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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di EL, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5436/2019 R.G. avente ad oggetto “Servitù” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mannetta;
Parte_1 attrice
E
, rappresentati e difesi dall'Avv. Sabino Farese;
Controparte_1 CP_2 convenuti riconvenienti
Conclusioni:
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
10.9.2024, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.12.2019, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, e , all'uopo deducendo: Controparte_1 CP_2
- di essere proprietaria del terreno sito in EL alla C.da Archi, riportato in catasto al foglio 15,
p.lle 918 e 949 (ex p.lle 154 e 48) in virtù di atto di donazione datato 23/04/1983;
- che nel predetto atto si precisava che la porzione di terreno donata a aveva accesso Parte_1 dalla strada comunale Cupa Muti a mezzo di stradone posto a cavallo del confine che divide il fondo in oggetto e la proprietà ; Persona_1
- che a seguito dell'esproprio operato dal sulle particelle 949 e 918 per la Controparte_3 realizzazione della strada “Bonatti” (raccordo di collegamento tra EL e la zona industriale) essa attrice si era vista costretta a creare ex novo, attraverso le particelle 949 e 918, l'accesso al c.d. stradone;
- di aver sollecitato i proprietari degli immobili che usufruivano del passaggio sul proprio fondo
( , madre della odierna convenuta, e ) a formalizzare la costituzione di Persona_2 Controparte_1 una servitù di passaggio sulle particelle 949 e 918 e che le stesse, pur resesi disponibili a tanto, non vi provvedevano;
- che nessun esito favorevole otteneva il tentativo obbligatorio di conciliazione esperito presso la sede dell' . Controparte_4
Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di accertare l'insussistenza di alcun diritto di Co passaggio in favore degli immobili individuati in al foglio 15, p.lle 51 sub 3, n. 47 e n. 156 sulla strada che attraversa le p.lle 918 e 949, di proprietà esclusiva di essa attrice, con conseguente ordine di cessarne l'abusivo transito. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 23/06/2020, si costituivano in giudizio i convenuti e i quali, nel premettere che il fabbricato Controparte_1 CP_2 censito al NCEU di EL al foglio 15, p.lla 51 sub 3 con annesse particelle 47 e 156, - pervenuto loro per atto di compravendita rogato dal Notaio in data 30/10/2018 rep n. 225314 - storicamente aveva accesso dalla strada pubblica di Via Cupa Muti da uno stradone posto a cavallo tra la proprietà di (padre di – p.lla 1202) e (padre di Persona_3 Controparte_1 Persona_4
– p.lla 154, attuale p.lla 949) e che per effetto della realizzazione della strada Bonatti ed Parte_1
a seguito di esproprio tale accesso fu deviato dal sulle particelle 949 e 918 (ex Controparte_3
p.lla 48), eccepivano: 1) in primo luogo il difetto di giurisdizione dell'AGO a favore di quella amministrativa ai sensi dell'art. 133 comma 1 del C.P.A.; 2) il difetto di legittimazione attiva per essere state le particelle 918 e 949 espropriate con decreto del Comune di EL n. 8849 del
16/12/1996; 3) in ogni caso, l'infondatezza della domanda in quanto il diritto di accesso sarebbe pervenuto a per espressa volontà del nonno , volontà formalmente trascritta Controparte_1 Per_1 nell'atto di divisione redatto per Notar di EL in data 05/12/1964; 4) l'usucapione del Per_5 diritto di passaggio a piedi o con automezzi in quanto tale accesso si è sempre praticato in maniera pacifica continuativa ed ininterrotta dal 1964 (periodo in cui avvenne la divisione dei terreni tra i figli e gli aventi diritto di ) o al più tardi dall'espropriazione dei terreni avvenuta nel Persona_1
1996; 5) in ultima analisi, l'interclusione del proprio fondo ed il conseguente diritto di essi convenuti ad esercito il transito attraverso l'unico accesso disponibile. Tanto premesso, i convenuti così concludevano: “A) in via preliminare, ricorrendone i presupposti, dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, competente ai sensi dell'art. 133 co. 1 c.p..a. B) Nel merito, rigettare la domanda per difetto di legittimazione attiva essendo le particelle 949 e 918, oggetto di ablazione da parte del;
C) Sempre Controparte_3 nel merito, rigettare la domanda promossa da in quanto assolutamente pretestuosa ed Parte_1 infondata;
D) Ancora nel merito, ed in via subordinata, rigettare la domanda per intervenuta usucapione decennale e tanto ai sensi dell'art. 1159 c.c.; E) Sempre nel merito, ed in via ancora subordinata, rigettare la domanda perché ricorrono i presupposti di cui all'art 1501 c.c. rappresentando la strada tracciata dal Comune di EL sulle particelle 949 e 918, l'unico accesso agli immobili in ditta Festa/Pepe; F) Con riferimento a tale ultima ipotesi ed in via ancora più subordinata, costituire una servitù di passaggio sulle particelle 949 e 918 sempre ai sensi del nominato art. 1501 c.c., rappresentando le stesse l'unico accesso agli immobili di proprietà degli odierni convenuti;
G) Condannare alla refusione delle spese di lite”. Parte_1
Disposta ed espletata CTU, acquisite due relazioni integrative, all'esito dell'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata nuovamente in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1.- Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Posto che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, nel caso di specie la controversia, avente natura essenzialmente privatistica, spetta certamente alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto l'attrice agisce, in via principale, per accertare l'inesistenza di servitù di passaggio a carico della sua proprietà (actio negatoria servitutis).
Infatti, non può invocarsi, per la sua inconferenza rispetto alla domanda proposta, la regola di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo indicata dalla parte convenuta (art. 133 c.p.a) in quanto, nella specie, la vicenda espropriativa si pone solo sullo sfondo della contesa non venendo in rilievo alcuna contestazione sulla legittimità della azione amministrativa, mentre la pretesa azionata risulta esclusivamente diretta a tutelare una posizione dì diritto soggettivo e indirizzata al riconoscimento della inesistenza di diritti reali altrui.
2.- Come evidenziato, parte attrice agisce, in via principale, con un'actio negatoria servitutis, ovvero per sentire dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio esercitata dai convenuti sullo stradone realizzato sulle particelle 949 e 918 , di proprietà esclusiva della medesima attrice.
Ora, deve rammentarsi che, in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio a carico delle parti in tale ipotesi, la Suprema Corte ha costantemente statuito che la parte che agisce con l'actio negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dell'attore (cfr. in tal senso Cass., n. 1409/2007, Cass. n.
10149/2004, Cass. 12166/2002, Cass. 4120/2001; tra le pronunce di merito C. App. Palermo, 29-06-
1991 secondo cui “la prova che spetta all'attore in negatoria servitutis riguarda la proprietà della cosa, che può risultare anche dalle ammissioni della parte avversaria;
per contro, resta a carico del convenuto o dei convenuti la prova del titolo costitutivo del preteso e contestato diritto sulla cosa altrui”).
In altri termini, in caso di negatoria servitutis, le posizioni delle parti sono invertite, nel senso che il convenuto assume le vesti sostanziali di attore e in quanto tale ha l'onere di dimostrare, secondo i dettami di cui all'art. 2697 c.c., l'esistenza della servitù negata da chi ha promosso il giudizio e ha chiesto al Giudice adito un accertamento in tal senso.
Ciò posto e venendo al caso di specie, l'attrice ha dimostrato la propria legittimazione attiva attraverso la produzione in giudizio dell'atto di donazione per Notaio del 3.5.1983 in virtù CP_6 del quale è divenuta proprietaria esclusiva delle attuali p.lle 918 e 949 sui cui insiste la strada di cui si controverte (cfr. in termini, anche relazione di CTU, p. 12).
Va pertanto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, giacchè l'esproprio da parte del ha riguardato solo le porzioni delle suddette particelle Controparte_3 sui cui oggi insiste la nuova strada comunale Cupa Muti e non anche le residue parti su cui, come emerge dagli atti, l'attrice ha realizzato la nuova strada di accesso allo stradone “comune” (cfr. relazione tecnica Ing. e autorizzazione del , allegati alla CTU). Per_6 Controparte_3
Spettava dunque ai convenuti comprovare di essere titolari del diritto di transitare lungo la nuova strada di accesso, dimostrando o di essere titolare di una servitù attiva di passaggio costituita volontariamente oppure acquisita per usucapione a seguito del possesso ininterrotto e pacifico per il tempo prescritto dalla legge.
Tale onere probatorio, nel caso di specie, non è stato assolto.
Non può dirsi già esistente di una servitù attiva di passaggio, giacchè il titolo del 1964 si riferiva ad un diverso tracciato – realizzato a cavallo tra le due proprietà – oggi non più esistente;
deve dunque valutarsi l'esistenza della servitù in relazione al nuovo percorso realizzato sulle p.lle 918 e 949 (interamente ricadente nella proprietà dell'attrice) e rispetto ad esso non vi è alcun titolo che abbia costituito volontariamente la servitù.
Sul punto, anche il CTU Arch. ha reso chiarimenti con la relazione integrativa depositata Per_7 in data 6.5.2022.
Non può, parimenti, configurarsi usucapione abbreviata perché il titolo astrattamente idoneo non può essere individuato nell'atto di esproprio del . Controparte_3
3.- A fronte dell'accertata preesistenza di titolo legittimante la servitù invocata dai convenuti, va quindi esaminata la domanda riconvenzionale con cui i medesimi convenuti hanno chiesto di accertare l'interclusione dei propri fondi e, per l'effetto, costituire servitù coattiva di passaggio a carico delle p.lle 918 e 949 di proprietà di parte attrice in favore dei fondi di loro proprietà.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'attrice sul rilievo che la domanda sarebbe stata tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c., essendosi i convenuti costituiti oltre la prima udienza di comparizione.
Va infatti sottolineato che l'udienza di comparizione e trattazione fissata dall'attrice nell'atto di citazione – ovvero il 31/03/2020 - è coincisa con il periodo di sospensione di tutte le udienze civili, penali, amministrative e militari disposto dal D.L. 18 del 17 marzo 2020 per l'emergenza da
COVID-19.
Poiché, in ragione della predetta sospensione, la prima udienza di comparizione è stata differita ex officio al 27/10/2020, da tale data va calcolato, a ritroso, il termine ex art. 166 c.p.c. per la tempestiva costituzione in giudizio dei convenuti (ossia 20 giorni prima).
Poiché nella specie i convenuti si sono costituiti con comparsa depositata in data 23/6/2020, non vi
è dubbio che tale costituzione sia da considerare tempestiva anche ai fini della proposizione della domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c..
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, quanto alla ricorrenza dei presupposti richiesti dalle legge per la costituzione della servitù di passaggio, occorre premettere che, in materia di passaggio coattivo, l'art. 1051 c.c. prevede l'ipotesi del fondo intercluso – identificato in base alla mancanza di accesso diretto sulla pubblica via, dipendente dall'essere esso circondato completamente da altri fondi – e dispone la necessaria costituzione della servitù di passaggio, a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino ad un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente (Cass. n.
3279/81), e ciò tanto nell'ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita, né diretta né indiretta, sulla strada pubblica (interclusione assoluta), quanto in quella in cui non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) (Cass. n. 6184/94, n.
12814/97).
La domanda va dunque valutata, nella sua fondatezza, alla stregua dei parametri richiesti dalla predetta norma.
Sotto il profilo probatorio, va evidenziato che il proprietario di un fondo intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via, nel convenire in giudizio il proprietario del fondo finitimo, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno e la mancanza di accesso alla via pubblica, mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via - ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo - configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea (Cass.
11592/2004; Cass. 26073/2005). Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso inconfutabilmente che il fondo di proprietà dei convenuti è intercluso.
Invero, come accertato dal CTU arch. , “il transito sulle particelle 918 e 949 è Persona_8 attualmente indispensabile per giungere allo “stradone posto a cavallo” descritto nei vari atti notarili al fine di poter accedere ai lotti di terreno particella 47 156 e al fabbricato p.lla 51 sub 3” di proprietà dei convenuti (p. 11 della CTU Arch. ). Per_7
In particolare, il CTU ha precisato che le particelle 918 e 949, di proprietà dell'attrice, “attualmente rappresentano l'unica forma di accesso alle proprietà dei convenuti in quanto il vecchio stradone posto a cavallo (descritto nell'atto del notaio del 5/12/1964) non ha più collegamento diretto Per_5 con via Cupa Muti” (p. 12 della CTU ) Per_7
La domanda riconvenzionale va dunque accolta e va, pertanto, disposta la costituzione, a favore del fondo di proprietà dei convenuti, della servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo di proprietà dell'attrice, identificato dalle p.lle 918 e 949.
4.- Per quanto attiene alla determinazione dell'indennità dovuta all'attrice, preliminarmente va evidenziato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda, ma questa può essere ritenuta dal giudice di merito implicitamente proposta dalla parte, quando non rinunciata” (Cass. 7972/2022). Nel caso di specie, l'attrice ha formulato per la prima volta la domanda di indennità solo in sede di precisazione delle conclusioni, con le note depositate 1.6.2022, e successivamente ha ribadito la propria richiesta negli altri scritti conclusionali.
Ne consegue che, a fronte della domanda comunque formulata, ancorchè tardivamente rispetto alle preclusioni maturate con riferimento all'ordinaria reconventio reconventionis, questo Giudice ritiene di dover provvedere sulla stessa in ossequio al principio di diritto innanzi richiamato.
Invero, nella sentenza innanzi citata, la Suprema Corte da una parte ribadisce che l'indennità deve essere oggetto di specifica domanda, dall'altra sottolinea come, pur «non apparendo (…)», essere stata formulata apposita istanza di riconoscimento dell'indennità da parte dell'attuale ricorrente, quale proprietaria del fondo servente (…), non merita censura la valutazione del giudice di primo grado, il quale «— oltre a valorizzare il dato normativo di cui all'art. 1053, 1° comma, c.c., secondo cui tale indennità 'è dovuta' — ha ritenuto che la stessa fosse stata implicitamente avanzata …, non essendo stata espressamente rinunciata …, ragion per cui l'esplicitazione di detta richiesta con l'atto di appello non avrebbe potuto affatto considerarsi come domanda nuova ai sensi dell'art. 345
c.p.c.».
A fortiori, giacchè nel caso in esame la richiesta di determinazione dell'indennità è stata avanzata non con l'atto di appello ma in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, deve escludersi che essa possa essere considerata come domanda nuova e come tale inammissibile per tardività.
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione del relativo diritto – come prospettata da parte convenuta nelle note di precisazione delle conclusioni del 5.9.2024 – sul rilievo che il diritto a richiedere l'indennità decorre dal momento in cui risulta costituita la servitù coattiva, che, nella specie, coincide con la pubblicazione della presente pronuncia giudiziale.
Venendo dunque al merito della richiesta, va ribadito che “L'indennità per il diritto di passaggio coattivo, di cui all'art. 1053 c.c., … non è il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, bensì il corrispettivo del danno patrimoniale, che, nell'esercizio di quel diritto, si viene a cagionare al proprietario del fondo servente, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della indennità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tener conto di ogni ulteriore pregiudizio, subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone o di veicoli (v. Cass. n.
2874/96, n. 3378/95, n. 4999/94, n. 4926/77, n. 2226/66 e n. 1799/64).
Trattasi di un'ipotesi di danno non antigiuridico, ossia di danno non contra ius, ma secundum ius, correlato com'è alla prefigurata (dal legislatore) esistenza del diritto al passaggio coattivo in caso di fondo intercluso, ma pur sempre trattasi d'ipotesi di danno, che, secondo principio, può essere indennizzato solo quando concretamente arrecato, non quando soltanto ipotizzabile, con riferimento ai suoi diversi profili, tra cui quello del deprezzamento, che, in ragione della costituzione di servitù coattiva, l'intero fondo servente può subire e, tendenzialmente, subisce” (Corte di Cassazione n.
1545 del 28/01/2004).
Si è altresì precisato che “In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse”.(Cass. 23078/2022) Invero, “L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un
"pregiudizio" causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 22/09/2022, n. 27719). Applicando tali principi al caso di specie, ritiene questo giudicante che l'indennità va commisurata solo al valore dell'area occupata, non essendo stato allegato alcun particolare pregiudizio correlato al transito dei convenuti.
Va inoltre sottolineato che la strada in questione è preesistente all'imposizione della servitù e, in ossequio alle pronunce innanzi riportate, non possono essere posti a carico dei convenuti, proprietari del fondo dominante, i costi sostenuti dall'attrice per realizzare la strada e il muro di contenimento, dovendosi sul punto divergere dalle valutazioni compiute dal CTU.
In conclusione, avuto riguardo al solo valore del terreno occupato per il transito, l'indennità va quantificata in euro 815,00 (cfr. p. 15 della CTU dell'Ing. depositata il Persona_9
30.11.2023).
Il pagamento di tale somma va posto a carico dei convenuti e in favore della parte attrice.
Tenuto conto dell'esito del giudizio con riferimento a tutte le domande ed eccezioni formulate, le spese di lite vanno compensate per 1/3 e poste a carico della parte attrice per i residui 2/3, in ragione della soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata ai sensi dell'art. 1051 c.c.
Le spese vengono liquidate con riferimento allo scaglione 1.100- 5.200; tenuto conto della complessa e articolata attività difensiva in concreto svolta (espletamento di due CTU, plurime udienze di precisazione delle conclusioni e deposito di scritti conclusionali), le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate secondo i valori medi, mentre le fasi istruttoria e decisoria vengono liquidate secondo i valori massimi. Le spese di CCTTUU vanno poste interamente a carico di parte attrice per 2/3 e di parte convenuta per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di EL, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5436/2019 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e, per l'effetto, dichiara costituita, in favore dei lotti di terreno riportati in Catasto del Comune di EL, contrada
Archi, al foglio 15 p.lle 47 - 156 e 51 sub 3, di proprietà di e , Controparte_1 CP_2 il diritto di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sulla strada che attraversa il fondo sito nel Comune di EL, contrada Archi, riportato in CT al foglio 15 p.lle 918 e
949, di proprietà di;
Parte_1
2. pone a carico dei convenuti e l'obbligo di provvedere al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma di € 815,00 a favore di a titolo di indennità ex art. Parte_1
1053 c.c.;
3. ordina all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di EL (già Conservatoria dei
RR.II.) – con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
4. dichiara compensate le spese processuali per 1/3 e condanna al pagamento, in Parte_1 favore dei convenuti, della residua parte di 2/3, che liquida in misura già ridotta in euro
2.269,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. pone le spese delle CCTTUU espletate in corso di causa a definitivo carico dell'attrice in ragione di 2/3 e della convenuta in ragione di 1/3.
Così deciso in EL, il 1° aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Pierri