Articolo 1 della Legge 22 gennaio 1951, n. 71
Articolo 2
Versione
15 marzo 1951
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437 , limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, la corresponsione delle indennita' di caro-pane agli assistiti e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.
Entrata in vigore il 15 marzo 1951