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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE dr.ssa Anna Baroncini in data 13.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 40944/2023 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n.14, presso lo Parte_1
studio degli avv. Giuseppe Itri e Loredana Gombia, che lo rappresentano e difendono giu- sta procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
- in persona del regionale per il Lazio, elettivamente domici-
[...] CP_2 liato in Roma, piazza Cinque Giornate 3, presso l'avv. Guido Eudizi, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione danno biologico da malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.12.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva;
a. di avere inoltrato all' in data 15.4.2022 denuncia di malattia professionale “poli- CP_1 spondilodiscopatia lombo-sacrale con sofferenza radicolare L5-S1 bilaterale” in relazione all'attività di infermiere svolta nei reparti di terapia intensiva dell'ospedale “San Camillo-
Forlanini” dal 1.1.1992 al 31.12.2004 e come sulle ambulanze dell' dal 1.1.2005; CP_3
b. che le mansioni di infermiere espletate comprendevano anche le manovre di movimen- tazione, sollevamento e trasporto do pazienti immobilizzati o non autosufficienti;
c. che l'istituto aveva respinto la domanda in data 11.8.2022 ritenendo che “gli accerta- menti effettuati…hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è ido- neo a provocare la malattia denunciata”;
d. che in data 5.5.2023 veniva parimenti rigettato il ricorso amministrativo in opposizione;
e. che al caso di specie è applicabile la c.d. “presunzione d'origine” della malattia profes- sionale denunciata, in quanto la lavorazione svolta è fra quelle tassativamente elencate nelle tabelle allegate al T.U. 1124/65, come modificato dal D.lgs 38/2000 e così come in- tegrate dai DM 12 luglio 2000 e 9 aprile 2008.
Chiedeva, davanti a quest'ufficio;
[.
- l'accertamento e la declaratoria che la malattia contratta dal e denunciata all Pt_1
in data 15.04.2022 è stata contratta in occasione ed a causa dell'attività lavorativa da CP_4
quest'ultimo svolta ed ha comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica in una misura compresa tra il 6% ed il 12%, o in quella diversa anche maggiore, che risulterà in corso di causa;
- per l'effetto, la condanna dell' , al pagamento in proprio favore dell'indennizzo in ca- CP_1
pitale per danno biologico, calcolato in base alla percentuale che verrà riconosciuta, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di com- petenza con decorrenza dalla data della domanda o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Costituitosi il contraddittorio, l contestava la domanda, eccependone la infonda- CP_1
tezza e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Espletata attività istruttoria con l'escussione dei testi e e Testimone_1 Tes_2 lo svolgimento di una consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata decisa come da sentenza.
2 La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I testi hanno confermato mansioni e orario dedotti osservati dal ricorrente, così come de- dotti in ricorso.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , sulla scorta di tale risultanze ha af- Persona_1
fermato:
“il Ricorrente assume spesso posture incongrue, dovute sia al mantenimento della posi- zione seduta durante il tragitto per recarsi sul luogo di chiamata, sia alle operazioni di soc- corso in condizioni ed ambienti diversificati e spesso disagiati.
Possiamo, sicuramente, affermare che esiste nesso causale e/o concausale tra l'attività svolta dal Sig. e la malattia denunciata ed i conseguenti esiti perma- Parte_1
nenti cui al giudizio diagnostico. Il relativo danno viene quantificato nella misura del 8%
(otto per cento) avuto riguardo della c.d. tabella delle menomazioni (art. 13 del D. Lgs. N
38/2000) alla voce 213.”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali, nonché sull'indagine svolta sulla persona del ricorrente e le sue conclusioni possono essere con- divise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' , d'altronde, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diver- CP_1
so convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., la domanda deve, pertanto, essere accolta e, per l'effetto, deve riconoscersi che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale denunciata, da cui
è derivato un danno biologico del 8 %, con conseguente condanna dell' al pagamen- CP_1 to dell'indennizzo in capitale spettante in virtù di tale quantificazione nella misura del 8 %, secondo le tabelle relative, oltre interessi.
Alla soccombenza, consegue la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, CP_1
comprese quelle di CTU, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 dichiara che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale denunciata da cui è derivato un danno biologico del 8%; per l'effetto, condanna l al pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale spet- CP_1
tante in virtù di tale quantificazione nella misura del 8%, oltre interessi legali come per leg- ge.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.696,00 compresi CP_1
esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Le spese di CTU restano a carico dell' . CP_1
Roma, 13.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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