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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1601/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, via C.F._1
Trento n. 22, presso lo studio dell'Avv. Rosangela AN ST che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Marco Fazio giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps
RESISTENTE
OGGETTO: Condanna pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2024, parte ricorrente premetteva di aver esperito positivamente ricorso per ATP (R.G. 2072/2022) al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento del suo status di portatore di handicap grave, ex art 3, co 3, L.
104/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa. Rilevava che, nonostante l'omologa della CTU, emessa in data 29.11.2023 e depositata in cancelleria in pari data dal Giudice del Lavoro, Dott. regolarmente notificata Persona_1 alle varie sedi in data 11.01.2024, l' non liquidava le somme dovute per CP_2
l'indennità di accompagnamento, riconosciuta giudizialmente con la dedotta decorrenza.
Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa. Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al CP_1
pagamento di tutti i ratei della detta prestazione, scaduti e non corrisposti, a decorrere dal 30.09.2021, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 28.08.2024, deducendo di aver CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione in data 20.08.2024, unitamente alla rata di agosto 2024 (08/2024). Chiedeva, dunque, che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa veniva decisa.
In via preliminare, va evidenziato che dagli atti di causa risulta che parte
CP_ ricorrente è stata pagata dall resistente in data 20.08.2024, unitamente alla rata
08/2024 (euro 18.453,02), per cui vi sono fondate ragioni per dichiarare la cessata materia del contendere, visto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del presente ricorso.
La totale soddisfazione delle richieste della ricorrente, come risulta dagli atti di causa, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' CP_1 provveduto a liquidare l'intera somma dovuta a titolo di ratei derivanti al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, saldando il proprio debito nei confronti della ricorrente.
Stante che il provvedimento di riconoscimento delle pretese della ricorrente da parte dell' è successivo alla data di deposito del presente ricorso, nonché alla CP_1
2 notifica del ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di sgravio.
Le stesse vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore della ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv. Rosangela AN ST.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 27.05.2024, nei confronti dell' in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Rosangela
AN ST dichiaratasi anticipataria.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 4 dicembre 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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