataria Controparte_3
per l'importo di € 35.046,24 oltre interessi relativo – quanto ad € Controparte_4
30.851,23 – al mancato pagamento del mutuo non ipotecario imprese stipulato il 5.12.08 e – quanto ad pagina 2 di 5 € 4.195,01 – quale saldo debitore del conto corrente nr. 0750/20331 aperto il 4.6.2008 e chiuso il
13.3.13.
L'opponente ha contestato preliminarmente la carenza di legittimazione attiva ovvero la titolarità del diritto fatto valere dall'opposta; l'assenza di documentazione idonea a riscontrare la pretesa per la mancata produzione degli estratti conto integrali;
l'entità della richiesta essendo il conto corrente stato incrementato da un versamento consistente idoneo ad estinguere il saldo debitore registrato a dicembre
2011.
Ha quindi concluso per la declaratoria della carenza di titolarità del rapporto sostanziale e/o la legittimazione processuale della e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo, Controparte_5
fermo restando l'accertamento dell'assenza di alcun credito riferibile all'opposta.
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto e fissato alle parti termine per espletare la mediazione obbligatoria, all'esito - senza svolgimento di attività istruttoria - la causa viene discussa all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi decisa come di seguito si riporta.
Preliminarmente deve essere rigettata la contestazione relativa alla titolarità del credito.
L'opposta in sede di costituzione ha prodotto il doc. 5 costituito dalla dichiarazione resa dalla cedente di intervenuto trasferimento del credito. Essa reca espressa menzione della tipologia di rapporto, del nominativo del debitore, del numero identificativo e dell'entità dell'esposizione. Tale documento va associato al già prodotto estratto della Gazzetta Ufficiale, all'elenco dei borrower ceduti (doc. 6) che identifica la posizione debitoria facente capo all'opponente con l'univoco codice NDG 72391744 ed alla comunicazione di messa in mora regolarmente notificata (doc. 7).
Il complesso degli atti menzionati rende evidente l'acquisita titolarità del credito, sia pure in assenza del contratto di cessione.
Quanto al merito, il credito afferisce a due distinti rapporti: il contratto di conto corrente n. 0750/20331 recante un saldo negativo di € 4.195,01 prodotto sub. doc. 11 ed il contratto di mutuo n. 93124160 recante un saldo negativo di € 30.851,23 prodotto sub. doc. 12. La sommatoria degli importi restituisce il credito fatto valere in via monitoria.
Riguardo al primo saldo, l'opposta ha prodotto l'estratto ex art. 50 TUB che alla data del 20.3.13 reca un saldo negativo di € 3.903,07 del tutto coerente con quello - incrementato dagli interessi di mora - riportato per ciascuna delle annualità successive sino al 7.6.18.
pagina 3 di 5 Va precisato, così replicandosi alla contestazione dell'opponente relativa ad un preteso omesso conteggio di un bonifico consistente eseguito da terzi nel dicembre del 2011, che il raffronto tra la comunicazione di messa in mora e recesso dai rapporti in data 25.10.11 e la successiva diffida del
13.11.13 rende evidente l'avvenuta contabilizzazione.
Infatti, a fronte di uno scoperto iniziale pari ad € 20.805,38, la comunicazione del biennio successivo reca il minor importo di € 4.034,64 : la differenza è costituita dall'avvenuto accredito dell'importo di €
17.900 con riduzione dello scoperto ad € 2.436,28 alla data del 31.12.11.
Considerato che
il conto è stato chiuso nel marzo del 2013, l'importo risultante dall'estratto conto risulta coerente sia con quello da ultimo riportato sia con quello indicato in sede monitoria tenuto conto della produzione annuale degli interessi moratori come conteggiati nell'estratto ex art. 50 TUB.
Parimenti riscontrato è il credito afferente il mutuo.
L'opposta ha prodotto il contratto, ivi incluso il piano di ammortamento, nonché, l'estratto del partitario alla data di decadenza dal beneficio del termine ossia l'ottobre del 2011.
Quest'ultimo individua la decorrenza degli insoluti, il numero e l'entità della rata per capitale ed interessi. La complessiva entità degli importi corrisponde al totale girato a sofferenza in data 13.3.13 nonché a quello indicato in ricorso maggiorato della mora.
Era onere dell'opponente non solo allegare, ma anche riscontrare l'intervenuta estinzione del debito mediante la prova dei pagamenti eseguiti. Tale onere, tuttavia, non è stato assolto sì da risultare fondata anche tale pretesa.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite – che si liquidano come in dispositivo nei valori medi ad eccezion della fase istruttoria liquidata nel minimo in quanto documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4026/2023 del 23.2.2023 reso da questo
Tribunale su istanza di 4 da dichiararsi definitivo;
Controparte_3
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta 4 Parte_3 [...]
rappresentata dalla mandataria le spese di lite che si Controparte_3 Controparte_4
liquidano in € 6.713 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale per l'immediato deposito in cancelleria in forma telematica.
Milano, 6 febbraio 2025. il giudice
Carmela Gallina
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