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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
EN RI, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6024/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 831/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 23/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKFCR1200070 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero AA18 RECUP. CRED. IMPOSTA N. TKFCR1200070-2021 per il periodo d'imposta 2021 (II.DD. + I.V.A.) per un valore di 29.596,76 Euro.
La Ricorrente_1 è titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di lavanderia e tintoria;
la posizione della contribuente è venuta in rilievo nell'ambito di un'attività di analisi dedicata alle posizioni fiscali dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta concesso per la c.d. Formazione Industria 4.0.
La ditta Ricorrente_1, in particolare, ha utilizzato in compensazione gli importi a credito indicati nel predetto modello dichiarativo con codice tributo 6897, riferiti all'annualità 2019, per € 14.798,38.
All'atto di recupero l'Ufficio faceva precedere apposito invito al quale la ricorrente non rispondeva.
La ricorrente eccepiva con il ricorso:
1. In via preliminare, ammissibilità della documentazione prodotta in sede contenziosa e conseguente dimostrazione circa la spettanza del credito;
2. Illegittimità delle sanzioni irrogate nella misura del 100% per inesistenza del credito anziché del 30%.
Concludeva chiedendo nel merito la nullità dell'atto o, in subordine, la riquantificazione delle sanzioni o una declaratoria di non debenza di tutte le somme intimate nell'accertamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio difendendosi su tutti i punti, in primis, denunciando la inammissibilità della produzione documentale successivamente depositata ex art. 32, comma 4, DPR 600/73.
Quanto richiesto dall'Ufficio era stato elencato nell'atto di invito e nello stesso veniva specificato che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta dalla contribuente agli inviti dell'ufficio non avrebbero potuto essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (art. 32 del DPR n. 600/1973, come integrato dall'art. 25 della legge n. 28/1999).
La Corte di primo grado respingeva il ricorso e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidandole nella misura onnicomprensiva di euro 1.000,00.
Motivi di appello
1. Ammissibilità della documentazione prodotta in secondo grado e conseguente dimostrazione circa la spettanza del credito;
2. Illegittimità delle sanzioni irrogate nella misura del 100% per inesistenza del credito e, in via subordinata, richiesta di rideterminazione delle stesse al 30%.
Chiede
- In via preliminare, di annullare la sentenza appellata e sospendere l'esecuzione dell'atto di accertamento impugnato;
- in via principale, di dichiarare la nullità dell'atto di recupero;
- in via subordinata, di rideterminare le sanzioni irrogate;
- in ogni caso, di dichiarare non dovute le somme richieste.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Controdeduzioni
L'Agenzia resistente controdeduce sui motivi dell'appello e sostiene che nel caso di specie la documentazione sarebbe in ogni caso inammissibile perché prodotta tardivamente;
manca la prova dell'impedimento dovuto a cause non imputabili alla contribuente e non si documenta neanche un'eventuale richiesta di rinvio del termine;
insiste per l'inammissibilità.
In subordine, ribadisce quanto evidenziato in primo grado, ovvero come la stessa sia insufficiente ai fini della dimostrazione della spettanza del credito d'imposta Industria 4.0.
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Sebbene i dubbi dell'Agenzia sull'ammissibilità, nel caso di specie, della produzione documentale dell'appellante non appaiano infondati, ragioni di opportunità consigliano di decidere sul merito.
E' noto che il credito d'imposta per la Formazione 4.0 (identificato dal codice tributo 6897) è un'agevolazione pensata per sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale. Le tecnologie ammissibili sono previste dall'Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Industria 4.0 originaria).
In sintesi, i requisiti per utilizzare il codice tributo 6897 devono riconnettersi ad una delle 11 tecnologie abilitanti previste dal Piano Transizione 4.0 (es. Big Data, Cloud, Robotica, IoT); destinatario deve essere il personale dipendente (assunto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di apprendistato) e la formazione deve ricadere in tre possibili aree: Vendita e marketing, Informatica o Tecniche e tecnologie di produzione.
La conformità dipende sostanzialmente dal verificarsi delle seguenti circostanze:
a) L'attività formativa deve essere disciplinata da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato del Lavoro prima dell'inizio dei corsi;
b) i costi vanno validati mediante una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) devono redigersi dei Registri delle presenze, attestanti la partecipazione dei dipendenti (nomi, ore, firme, contenuti trattati);
d) va effettuata la comunicazione al MiSE, mediante invio del modello apposito, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato.
In ordine alla prova del diritto alla fruizione del credito, il relativo onere, trattandosi della richiesta di un'agevolazione, spetta in generale al contribuente anziché, come di regola avviene, all'Ufficio.
Ciò premesso, tornando al caso di specie, va anzitutto osservato che il dubbio di fondo dell'Ufficio appare legittimo: l'attività di formazione del tipo Industria 4.0. per una ditta individuale che svolge attività di lavanderia e tintoria lascia obiettivamente perplessi. Ed in effetti, a ben vedere, nessuno dei corsi somministrati rientra nel novero di quelli considerati ammissibili ai fini del credito richiesto;
e comunque, la documentazione prodotta appare insufficiente ai fini della dimostrazione del diritto al credito d'imposta Industria 4.0.
In proposito, l'appellante ha prodotto una “Certificazione della documentazione contabile e amministrativa
“ rilasciata il 28 agosto 2020 dal Rag. Nominativo_1; che però risulta irrilevante, in primo luogo perché si riferisce a documenti solo in parte prodotti nel presente giudizio, e poi perché attesta soltanto - in modo generico - la regolarità formale della documentazione amministrativa e contabile predisposta dalla ditta ai fini della richiesta;
ma non prova certo la sussistenza dei requisiti sostanziali per fruire dell'agevolazione.
Al riguardo, è vero piuttosto quanto sostiene l'Ufficio, ossia che "tali corsi mancano di analiticità descrittiva essendo solo menzionati, come detto, in una tabella di riepilogo, mentre al fine di dimostrare la spettanza del credito il contribuente avrebbe dovuto produrre una relazione con puntuale indicazione dei corsi di formazione di cui hanno usufruito i dipendenti in relazione alle modalità di svolgimento ed ai contenuti dell'attività di formazione medesima". Oggettivamente anomalo, poi, che la docente di tutti i corsi fosse la titolare della ditta individuale Ricorrente_1.
In definitiva, la contribuente non ha quindi assolto al proprio onere probatorio, per cui giustamente l'Ufficio ha provveduto al recupero a tassazione del credito indebitamente compensato.
2. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
La differenza tra il credito inesistente e quello non spettante è stata chiarita dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (sentenze n. 34419 e n. 34452 del 2023) e successivamente recepita dalla riforma delle sanzioni del 2024.
Nel caso di specie, considerate le circostanze e il mancato assolvimento dell'onere probatorio, si nutrono seri dubbi circa la presenza del presupposto costitutivo del credito, più che sull'eventuale utilizzo in misura superiore a quella consentita o in violazione di specifiche regole amministrative di un credito esistente. La sentenza di primo grado va quindi confermata anche in ordine alla statuizione sulle sanzioni.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11
visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese, in favore dell'ADE, liquidate in euro
2.800,00, oltre accessori.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice estensore
LU AR SI
Il PresidenteFederico Sorrentino
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
EN RI, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6024/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 831/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 23/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKFCR1200070 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero AA18 RECUP. CRED. IMPOSTA N. TKFCR1200070-2021 per il periodo d'imposta 2021 (II.DD. + I.V.A.) per un valore di 29.596,76 Euro.
La Ricorrente_1 è titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di lavanderia e tintoria;
la posizione della contribuente è venuta in rilievo nell'ambito di un'attività di analisi dedicata alle posizioni fiscali dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta concesso per la c.d. Formazione Industria 4.0.
La ditta Ricorrente_1, in particolare, ha utilizzato in compensazione gli importi a credito indicati nel predetto modello dichiarativo con codice tributo 6897, riferiti all'annualità 2019, per € 14.798,38.
All'atto di recupero l'Ufficio faceva precedere apposito invito al quale la ricorrente non rispondeva.
La ricorrente eccepiva con il ricorso:
1. In via preliminare, ammissibilità della documentazione prodotta in sede contenziosa e conseguente dimostrazione circa la spettanza del credito;
2. Illegittimità delle sanzioni irrogate nella misura del 100% per inesistenza del credito anziché del 30%.
Concludeva chiedendo nel merito la nullità dell'atto o, in subordine, la riquantificazione delle sanzioni o una declaratoria di non debenza di tutte le somme intimate nell'accertamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio difendendosi su tutti i punti, in primis, denunciando la inammissibilità della produzione documentale successivamente depositata ex art. 32, comma 4, DPR 600/73.
Quanto richiesto dall'Ufficio era stato elencato nell'atto di invito e nello stesso veniva specificato che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta dalla contribuente agli inviti dell'ufficio non avrebbero potuto essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (art. 32 del DPR n. 600/1973, come integrato dall'art. 25 della legge n. 28/1999).
La Corte di primo grado respingeva il ricorso e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidandole nella misura onnicomprensiva di euro 1.000,00.
Motivi di appello
1. Ammissibilità della documentazione prodotta in secondo grado e conseguente dimostrazione circa la spettanza del credito;
2. Illegittimità delle sanzioni irrogate nella misura del 100% per inesistenza del credito e, in via subordinata, richiesta di rideterminazione delle stesse al 30%.
Chiede
- In via preliminare, di annullare la sentenza appellata e sospendere l'esecuzione dell'atto di accertamento impugnato;
- in via principale, di dichiarare la nullità dell'atto di recupero;
- in via subordinata, di rideterminare le sanzioni irrogate;
- in ogni caso, di dichiarare non dovute le somme richieste.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Controdeduzioni
L'Agenzia resistente controdeduce sui motivi dell'appello e sostiene che nel caso di specie la documentazione sarebbe in ogni caso inammissibile perché prodotta tardivamente;
manca la prova dell'impedimento dovuto a cause non imputabili alla contribuente e non si documenta neanche un'eventuale richiesta di rinvio del termine;
insiste per l'inammissibilità.
In subordine, ribadisce quanto evidenziato in primo grado, ovvero come la stessa sia insufficiente ai fini della dimostrazione della spettanza del credito d'imposta Industria 4.0.
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Sebbene i dubbi dell'Agenzia sull'ammissibilità, nel caso di specie, della produzione documentale dell'appellante non appaiano infondati, ragioni di opportunità consigliano di decidere sul merito.
E' noto che il credito d'imposta per la Formazione 4.0 (identificato dal codice tributo 6897) è un'agevolazione pensata per sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale. Le tecnologie ammissibili sono previste dall'Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Industria 4.0 originaria).
In sintesi, i requisiti per utilizzare il codice tributo 6897 devono riconnettersi ad una delle 11 tecnologie abilitanti previste dal Piano Transizione 4.0 (es. Big Data, Cloud, Robotica, IoT); destinatario deve essere il personale dipendente (assunto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di apprendistato) e la formazione deve ricadere in tre possibili aree: Vendita e marketing, Informatica o Tecniche e tecnologie di produzione.
La conformità dipende sostanzialmente dal verificarsi delle seguenti circostanze:
a) L'attività formativa deve essere disciplinata da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato del Lavoro prima dell'inizio dei corsi;
b) i costi vanno validati mediante una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) devono redigersi dei Registri delle presenze, attestanti la partecipazione dei dipendenti (nomi, ore, firme, contenuti trattati);
d) va effettuata la comunicazione al MiSE, mediante invio del modello apposito, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato.
In ordine alla prova del diritto alla fruizione del credito, il relativo onere, trattandosi della richiesta di un'agevolazione, spetta in generale al contribuente anziché, come di regola avviene, all'Ufficio.
Ciò premesso, tornando al caso di specie, va anzitutto osservato che il dubbio di fondo dell'Ufficio appare legittimo: l'attività di formazione del tipo Industria 4.0. per una ditta individuale che svolge attività di lavanderia e tintoria lascia obiettivamente perplessi. Ed in effetti, a ben vedere, nessuno dei corsi somministrati rientra nel novero di quelli considerati ammissibili ai fini del credito richiesto;
e comunque, la documentazione prodotta appare insufficiente ai fini della dimostrazione del diritto al credito d'imposta Industria 4.0.
In proposito, l'appellante ha prodotto una “Certificazione della documentazione contabile e amministrativa
“ rilasciata il 28 agosto 2020 dal Rag. Nominativo_1; che però risulta irrilevante, in primo luogo perché si riferisce a documenti solo in parte prodotti nel presente giudizio, e poi perché attesta soltanto - in modo generico - la regolarità formale della documentazione amministrativa e contabile predisposta dalla ditta ai fini della richiesta;
ma non prova certo la sussistenza dei requisiti sostanziali per fruire dell'agevolazione.
Al riguardo, è vero piuttosto quanto sostiene l'Ufficio, ossia che "tali corsi mancano di analiticità descrittiva essendo solo menzionati, come detto, in una tabella di riepilogo, mentre al fine di dimostrare la spettanza del credito il contribuente avrebbe dovuto produrre una relazione con puntuale indicazione dei corsi di formazione di cui hanno usufruito i dipendenti in relazione alle modalità di svolgimento ed ai contenuti dell'attività di formazione medesima". Oggettivamente anomalo, poi, che la docente di tutti i corsi fosse la titolare della ditta individuale Ricorrente_1.
In definitiva, la contribuente non ha quindi assolto al proprio onere probatorio, per cui giustamente l'Ufficio ha provveduto al recupero a tassazione del credito indebitamente compensato.
2. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
La differenza tra il credito inesistente e quello non spettante è stata chiarita dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (sentenze n. 34419 e n. 34452 del 2023) e successivamente recepita dalla riforma delle sanzioni del 2024.
Nel caso di specie, considerate le circostanze e il mancato assolvimento dell'onere probatorio, si nutrono seri dubbi circa la presenza del presupposto costitutivo del credito, più che sull'eventuale utilizzo in misura superiore a quella consentita o in violazione di specifiche regole amministrative di un credito esistente. La sentenza di primo grado va quindi confermata anche in ordine alla statuizione sulle sanzioni.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11
visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese, in favore dell'ADE, liquidate in euro
2.800,00, oltre accessori.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice estensore
LU AR SI
Il PresidenteFederico Sorrentino