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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/11/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 889 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Scaramuzzino n. 156/A, presso lo studio dell'avv. Tullio Calfa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_1
Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di erede di Parte_2 Persona_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, l' al fine di sentirla condannare, previo CP_1 accertamento della sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro occorso a Persona_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, iure proprio (ivi compreso il danno morale, alla vita di relazione, esistenziale, da rottura del vincolo familiare e/o parentale, da lesione della serenità familiare e/o domestica e coniugale) da quantificarsi nella misura di euro 520.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
il tutto con il favore delle spese di lite. A sostegno della propria pretesa la difesa dell'attrice deduceva: che, in data 1.8.2010, Persona_1 alle ore 15.30 circa, in Curinga (CZ), sulla S.S. 18 km 384+850, a bordo del motociclo Moto Guzzi V35-C con targa CZ79233 di sua proprietà, era fuoriuscito dalla carreggiata, priva di barriere di protezione (guardrail) finendo nella scarpata adiacente la strada stessa alta circa due metri;
che, in seguito al sinistro, il era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme dove era stato Per_1 constatato il suo decesso;
che, sul posto, erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Curinga che avevano rilevato il fatto redigendo apposito verbale di servizio;
che la morte del si era verificata a Per_1 causa di colpa esclusiva dell' la quale aveva omesso la manutenzione del tratto di strada teatro CP_1 dell'incidente non collocando adeguati guardrail e barriere di sicurezza, cunette agli argini e muro di sostegno alla scarpata;
che, di conseguenza, la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice erano da attribuirsi esclusivamente alle condotte omissive dell' che erano risultate senza esito tutte le richieste di risarcimento dei danni inoltrate alla parte CP_1
1 convenuta essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti dell'attrice. 1.1. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta l' la quale, in via preliminare, eccepiva il CP_1 difetto di legittimazione attiva della non avendo precisato l'attrice in che qualità agiva nel giudizio;
Pt_2 nel merito, contestava la ricostruzione fattuale degli accaduti fornita dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio sostenendo la tesi della responsabilità esclusiva di nella causazione Persona_1 dell'incidente in oggetto il quale non indossava al momento dell'impatto il casco protettivo. Rappresentava altresì che l'indagine preliminare svolta in sede penale si era conclusa con l'archiviazione; contestava infine il quantum dei danni richiesti. La società convenuta, pertanto domandava, in via principale, il rigetto della pretesa di controparte perché infondata in fatto ed in diritto mentre, in via subordinata, chiedeva fosse accertato il concorso di colpa del nella causazione del sinistro nella misura del 80% con Per_1 conseguente riduzione del risarcimento dei danni;
il tutto con il successo delle spese di lite.
1.3. La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e di copia conforme del fascicolo del procedimento penale n. 1263/2010 R.G.N.R. (Procura della Repubblica di Lamezia Terme) con tutti gli allegati, gli esami peritali e gli accertamenti operati dalle autorità di pubblica sicurezza relativi al sinistro oggetto di causa;
era espletata altresì la prova testimoniale assentita e la CTU tecnico-modale (con elaborato peritale redatto dall'ing. depositato Persona_2 telematicamente in data 31.5.2023). Chiusa l'istruttoria, la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo un unico rinvio dovuto al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Le domande proposte da nei confronti dell' sono parzialmente meritevoli di Parte_2 CP_1 accoglimento per i motivi di seguito esposti. 2.1. L'attrice ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale in epigrafe l' al fine di sentire CP_1 condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti iure proprio in conseguenza del sinistro del
1.8.2010 nel quale aveva perso la vita marito della ricorrente (v. certificato storico di Persona_1 famiglia fascicolo di parte attrice). Il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetta al soggetto che ha subito la lesione, a prescindere dalla sua qualità di erede del defunto. Il fondamento di tale diritto non risiede nelle norme sulla successione, ma nella violazione di un diritto della persona costituzionalmente protetto, quale è il diritto all'integrità della vita familiare e alla conservazione dei legami affettivi. L'attrice, pertanto, ha agito nei confronti dell facendo valere la sua comprovata qualità di CP_1 coniuge del e il titolo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. della convenuta per inadeguatezza Per_1 della manutenzione del tratto di strada oggetto del sinistro e, specialmente, per la mancata collocazione di barriere protettive (guardrail).
2.2. Orbene, la norma appena richiamata è pacificamente applicabile anche agli enti proprietari o gestori di strade pubbliche, secondo gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti senza che sia richiesta la natura intrinsecamente pericolosa della “res”, essendo sufficiente, perché possa essere accertato il rapporto di causalità tra la cosa ed il danno, che la medesima abbia una concreta potenzialità lesiva per la sua connaturale forza dinamica o statica, ovvero per effetto di fattori esterni, umani o naturali o per particolari circostanze (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3651/2006). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determina un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendosi a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico
2 mediante la prova liberatoria del fortuito, dando, cioè, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Con la conseguenza che in caso di incidente avvenuto su strada statale/demaniale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità della pubblica amministrazione, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto, ben potendo tale prova - consistente nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia - essere data anche con presunzioni. Non è, invece, il danneggiato tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. - o dell'insussistenza di impulsi causali anomali ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (...) (ex multis, Cass.
5.02.2013 n. 2660). La giurisprudenza di legittimità ha osservato anche che ”qualora (...) si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.”) (Cass.13.03.2013 n. 6306). Tali principi sono stati invero da ultimo ribaditi e precisati nel senso che “quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità (...). La pericolosità della cosa fonte di danno non è, dunque, fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex articolo 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno“ (Cass.
5.09.2016 n. 17625, in motivazione). Dunque, “una volta accertata l'esistenza di un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode - per sottrarsi alla responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.
5.09.2016 n. 17625, in motivazione). E, ancora, sul piano dei principi applicabili alla fattispecie di cui si discute, va detto che “l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso” (Cass. 22.10.2013 n. 23919; v. Cass. 20.01.2014 n. 999). 2.3. Quanto specificamente all' va precisato che la Suprema Corte, con sentenza n. 23562/2011, ha CP_1 affermato che essendo funzione primaria dell'ente proprietario della strada quella di garantire la sicurezza
3 della circolazione (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14) spetta all' tra l'altro, il compito di adottare i CP_1 provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario (D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2). Ciò in quanto "l'Ente non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare - o assicurarsi che venissero da altri adottati - i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio” (si veda anche Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24529). In effetti, la responsabilità dell' è inquadrabile nell'ambito di quella per danni da cose in custodia di CP_1 cui all'art. 2051 c.c., in quanto l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione, ai sensi degli artt. 5 del r.d. 15 novembre 1923 n. 2506 e 14 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non è limitato alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le barriere di sicurezza o guardrail, così che una eventuale responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. riconducibili all'assenza o inadeguatezza dei suddetti elementi di protezione è astrattamente configurabile, fermo restando che, fuori dai casi obbligatori in virtù delle norme regolamentari di cui al D.M. n. 223/1992 del Ministero dei Lavori Pubblici e successivi aggiornamenti, le regole di comune prudenza impongono l'apposizione di una recinzione solo sui tratti della rete viaria aventi in concreto caratteristiche tali da costituire un rischio oggettivo per l'incolumità degli utenti (v. Cass., sez. III, 18 luglio 2011 n. 15723 conf. Cass., sez. III, 3 maggio 2024 n. 11950). Peraltro, essendo la funzione del guardrail quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare il mezzo in transito a pericolose uscite fuori dalla sede stradale, la sua mancanza rende potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della res, così integrando il requisito richiesto per la responsabilità ex art. 2051 c.c., ma qualora la cosa custodita sia di per sé statica e inerte (Cassazione civile, sez. III 22.03.2011, n. 6537; Cassazione civile, sez. III, 13.03.2013, n. 6306; Cassazione civile, sez. III 09.07.2021 n. 19610). Sennonché «le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore ... l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti non oggettivamente pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti», sancendo implicitamente la necessità della recinzione laddove tale oggettiva pericolosità sussista (Cassazione civile, sez. III, 13.03.2013, n. 6306), il che impone di accertare giudizialmente la resistenza che la relativa adeguata presenza avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo, anche al solo fine di ridurne le conseguenze (Cassazione civile, sez. III, 20.11.2020, n. 26527; Cassazione civile, sez. III, 12.05.2015, n. 9547; Cassazione civile, sez. III, 20.02.2006, n. 3651). 2.4. Vi è la possibilità poi che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista con riferimento ad un determinato tipo di strada;
ciò, però, potrebbe non esimere la P.A. dal valutare se la mancata realizzazione delle barriere protettive non possa in concreto costituire un rischio per l'incolumità degli utenti. La condotta imputabile, tuttavia, in simile evenienza, non sarebbe più l'art. 2051 c.c. bensì l'art. 2043 c.c. di talché la prova sarebbe interamente a carico della parte attrice (Cassazione civile, sez. III 15.10.2019, n. 25925; Cassazione civile, sez. III, 29.09.2017, n. 22801; Cassazione civile, sez. III 05.05.2017 n. 10916; Cassazione civile, sez. III 23.01.2014, n. 1355; e Cassazione civile, sez. III 20.02.2006, n. 3651). In altri termini, per le strade per le quali non vige l'obbligo di installazione di barriere laterali di protezione, ai sensi del D.M. n. 223 del 1992, la valutazione che l'Amministrazione è chiamata ed effettuare in merito alle loro dotazioni è da svolgere in concreto, imponendolo l'art. 14 C.d.S. e la violazione di norme comportamentali nell'adozione di misure di contenimento non stabilite normativamente integra in capo all'ente proprietario una colpa generica che non cade nell'art. 2051 c.c., bensì nell'art. 2043 c.c..
4 3. Tanto detto con riferimento alle norme e ai principi di diritto applicabili al caso di specie, occorre evidenziare che i fatti oggetto del presente giudizio hanno costituito l'oggetto di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione dello stesso. Al riguardo deve essere pienamente confermato il principio dell'autonomia del giudizio civile (di danno) rispetto a quello penale nell'ipotesi di archiviazione del procedimento o di statuizione di assoluzione perché il fatto non costituisce reato nei confronti dell'imputato/danneggiante; conseguentemente, ai fini della presente decisione, si deve ribadire la completa autonomia, dell'attuale giudizio rispetto a quello archiviato in sede penale, anche sul presupposto della diversità delle regole e dei principi che reggono l'accertamento della responsabilità in ambito penalistico rispetto al processo civile, ferma però restando la possibilità per il giudice civile di avvalersi, come fonte del proprio convincimento, anche delle prove raccolte nel giudizio penale e financo delle risultanze degli atti derivanti dalle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero. Infatti, deve essere precisato, sotto l'aspetto della prova dei fatti, che costituisce ius receptum il principio secondo il quale “il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se eventualmente intercorrente tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice” (per tutte, peraltro proprio in riferimento alle prove del processo penale, Cass. civ., Sez. III, 06/04/2006, n. 8096, mentre per gli atti delle indagini preliminari Cass. Civ., Sez. III, 9.8.2007, n. 17477. Da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2009, n. 7537). Ne consegue che sono del tutto utilizzabili nel presente giudizio gli atti ed i documenti del procedimento penale che ha avuto ad oggetto i medesimi fatti e, in particolare, l'incidente del 1.8.2010 a seguito del quale è deceduto Persona_1
3.1. Ciò detto, deve rilevarsi che dagli atti del fascicolo del procedimento penale aperto (e poi archiviato) con riferimento ai fatti di causa e dall'istruttoria svolta nel presente giudizio civile, è emersa inequivocabilmente una responsabilità certamente prevalente, ma non esclusiva, dello sfortunato Per_1 nel verificarsi del sinistro in questione.
[...]
3.2. Agli atti di causa risulta la relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di Curinga intervenuti sui luoghi del sinistro. Con riguardo alla efficacia probatoria di tale relazione di incidente va ricordato che il verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, possiede l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico, oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", nonchè in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (così Cass. n. 3282 del 15/02/2006). I verbali della polizia giudiziaria, dunque, fanno fede fino a querela di falso a norma dell'art. 2700 cod. civ. anche per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale, riproducendole nel verbale, attesta come rese in sua presenza, mentre resta affidata alla libera valutazione del giudice di merito l'intrinseca veridicità di dette dichiarazioni (vedi Cass. 9620 del 16/06/2003 e Cass 1384 del 14/02/1997). Ebbene, nella relazione di incidente dei Carabinieri di Curinga la dinamica del sinistro è stata descritta nel modo che segue: “In data 1.8.2010, alle ore 16.30 circa, a seguito di segnalazione da parte dell'operatore di turno della Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Girifalco, personale di questo comando interveniva in Curinga (CZ), frazione Acconia, lungo la Strada Statale numero 18 al km 384+800 ove poco prima si era verificato un incidente stradale mortale. Giunti sul posto veniva accertato il coinvolgimento esclusivo, nell'incidente in questione, di , nato a [...] il Persona_1
5 25.2.1945, ivi residente alla via Del mare Traversa II, coniugato, pensionato, deceduto a seguito del sinistro, conducente, al momento dell'incidente, del motociclo di sua proprietà moto Guzzi V35-C targata CZ79233. Sul posto interveniva equipaggio del 118, il cui medico constatava il decesso del predetto Per_1 personale e personale della Polizia Municipale di Lamezia Terme. Venivano svolti i rilievi descrittivi, CP_1 fotografici e planimetrici, in relazione a questi ultimi si specifica che non veniva rilevata la posizione statica del deceduto in quanto già precedentemente spostato dai sanitari del 118 al fine di espedire manovre di rianimazione. A seguito dei rilievi svolti si poteva presumere che, a seguito di perdita di controllo del mezzo da parte del , quest'ultimo fuoriusciva dalla propria carreggiata finendo nella scarpata Persona_1 adiacente alla stessa” (cfr. relazione di incidente Carabinieri di Curinga fascicolo penale n. 1263/2010 R.G.N.R.). 3.3. Nell'ambito del procedimento penale a carico di ignoti successivamente archiviato, il P.M. di Lamezia Terme ha conferito l'incarico per la consulenza medico-legale al dott. il quale, Persona_3 espletati gli opportuni accertamenti autoptici, concludeva la propria relazione peritale mettendo in rilievo i seguenti elementi: 1) la causa del decesso del motociclista era da ricondursi ad un “arresto cardiorespiratorio da trauma cranico-encefalico fratturativo chiuso”; 2) il decesso giungeva in modo istantaneo al momento dell'impatto del con il suolo;
3) le indagini tossicologiche effettuate non rilevavano la presenza di Per_1 alcuna sostanza psicotropa nel corpo della vittima, per come risultava dagli esami di laboratorio;
4) nel determinismo del decesso non erano intervenuti fattori endogeni di natura malformativa e/o patologica;
5) l'esito fatale e mortale dell'incidente era dovuto anche al fatto che la vittima non indossava il casco protettivo con protezione della volta cranica ed esposizione del massiccio facciale (“le risultanze delle operazioni di consulenza consentono di ipotizzare che in occasione del sinistro stradale di cui è rimasto vittima in data 1.8.2010, il non indossasse il casco protettivo o che ne indossasse uno del tipo Jet Per_1 non integrale che nel corso del sinistro è stato dislocato”) (v. CTU medico legale dott. Persona_3 fascicolo penale n. 1263/2010 R.G.N.R.).
[...]
3.4. Nella CTU espletata dall'ing. nel corso del presente giudizio, l'incidente in esame è stato Per_2 ricostruito, invece, nel modo seguente: “Verso le ore 15,45 circa del giorno 1.8.2010, Persona_1 alla guida del proprio motociclo, targata CZ79233, provenendo dalla direzione Pizzo verso Lamezia Terme, percorreva la Strada Statale n. 18, ad unica carreggiata con doppio senso di circolazione, allorquando, in corrispondenza del Km 384+800 circa, nonostante le buone condizioni meteorologiche (cielo sereno) e di visibilità (orario diurno), tenendo una velocità di circa 88 km/h (inferiore al limite imposto dalla segnaletica verticale pari a 90 km/h), perdeva il controllo del proprio motociclo in uscita dal precedente tratto curvilineo (a circa 55-60 m dalla posizione di quiete rilevata), abbandonando progressivamente la normale direzione di marcia fino ad oltrepassare (in corrispondenza di un primo paletto delimitatore catarifrangente, punto E in planimetria) il margine destro della careggiata (a circa 40 m dalla posizione di quiete rilevata dalla PG intervenuta); proseguiva dunque il mezzo a velocità di circa 81 Km/h su fondo sconnesso, sino a collidere lievemente con un secondo paletto delimitatore catarifrangente in materiale plastico (punto Pu in planimetria) distante circa 12 m. dal primo, alla velocità di circa 69 Km/h; continuava la sua corsa oltrepassando l'estremo margine destro della sede stradale e dunque superando il limite del ciglio della scarpata in dx del rilevato stradale, su tratto non asfaltato e privo di manufatti, fino a raggiungere la posizione statica finale, in corrispondenza della scarpata posta sulla propria destra (sezione 9 nel rilievo topografico). Il personale medico intervenuto, ne constatava il decesso….” (v. pagg. 50 e 51 CTU ing.
in atti). Per_2
Il fiduciario del Tribunale ha evidenziato, inoltre, quanto alle cause dell'incidente de quo, che “nel caso di specie si propende per il sinistro autonomo, con sbandamento e fuoriuscita del veicolo A (motociclo Moto
6 Guzzi V35-C tg. CA79233 di proprietà e nell'occasione condotto da ) dalla sede stradale Persona_1 sino alla quiete sulla scarpata in dx dir. Pizzo - Lamezia dovuto a cause ignote (avaria del mezzo? malore del conducente?) Da calcoli cinetico-dinamici effettuati, il motociclo, nell'impegnare il nodo di intersezione e l'area del sx di che trattasi, procedeva a velocità di marcia pari a circa 88 Km/h, dunque inferiore al limite imposto dalla legge per tale viabilità extraurbana e comunque prudenziale in relazione allo stato dei luoghi. In base alla documentazione acquisita e sulla scorta degli accertamenti eseguiti in relazione al tratto di viabilità oggetto del sx in trattazione, non sussisteva in capo ad alcun obbligo di installare CP_1 guardrail o altre barriere protettive a bordo laterale della carreggiata della SS 18 in prossimità della chilometrica 384+800 teatro del sinistro e in particolare lungo il tratto rettilineo teatro del presente sinistro. A maggior ragione se si considerano i valori di dislivello e pendenza rilevati in corrispondenza della sez. 9 del rilievo topografico, dislivello = 1,27 metri;
pendenza 1,27 metri;
pendenza = 0,51 < 2/3 che dimostrano a prescindere, unitamente all'assenza a bordo strada (tratto rettilineo) di manufatti e/o criticità, la non applicabilità delle prescrizioni di cui al D.M n. 223/92 e s.m.i. al caso di specie. Sulla base di attenta analisi cinetico-dinamica ed in virtù di apposite simulazioni ricostruttive computerizzate (mediante diverse iterazioni a differenti angoli e punti di impatto motociclo-barriera stradale), si può concludere che, l'eventuale presenza della barriera guardrail sul bordo laterale della sede stradale avrebbe quasi certamente contenuto sia il motociclo che il centauro ( , non fuoriuscendo gli stessi dalla sede stradale Per_1
(percentuale prossima al 94% delle iterazioni eseguite). Tenuto conto dell'approssimazione dei calcoli, anche dovuta a carenza di ulteriori dati e informazioni utili, si precisa che, avendo ipotizzato un guardrail tradizionale e non già del tipo cd “salva-motociclisti”, in caso di impatto con strisciamento e respingimento in carreggiata del motociclo senza incastramento del veicolo, il grado di lesività sarebbe stato verosimilmente di livello medio;
in caso di impatto con particolare angolazione e parziale incastramento sotto barriera (senza respingimento), il grado di lesività per il conducente sarebbe stato presumibilmente di livello medio-grave. Residua in ultimo (all'interno di quel 5-6% di simulazione impatti motociclo-guardrail non lineari), il caso dell'incastro pieno del motociclo sotto barriera, con grado di lesività certamente di livello grave a carico del centauro. Si ribadisce, dunque, l'utilità ma non l'obbligatorietà normativa, in capo al Gestore, dell'installazione di barriere stradali nei tratti in esame” (cfr. CTU ing. in atti). Per_2
3.5. Oltre alla relazione di incidente dei Carabinieri di Curinga e agli accertamenti peritali svolti nel procedimento penale e nel presente, in relazioni alle circostanze del sinistro di che trattasi sono presenti in atti, dichiarazioni testimoniali rese dai due testi di parte attrice. Ebbene, il teste (Maresciallo dei Carabinieri intervenuto al momento dell'incidente) ha Testimone_1 dichiarato “…so, in relazione al capo, che una volta che siamo intervenuti sul luogo del sinistro, abbiamo rinvenuto a terra vicino al corpo del un casco. Non ricordo se il casco fosse integrato o meno…. Per_1
Riconosco nella foto n. 16, allegata al verbale di intervento dei carabinieri di Curinga, il casco che ho visto vicino al corpo del nel momento in cui sono intervenuto sui luoghi di causa….Confermo che sono
Per_1 intervenuto sui luoghi del sinistro ed ho redatto il fascicolo fotografico allegato al verbale di sopralluogo, che è quello che viene mostrato, allegato al fascicolo di parte convenuta” (vedi verbale di udienza del 6.2.2019 fascicolo di ufficio in atti). Il Maresciallo Capo dei Carabinieri poi, confermando le dichiarazioni dell'altro testimone, ha Tes_2 affermato che “….Non ho potuto vedere direttamente se il indossasse il casco. Sono intervenuto
Per_1 immediatamente dopo l'incidente e posso dire che il corpo del si trovava in una scarpata limitrofa
Per_1 al manto stradale. C'era un dislivello di circa due metri rispetto al manto stradale….ho svolto insieme al collega i rilievi fotografici e le sue stesse attività…. quando abbiamo fotografato i Controparte_2 luoghi, il casco era nei pressi del corpo e della moto del Voglio però precisare che quando siamo
Per_1
7 intervenuti erano già intervenuti e presenti i Vigili del Fuoco ed il personale del 118….Non ricordo se il casco era di tipo integrale oppure no….Confermo che la foto n. 16 di cui ai rilievi fotografici allegati al verbale d'intervento di cui al fascicolo di parte convenuta, raffigurano i luoghi di causa al momento del nostro intervento. Confermo altresì di aver effettuato i rilievi fotografici di cui ho appena detto” (vedi verbale di udienza del 6.2.2019 fascicolo di ufficio in atti). Inoltre, in sede di sommarie informazioni acquisite nell'ambito del procedimento penale, , Per_4 motociclista che percorreva la strada insieme al al momento dell'incidente, ha riferito di avere Per_1 notato una “anomalia” nella carburazione del motociclo del in quanto, a suo dire, “scoppiettava” Per_1
(vedi verbale di sommarie informazioni testimoniali doc. 2 fascicolo di parte attrice). 4. Dall'istruttoria svolta nel corso del presente giudizio è possibile accertare che la morte di Persona_1
è stata determinata dalla fuoriuscita dello stesso dalla sede stradale per causa probabilmente
[...] riconducibile ad una possibile avaria del motociclo o anche per un malessere del centauro con conseguente impatto al suolo, laddove può dirsi raggiunta anche la prova, stante il contenuto della CTU medico-legale del dott. e le lesioni facciali riscontrate al in sede autoptica, che la vittima non Per_3 Per_1 indossava il casco protettivo con protezione della volta cranica ed esposizione del massiccio facciale. 4.1. Ebbene, richiamati tutti gli elementi probatori e fattuali su cui fondare la decisione può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra lo stato della cosa (strada carente di guardrail) e sinistro. Si ritiene infatti che sussista una responsabilità, sia pure concorrente e residuale, come più innanzi si vedrà, dell ai sensi dell'art. 2051 c.c., risultando, dalle prove già indicate, l'assenza sul tratto di strada di CP_1 guardrail, posto che la conformità delle strade o delle autostrade alle leggi ed alla tecnica costruttiva non vale ad escludere ogni responsabilità del proprietario o dell'ente gestore qualora, nonostante una tale conformità, l'opera possa rappresentare un pericolo per l'utilizzatore (Cass. civ. n. 15302 del 19 giugno 2013). E nel caso, ben può dirsi che nonostante la conformità (all'epoca dei fatti) del tratto stradale alle normative di settore e dell'inesistenza di obblighi di legge di dotare quel segmento stradale di barriere di protezione (come asseverato dal CTU ing. ), avrebbe dovuto prevedere la possibilità del verificarsi di un danno Per_2 agli utenti. Il fine primario dell'ente gestore della strada è, infatti, quello di garantire la massima incolumità di chi percorre le strade. Sarebbe stato suo onere, pertanto, provvedere all'istallazione delle barriere di protezione ed esimersi dunque da conseguenti future responsabilità. Il tratto di strada in oggetto, infatti, presentava una obiettiva pericolosità considerato che si trattava di una strada ad un'unica carreggiata con doppio senso di marcia, che esisteva un dislivello laterale con una piccola scarpata, collocandosi, peraltro, in un punto immediatamente successivo ad un tratto curvilineo e con delle strade laterali ed intersezioni (v. fotografie nn. 5 e 6 allegate alla CTU dell'ing. in atti). Per_2
4.2. Detto questo, bisogna, allora, passare ad analizzare se nella fattispecie in esame sia ed in che misura, configurabile un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.. E questo perché “anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, c.c.” (Cass. civ., sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015; Cass. civ. n.25237/2017; Cass. civ. n. 25856/2017; Cass. civ.
1.02.2018 n. 2477). Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051
8 c.c., quand'anche in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene pubblico esclude la responsabilità dell'ente proprietario, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato. Peraltro, va notato che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. - che è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia - non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte (Cass. civ., sez. III – 22.03.2011, n. 6529). 4.3. Nella fattispecie, appare evidente il concorso di colpa dello sfortunato il quale, da una parte, ha Per_1 perso il controllo del motociclo senza che la fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata possa dirsi essere dovuta alle condizioni di manutenzione della strada (anche nel caso di eventuale avaria del mezzo sarebbe ipotizzabile in capo al una colpa per omessa vigilanza e manutenzione della motocicletta Per_1 considerato che il proprietario del mezzo deve assicurarsi che lo stesso sia in condizioni meccaniche tali da consentire la sicurezza della circolazione), dall'altra, non indossava il casco protettivo con protezione della volta cranica ed esposizione del massiccio facciale percorrendo la strada ad una velocità (88 km orari) non consona rispetto allo stato dei luoghi e alle presumibili condizioni di traffico di una giornata di piena estate. Sotto tale ultimo aspetto il Tribunale non condivide il giudizio del perito d'ufficio ing. il quale ha Per_2 ritenuto che la velocità di 88 km/h del al momento dell'incidente fosse “prudenziale in relazione Per_1 allo stato dei luoghi”. Come detto, il tratto di strada in questione è quello utilizzato per raggiungere le località balneari di maggiore notorietà della costa tirrenica calabrese, era collocato nei pressi di una curva con delle intersezioni laterali, con una carreggiata unica a doppio senso di percorrenza e la presenza di un traffico estivo. Inoltre, la motocicletta dello sfortunato “scoppiettava” secondo quanto dichiarato dal testimone Per_1 Per_4
[...]
Secondo l'ing. , il percorreva la strada provinciale ad una velocità di soli 2 km/h orari in Per_2 Per_1 meno rispetto al limite massimo consentito;
tale velocità, considerate tutte le argomentazioni poc'anzi illustrate, sebbene fosse formalmente regolare perché contenuta nei limiti di legge, non era comunque tale da assicurare la piena sicurezza della circolazione, tanto che la “velocità tenuta del motociclista nel tratto conseguente alla perdita di controllo del veicolo da parte del (per ignoti motivi) oscillava Per_1 mediamente tra 80 e 70 Km/h” che è una velocità significativa soprattutto se si considera che il veicolo incidentato era una moto e non un automobile con presidi, quindi, di sicurezza di gran lunga minori e meno resistenti. In tema di circolazione stradale, rispettare i limiti di velocità non esclude automaticamente la responsabilità del conducente in caso di incidente. Anche se si viaggia entro i limiti consentiti, il conducente può essere ritenuto responsabile se la causazione dell'incidente è riconducibile ad una condotta imprudente o negligente, come stabilito dall'art. 141 del Codice della Strada (v. Cass. Pen., sez. IV, sent. 29 settembre – 8 novembre 2022, n. 42019; cfr. anche la recentissima Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8302 del 28 febbraio 2025: “In tema di circolazione stradale, l'obbligo di moderare la velocità, quale regola cautelare di tipo "elastico", deve essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali,
9 imponendo al conducente di conservare sempre il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente per l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Il rispetto formale del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada, dovendo la velocità essere adeguata non solo ai limiti prescritti ma anche alle condizioni della strada, del traffico e di ogni altra circostanza. In particolare, in presenza di un tratto stradale curvilineo, il conducente ha l'obbligo di ridurre ulteriormente la velocità, anche se formalmente inferiore al limite prescritto, qualora le condizioni concrete del percorso lo richiedano per mantenere il controllo del mezzo ed evitare eventi prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit. La perdita di controllo del veicolo in curva, con conseguente invasione della corsia opposta, costituisce quindi violazione dell'art. 141 cod. strada ed integra profili sia di colpa generica che specifica, non potendo essere giustificata dal mero rispetto del limite di velocità quando quest'ultima, pur inferiore al limite massimo, non risulti commisurata alle effettive condizioni del tratto stradale”). 4.4. Tuttavia, è indubitabilmente vero che le conseguenze del sinistro sarebbero state notevolmente ridotte ove fosse stato istallato un guardrail - la cui funzione è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale - sul tratto di strada in cui il motociclista è uscito con la moto che avrebbe verosimilmente contenuto la motocicletta ed evitato le letali conseguenze, come accertato, questa volta in modo assolutamente condivisibile, dal CTU ing. . Per_2
La presenza di una barriera protettiva - sulla base di una valutazione deduttiva di carattere logico – avrebbe impedito del tutto o attutito la velocità di fuoriuscita della motocicletta dalla sede stradale e ridotto, considerando la funzione delle barriere protettive, le conseguenze del sinistro. L'omessa istallazione del guardrail, allora, ha aggravato le conseguenze del sinistro pur non essendo stata la causa esclusiva dello stesso. E' stato dimostrato, pertanto, stante l'accertamento peritale, che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre resistenza alla fuoriuscita da parte del mezzo (v. Cass., sez. II, 12 maggio 2015 n. 9547), L'esistenza delle barriere di sicurezza avrebbe, almeno, contenuto le conseguenze dannose dell'evento, sì da poter inferire che la perdita di controllo del mezzo ed il conseguente impatto con le barriere che avrebbero dovuto essere presenti avrebbe cagionato danni più lievi rispetto a quelli mortali concretamente verificatisi. E' emerso, quindi, che se le protezioni laterali fossero state presenti il danno si sarebbe verificato in misura minore rispetto a quanto concretizzatosi nella fattispecie. L' nel caso di specie, non può andare esente da responsabilità solo perché ha rispettato norme e CP_1 regolamenti (assenza di colpa specifica) dovendosi sindacare anche il rispetto dell'obbligo generico di diligenza (cfr. Cass n. 10916/2017). Di conseguenza, si ritiene che, nella fattispecie, vada ascritto alla vittima un concorso di colpa pari al 80%, atteso che le emergenze processuali acquisite inducono a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo da parte del motociclista sia da attribuirsi ad una condotta di guida non adeguata, ad una possibile omessa manutenzione del veicolo e che le lesioni facciali mortali riportate sarebbero potute essere evitate se il
[...] vesse utilizzato un casco di tipo integrale al tempo del drammatico sinistro. Per_1
4.5. Ancora sul punto, va detto che l' per vero, ha sostenuto la propria assenza di responsabilità - CP_1 oltre che sul presupposto dell'assenza di qualche disposizione normativa che ne facesse obbligo - proprio insistendo sulla (ritenuta) responsabilità esclusiva del conducente del motociclo. Tale conclusione non può essere accolta poiché seppure sia indubitabile, alla luce delle emergenze istruttorie
10 acquisite, che il motociclista non ha tenuto una condotta di guida adeguata alla particolari condizioni del tratto stradale ed ha per così dire innescato “causalmente” il sinistro, la presenza del guardrail - che, è vero, non era oggetto specifico di previsione normativa ma che ben poteva essere previsto considerando il fine primario dell'ente/custode che è quello di garantire la massima incolumità di chi percorre le strade - avrebbe potuto ridurre l'entità dell'impatto e della fuoriuscita dalla sede stradale. Per cui deve concludersi che, nella specie, la condotta della vittima assuma rilievo quale condotta integrante, ai sensi dell'art. 1227 c.c., concorso causale colposo prevalente da apprezzarsi ai fini della quantificazione del danno. L'assenza di adeguata barriera laterale, in sostanza, ha aggravato le conseguenze del sinistro innescato dalla condotta del centauro conducente e va pertanto considerata quale fattore causale concorrente ed efficiente nelle conseguenze del sinistro, sebbene in misura non paritaria rispetto alla colpa del Per_1
Si ritiene, pertanto, che la causa del sinistro sia da imputarsi in misura residuale pari al 20% alla responsabilità dell'ente convenuto, e per il restante e prevalente 80% alla imprudente condotta di guida di
Persona_1
5. Passando, dunque, alla determinazione dei danni non patrimoniali richiesti iure proprio dall'attrice si osserva che la morte di un congiunto, conseguente ad fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, rappresentato dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti (articolo 2, 29 e 30 Costituzione), la cui liquidazione sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi (art. 1226 c.c.), in relazione a considerazioni soggettive quali l‟età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civile 8828/2003) ha evidenziato come: “l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” e, ancora, che il danno da lesione del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043 c.c., in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n.7490). Il danno da perdita del rapporto parentale è individuato dalla giurisprudenza di legittimità come quel danno che va oltre il crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, nel non potere più fare ciò che per anni si faceva e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti
11 familiari il danno che consiste: ”nella perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto” (Cass., n. 2557/11). Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Ed in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass. civ. n. 28989/2019). Nell'accertamento dell'esistenza dei danni non patrimoniali risarcibili e della relativa liquidazione deve farsi applicazione dei principi stabiliti nelle plurime pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 (c.d. sentenze di S. Martino) che hanno chiarito come il danno non patrimoniale alla persona costituisca categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le singole voci di danno - esistenziale, morale, biologico - non hanno autonoma valenza ma possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043), fermo restando l'onere delle parti di provare l'esistenza del danno sia in punto di an che di quantum anche con il ricorso a presunzioni. Pure a fronte dell'assenza di specifiche deduzioni può ritenersi esistente, in via presuntiva, in punto di “an”, il danno non patrimoniale correlato alla lesione del rapporto parentale intrattenuto rispettivamente dal coniuge, dal genitore e dai figli per la morte dell'altro coniuge, del figlio e del genitore e, valutata, anche la sofferenza transeunte che naturalmente consegue alla perdita di un congiunto e che entra a comporre l‟area del danno risarcibile per pregiudizi di natura non patrimoniale alla persona. La perdita del rapporto parentale integra, come noto, lesione dei diritti inviolabili della famiglia aventi rango costituzionale. 5.1. Nel caso in esame, l'attrice (moglie del è stata privata dell'apporto affettivo e solidale del Per_1 marito quando lo stesso aveva 65 anni e in una fase della vita in cui era ragionevole far conto ancora sulla sua presenza, avendo, tra l'altro, la Praticò con lui un rapporto intimo e stretto di coniugio. Deve, pertanto, ritenersi sussistente il danno non patrimoniale correlato alla lesione della relazione parentale nonché la sofferenza soggettiva derivante dall'evento, altamente drammatico, del decesso di Persona_1 essendo stata l'attrice colpita dal venir meno della comunione degli affetti e del reciproco sostegno
[...] morale e materiale con il marito. In punto di quantificazione, da effettuarsi in via equitativa - ex artt. 1226 e 2056 c.c. - si ritiene di dover fare applicazione dei valori individuati dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano ed indicati nella relative tabelle per il c.d. danno parentale o da perdita di congiunto (per l'anno 2024) e che tengono conto anche del c.d. danno “morale” transeunte, non costituente voce autonoma di danno risarcibile ma componente del danno non patrimoniale alla persona per lesione di diritti fondamentali. In applicazione di tali criteri, comunque di natura equitativa, si ritiene congruo, considerata l'intensità della
12 relazione parentale, l'età della vittima del sinistro, liquidare il danno risarcibile (non patrimoniale) per la ricorrente come segue. Se consideriamo a) l'età del all'epoca del decesso (anni 65); b) l'intensità dello sconvolgimento Per_1 della vita per il venir meno della presenza del coniuge;
c) l'intensità del vincolo affettivo coniugale che legava l'attrice al marito;
d) il fatto che la perdita di sia avvenuta in modo improvviso, Persona_1 drammatico e del tutto inaspettato, se si considera tutto questo, alla - operata la riduzione del 80% a Pt_2 seguito del riconosciuto concorso di colpa di nella causazione del sinistro - pare congruo Persona_1 liquidare, a titolo di danno da perdita parentale, la somma di euro 58.665,00 - con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore medio previsto dalle Tabelle milanesi (forbice a favore del coniuge per morte dell'altro coniuge da euro 234.660,00 ad euro 351.990,00; punti in base all'età del congiunto: 16; punti in base all'età della vittima: 16; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15; punti totali riconosciuti: 75; importo del risarcimento: euro 293.325,00) poi ridotto nella misura del 80% e con la precisazione che la somma ora detta (quella di euro 58.665,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione “aggiornata” all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione. Sulla somma predetta somma (euro 58.665,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (euro 58.665,00) da devalutare alla data del sinistro (1.8.2010) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo. 6. Relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali in relazione alla perdita economica costituita dalla perdita dei compensi e del contributo economico del la stessa deve essere rigettata. Per_1
Si ritiene che, in via generale, esso possa essere riconosciuto ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo laddove gli stessi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e/o di cui, presumibilmente, avrebbero beneficiato in futuro - danno da accertare anche a mezzo di presunzioni semplici. La determinazione del danno risarcibile va condotta tenendo anzitutto presente che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno (sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale, che da responsabilità contrattuale), ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, con la sottesa esigenza, pertanto, che il risarcimento non si risolva in una fonte di lucro per il danneggiato. Ma detta esigenza implica solo che la misura dello stesso risarcimento non superi quella del valore dello specifico bene leso (cfr. Cass. n. 15822/2005). È allora indubbio che costituisca base di calcolo, per verificare quale sia l'effettiva entità del danno economico da risarcire, il reddito del congiunto defunto;
partendo quindi da questo imprescindibile dato, occorre poi calcolare quale parte di esso reddito potesse costituire il cd. reddito utile, a tale fine sottraendo la c.d. quota sibi, ovvero, la quota che il defunto avrebbe riservato a sé e per i propri bisogni (Cass., 5 maggio 2009, n. 10304). Detta quota, ovviamente, varia in relazione alle variabili caratteristiche del nucleo familiare (numero dei suoi componenti, numero dei membri percettori di reddito,
13 consistenza del singolo o dei plurimi redditi, tenore di vita). Ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete, dunque, il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata ed a condizione che preesistesse una situazione di convivenza ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia, in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (v. Cass. n. 4253 del 16/03/2012). 6.1. Nella fattispecie in esame si ritiene che tale danno non sia stato sufficientemente provato. In primo luogo, non vi è prova alcuna di quale fosse il reddito effettivo del defunto non Persona_1 essendo stata depositata alcuna documentazione, né di quale fosse il rapporto economico tra l'attrice e la vittima. In particolare, non vi è alcuna prova in atti che il provvedesse a corrispondere alla ricorrente Per_1 alcunché, né che partecipasse in alcun modo al suo sostentamento economico, né, infine, se l'attrice godesse di un reddito o di un trattamento pensionistico proprio tale da non necessitare di alcuna contribuzione. In base a tali considerazioni non appare desumibile nemmeno presuntivamente una contribuzione economica, né attuale né tantomeno futura ai bisogni economici ed al sostentamento della ricorrente;
conseguentemente la domanda sul punto va rigettata. 6.2. Per quanto, poi riguarda in particolare il danno patrimoniale futuro, risarcibile ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, esso può consistere o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni;
oppure nella perdita di utilità economiche che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso (ex multis, Cass., 11-01-1988, n. 23). Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, l'attore ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. - una stabile contribuzione del defunto in proprio favore (Trib. Roma 1.7.2002,
c. Uniass, inedita;
Trib. Roma 17.2.2002, Ford c. , inedita;
Cass., sez. III, 17-11-1999, n. Per_5 Per_6
12756; Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085). Tuttavia la mera convivenza col defunto, pur costituendo un indizio in tal senso, è insufficiente - da sola - a far presumere l'esistenza d'una stabile contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti (cfr. Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085, la quale peraltro aggiunge che neppure le condizioni socioeconomiche della famiglia possono costituire l'unico elemento di valutazione delle aspettative dei congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, dovendosi tener conto di dati ulteriori, fra i quali ad esempio l'attività esercitata dall'altro coniuge). Nel caso in esame, come detto, l'attrice non ha provato alcunché al riguardo, e segnatamente non ha dimostrato, neppure per presunzioni, che in considerazione della scarsezza dei propri redditi, Persona_1 destinava ad essa i propri proventi e le proprie sostanze economiche, o, comunque, che tipo di
[...] contribuzione era data dal motociclista defunto. La relativa domanda risarcitoria del danno patrimoniale avanzata dalla , quindi, deve andare reietta. Pt_2
7. La parte attrice non ha avanzato alcuna domanda di risarcimento dei danni in via ereditaria, sicchè nessuna statuizione, al riguardo, deve essere adottata dal Tribunale.
8. In conclusione, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accertato il concorso di colpa dell' nella causazione dell'incidente in danno di nella misura del 20%, la società CP_1 Persona_1 convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore di liquidato nella somma di Parte_2 euro 58.665,00, più interessi e rivalutazione monetaria come poc'anzi indicato, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
9. La società convenuta è tenuta al pagamento delle spese della CTU svolta nel corso del giudizio come
14 liquidate in corso di causa con decreto del 27.3.2024, mentre considerato l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, la assoluta particolarità della vicenda fattuale esaminata, la complessità degli accertamenti relativi alla ricostruzione della dinamica del sinistro, la effettiva incertezza dell'esito della lite tanto che i fatti di causa, anche in sede di indagini preliminari penali, hanno richiesto approfonditi accertamenti peritali, sussistono giusti ed eccezionali motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara l' corresponsabile al 20% del CP_1 sinistro occorso in Curinga (CZ) in data 1.8.2010 a Persona_1
2) condanna l' al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patiti che si liquidano in euro CP_1
58.665,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva, più interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa;
4) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU espletata durante il giudizio come liquidate in corso di causa con provvedimento del 27.3.2024, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti;
5) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 7 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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