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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Sezione Famiglia
R.G. 12659/2023
Il Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile - Famiglia, in persona dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio”, iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHIARINI FABIO ricorrente contro
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
ALBERTI ELENA e COEN RAFFAELE resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 9/12/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18/10/2023 parte ricorrente ha dedotto quanto segue: - le parti, coniugatesi in data 7/5/2016, sono genitori di (n. 31/3/2015); Per_1
- con sentenza n. 3323/2019 (n. 12054/2019 R.G.) il Tribunale di Brescia, per quanto ancora rileva in questa sede, disponeva su accordo delle parti l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, calendarizzazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario (§§ 2-3), contributo al mantenimento della prole a carico del padre (§§ 6-7), formale impegno della resistente “a vivere in
EN (BS), Località Pirenei n. 1” (§ 9);
- stante il diffondersi dell'emergenza pandemica, le parti si erano accordate affinché si trasferisse temporaneamente con la madre a Fuerteventura (Spagna) dove il Per_1
nucleo familiare disponeva di un'immobile;
- cessata l'emergenza sanitaria, il sig. intimava alla ex moglie di fare ritorno Pt_1
in Italia con il figlio, depositando altresì ricorso ex art. 709 ter-710 c.p.c., rubricato al n. 6314/2022 V.G. con udienza fissata al 18/7/2022;
- a seguito dell'instaurazione del suddetto ricorso la sig.ra rientrava quindi CP_1
spontaneamente a EN con il figlio il quale per l'anno scolastico 2023 – 2024 veniva iscritto in una scuola internazionale di Verona (doc. 5-6);
- in data 15/10/2023, tuttavia, la resistente faceva inopinatamente rientro in Spagna portando con sé e dandone comunicazione al ricorrente a mezzo whatsapp; Per_1
- ritenendo tale condotta in contrasto con gli obblighi assunti dalle parti in sede di divorzio e pregiudizievole per la posizione paterna, il sig. ha quindi chiesto Pt_1
ordinarsi l'immediato rientro del minore in Italia;
adottare i provvedimenti idonei a dare attuazione ai §§ 2 e 9 dell'accordo di divorzio;
ammonire la resistente;
porre a carico della sig.ra una penalità di mora in caso di successive violazioni;
CP_1
rideterminare il diritto di visita paterno in relazione alle esigenze di Per_1
Respinta l'istanza inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c. (cfr. decreto del
20/10/2023), con comparsa di costituzione depositata in data 22/11/2023 si costituiva parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie ed eccependo, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice spagnolo. pag. 2/6 Nel merito la convenuta ha dedotto quanto segue:
- il minore, a seguito di problemi di salute che suggerivano la sua permanenza in un luogo dal clima mite, ha sempre trascorso significativi intervalli di tempo (almeno 6 mesi l'anno) a Fuerteventura;
- a febbraio 2020, stante l'emergenza pandemica, le parti hanno concordato che Per_1
si trasferisse definitivamente in Spagna ove è rimasto fino a settembre 2023;
- nel settembre 2023 la sig.ra rientrava in Italia con il figlio per cercare di CP_1
reinserirlo nel contesto bresciano, tentativo che tuttavia si rivelava fallimentare tanto da indurre quest'ultima a tornare a Fuerteventura previo accordo con il ricorrente;
- la condotta del sig. è sempre stata quella di un padre assente e trascurante, Pt_1
incapace di sintonizzarsi sui bisogni del figlio;
- in ogni caso, il nucleo familiare non ha alcun legame con il territorio bresciano dal
2018 essendosi anche il ricorrente trasferito all'esterno (Zurigo), sicché la richiesta di rimpatrio del minore va respinta e autorizzato a continuare a vivere in Spagna;
Per_1
- nell'ipotesi di accoglimento della domanda di rientro immediato di madre e figlio in
Italia, la resistente ha formulato domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile pari ad € 20.000,00/mese dovendo la sig.ra abbandonare CP_1
l'attività lavorativa che svolge a Fuerteventura, oltre ad un contributo alla locazione di ulteriori € 3.000,00/mese;
- parte resistente ha chiesto, inoltre, l'affido esclusivo cd. rafforzato del figlio alla madre con ricalendarizzazione del diritto di visita paterno.
Stimolato in contradditorio rispetto all'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione del Giudice adito e naufragato il tentativo di conciliazione, all'udienza del 10/12/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c..
* * *
Il ricorrente a conferma della giurisdizione del Giudice italiano valorizza la clausola sub § 9 delle condizioni di divorzio (“La sig.ra ed il figlio Controparte_1 Per_1
pag. 3/6 continueranno a vivere in EN (BS), Località Pirenei n. 1”), nonché
l'iscrizione scolastica di a Verona per l'anno 2023-2024 (doc. 5-6). Per_1
Tali circostanze, in tesi di parte ricorrente, attesterebbero che il trasferimento di Per_1
a Fuerteventura è stato autorizzato solo in via temporanea e che il minore è tornato in
Italia nell'agosto-settembre 2023 quivi stabilendo la propria residenza fino a quanto, il 15/10/2023, la madre lo avrebbe nuovamente condotto in Spagna senza il consenso paterno.
Di contro, la resistente allega il radicamento del minore a Fuerteventura dove questi sarebbe vissuto ininterrottamente da febbraio 2020 a settembre 2023 allorché avrebbe fatto temporaneamente rientro in Italia per poi tornare definitivamente in Spagna il
15/10/2023. In ogni caso, sostiene ancora parte resistente, non vi sarebbe più alcun collegamento tra il nucleo famigliare e EN (BS) ove non risiede nemmeno il ricorrente.
Ciò posto, va in primo luogo rilevato che la pattuizione di cui al § 9 dell'accordo di divorzio recepito con sentenza n. 3323 del 5/12/2019, in forza della quale la sig.ra si era impegna a mantenere la residenza propria e del figlio in EN, CP_1
è stata superata dall'accordo raggiunto dalle parti nel febbraio 2020 che ha condotto al trasferimento di a Fuertevenura. Per_1
È altrettanto pacifico che la permanenza del minore in Spagna è avvenuta con il consenso del padre almeno fino al 20/4/2022 (data del deposito del primo ricorso ex art. 709 ter c.p.c. rubricato al n. 6314/2022 V.G.) e, quindi, fino ad agosto/settembre
2023 allorché ha fatto effettivamente rientro in EN per iniziare l'anno Per_1
scolastico a Verona (doc. 5-6).
Occorre dunque accertare se il pur momentaneo rientro in Italia del minore, avvenuto nell'agosto-settembre 2023 in forza di un accordo tra le parti, sia di per sé sufficiente per radicare la giurisdizione italiana.
Al riguardo, vengono in rilievo i seguenti riferimenti normativi.
L'art. 7 del Regolamento UE n. 2019/1111 stabilisce che: “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità pag. 4/6 genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
La nozione di «residenza abituale» è stata delineata, da ultimo, dalla Suprema Corte la quale ha affermato che: “La residenza abituale del minore […] coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata” (cfr. Cass. Civ. 22022/2023).
Nel caso di specie, è pacifico che si è trasferito a Fuerteventura, contesto che Per_1
peraltro il minore già frequentava assiduamente, a febbraio 2020 e quivi è rimasto in via continuativa fino ad agosto/settembre 2023. In tale non trascurabile intervallo di tempo il minore ha instaurato e consolidato relazioni sociali, amicali, scolastiche e ludiche, nonché abitudini di vita che ne hanno radicato la cd. residenza abituale alla stregua dei criteri enucleati dalla giurisprudenza.
Il breve rientro di in Italia (durato poco più di un mese) non appare essere stato Per_1
di per sé idoneo per consentire al minore di riallacciare legami significativi con il contesto bresciano.
Né possono validamente invocarsi l'art. 8 del Regolamento in quanto il ricorrente, per sua stessa ammissione, non risiede più in Italia (cfr. verbale udienza 23/11/2023:
“Da circa due anni e mezzo vivo a Zurigo perché ivi svolgevo la mia professione di calciatore professionista”), ovvero l'art. 9 comma 1 del suddetto Regolamento atteso che al momento del ri-trasferimento in Spagna (i.e. 15/10/2023) non aveva più Per_1
la residenza abituale in Italia. Nemmeno rileva il successivo art. 10 è ciò in quanto:
(i) nessuno dei genitori è residente in Italia;
(ii) è controverso il radicamento della residenza del minore prima del suo trasferimento in Spagna;
(iii) non è cittadino Per_1
italiano. pag. 5/6 I criteri testé richiamati sono peraltro validi anche ai fini del riparto della competenza tra i singoli Giudici nazionali ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c. ribadendo la centralità che l'ordinamento attribuisce al criterio della residenza abituale del minore.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione appare fondata e va accolta con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€
1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€
2.905,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta, c.p.a. e accessori come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 19/12/2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Sezione Famiglia
R.G. 12659/2023
Il Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile - Famiglia, in persona dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Andrea Marchesi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio”, iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CHIARINI FABIO ricorrente contro
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
ALBERTI ELENA e COEN RAFFAELE resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 9/12/2024, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 18/10/2023 parte ricorrente ha dedotto quanto segue: - le parti, coniugatesi in data 7/5/2016, sono genitori di (n. 31/3/2015); Per_1
- con sentenza n. 3323/2019 (n. 12054/2019 R.G.) il Tribunale di Brescia, per quanto ancora rileva in questa sede, disponeva su accordo delle parti l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, calendarizzazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario (§§ 2-3), contributo al mantenimento della prole a carico del padre (§§ 6-7), formale impegno della resistente “a vivere in
EN (BS), Località Pirenei n. 1” (§ 9);
- stante il diffondersi dell'emergenza pandemica, le parti si erano accordate affinché si trasferisse temporaneamente con la madre a Fuerteventura (Spagna) dove il Per_1
nucleo familiare disponeva di un'immobile;
- cessata l'emergenza sanitaria, il sig. intimava alla ex moglie di fare ritorno Pt_1
in Italia con il figlio, depositando altresì ricorso ex art. 709 ter-710 c.p.c., rubricato al n. 6314/2022 V.G. con udienza fissata al 18/7/2022;
- a seguito dell'instaurazione del suddetto ricorso la sig.ra rientrava quindi CP_1
spontaneamente a EN con il figlio il quale per l'anno scolastico 2023 – 2024 veniva iscritto in una scuola internazionale di Verona (doc. 5-6);
- in data 15/10/2023, tuttavia, la resistente faceva inopinatamente rientro in Spagna portando con sé e dandone comunicazione al ricorrente a mezzo whatsapp; Per_1
- ritenendo tale condotta in contrasto con gli obblighi assunti dalle parti in sede di divorzio e pregiudizievole per la posizione paterna, il sig. ha quindi chiesto Pt_1
ordinarsi l'immediato rientro del minore in Italia;
adottare i provvedimenti idonei a dare attuazione ai §§ 2 e 9 dell'accordo di divorzio;
ammonire la resistente;
porre a carico della sig.ra una penalità di mora in caso di successive violazioni;
CP_1
rideterminare il diritto di visita paterno in relazione alle esigenze di Per_1
Respinta l'istanza inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c. (cfr. decreto del
20/10/2023), con comparsa di costituzione depositata in data 22/11/2023 si costituiva parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie ed eccependo, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice spagnolo. pag. 2/6 Nel merito la convenuta ha dedotto quanto segue:
- il minore, a seguito di problemi di salute che suggerivano la sua permanenza in un luogo dal clima mite, ha sempre trascorso significativi intervalli di tempo (almeno 6 mesi l'anno) a Fuerteventura;
- a febbraio 2020, stante l'emergenza pandemica, le parti hanno concordato che Per_1
si trasferisse definitivamente in Spagna ove è rimasto fino a settembre 2023;
- nel settembre 2023 la sig.ra rientrava in Italia con il figlio per cercare di CP_1
reinserirlo nel contesto bresciano, tentativo che tuttavia si rivelava fallimentare tanto da indurre quest'ultima a tornare a Fuerteventura previo accordo con il ricorrente;
- la condotta del sig. è sempre stata quella di un padre assente e trascurante, Pt_1
incapace di sintonizzarsi sui bisogni del figlio;
- in ogni caso, il nucleo familiare non ha alcun legame con il territorio bresciano dal
2018 essendosi anche il ricorrente trasferito all'esterno (Zurigo), sicché la richiesta di rimpatrio del minore va respinta e autorizzato a continuare a vivere in Spagna;
Per_1
- nell'ipotesi di accoglimento della domanda di rientro immediato di madre e figlio in
Italia, la resistente ha formulato domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile pari ad € 20.000,00/mese dovendo la sig.ra abbandonare CP_1
l'attività lavorativa che svolge a Fuerteventura, oltre ad un contributo alla locazione di ulteriori € 3.000,00/mese;
- parte resistente ha chiesto, inoltre, l'affido esclusivo cd. rafforzato del figlio alla madre con ricalendarizzazione del diritto di visita paterno.
Stimolato in contradditorio rispetto all'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione del Giudice adito e naufragato il tentativo di conciliazione, all'udienza del 10/12/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c..
* * *
Il ricorrente a conferma della giurisdizione del Giudice italiano valorizza la clausola sub § 9 delle condizioni di divorzio (“La sig.ra ed il figlio Controparte_1 Per_1
pag. 3/6 continueranno a vivere in EN (BS), Località Pirenei n. 1”), nonché
l'iscrizione scolastica di a Verona per l'anno 2023-2024 (doc. 5-6). Per_1
Tali circostanze, in tesi di parte ricorrente, attesterebbero che il trasferimento di Per_1
a Fuerteventura è stato autorizzato solo in via temporanea e che il minore è tornato in
Italia nell'agosto-settembre 2023 quivi stabilendo la propria residenza fino a quanto, il 15/10/2023, la madre lo avrebbe nuovamente condotto in Spagna senza il consenso paterno.
Di contro, la resistente allega il radicamento del minore a Fuerteventura dove questi sarebbe vissuto ininterrottamente da febbraio 2020 a settembre 2023 allorché avrebbe fatto temporaneamente rientro in Italia per poi tornare definitivamente in Spagna il
15/10/2023. In ogni caso, sostiene ancora parte resistente, non vi sarebbe più alcun collegamento tra il nucleo famigliare e EN (BS) ove non risiede nemmeno il ricorrente.
Ciò posto, va in primo luogo rilevato che la pattuizione di cui al § 9 dell'accordo di divorzio recepito con sentenza n. 3323 del 5/12/2019, in forza della quale la sig.ra si era impegna a mantenere la residenza propria e del figlio in EN, CP_1
è stata superata dall'accordo raggiunto dalle parti nel febbraio 2020 che ha condotto al trasferimento di a Fuertevenura. Per_1
È altrettanto pacifico che la permanenza del minore in Spagna è avvenuta con il consenso del padre almeno fino al 20/4/2022 (data del deposito del primo ricorso ex art. 709 ter c.p.c. rubricato al n. 6314/2022 V.G.) e, quindi, fino ad agosto/settembre
2023 allorché ha fatto effettivamente rientro in EN per iniziare l'anno Per_1
scolastico a Verona (doc. 5-6).
Occorre dunque accertare se il pur momentaneo rientro in Italia del minore, avvenuto nell'agosto-settembre 2023 in forza di un accordo tra le parti, sia di per sé sufficiente per radicare la giurisdizione italiana.
Al riguardo, vengono in rilievo i seguenti riferimenti normativi.
L'art. 7 del Regolamento UE n. 2019/1111 stabilisce che: “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità pag. 4/6 genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
La nozione di «residenza abituale» è stata delineata, da ultimo, dalla Suprema Corte la quale ha affermato che: “La residenza abituale del minore […] coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata” (cfr. Cass. Civ. 22022/2023).
Nel caso di specie, è pacifico che si è trasferito a Fuerteventura, contesto che Per_1
peraltro il minore già frequentava assiduamente, a febbraio 2020 e quivi è rimasto in via continuativa fino ad agosto/settembre 2023. In tale non trascurabile intervallo di tempo il minore ha instaurato e consolidato relazioni sociali, amicali, scolastiche e ludiche, nonché abitudini di vita che ne hanno radicato la cd. residenza abituale alla stregua dei criteri enucleati dalla giurisprudenza.
Il breve rientro di in Italia (durato poco più di un mese) non appare essere stato Per_1
di per sé idoneo per consentire al minore di riallacciare legami significativi con il contesto bresciano.
Né possono validamente invocarsi l'art. 8 del Regolamento in quanto il ricorrente, per sua stessa ammissione, non risiede più in Italia (cfr. verbale udienza 23/11/2023:
“Da circa due anni e mezzo vivo a Zurigo perché ivi svolgevo la mia professione di calciatore professionista”), ovvero l'art. 9 comma 1 del suddetto Regolamento atteso che al momento del ri-trasferimento in Spagna (i.e. 15/10/2023) non aveva più Per_1
la residenza abituale in Italia. Nemmeno rileva il successivo art. 10 è ciò in quanto:
(i) nessuno dei genitori è residente in Italia;
(ii) è controverso il radicamento della residenza del minore prima del suo trasferimento in Spagna;
(iii) non è cittadino Per_1
italiano. pag. 5/6 I criteri testé richiamati sono peraltro validi anche ai fini del riparto della competenza tra i singoli Giudici nazionali ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c. ribadendo la centralità che l'ordinamento attribuisce al criterio della residenza abituale del minore.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione appare fondata e va accolta con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€
1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€
2.905,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta, c.p.a. e accessori come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 19/12/2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
pag. 6/6