TAR
Sentenza 12 marzo 2026
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00351 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00292/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2025, proposto da
KH CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ragnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, emesso in data
20/1/2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia, notificato al datore di lavoro in data 24/1/2025; N. 00292/2025 REG.RIC.
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 4.12.2023 KH CH ha richiesto alla Prefettura di Brescia il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore del cittadino pakistano AL IQ, effettivamente rilasciato in data 19.5.2024 mediante il meccanismo del silenzio - assenso.
2.- La Prefettura di Brescia, riscontrando una carenza reddituale in capo al datore di lavoro, ha inoltrato nel giugno 2024 un preavviso di revoca, cui l'interessato ha replicato trasmettendo i redditi integrativi del padre, sostenendo così il raggiungimento di una capacità pari ad euro 48.568,00.
3.- In data 24.1.2025 l'Amministrazione ha notificato la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato, in quanto “il reddito non è sufficiente. Come indicato dalle
Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi." Stante lo stato di famiglia prodotto il limite è quindi di € 27.000,00 che deve essere raddoppiato in quanto la cessazione del rapporto di lavoro con l'altro N. 00292/2025 REG.RIC.
lavoratore è avvenuta in data 31.03.2024. la documentazione prodotta non è sufficiente a superare i predetti rilievi”.
4.- Con ricorso notificato alla Prefettura di Brescia, successivamente depositato,
KH CH ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente lamenta che la pretesa amministrativa di un reddito pari, quantomeno, ad euro 54.000,00 annui (ovverosia il doppio del reddito previsto in caso di nucleo familiare composto da più soggetti) sarebbe frutto di “eccesso di potere”: a suo dire, infatti, la Prefettura non avrebbe dovuto considerare “il doppio della soglia di reddito”, dal momento che il secondo rapporto di lavoro (ossia quello con AL IQ) non era ancora stato instaurato, che il lavoratore in favore del quale era stato richiesto ancora si trovava all'estero e che i costi di retribuzione/contribuzione allo stesso riferiti sarebbero stati sostenuti solo dopo la sottoscrizione del contratto.
Ad ogni modo, il precedente rapporto sarebbe cessato nelle more del procedimento e, comunque, prima della sua conclusione, sicché il reddito complessivo del nucleo, ammontante ad euro 48.568,00, sarebbe idoneo al rilascio del nulla osta, in quanto superiore alla soglia dei 27.000,00 euro annui.
5.- La Prefettura si è, dapprima, costituita con atto di mero stile e, successivamente, ha depositato una relazione con documenti.
6.- All'udienza del 28.1.2026 – fissata a seguito della presentazione di un'istanza di prelievo – la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- Il ricorso è infondato.
La Circolare congiunta flussi 2023 – 2025 n. 5669 del 27.10.2023, con riferimento al settore dell'assistenza familiare (cfr. art. 6, comma 4, lettera c) del D.P.C.M.
27.9.2023) stabilisce “così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e
n. 2066 del 21 marzo 2023, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 N. 00292/2025 REG.RIC.
annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)””.
Il vigente art. 24 bis del D.Lgs. 286/1998 (introdotto dal D.L. 20/2023, convertito nella Legge 50/2023) disciplina analiticamente un procedimento semplificato, oramai entrato a regime, che conferma la spettanza delle verifiche in questione, tra l'altro, ai professionisti di cui all'art. 1 della Legge 12/1979, i quali, in caso di esito positivo, rilasciano “apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero” (comma 2). Tale disposizione chiarisce, al comma 1, che la verifica riguarda i “requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate” ed al comma 2 che “Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico- finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa”.
La ratio di tali verifiche è assicurare che l'assunzione programmata sia effettiva ed economicamente sostenibile: in tal senso l'asseverazione è strumento di semplificazione, che, tuttavia, non muta la natura e la complessità dei criteri da applicare ai fini della verifica dei requisiti e non impedisce, da un lato, all'Amministrazione di contestare le conclusioni raggiunte dall'asseveratore e, dall'altro, al datore di lavoro di presentare osservazioni e documentazione integrativa in sede procedimentale, al fine di colmare eventuali carenze o superare dubbi manifestati nel preavviso di provvedimento negativo (cfr. questa Sezione, sentenza n.
524 del 13.6.2025). N. 00292/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie all'atto della presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta in favore di AL IQ (4.12.2023) il ricorrente aveva alle proprie dipendenze un lavoratore domestico, beneficiario di una procedura di emersione ex D.L. 34/2020, il cui rapporto è cessato solo in data 31.3.2024, così come rilevato dall'Amministrazione in sede procedimentale.
Tale circostanza è stata dal CH sottaciuta tanto nell'istanza del dicembre 2023, quanto – secondo quanto affermato dall'Amministrazione e non contestato in giudizio
- nell'asseverazione.
La tesi del ricorrente – secondo cui non andrebbe considerato il reddito al momento della richiesta atteso che l'assunzione ed i connessi esborsi retributivi e contributivi si verificherebbero in un momento successivo, ossia a fronte del perfezionamento del rapporto, a seguito dell'ingresso del cittadino extracomunitario in Italia - non coglie nel segno, in quanto contraria al dato normativo secondo cui si tiene conto del reddito prodotto l'anno antecedente alla richiesta.
Pertanto il ricorso va respinto, non avendo il ricorrente documentato la sussistenza di requisiti reddituali tali da garantire l'effettività e sostenibilità dell'assunzione del lavoratore AL IQ.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00292/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC NG IC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00351 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00292/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2025, proposto da
KH CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ragnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, emesso in data
20/1/2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia, notificato al datore di lavoro in data 24/1/2025; N. 00292/2025 REG.RIC.
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 4.12.2023 KH CH ha richiesto alla Prefettura di Brescia il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore del cittadino pakistano AL IQ, effettivamente rilasciato in data 19.5.2024 mediante il meccanismo del silenzio - assenso.
2.- La Prefettura di Brescia, riscontrando una carenza reddituale in capo al datore di lavoro, ha inoltrato nel giugno 2024 un preavviso di revoca, cui l'interessato ha replicato trasmettendo i redditi integrativi del padre, sostenendo così il raggiungimento di una capacità pari ad euro 48.568,00.
3.- In data 24.1.2025 l'Amministrazione ha notificato la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato, in quanto “il reddito non è sufficiente. Come indicato dalle
Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi." Stante lo stato di famiglia prodotto il limite è quindi di € 27.000,00 che deve essere raddoppiato in quanto la cessazione del rapporto di lavoro con l'altro N. 00292/2025 REG.RIC.
lavoratore è avvenuta in data 31.03.2024. la documentazione prodotta non è sufficiente a superare i predetti rilievi”.
4.- Con ricorso notificato alla Prefettura di Brescia, successivamente depositato,
KH CH ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente lamenta che la pretesa amministrativa di un reddito pari, quantomeno, ad euro 54.000,00 annui (ovverosia il doppio del reddito previsto in caso di nucleo familiare composto da più soggetti) sarebbe frutto di “eccesso di potere”: a suo dire, infatti, la Prefettura non avrebbe dovuto considerare “il doppio della soglia di reddito”, dal momento che il secondo rapporto di lavoro (ossia quello con AL IQ) non era ancora stato instaurato, che il lavoratore in favore del quale era stato richiesto ancora si trovava all'estero e che i costi di retribuzione/contribuzione allo stesso riferiti sarebbero stati sostenuti solo dopo la sottoscrizione del contratto.
Ad ogni modo, il precedente rapporto sarebbe cessato nelle more del procedimento e, comunque, prima della sua conclusione, sicché il reddito complessivo del nucleo, ammontante ad euro 48.568,00, sarebbe idoneo al rilascio del nulla osta, in quanto superiore alla soglia dei 27.000,00 euro annui.
5.- La Prefettura si è, dapprima, costituita con atto di mero stile e, successivamente, ha depositato una relazione con documenti.
6.- All'udienza del 28.1.2026 – fissata a seguito della presentazione di un'istanza di prelievo – la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- Il ricorso è infondato.
La Circolare congiunta flussi 2023 – 2025 n. 5669 del 27.10.2023, con riferimento al settore dell'assistenza familiare (cfr. art. 6, comma 4, lettera c) del D.P.C.M.
27.9.2023) stabilisce “così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e
n. 2066 del 21 marzo 2023, “il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 N. 00292/2025 REG.RIC.
annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)””.
Il vigente art. 24 bis del D.Lgs. 286/1998 (introdotto dal D.L. 20/2023, convertito nella Legge 50/2023) disciplina analiticamente un procedimento semplificato, oramai entrato a regime, che conferma la spettanza delle verifiche in questione, tra l'altro, ai professionisti di cui all'art. 1 della Legge 12/1979, i quali, in caso di esito positivo, rilasciano “apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero” (comma 2). Tale disposizione chiarisce, al comma 1, che la verifica riguarda i “requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate” ed al comma 2 che “Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico- finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa”.
La ratio di tali verifiche è assicurare che l'assunzione programmata sia effettiva ed economicamente sostenibile: in tal senso l'asseverazione è strumento di semplificazione, che, tuttavia, non muta la natura e la complessità dei criteri da applicare ai fini della verifica dei requisiti e non impedisce, da un lato, all'Amministrazione di contestare le conclusioni raggiunte dall'asseveratore e, dall'altro, al datore di lavoro di presentare osservazioni e documentazione integrativa in sede procedimentale, al fine di colmare eventuali carenze o superare dubbi manifestati nel preavviso di provvedimento negativo (cfr. questa Sezione, sentenza n.
524 del 13.6.2025). N. 00292/2025 REG.RIC.
Nel caso di specie all'atto della presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta in favore di AL IQ (4.12.2023) il ricorrente aveva alle proprie dipendenze un lavoratore domestico, beneficiario di una procedura di emersione ex D.L. 34/2020, il cui rapporto è cessato solo in data 31.3.2024, così come rilevato dall'Amministrazione in sede procedimentale.
Tale circostanza è stata dal CH sottaciuta tanto nell'istanza del dicembre 2023, quanto – secondo quanto affermato dall'Amministrazione e non contestato in giudizio
- nell'asseverazione.
La tesi del ricorrente – secondo cui non andrebbe considerato il reddito al momento della richiesta atteso che l'assunzione ed i connessi esborsi retributivi e contributivi si verificherebbero in un momento successivo, ossia a fronte del perfezionamento del rapporto, a seguito dell'ingresso del cittadino extracomunitario in Italia - non coglie nel segno, in quanto contraria al dato normativo secondo cui si tiene conto del reddito prodotto l'anno antecedente alla richiesta.
Pertanto il ricorso va respinto, non avendo il ricorrente documentato la sussistenza di requisiti reddituali tali da garantire l'effettività e sostenibilità dell'assunzione del lavoratore AL IQ.
8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00292/2025 REG.RIC.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC NG IC
IL SEGRETARIO