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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NI LO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1489/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Parte_1
LC, GI LC e SA OS
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 16.10.2023, tempestivamente riassunto dal Tribunale di Cosenza
(Ordinanza di incompetenza territoriale del 21.09.2023) parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420230000492145000 – notificato l'11.05.2023 – per l'importo, comprensivo di somme aggiuntive ed interessi, di € 14.888,94, preteso a titolo di contributi previdenziali a percentuale eccedenti il CP_1 minimale relativi all'anno 2015, a favore della Gestione Commercianti.
1 L'opponente ha esposto che la pretesa trae origine da un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate con il quale si assume che l'ammontare dei redditi per l'anno
2015 sia stato maggiore di quello denunciato;
aggiunge di aver impugnato il detto avviso davanti alla Commissione tributaria nulla essendo dovuto al Fisco;
e che la causa, iscritta al n. RG 2650/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l'avviso di accertamento n. TD3010401921, indicato dall' quale unico fondamento CP_1 della pretesa creditoria, è tuttora pendente.
Ha quindi chiesto nel merito annullarsi l'avviso di addebito impugnato per insussistenza del credito previdenziale.
L' si è costituito e ha resistito alla domanda, variamente Controparte_2 argomentando.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione proposta nei confronti dell' è fondata e, pertanto, deve essere CP_1 accolta.
Si premette che nelle opposizioni a cartella di pagamento (o avviso di addebito) è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) – che riveste la posizione di attore in senso sostanziale – fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Il titolare della pretesa impositiva è, dunque, gravato del relativo onere di puntuale deduzione e conseguente prova ex art. 2697 c.c..
Nella specie, quindi, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti che giustificano la propria pretesa impositiva, che dipende dall'accertamento compiuto in sede fiscale, spiegando le ragioni per cui è stato accertato un maggior reddito nei confronti del ricorrente. E, però, nella memoria di costituzione l' Controparte_2 si è limitato a dedurre che l'iscrizione a ruolo del credito contributivo era avvenuta in conseguenza all'accertamento dell'amministrazione finanziaria del maggior reddito percepito da parte ricorrente, senza specificare null'altro.
2 L'opponente, dal canto suo, ha allegato l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dall' , fondata unicamente sull'accertamento tributario impugnato Parte_2 davanti al Giudice competente.
Alla luce di tali premesse, non può dirsi provato da parte dell' , il conseguimento di CP_1 un maggior reddito da parte della ricorrente nell'anno 2015, rimanendo privata del suo fondamento la pretesa contributiva.
Giova rammentare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, in-combe CP_1 sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare CP_1
l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)” (Cass. civ., Sez. lavoro,
18/05/2010, n. 12108; v. altresì le ampie ed esaustive argomentazioni esposte in motivazione dalla S.C., la quale ha anche precisato che tale ipotesi è diversa da quella relativa all'azione di ripetizione di indebito rimessa alle Sezioni Unite e poi decisa con sentenza 4 agosto 2010, n. 18046; v. inoltre Cass. 10/11/2010, n. 22862).
Avrebbe dovuto quindi l' fornire la prova che l'attuale opponente avesse CP_2 conseguito nell'anno 2015 redditi maggiori di quelli dichiarati.
Esso si è invece limitato ad eccepire di aver legittimante iscritto a ruolo i crediti sulla base di accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate.
Si aggiunga, per come dedotto e provato dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 12.11.2025, che con sentenza n. 2812/2025, depositata il 24.10.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD3010401921 già disposto dal giudice tributario di primo grado (cfr. sentenza depositata dalla parte ricorrente con le citate note di trattazione scritta). 3 Pertanto è venuto meno l'atto presupposto della pretesa creditoria.
Consegue che l'avviso di addebito n. 33420230000492145000 deve essere annullato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale), del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) annulla l'avviso di addebito n. 33420230000492145000;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Paola, 06.12.2025.
Il Giudice
NI LO
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