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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6576 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina De Giovanni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Marocco) il 23/06/1991, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Houssam Dakraoui, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e per l'effetto nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto e dichiarano altresì di aver regolato di comune accordo tutti gli aspetti patrimoniali e personali, sottoscrivendo in pari data alla sottoscrizione del presente accordo una scrittura privata di transazione con la quale hanno definito ogni aspetto economico e morale legato al rapporto matrimoniale.
3) I coniugi procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato acceso presso la Banca ING, procedendo alla divisione al 50% tra loro dell'importo su esso residuo, previo versamento da parte del sig. degli importi stornati CP_1 da lui per spese personali precedentemente alla sottoscrizione del presente atto.
4) Il sig. preleverà i suoi effetti personali ancora presenti presso CP_1
l'abitazione dei suoceri, concordando con preavviso di almeno 7 giorni la data e l'orario dell'accesso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6576 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina De Giovanni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Marocco) il 23/06/1991, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Houssam Dakraoui, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e per l'effetto nessun assegno di mantenimento è reciprocamente dovuto e dichiarano altresì di aver regolato di comune accordo tutti gli aspetti patrimoniali e personali, sottoscrivendo in pari data alla sottoscrizione del presente accordo una scrittura privata di transazione con la quale hanno definito ogni aspetto economico e morale legato al rapporto matrimoniale.
3) I coniugi procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato acceso presso la Banca ING, procedendo alla divisione al 50% tra loro dell'importo su esso residuo, previo versamento da parte del sig. degli importi stornati CP_1 da lui per spese personali precedentemente alla sottoscrizione del presente atto.
4) Il sig. preleverà i suoi effetti personali ancora presenti presso CP_1
l'abitazione dei suoceri, concordando con preavviso di almeno 7 giorni la data e l'orario dell'accesso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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