Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 269/2024
T R I B U N A L E D I T R A N I
Verbale di udienza dell'8.4.2025
È presente per i ricorrenti, unicamente costituiti in giudizio,
l'avv. Marianna Catino in sostituzione dell'avv. Antonella
Civale, la quale discute la causa riportandosi alle difese in atti e in particolare alle note conclusive autorizzate depositate e chiede che la stessa sia decisa con integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, che così
precisa; chiede che le spese di causa siano distratte in proprio favore, dichiarandosi anticipataria.
Il G.I. decide la causa come da sentenza, costituente parte integrante del presente verbale, di cui dà lettura in udienza e che contestualmente deposita.
Il presente verbale è redatto con l'assistenza del funzionario dott.ssa Anna Carla Doronzo.
Il G.O.T. dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'8.4.2025, sentita la discussione di parte ricorrente, unicamente comparsa,
emette, dandone lettura in udienza e contestualmente depositandola, la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 269 dell'anno
2024, avente ad oggetto restituzione di mutuo
TRA
e entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Civale, con studio in Castrovillari ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
RICORRENTI
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
sulle
2 CONCLUSIONI
come precisate da parte ricorrente al verbale di udienza che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c., depositato il 24.1.2024 e ritualmente notificato al rimasto CP_1
contumace, la e il madre e figlio, lo Pt_1 Parte_2
hanno quivi convenuto, deducendo che: il 9.8.2019 gli hanno erogato un prestito infruttifero del complessivo ammontare di € 25.000,00, a restituirsi entro il successivo mese di dicembre 2019; tanto, mediante la consegna in suo favore,
eseguita da marito della e Persona_1 Pt_1
padre di , di tre assegni circolari non Parte_2
trasferibili a lui intestati, dell'importo di € 5.000,00,
emessi dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA LOCONIA,
con provvista prelevata da conto corrente presso la stessa intestato alla , e di un vaglia postale circolare Pt_1
dell'importo di € 4.500,00 e di un assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 5.500,00 emesso dalla
[...]
, entrambi a lui del pari intestati, Parte_3
entrambi con provvista prelevata da conti presso gli enti emittenti intestati a come da copia Parte_2
delle relative attestazioni rispettivamente rilasciate dai soggetti emittenti;
alla scadenza del termine concordato per la restituzione del prestito, il convenuto è rimasto
3 inadempiente;
nessun esito hanno avuto le richieste previamente avanzate dai ricorrenti in via stragiudiziale,
da ultimo con raccomandata a.r. datata 22.9.2023, ricevuta dal il successivo 28.9, di invito alla stipula di CP_1
negoziazione assistita.
La e chiedono pertanto Pt_1 Parte_2
condannarsi il convenuto al pagamento in loro favore della somma di € 15.000,00 la prima e di € 10.000,00 il secondo,
<
dall'1/01/2020>>.
Nella contumacia del , la causa è stata istruita CP_1
mediante suo interrogatorio formale, che lo stesso,
appositamente convocato, non si è presentato a rendere, senza addurre giustificazione alcuna, e l'audizione testimoniale di . Persona_1
Questi ha puntualmente confermato tutte le circostanze come innanzi dedotte a fondamento del ricorso introduttivo, le quali trovano poi documentale riscontro, quanto alla emissione dei titoli in favore del con provvista CP_1
prelevata da conti propri dei ricorrenti, nelle relative attestazioni rilasciate dai soggetti emittenti, la conformità all'originale delle cui copie informatiche quivi versate in atti è rimasta incontestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.p.c., a seguito della mancata costituzione in giudizio del convenuto.
4 Tali elementi concorrono infine ad attribuire valore confessorio dei medesimi fatti alla omessa comparizione del anche a rendere l'interpello deferitogli, in CP_1
forza dell'art. 232, co. 1, c.p.c.
Acquisita la prova della dazione del denaro eseguita a titolo di mutuo, è peraltro a carico dell'accipiens, in contrario,
l'onere della prova così della causa liberale della attribuzione patrimoniale in suo favore (v. Cass. 4.5.2023
n. 11664 fra le più recenti) come dell'avvenuta restituzione
(v. per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533), che,
rimanendo contumace, il ha lasciato totalmente CP_1
insoddisfatto.
La domanda va pertanto accolta e il convenuto va dunque condannato a pagare in favore della la somma di € Pt_1
15.000,00 e in favore di la somma di Parte_2
€ 10.000,00, oltre ad interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data del 1°.
1.2019 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sul convenuto medesimo, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice dei ricorrenti, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi
5 proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare la somma di € 15.000,00 in favore di Parte_1
e la somma di € 10.000,00 in favore di , Parte_2
oltre ad interessi come in motivazione;
- condanna il convenuto a pagare altresì in favore dei ricorrenti le spese del presente giudizio, con distrazione in favore della loro procuratrice anticipataria avv.
Antonella Civale, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.341,00, di cui € 264,00 per gli esborsi documentati ed € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Trani, 8.4.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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