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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2054/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il 1° novembre 1976 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lara NERI, nel cui studio a C.F._1
Castel San Pietro Terme (BO), via A. Manzoni, n. 9 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone BALDUCCI, nel cui C.F._2 studio a Castel San Pietro Terme (Bo), via San Pietro, n. 5, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 settembre 2025. Il PM ha concluso “Riserva le conclusioni”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
LE (Algeria) il 19 maggio 2001. Dalla loro unione sono nati il 9 luglio 2002, il 4 agosto 2005, il Per_1 Per_2 Per_3
7 aprile 2008, il 5 aprile 2019. Per_4
***** Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 , ha domandato che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi e sia preso atto che il marito trasferirà altrove la propria residenza;
pagina 1 di 5 - siano affidati congiuntamente a entrambi i genitori;
Per_3 Per_4
- i minori siano collocati presso di lei e, per l'effetto, le sia assegnata la casa familiare;
- sia disposto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli: a) a settimane alterne, il sabato o la domenica, dalle 9,00 alle 21,30; b) nelle festività natalizie tre giorni alternando annualmente il 25 e il 26 dicembre;
c) nelle vacanze pasquali un giorno alternando di anno in anno quello di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- sia disposto che i bambini trascorrano eguali periodi di vacanza con la mamma;
- sia stabilito che i genitori possano derogare all'anzidetto calendario e che possano recuperare i giorni di visita se impossibilitati a osservarli;
- sia posto a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo di 1.000,00 euro mensili per il mantenimento di e oltre che il 100% Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 delle spese straordinarie;
- sia disposto che l'assegno unico sia da lei integralmente percepito;
- sia posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di 200 euro. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato le allegazioni della controparte, non si è opposto alla separazione e ha chiesto che:
- siano affidati in via condivisa ai genitori;
Per_3 Per_4
- i minori siano collocati presso la madre;
- la casa coniugale sia assegnata alla signora e sia preso atto che egli Pt_1 trasferirà altrove la propria residenza;
- sia disposto che possa vedere liberamente, in considerazione degli impegni Per_3 lavorativi dei genitori e di quelli scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
- sia disposto che possa vedere e tenere con sé a) a settimane alterne, il Per_4 sabato o la domenica, dalle 9,00 alle 21,30; b) nelle festività natalizie tre giorni tre giorni consecutivi e il 25 dicembre a pranzo o a cena;
c) nelle vacanze pasquali due giorni consecutivi e il giorno di Pasqua a pranzo o a cena;
d) in estate quindici giorni anche non consecutivi;
- sia posto a suo carico l'obbligo di versare alla moglie, per il mantenimento ordinario dei figli, l'importo totale di 700,00 euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico universale, pari a 700,00 euro, e l'assegno Inps a titolo di
“indennità di frequenza” per Youssef, di 343,00 euro, siano assegnati integralmente alla madre;
- sia rigettata la richiesta di mantenimento mossa nei suoi confronti dalla signora
Pt_1
Nell'udienza del 30 settembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da foglio depositate telematicamente il 29 settembre 2025. pagina 2 di 5 La giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di e nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, Per_1 Per_2 atteso che gli stessi sono maggiorenni. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Algeria) il giorno 1° novembre 1976 e , nato a [...] Controparte_1
(Algeria) il 9 dicembre 1973, unitisi in matrimonio a LE (Algeria) il 19 maggio 2001, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) al n. 26, p. 2 s. C, anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali Per_3 Per_4 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i figli minori presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale posta a Castel San Pietro Terme (BO), via Niccolò Macchiavelli, n. 104;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori:
- a settimane alterne, il sabato o la domenica, dalle 09,00 alle 21,30;
- nelle festività natalizie tre giorni alternando annualmente il 25 e il 26 dicembre;
- nelle vacanze pasquali due giorni comprendenti alternativamente, di anno in anno, quello di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
pagina 3 di 5 4) prende atto che i genitori hanno concordato di poter derogare all'anzidetto calendario e che il padre potrà vedere i minori per più tempo di quello concordato o in giorni e orari diversi da quelli sopra previsti e di poter recuperare i giorni di visita se impossibilitato a osservarli;
5) prende atto che i genitori hanno concordato che i minori trascorrano eguali periodi di vacanza con la signora Pt_1
6) prende atto che il signor si impegna a trasferirsi in altra CP_1 abitazione e a cambiare la propria residenza entro il 15 dicembre 2025;
7) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno CP_1 Pt_1
16 di ogni mese e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, la somma totale di 800,00 euro mensili (200,00 euro per ciascuno) per il mantenimento ordinario di e annualmente rivalutabile sulla base degli Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a far data dal deposito della domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 4 di 5 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico universale, pari a 700,00 euro, e l'assegno Inps a titolo di “indennità di frequenza” riconosciuto per di 343,00 euro, elargito per 10 mesi annui, saranno percepiti integralmente Per_4 dalla signora Pt_1
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 1° ottobre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice Rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il 1° novembre 1976 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lara NERI, nel cui studio a C.F._1
Castel San Pietro Terme (BO), via A. Manzoni, n. 9 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone BALDUCCI, nel cui C.F._2 studio a Castel San Pietro Terme (Bo), via San Pietro, n. 5, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra i coniugi CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 settembre 2025. Il PM ha concluso “Riserva le conclusioni”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
LE (Algeria) il 19 maggio 2001. Dalla loro unione sono nati il 9 luglio 2002, il 4 agosto 2005, il Per_1 Per_2 Per_3
7 aprile 2008, il 5 aprile 2019. Per_4
***** Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 , ha domandato che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi e sia preso atto che il marito trasferirà altrove la propria residenza;
pagina 1 di 5 - siano affidati congiuntamente a entrambi i genitori;
Per_3 Per_4
- i minori siano collocati presso di lei e, per l'effetto, le sia assegnata la casa familiare;
- sia disposto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli: a) a settimane alterne, il sabato o la domenica, dalle 9,00 alle 21,30; b) nelle festività natalizie tre giorni alternando annualmente il 25 e il 26 dicembre;
c) nelle vacanze pasquali un giorno alternando di anno in anno quello di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- sia disposto che i bambini trascorrano eguali periodi di vacanza con la mamma;
- sia stabilito che i genitori possano derogare all'anzidetto calendario e che possano recuperare i giorni di visita se impossibilitati a osservarli;
- sia posto a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo di 1.000,00 euro mensili per il mantenimento di e oltre che il 100% Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 delle spese straordinarie;
- sia disposto che l'assegno unico sia da lei integralmente percepito;
- sia posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di 200 euro. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato le allegazioni della controparte, non si è opposto alla separazione e ha chiesto che:
- siano affidati in via condivisa ai genitori;
Per_3 Per_4
- i minori siano collocati presso la madre;
- la casa coniugale sia assegnata alla signora e sia preso atto che egli Pt_1 trasferirà altrove la propria residenza;
- sia disposto che possa vedere liberamente, in considerazione degli impegni Per_3 lavorativi dei genitori e di quelli scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
- sia disposto che possa vedere e tenere con sé a) a settimane alterne, il Per_4 sabato o la domenica, dalle 9,00 alle 21,30; b) nelle festività natalizie tre giorni tre giorni consecutivi e il 25 dicembre a pranzo o a cena;
c) nelle vacanze pasquali due giorni consecutivi e il giorno di Pasqua a pranzo o a cena;
d) in estate quindici giorni anche non consecutivi;
- sia posto a suo carico l'obbligo di versare alla moglie, per il mantenimento ordinario dei figli, l'importo totale di 700,00 euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico universale, pari a 700,00 euro, e l'assegno Inps a titolo di
“indennità di frequenza” per Youssef, di 343,00 euro, siano assegnati integralmente alla madre;
- sia rigettata la richiesta di mantenimento mossa nei suoi confronti dalla signora
Pt_1
Nell'udienza del 30 settembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da foglio depositate telematicamente il 29 settembre 2025. pagina 2 di 5 La giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di e nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, Per_1 Per_2 atteso che gli stessi sono maggiorenni. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Algeria) il giorno 1° novembre 1976 e , nato a [...] Controparte_1
(Algeria) il 9 dicembre 1973, unitisi in matrimonio a LE (Algeria) il 19 maggio 2001, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) al n. 26, p. 2 s. C, anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali Per_3 Per_4 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2) colloca i figli minori presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale posta a Castel San Pietro Terme (BO), via Niccolò Macchiavelli, n. 104;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori:
- a settimane alterne, il sabato o la domenica, dalle 09,00 alle 21,30;
- nelle festività natalizie tre giorni alternando annualmente il 25 e il 26 dicembre;
- nelle vacanze pasquali due giorni comprendenti alternativamente, di anno in anno, quello di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
pagina 3 di 5 4) prende atto che i genitori hanno concordato di poter derogare all'anzidetto calendario e che il padre potrà vedere i minori per più tempo di quello concordato o in giorni e orari diversi da quelli sopra previsti e di poter recuperare i giorni di visita se impossibilitato a osservarli;
5) prende atto che i genitori hanno concordato che i minori trascorrano eguali periodi di vacanza con la signora Pt_1
6) prende atto che il signor si impegna a trasferirsi in altra CP_1 abitazione e a cambiare la propria residenza entro il 15 dicembre 2025;
7) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno CP_1 Pt_1
16 di ogni mese e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, la somma totale di 800,00 euro mensili (200,00 euro per ciascuno) per il mantenimento ordinario di e annualmente rivalutabile sulla base degli Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a far data dal deposito della domanda dispone che il padre e la madre si facciano carico rispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 4 di 5 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico universale, pari a 700,00 euro, e l'assegno Inps a titolo di “indennità di frequenza” riconosciuto per di 343,00 euro, elargito per 10 mesi annui, saranno percepiti integralmente Per_4 dalla signora Pt_1
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 1° ottobre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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