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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6059/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto “Intermediazione mobiliare
(fondi di investimento, gestione risparmio, etc)”
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Passarelli Parte_1 C.F._1
e Nicola Caccavale, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Caserta alla Via
G.M. Bosco n. 65 - Palazzo Anto.
- Attore –
E
già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro P.IVA_1
Arcucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via Pasquale a
Chiaia n. 79, presso lo studio dell'avv. Laura Daniela Vitillo.
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 09.07.2019, il sig. evocava innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di S. Maria C.V. la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., onde ottenere, previa declaratoria dell'inadempimento dell'istituto di credito - per violazione delle regole di comportamento imposte agli intermediari finanziari, a tutela della clientela c.d. di dettaglio, dal Regolamento Consob n. 1690/2007 e dal d.lgs. 24.02.1998 n. 58 e s.m.i. (T.U.F.)
- in relazione agli ordini di acquisto di titoli azionari e obbligazionari - emessi e convertiti dalla banca
- sottoscritti dall'istante, nell'ambito del contratto-quadro del 07.03.2012, il 27.12.2012 ed il
21.11.2014 – rispettivamente, con contratto n. 12-175-20020512, NDG: 599003005, per l'importo di euro 10.074,60, e contratto n. 12-175-20020512, NDG: 599003005, per l'importo di euro 39.548,75
- la condanna della resistente al risarcimento dei danni per la complessiva somma di euro 49.623,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese ed onorari di causa.
Il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, esponeva che, relativamente all'acquisto degli anzidetti asset mobiliari, i quali si concretizzavano con la perdita dell'intero capitale investito, la banca contravveniva agli obblighi di correttezza, diligenza e di informazione inerenti alla negoziazione di titoli illiquidi, all'acquisizione del consenso dell'investitore per il compimento di operazioni fuori dal mercato regolamentato ed alla gestione del conflitto d'interessi, nonché agli obblighi di profilazione dell'investitore e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento proposto.
Con comparsa regolarmente depositata il 29.05.2020, si costituiva in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., già Controparte_1 Controparte_3
, la quale, in via pregiudiziale, lamentava l'improcedibilità della domanda per mancato
[...]
esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, la prescrizione del diritto azionato per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, come pure l'incompatibilità del rito sommario di cognizione rispetto alle questioni di fatto e di diritto trattate;
nel merito, insisteva per il rigetto degli avversi assunti, sostenendo, con riferimento ai controversi strumenti finanziari, di aver fornito informazioni adeguate e complete e di aver svolto la profilazione richiesta in modo corretto, invocando, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma I, il principio di autoresponsabilità dell'investitore e la compensazione con le somme incamerate dal cliente a seguito degli investimenti effettuati, il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con provvedimento del 09.06.2020, le parti venivano onerate a promuovere la procedura di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che veniva attivata su impulso del ricorrente e si concludeva con verbale negativo depositato il 15.07.2020.
All'udienza del 25.05.2021, disposto il mutamento del rito, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 11.02.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini per note di cui all'art. 190 c.p.c. In limine litis va denegata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca convenuta (infra: ordinanza del 09.06.2020).
In effetti, nella presente controversia, vertendosi sul diritto al risarcimento del danno contrattuale, come verrà ribadito in parte motiva, opera il termine di prescrizione decennale (Cfr. Cass. n.
8997/2021; n. 12937/2017), che decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto contezza del danno patito, essendo necessario, al fine del perfezionamento di tale diritto, non solo il danno-evento, rectius: l'inadempimento, ma anche il danno-conseguenza, ovvero il pregiudizio patrimoniale subito.
Di talché, rileva il momento in cui il danno viene a manifestarsi oggettivamente nella sfera patrimoniale del danneggiato, divenendo percepibile e riconoscibile come tale, sì da legittimare l'avvio del termine di prescrizione.
In tale prospettiva, va rammentato che “In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta”(Cfr. Cassazione n. 2066 del 24/01/2023; Tribunale di Bergamo, 06 maggio
2022, sentenza n. 1096; Tribunale di Cosenza, sentenza del 25.11.2023; Tribunale di Bari, sentenza n. 2146 del 09.05.2024; Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1846 del 19.12.2024).
Non va sottaciuto che la prescrizione del diritto di credito risarcitorio può essere interrotta da qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale, ex art. 2943 c.c., con cui il danneggiato, facendo venir meno la propria inerzia, manifesti la volontà di esercitare il diritto riconosciutogli.
Nell'ipotesi al vaglio, in considerazione dei principi sopra enunciati, il momento a partire dal quale l'investitore ha potuto avere contezza del danno patito coincide con la data del 08.07.2015 o, comunque, può individuarsi nella seconda metà del 2015, quando si è reso palese il rischio reale dei titoli come medio alto e la loro illiquidità e la difficoltà di essere scambiati sul mercato mobiliare.
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che il diritto vantato dall'attore non si è prescritto atteso che, alla data del 24.01.2019, di invio della diffida risarcitoria alla banca, non era ancora spirato il termine decennale decorrente da metà 2015.
Nel merito, la domanda è in parte fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Sul punto, va preventivamente ravvisato che la fattispecie dedotta in giudizio va rapportata all'inadempimento dell'intermediario bancario degli obblighi riferibili alla prestazione di servizi di investimento, segnatamente della violazione di quello di informarsi sulla propensione al rischio del cliente e di rappresentargli l'aleatorietà dell'investimento, nonché la violazione della regola di appropriatezza degli investimenti rispetto al profilo finanziario dell'investitore. Secondo l'orientamento tradizionale affermatosi in giurisprudenza, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati, può dare luogo a responsabilità, con conseguenze risarcitorie: ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. contratto quadro) si ha responsabilità precontrattuale, mentre sussiste responsabilità contrattuale per le violazioni poste in essere con operazioni compiute in esecuzione del contratto o con singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore
(Cfr. Cass. n. 20617/2017; SS.UU., 19.12.2007, n. 26724; n. 15089/2021).
In tal senso, è stato chiarito che “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo” (Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10646 del 20/04/2023).
Peraltro, va escluso che “la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe certo sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo. Ma la disciplina legislativa e regolamentare non impone di considerare l'esistenza di negozi di investimento cui sia estraneo l'obbligo, da parte dell'intermediario, di rendere edotto l'investitore delle connotazioni specifiche dell'operazione finanziaria. Appare, anzi, rispondente alle prescrizioni della normativa, primaria e regolamentare, l'idea che nella fase attuativa del contratto quadro si configurino negozi di contenuto complesso, in cui l'intermediario debba prima rappresentare all'investitore le caratteristiche e le implicazioni della singola operazione e poi, se del caso, porre in essere quest'ultima. E appare, ancora, conforme non solo ai dettami della detta normativa, ma anche alle finalità che la ispirano, ritenere che, nell'economia della singola operazione, l'obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli: per modo che in assenza di un consenso informato dell'interessato il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione, giustificandosi, per tale via, la risoluzione per inadempimento del medesimo” (Cfr. Sez. 1, sentenza n. 16861 del 07/07/2017).
Coniugando le richiamate coordinate giurisprudenziali con le prospettazioni dell'attore, si ricava che gli addebiti mossi alla banca, poiché afferenti all'omessa informazione sulla natura e sul rischio dei titoli emessi dall'istituto di credito, sono circostanziati agli inadempimenti attinenti alla fase esecutiva del contratto quadro, per cui integrano gli estremi della responsabilità contrattuale, fondante il rimedio risarcitorio.
Tanto premesso, va precisato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento.
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob 16190/2007).
Riferimenti normativi sovraordinati nel sistema delle fonti si rinvengono nella Direttiva 2004/39/CE
-MiFID livello 1, (che disciplina la tutela degli investitori, differenziata a seconda del grado di esperienza finanziaria), recepita con D. lgs 17 settembre 2007, n. 164, che ha adeguato alla Direttiva la normativa del previgente D.lgs. n. 58 del 1998.
Nella intermediazione per la vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del D.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob, sussistono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro che in quello successivo di acquisto dei titoli.
Tali obblighi si concretizzano nella consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e nell'acquisizione delle informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio.
L'obbligo d'informazione cd. attiva attiene alla natura dei rischi, alle implicazioni della singola operazione;
l'intermediario ha poi l'obbligo di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e quelle che sono correlate alle situazioni di conflitto di interessi.
Tutti i descritti obblighi sono finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente e la relativa violazione, ove ricorrano gli estremi di gravità richiesti dall'art. 1455 c.c., può condurre alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria.
In ordine all'onere probatorio, l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno.
Quanto al nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, sussiste una presunzione legale di presenza del nesso, salva la prova contraria gravante sull'intermediario (Cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 21.12.2023,
n. 35776). La presunzione scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo incombente all'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole.
L'intermediario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente;
di conseguenza, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio e deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, deve provare di avere agito con la specifica diligenza professionale richiesta (Cfr. Cass. 2019, n. 14335 e 2016, n. 810), oltre a provare l'eventuale insussistenza del nesso di causalità. L'intermediario deve dimostrare, quindi, di aver correttamente adempiuto o la sua mancanza di colpa.
Ai sensi dell'art. 23 comma 6 del d.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, è la banca che deve dimostrare la specifica diligenza e dare prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e spiegazione idonei a consentire alla propria controparte contrattuale di addivenire ad una scelta consapevole sull'impegno di sottoscrizione di un contratto di credito.
La clausola eventualmente inserita nei contratti con cui il cliente attesti di aver ricevuto le informazioni necessarie e di averne preso conoscenza è del tutto insufficiente all'assolvimento dell'obbligo se non corrisponde ad una completa e corretta informazione sostanziale.
L'adempimento degli obblighi informativi persiste anche per investitori avvezzi ad investimenti ad alto rischio: “in tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (Cass. 2020, n. 18153).
Gli obblighi informativi non sono soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio" (Cass. n.
8314/2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (Cass. n.
8089 del 2016) o, del pari, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità" (Cfr. Cass. n. 11412 del 2012, secondo cui una siffatta dichiarazione "non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio ed
è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dal D. lgs. n. 58 del 1998, art. 21
e art. 28 del Reg. n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica CP_4
circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente").
L'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono fornire ai clienti "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole" (regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27). CP_4
Lo scrutinio dell'adeguatezza dei titoli offerti rientra tra gli obblighi di informazione dell'investitore, collocandosi entro l'ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere), tutti convergenti verso un fine unitario, consistente, per l'appunto, nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
il
"rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente.
Beninteso, dalla documentazione versata in atti, si evince che la profilatura dell'attore sia stata adottata in violazione, da parte della banca, degli obblighi di informazione innanzi riportati.
È già il formulario ad essere inidoneo a far rilevare ed emergere la corretta profilatura del cliente, dacché, nella predisposizione dello stesso, le domande si presentavano eccessivamente generiche ed aggregavano strumenti finanziari eterogenei, con la conseguenza di non dare una chiara situazione delle caratteristiche del cliente.
La valutazione eseguita, rispondendo a domande chiuse prive di qualunque possibilità di approfondimento sulla propria specifica situazione soggettiva, portava ad una profilatura individuale che, non essendo stata ulteriormente approfondita e vagliata, non è risultata corretta;
ed infatti ha portato ad una profilatura dell'attore come di un investitore che ha maturato una certa competenza in materia di strumenti finanziari con un profilo di rischio, assegnato dalla banca, di tipo medio e un'esperienza finanziaria sempre di tipo media, mentre lo stesso non era aduso ad operazioni finanziarie che avessero una seppur minima componente di rischio risultante dalla sua condotta pregressa.
Dalla ricognizione dei documenti esibiti in giudizio, invero, non si rinvengono elementi dai quali poter desumere una pregressa e consolidata conoscenza degli strumenti finanziari, come ritenuta nella profilatura, da parte dell'attore, artigiano disoccupato con licenza media, circostanza, quest'ultima, non oggetto di contestazione.
In tale ottica, incerta, perplessa e contraddittoria appare l'indicazione della consistenza patrimoniale dell'attore, altro elemento di conoscenza e valutazione ai fini dell'investimento, che veniva stabilita in euro 200.000,00 ma senza che si possa desumerne l'effettiva consistenza - anche di componenti patrimoniali, immobiliari ed indici di liquidità - e che risulta diversamente indicata in diversi prospetti.
Così pure la domanda relativa alla propensione al rischio, generica, riconduce l'attore ad un investitore con conoscenza dei singoli strumenti finanziari, “dovuta anche agli studi o alla professione svolti”, di cui non vi è specificazione.
Similmente, tramite il questionario, l'attore dichiarava di non conoscere gli strumenti finanziari derivati;
che l'importo medio delle operazioni di investimento in strumenti finanziari effettuate negli ultimi 12 mesi fosse “inferiore a 5.000 euro”; che in un trimestre effettuava “meno di una operazione”.
Tali risposte fanno propendere per la configurabilità non di una propensione al rischio media, come assegnata dalla banca, ma “bassa” o al più “medio bassa”; senza tenere in conto il fatto che il questionario di profilatura, dopo la somministrazione delle domande, si conclude senza attribuire al cliente uno specifico profilo di rischio, procedura che non corrisponde alle migliori prassi esaminate in quanto non consente al cliente una immediata verifica della correttezza del profilo attribuito dall'intermediario e, soprattutto, di evitare errori di compilazione degli altri documenti collegati (Cfr.
Tribunale di Napoli, sentenza n. 3949/2024 del 11.04.2024).
Analogamente, la valutazione dei prodotti venduti, rispetto al profilo del cliente, appare erronea e pregiudizievole per l'investitore, avendo comportato la totale perdita del capitale investito.
Al riguardo, i titoli venduti consistevano in azioni ed obbligazioni subordinate della stessa banca, emessi in sede di operazioni di aumento di capitale sociale.
Si trattava di titoli per i quali l'istituto di credito non aveva richiesto la quotazione nel mercato regolamentato, con conseguente rischio di liquidità dei titoli in portafoglio: la stessa banca neanche aveva mai richiesto l'attribuzione di un rating per le sue emissioni.
Ciò ha comportato per l'investitore, non professionale, la difficoltà di valutare il rischio di default dell'emittente, il rischio di mercato ed il rischio “liquidità” connesso alla possibilità di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne fosse presentata la necessità, ovvero di farlo sostenendo ingenti perdite rispetto alla somma investita.
Ed è stata proprio tale scelta che non ha consentito l'acquisizione di prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti e che fossero disponibili informazioni appropriate che assicurassero comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento, idonee a consentire all'investitore di comprendere il livello di rischio di quei prodotti.
I titoli non soggetti alla valutazione del mercato, o di soggetti terzi diversi dall'emittente, comportano di per sé un rischio assoluto che neanche un investitore professionale è idoneo a valutare e a maggior ragione un comune cliente, un investitore retail, quale era l'attore.
Va ulteriormente evidenziato che gli investimenti sono stati concentrati esclusivamente su titoli della stessa banca, in contrasto con gli obblighi di differenziazione e non concentrazione dei complessivi investimenti.
Di contro, non viene in rilievo il concorso di colpa dell'attore giacché la banca ha dato corso ad operazioni di alto rischio, in violazione degli obblighi informativi, senza che l'istante rientrasse nella categoria di investitore professionale o qualificato, come già riscontrato in precedenza, e senza che il medesimo tenesse un comportamento anomalo in ragione dell'affidamento incolpevole che aveva riposto nella professionalità dell'istituto bancario (Cfr. Cass. n. 9892/2016).
Ne discende che la banca non ha assolto al proprio compito di consulente con onestà, equità e professionalità (come raccomanda la Comunicazione 2009 e MIFID art.19.1), avendo CP_4
valutato adeguati e appropriati, per quello che era l'attore come tipologia di cliente, investimenti altamente rischiosi e concentrati solo su alcuni strumenti finanziari, anche illiquidi, di propria emissione e per importi anche considerevoli e che non andavano sicuramente nella direzione della salvaguardia e tutela degli interessi della cliente.
Parimenti, va acclarata la fondatezza dell'azione di nullità del contratto quadro, spiegata dall'attore, per la prima volta, con le note di trattazione del 06.02.2025 e reiterata, in via gradata, mediante gli scritti conclusionali.
A tal proposito, va osservato che a norma dell'art. 23 d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58, i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento - c.d. contratto-quadro e cioè il contratto che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari - debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità, deducibile solo dal cliente.
Dalla nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta deriva la nullità delle operazioni di investimento, con conseguente obbligo dell'intermediario di restituzione al cliente delle somme investite a norma dell'art. 2033 c.c. (ex multis: Cassazione civile, sez. I, 26.10.2020, n.
23448). Nella specie, la banca non ha depositato il contratto-quadro intercorso tra le parti, pacificamente stipulato il 07.03.2012 e rubricato Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e
Strumenti Finanziari, limitandosi all'esibizione del documento di sintesi contenente le condizioni economiche e contrattuali degli investimenti realizzati.
Diversamente, dal fascicolo attoreo (infra: DOC. 1 bis) è rinvenibile l'allegazione, nella sua interezza, dell'effettivo contratto – quadro, dalla cui analisi si ricava la mancata sottoscrizione da parte dell'investitore.
Ne consegue che all'attore spetta il risarcimento del danno corrispondente al valore degli investimenti effettuati, ferma la detrazione dal riconoscimento della somma dovuta delle cedole medio tempore riscosse.
Tenuto conto che la banca convenuta ha quantificato tali cedole in euro 15.870,00, compresi i dividendi e i rimborsi dei titoli obbligazionari, somma non contestata dall'istante, l'importo dovuto all'attore a titolo risarcitorio è pari ad euro 33.753,35, oltre interessi dalla data della domanda e fino al soddisfo, mentre alcuna rivalutazione monetaria è dovuta, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
In definitiva, la domanda è parzialmente fondata, pertanto, la banca convenuta va condannata al risarcimento dei danni per la somma di euro 33.753,35.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione del
50%.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda principale e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inadempimento della banca convenuta, per violazione degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n.
1690/2007 e dal T.U.F., relativamente agli ordini di acquisto del 27.12.2012 e del 21.11.2014, come indicati in epigrafe;
2) condanna la banca convenuta al risarcimento, in favore dell'attore, nei limiti dell'importo di euro
33.753,35, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
3) condanna la , già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese processuali, in ragione della metà, che si liquidano in euro 1.904,50 per onorari, euro 288,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in S. Maria C.V., 19.05.2025
IL GIUDICE GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6059/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto “Intermediazione mobiliare
(fondi di investimento, gestione risparmio, etc)”
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Passarelli Parte_1 C.F._1
e Nicola Caccavale, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Caserta alla Via
G.M. Bosco n. 65 - Palazzo Anto.
- Attore –
E
già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro P.IVA_1
Arcucci, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via Pasquale a
Chiaia n. 79, presso lo studio dell'avv. Laura Daniela Vitillo.
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 09.07.2019, il sig. evocava innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di S. Maria C.V. la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., onde ottenere, previa declaratoria dell'inadempimento dell'istituto di credito - per violazione delle regole di comportamento imposte agli intermediari finanziari, a tutela della clientela c.d. di dettaglio, dal Regolamento Consob n. 1690/2007 e dal d.lgs. 24.02.1998 n. 58 e s.m.i. (T.U.F.)
- in relazione agli ordini di acquisto di titoli azionari e obbligazionari - emessi e convertiti dalla banca
- sottoscritti dall'istante, nell'ambito del contratto-quadro del 07.03.2012, il 27.12.2012 ed il
21.11.2014 – rispettivamente, con contratto n. 12-175-20020512, NDG: 599003005, per l'importo di euro 10.074,60, e contratto n. 12-175-20020512, NDG: 599003005, per l'importo di euro 39.548,75
- la condanna della resistente al risarcimento dei danni per la complessiva somma di euro 49.623,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese ed onorari di causa.
Il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, esponeva che, relativamente all'acquisto degli anzidetti asset mobiliari, i quali si concretizzavano con la perdita dell'intero capitale investito, la banca contravveniva agli obblighi di correttezza, diligenza e di informazione inerenti alla negoziazione di titoli illiquidi, all'acquisizione del consenso dell'investitore per il compimento di operazioni fuori dal mercato regolamentato ed alla gestione del conflitto d'interessi, nonché agli obblighi di profilazione dell'investitore e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento proposto.
Con comparsa regolarmente depositata il 29.05.2020, si costituiva in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., già Controparte_1 Controparte_3
, la quale, in via pregiudiziale, lamentava l'improcedibilità della domanda per mancato
[...]
esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, la prescrizione del diritto azionato per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, come pure l'incompatibilità del rito sommario di cognizione rispetto alle questioni di fatto e di diritto trattate;
nel merito, insisteva per il rigetto degli avversi assunti, sostenendo, con riferimento ai controversi strumenti finanziari, di aver fornito informazioni adeguate e complete e di aver svolto la profilazione richiesta in modo corretto, invocando, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma I, il principio di autoresponsabilità dell'investitore e la compensazione con le somme incamerate dal cliente a seguito degli investimenti effettuati, il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con provvedimento del 09.06.2020, le parti venivano onerate a promuovere la procedura di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che veniva attivata su impulso del ricorrente e si concludeva con verbale negativo depositato il 15.07.2020.
All'udienza del 25.05.2021, disposto il mutamento del rito, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 11.02.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini per note di cui all'art. 190 c.p.c. In limine litis va denegata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca convenuta (infra: ordinanza del 09.06.2020).
In effetti, nella presente controversia, vertendosi sul diritto al risarcimento del danno contrattuale, come verrà ribadito in parte motiva, opera il termine di prescrizione decennale (Cfr. Cass. n.
8997/2021; n. 12937/2017), che decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto contezza del danno patito, essendo necessario, al fine del perfezionamento di tale diritto, non solo il danno-evento, rectius: l'inadempimento, ma anche il danno-conseguenza, ovvero il pregiudizio patrimoniale subito.
Di talché, rileva il momento in cui il danno viene a manifestarsi oggettivamente nella sfera patrimoniale del danneggiato, divenendo percepibile e riconoscibile come tale, sì da legittimare l'avvio del termine di prescrizione.
In tale prospettiva, va rammentato che “In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta”(Cfr. Cassazione n. 2066 del 24/01/2023; Tribunale di Bergamo, 06 maggio
2022, sentenza n. 1096; Tribunale di Cosenza, sentenza del 25.11.2023; Tribunale di Bari, sentenza n. 2146 del 09.05.2024; Tribunale di Brindisi, sentenza n. 1846 del 19.12.2024).
Non va sottaciuto che la prescrizione del diritto di credito risarcitorio può essere interrotta da qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale, ex art. 2943 c.c., con cui il danneggiato, facendo venir meno la propria inerzia, manifesti la volontà di esercitare il diritto riconosciutogli.
Nell'ipotesi al vaglio, in considerazione dei principi sopra enunciati, il momento a partire dal quale l'investitore ha potuto avere contezza del danno patito coincide con la data del 08.07.2015 o, comunque, può individuarsi nella seconda metà del 2015, quando si è reso palese il rischio reale dei titoli come medio alto e la loro illiquidità e la difficoltà di essere scambiati sul mercato mobiliare.
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che il diritto vantato dall'attore non si è prescritto atteso che, alla data del 24.01.2019, di invio della diffida risarcitoria alla banca, non era ancora spirato il termine decennale decorrente da metà 2015.
Nel merito, la domanda è in parte fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Sul punto, va preventivamente ravvisato che la fattispecie dedotta in giudizio va rapportata all'inadempimento dell'intermediario bancario degli obblighi riferibili alla prestazione di servizi di investimento, segnatamente della violazione di quello di informarsi sulla propensione al rischio del cliente e di rappresentargli l'aleatorietà dell'investimento, nonché la violazione della regola di appropriatezza degli investimenti rispetto al profilo finanziario dell'investitore. Secondo l'orientamento tradizionale affermatosi in giurisprudenza, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati, può dare luogo a responsabilità, con conseguenze risarcitorie: ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. contratto quadro) si ha responsabilità precontrattuale, mentre sussiste responsabilità contrattuale per le violazioni poste in essere con operazioni compiute in esecuzione del contratto o con singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore
(Cfr. Cass. n. 20617/2017; SS.UU., 19.12.2007, n. 26724; n. 15089/2021).
In tal senso, è stato chiarito che “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo” (Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10646 del 20/04/2023).
Peraltro, va escluso che “la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe certo sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo. Ma la disciplina legislativa e regolamentare non impone di considerare l'esistenza di negozi di investimento cui sia estraneo l'obbligo, da parte dell'intermediario, di rendere edotto l'investitore delle connotazioni specifiche dell'operazione finanziaria. Appare, anzi, rispondente alle prescrizioni della normativa, primaria e regolamentare, l'idea che nella fase attuativa del contratto quadro si configurino negozi di contenuto complesso, in cui l'intermediario debba prima rappresentare all'investitore le caratteristiche e le implicazioni della singola operazione e poi, se del caso, porre in essere quest'ultima. E appare, ancora, conforme non solo ai dettami della detta normativa, ma anche alle finalità che la ispirano, ritenere che, nell'economia della singola operazione, l'obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli: per modo che in assenza di un consenso informato dell'interessato il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione, giustificandosi, per tale via, la risoluzione per inadempimento del medesimo” (Cfr. Sez. 1, sentenza n. 16861 del 07/07/2017).
Coniugando le richiamate coordinate giurisprudenziali con le prospettazioni dell'attore, si ricava che gli addebiti mossi alla banca, poiché afferenti all'omessa informazione sulla natura e sul rischio dei titoli emessi dall'istituto di credito, sono circostanziati agli inadempimenti attinenti alla fase esecutiva del contratto quadro, per cui integrano gli estremi della responsabilità contrattuale, fondante il rimedio risarcitorio.
Tanto premesso, va precisato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento.
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob 16190/2007).
Riferimenti normativi sovraordinati nel sistema delle fonti si rinvengono nella Direttiva 2004/39/CE
-MiFID livello 1, (che disciplina la tutela degli investitori, differenziata a seconda del grado di esperienza finanziaria), recepita con D. lgs 17 settembre 2007, n. 164, che ha adeguato alla Direttiva la normativa del previgente D.lgs. n. 58 del 1998.
Nella intermediazione per la vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del D.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob, sussistono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro che in quello successivo di acquisto dei titoli.
Tali obblighi si concretizzano nella consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e nell'acquisizione delle informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio.
L'obbligo d'informazione cd. attiva attiene alla natura dei rischi, alle implicazioni della singola operazione;
l'intermediario ha poi l'obbligo di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e quelle che sono correlate alle situazioni di conflitto di interessi.
Tutti i descritti obblighi sono finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente e la relativa violazione, ove ricorrano gli estremi di gravità richiesti dall'art. 1455 c.c., può condurre alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria.
In ordine all'onere probatorio, l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno.
Quanto al nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, sussiste una presunzione legale di presenza del nesso, salva la prova contraria gravante sull'intermediario (Cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 21.12.2023,
n. 35776). La presunzione scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo incombente all'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole.
L'intermediario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente;
di conseguenza, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio e deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, deve provare di avere agito con la specifica diligenza professionale richiesta (Cfr. Cass. 2019, n. 14335 e 2016, n. 810), oltre a provare l'eventuale insussistenza del nesso di causalità. L'intermediario deve dimostrare, quindi, di aver correttamente adempiuto o la sua mancanza di colpa.
Ai sensi dell'art. 23 comma 6 del d.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, è la banca che deve dimostrare la specifica diligenza e dare prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e spiegazione idonei a consentire alla propria controparte contrattuale di addivenire ad una scelta consapevole sull'impegno di sottoscrizione di un contratto di credito.
La clausola eventualmente inserita nei contratti con cui il cliente attesti di aver ricevuto le informazioni necessarie e di averne preso conoscenza è del tutto insufficiente all'assolvimento dell'obbligo se non corrisponde ad una completa e corretta informazione sostanziale.
L'adempimento degli obblighi informativi persiste anche per investitori avvezzi ad investimenti ad alto rischio: “in tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (Cass. 2020, n. 18153).
Gli obblighi informativi non sono soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio" (Cass. n.
8314/2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (Cass. n.
8089 del 2016) o, del pari, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità" (Cfr. Cass. n. 11412 del 2012, secondo cui una siffatta dichiarazione "non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio ed
è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dal D. lgs. n. 58 del 1998, art. 21
e art. 28 del Reg. n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica CP_4
circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente").
L'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono fornire ai clienti "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole" (regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27). CP_4
Lo scrutinio dell'adeguatezza dei titoli offerti rientra tra gli obblighi di informazione dell'investitore, collocandosi entro l'ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere), tutti convergenti verso un fine unitario, consistente, per l'appunto, nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
il
"rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente.
Beninteso, dalla documentazione versata in atti, si evince che la profilatura dell'attore sia stata adottata in violazione, da parte della banca, degli obblighi di informazione innanzi riportati.
È già il formulario ad essere inidoneo a far rilevare ed emergere la corretta profilatura del cliente, dacché, nella predisposizione dello stesso, le domande si presentavano eccessivamente generiche ed aggregavano strumenti finanziari eterogenei, con la conseguenza di non dare una chiara situazione delle caratteristiche del cliente.
La valutazione eseguita, rispondendo a domande chiuse prive di qualunque possibilità di approfondimento sulla propria specifica situazione soggettiva, portava ad una profilatura individuale che, non essendo stata ulteriormente approfondita e vagliata, non è risultata corretta;
ed infatti ha portato ad una profilatura dell'attore come di un investitore che ha maturato una certa competenza in materia di strumenti finanziari con un profilo di rischio, assegnato dalla banca, di tipo medio e un'esperienza finanziaria sempre di tipo media, mentre lo stesso non era aduso ad operazioni finanziarie che avessero una seppur minima componente di rischio risultante dalla sua condotta pregressa.
Dalla ricognizione dei documenti esibiti in giudizio, invero, non si rinvengono elementi dai quali poter desumere una pregressa e consolidata conoscenza degli strumenti finanziari, come ritenuta nella profilatura, da parte dell'attore, artigiano disoccupato con licenza media, circostanza, quest'ultima, non oggetto di contestazione.
In tale ottica, incerta, perplessa e contraddittoria appare l'indicazione della consistenza patrimoniale dell'attore, altro elemento di conoscenza e valutazione ai fini dell'investimento, che veniva stabilita in euro 200.000,00 ma senza che si possa desumerne l'effettiva consistenza - anche di componenti patrimoniali, immobiliari ed indici di liquidità - e che risulta diversamente indicata in diversi prospetti.
Così pure la domanda relativa alla propensione al rischio, generica, riconduce l'attore ad un investitore con conoscenza dei singoli strumenti finanziari, “dovuta anche agli studi o alla professione svolti”, di cui non vi è specificazione.
Similmente, tramite il questionario, l'attore dichiarava di non conoscere gli strumenti finanziari derivati;
che l'importo medio delle operazioni di investimento in strumenti finanziari effettuate negli ultimi 12 mesi fosse “inferiore a 5.000 euro”; che in un trimestre effettuava “meno di una operazione”.
Tali risposte fanno propendere per la configurabilità non di una propensione al rischio media, come assegnata dalla banca, ma “bassa” o al più “medio bassa”; senza tenere in conto il fatto che il questionario di profilatura, dopo la somministrazione delle domande, si conclude senza attribuire al cliente uno specifico profilo di rischio, procedura che non corrisponde alle migliori prassi esaminate in quanto non consente al cliente una immediata verifica della correttezza del profilo attribuito dall'intermediario e, soprattutto, di evitare errori di compilazione degli altri documenti collegati (Cfr.
Tribunale di Napoli, sentenza n. 3949/2024 del 11.04.2024).
Analogamente, la valutazione dei prodotti venduti, rispetto al profilo del cliente, appare erronea e pregiudizievole per l'investitore, avendo comportato la totale perdita del capitale investito.
Al riguardo, i titoli venduti consistevano in azioni ed obbligazioni subordinate della stessa banca, emessi in sede di operazioni di aumento di capitale sociale.
Si trattava di titoli per i quali l'istituto di credito non aveva richiesto la quotazione nel mercato regolamentato, con conseguente rischio di liquidità dei titoli in portafoglio: la stessa banca neanche aveva mai richiesto l'attribuzione di un rating per le sue emissioni.
Ciò ha comportato per l'investitore, non professionale, la difficoltà di valutare il rischio di default dell'emittente, il rischio di mercato ed il rischio “liquidità” connesso alla possibilità di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne fosse presentata la necessità, ovvero di farlo sostenendo ingenti perdite rispetto alla somma investita.
Ed è stata proprio tale scelta che non ha consentito l'acquisizione di prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti e che fossero disponibili informazioni appropriate che assicurassero comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento, idonee a consentire all'investitore di comprendere il livello di rischio di quei prodotti.
I titoli non soggetti alla valutazione del mercato, o di soggetti terzi diversi dall'emittente, comportano di per sé un rischio assoluto che neanche un investitore professionale è idoneo a valutare e a maggior ragione un comune cliente, un investitore retail, quale era l'attore.
Va ulteriormente evidenziato che gli investimenti sono stati concentrati esclusivamente su titoli della stessa banca, in contrasto con gli obblighi di differenziazione e non concentrazione dei complessivi investimenti.
Di contro, non viene in rilievo il concorso di colpa dell'attore giacché la banca ha dato corso ad operazioni di alto rischio, in violazione degli obblighi informativi, senza che l'istante rientrasse nella categoria di investitore professionale o qualificato, come già riscontrato in precedenza, e senza che il medesimo tenesse un comportamento anomalo in ragione dell'affidamento incolpevole che aveva riposto nella professionalità dell'istituto bancario (Cfr. Cass. n. 9892/2016).
Ne discende che la banca non ha assolto al proprio compito di consulente con onestà, equità e professionalità (come raccomanda la Comunicazione 2009 e MIFID art.19.1), avendo CP_4
valutato adeguati e appropriati, per quello che era l'attore come tipologia di cliente, investimenti altamente rischiosi e concentrati solo su alcuni strumenti finanziari, anche illiquidi, di propria emissione e per importi anche considerevoli e che non andavano sicuramente nella direzione della salvaguardia e tutela degli interessi della cliente.
Parimenti, va acclarata la fondatezza dell'azione di nullità del contratto quadro, spiegata dall'attore, per la prima volta, con le note di trattazione del 06.02.2025 e reiterata, in via gradata, mediante gli scritti conclusionali.
A tal proposito, va osservato che a norma dell'art. 23 d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58, i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento - c.d. contratto-quadro e cioè il contratto che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari - debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità, deducibile solo dal cliente.
Dalla nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta deriva la nullità delle operazioni di investimento, con conseguente obbligo dell'intermediario di restituzione al cliente delle somme investite a norma dell'art. 2033 c.c. (ex multis: Cassazione civile, sez. I, 26.10.2020, n.
23448). Nella specie, la banca non ha depositato il contratto-quadro intercorso tra le parti, pacificamente stipulato il 07.03.2012 e rubricato Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e
Strumenti Finanziari, limitandosi all'esibizione del documento di sintesi contenente le condizioni economiche e contrattuali degli investimenti realizzati.
Diversamente, dal fascicolo attoreo (infra: DOC. 1 bis) è rinvenibile l'allegazione, nella sua interezza, dell'effettivo contratto – quadro, dalla cui analisi si ricava la mancata sottoscrizione da parte dell'investitore.
Ne consegue che all'attore spetta il risarcimento del danno corrispondente al valore degli investimenti effettuati, ferma la detrazione dal riconoscimento della somma dovuta delle cedole medio tempore riscosse.
Tenuto conto che la banca convenuta ha quantificato tali cedole in euro 15.870,00, compresi i dividendi e i rimborsi dei titoli obbligazionari, somma non contestata dall'istante, l'importo dovuto all'attore a titolo risarcitorio è pari ad euro 33.753,35, oltre interessi dalla data della domanda e fino al soddisfo, mentre alcuna rivalutazione monetaria è dovuta, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
In definitiva, la domanda è parzialmente fondata, pertanto, la banca convenuta va condannata al risarcimento dei danni per la somma di euro 33.753,35.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione del
50%.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda principale e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inadempimento della banca convenuta, per violazione degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n.
1690/2007 e dal T.U.F., relativamente agli ordini di acquisto del 27.12.2012 e del 21.11.2014, come indicati in epigrafe;
2) condanna la banca convenuta al risarcimento, in favore dell'attore, nei limiti dell'importo di euro
33.753,35, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
3) condanna la , già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese processuali, in ragione della metà, che si liquidano in euro 1.904,50 per onorari, euro 288,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in S. Maria C.V., 19.05.2025
IL GIUDICE GOP dott.ssa Carmela Sorgente