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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 26.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 928/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
(CF ), interamente partecipata dalla Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciccarelli ( )
[...] C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Villaricca alla via Dante Alighieri n. 3 – 5;
APPELLANTE
E
(nato a [...] [...]– C.F. ), CP_1 Pt_2 C.F._2 CP_2
(nata ad [...] il [...]– C.F. )
[...] C.F._3 CP_3
(nato a [...] l'[...], – C.F. ,
[...] C.F._4 CP_4
(nato a [...] il [...] – C.F. ) e (nato a C.F._5 Controparte_5
Pozzuoli il 20.08.1955 – C.F. ), tutti rappresentati e difesi unitamente e C.F._6 disgiuntamente dagli Avv.ti Messere Margherita (C.F. ) e C.F._7 CP_6
(C.F. , il cui studio sono elettivamente domiciliati in alla Via Alcide C.F._8 Pt_2
De Gasperi n.33 – C.A.P. 80133;
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2023, la società ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1522/23 pronunziata in data 6 marzo 2023 dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da , CP_1
, e e dichiarato il diritto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 di costoro allo scatto biennale maturato da maggio a dicembre 2021, con conseguente condanna di essa appellante al pagamento della somma di € 225,45 ciascuno, oltre accessori.
Ha dedotto che il primo Giudice aveva malamente ricostruito i fatti che avevano dato luogo alla controversia.
In virtù di un accordo sindacale del 31 marzo 2015, infatti, i lavoratori - già dipendenti dall'anno
2006 della - erano transitati alle dipendenze di essa appellante in virtù di una cessione Pt_3 individuale di contratto ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ.
L'accordo prevedeva che ai lavoratori assorbiti dalla sarebbe stata conservata l'anzianità Parte_1 di servizio utile per il calcolo degli istituti contrattuali fin dalla data di assunzione. Da tanto derivava che sarebbe stata tenuta a riconoscere solo gli ultimi due scatti anni di anzianità a partire dall'anno
2015. Per contro, il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che la clausola pattizia comportasse il conglobamento di quanto già maturato a titolo di anzianità nella retribuzione vantata da ogni singolo lavoratore e il successivo riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità previsti dal diverso contratto collettivo applicato da essa cessionaria. Peraltro, lo stesso Tribunale di Napoli in un diverso giudizio avente ad oggetto il riconoscimento degli scatti maturati tra il 2017 ed il 2019 aveva riconosciuto la fondatezza della ricostruzione di essa datrice.
Ha evidenziato, altresì, che la decisione gravata violava il dettato dell'articolo 1406 cod. civ. poiché aveva consentito una modificazione delle pattuizioni contrattuali laddove la norma del codice civile prevedeva la mera modifica del soggetto datore di lavoro. Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda proposta dai lavoratori.
2. Ricostituito il contraddittorio, gli appellati hanno eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del gravame per violazione del dettato dell'art. 434 c.p.c.. Nel merito hanno evidenziato la infondatezza delle censure che non valutavano correttamente la portata dell'accordo del marzo 2015. Hanno concluso per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1. Giova premettere che la società oggi appellante si è resa cessionaria ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ. dei rapporti di lavoro intrattenuti dagli odierni appellati con la Parte_3
La cessionaria e la cedente hanno sottoscritto un accordo che dettava le condizioni per la cessione e la contraente ceduta ha consentito alla cessione medesima alle condizioni pattuite.
Con il ricorso introduttivo del giudizio i lavoratori hanno chiesto che fosse accertato il loro diritto allo scatto biennale a decorrere da maggio 2021 come previsto dal c.c.n.l. per il settore metalmeccanico applicato dalla diverso da quello che disciplinava il rapporto alle Parte_1 dipendenze della . Pt_3
La società datrice di lavoro ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento della richiesta maggiorazione retributiva poiché l'anzianità di servizio dei ricorrenti doveva essere calcolata nella sua interezza e, dunque, nell'anno 2019 gli stessi avevano maturato il quinto ed ultimo scatto come previsto dal contratto collettivo applicato da essa datrice.
Con la gravata sentenza si è, però, affermato che l'accordo in virtù del quale è stata operata la cessione del contratto non prevedeva un riconoscimento incondizionato della anzianità di servizio.
La clausola contrattuale stabiliva, infatti, che ai lavoratori saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali con decorrenza dalla data di assunzione.
In sede di accordo, ha argomentato il primo Giudice, era stato conservato il trattamento retributivo maturato, comprensivo degli scatti di anzianità che nello stesso venivano inglobati, e tanto anche ai fini della determinazione della base sulla quale computare gli istituti retributivi indiretti, ma non era stata riconosciuta la anzianità di servizio, come comprovato dalle annotazioni in busta paga che riportavano, quale data di assunzione, l'aprile 2015. 4.2. Avverso detta ricostruzione la difesa della società appellante non formula una compiuta critica poiché si limita a riproporre una diversa interpretazione dell'accordo che, ad avviso di questa Corte, non trova alcun riscontro nella lettera delle pattuizioni che disciplinano la cessione dei contratti.
Sostiene, infatti, la appellante che, ai fini di individuare il limite dei cinque scatti di anzianità dovuti ai sensi dell'art. 39 del c.c.n.l., per il settore metalmeccanico, dovesse tenersi conto anche dei tre scatti riconosciuti dalla cedente secondo quanto previsto dal c.c.n.l. per il settore commercio.
La previsione, contenuta nella clausola pattizia, tuttavia, ad avviso di questa Corte non consente di aderire alla prospettazione dell'appellante. Le parti, infatti, hanno pattuito la conservazione delle anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti e tanto non può, all'evidenza, considerarsi sovrapponibile all'integrale riconoscimento della anzianità da valere anche a fini differenti da quelli strettamente retributivi. Il dato letterale dell'accordo, in altri termini, consente di ritenere che le parti abbiano inteso salvaguardare il così detto maturato economico ma non anche retrodatare tout court la data di assunzione dei lavoratori ceduti. Anche la clausola con la quale è stato stabilito che la cedente avrebbe provveduto alla corresponsione del t.f.r. maturato alla data della cessione ai singoli lavoratori e non anche all'accantonamento presso il nuovo datore comprova, ad avviso di questa Corte, la correttezza della interpretazione sostenuta con la gravata sentenza né può omettersi di evidenziare che, a fronte del dato documentale costituito dalla annotazione, nelle buste paga, di una data di assunzione coincidente con quella della cessione dei contratti, il datore di lavoro non ha dedotto o chiesto di provare modalità di gestione del rapporto ovvero erogazioni di corrispettivi che comprovino un riconoscimento di anzianità più ampio di quello pattuito con l'accordo del 31 marzo 2015. Dunque, i lavoratori, sebbene abbiano percepito una retribuzione globale comprensiva di quanto maturato a titolo di scatti triennali come previsto dal c.c.n.l. del settore commercio, non possono essere equiparati a coloro che vantano una anzianità di servizio pari a dieci anni e che hanno, perciò, ricevuto il pagamento di 5 scatti biennali come previsto dal c.c.n.l. del settore metalmeccanico.
4.3. Neppure, poi, ad avviso di questa Corte, coglie nel segno la seconda censura con la quale si sostiene la contrarietà del ragionamento decisorio che sorregge l'accoglimento della domanda al dettato dell'art. 1406 cod. civ.. Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, elemento caratterizzante della cessione di contratto è il permanere immutato dell'oggetto delle reciproche obbligazioni. La norma dell'art. 1406 cod. civ., in altri termini, descrive una fattispecie in cui, fermi restando gli elementi costitutivi del rapporto e le reciproche obbligazioni, venga modificata la persona del contraente, novazione soggettiva cui può affiancarsi il marginale mutamento di elementi oggettivi. Nel caso che qui ne occupa, per contro, con l'accordo del marzo 2015 sono stati modificati elementi essenziali dei contratti che legavano gli appellati alla basti pensare alla applicabilità di un Parte_3 diverso contratto collettivo, alla previsione di un orario di lavoro unico per tutti i lavoratori ceduti ed alla individuazione di due soli livelli di inquadramento operata senza farsi riferimento alla prestazione prevista nei contratti stipulati con la . Pt_3
Tanto, ad avviso della Corte, induce a qualificare il negozio a mezzo del quale gli appellati sono transitati alle dipendenze della come una novazione oggettiva del rapporto la cui Parte_1 conformità a legge non deve essere valutata alla stregua di quanto previsto dall'art. 1406 cod. civ.. Dunque, non è l'interpretazione del primo Giudice a divergere dallo schema negoziale tipico della cessione del contratto ma l'accordo delle parti mediante il quale si è concordato, con il consenso anche dei lavoratori, la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con un diverso datore e con differente disciplina.
A mezzo di specifica pattuizione, poi, si è attribuita una peculiare rilevanza al diverso rapporto che i medesimi lavoratori avevano mantenuto con altro datore, ricalcandosi piuttosto lo schema del così detto passaggio di cantiere che, appunto, prevede una assunzione ex novo con riconoscimento convenzionale della anzianità pregressa.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto di dovere interpretare il patto intervenuto tra cedente e cessionaria e al fine di individuare gli esatti limiti del pregresso riconoscimento della anzianità.
4.4. È, per altro, appena il caso di evidenziare, da ultimo, che secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 07/01/2021, n.86 ed anche ib.
5.11.2203 n. 16635) qualora il mutamento soggettivo del datore di lavoro debba essere sussunto nella cessione di contratto ex art. 1406 cod. civ., il lavoratore trasferito ha diritto di conservare il trattamento giuridico ed economico riconosciutogli con il contratto ceduto. Nel caso di specie, dunque, i lavoratori, ex art. 1406 cod. civ., avrebbero dovuto conservare il diritto a godere di dieci scatti triennali, come previsto dal contratto collettivo per il settore commercio, e non cinque biennali calcolati anche sulla anzianità pregressa come preteso dalla società appellante.
Anche sotto il detto profilo, dunque, la gravata sentenza deve essere confermata.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della appellante società alla rifusione delle spese del grado liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, con attribuzione.
6. Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 543,40, oltre spese generali come legge, IVA e C.P.A. con attribuzione agli avv. Margherita Messere e CP_6
, in qualità di anticipatarie;
[...]
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 26.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 928/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
(CF ), interamente partecipata dalla Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciccarelli ( )
[...] C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Villaricca alla via Dante Alighieri n. 3 – 5;
APPELLANTE
E
(nato a [...] [...]– C.F. ), CP_1 Pt_2 C.F._2 CP_2
(nata ad [...] il [...]– C.F. )
[...] C.F._3 CP_3
(nato a [...] l'[...], – C.F. ,
[...] C.F._4 CP_4
(nato a [...] il [...] – C.F. ) e (nato a C.F._5 Controparte_5
Pozzuoli il 20.08.1955 – C.F. ), tutti rappresentati e difesi unitamente e C.F._6 disgiuntamente dagli Avv.ti Messere Margherita (C.F. ) e C.F._7 CP_6
(C.F. , il cui studio sono elettivamente domiciliati in alla Via Alcide C.F._8 Pt_2
De Gasperi n.33 – C.A.P. 80133;
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2023, la società ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1522/23 pronunziata in data 6 marzo 2023 dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da , CP_1
, e e dichiarato il diritto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 di costoro allo scatto biennale maturato da maggio a dicembre 2021, con conseguente condanna di essa appellante al pagamento della somma di € 225,45 ciascuno, oltre accessori.
Ha dedotto che il primo Giudice aveva malamente ricostruito i fatti che avevano dato luogo alla controversia.
In virtù di un accordo sindacale del 31 marzo 2015, infatti, i lavoratori - già dipendenti dall'anno
2006 della - erano transitati alle dipendenze di essa appellante in virtù di una cessione Pt_3 individuale di contratto ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ.
L'accordo prevedeva che ai lavoratori assorbiti dalla sarebbe stata conservata l'anzianità Parte_1 di servizio utile per il calcolo degli istituti contrattuali fin dalla data di assunzione. Da tanto derivava che sarebbe stata tenuta a riconoscere solo gli ultimi due scatti anni di anzianità a partire dall'anno
2015. Per contro, il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che la clausola pattizia comportasse il conglobamento di quanto già maturato a titolo di anzianità nella retribuzione vantata da ogni singolo lavoratore e il successivo riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità previsti dal diverso contratto collettivo applicato da essa cessionaria. Peraltro, lo stesso Tribunale di Napoli in un diverso giudizio avente ad oggetto il riconoscimento degli scatti maturati tra il 2017 ed il 2019 aveva riconosciuto la fondatezza della ricostruzione di essa datrice.
Ha evidenziato, altresì, che la decisione gravata violava il dettato dell'articolo 1406 cod. civ. poiché aveva consentito una modificazione delle pattuizioni contrattuali laddove la norma del codice civile prevedeva la mera modifica del soggetto datore di lavoro. Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda proposta dai lavoratori.
2. Ricostituito il contraddittorio, gli appellati hanno eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del gravame per violazione del dettato dell'art. 434 c.p.c.. Nel merito hanno evidenziato la infondatezza delle censure che non valutavano correttamente la portata dell'accordo del marzo 2015. Hanno concluso per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1. Giova premettere che la società oggi appellante si è resa cessionaria ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ. dei rapporti di lavoro intrattenuti dagli odierni appellati con la Parte_3
La cessionaria e la cedente hanno sottoscritto un accordo che dettava le condizioni per la cessione e la contraente ceduta ha consentito alla cessione medesima alle condizioni pattuite.
Con il ricorso introduttivo del giudizio i lavoratori hanno chiesto che fosse accertato il loro diritto allo scatto biennale a decorrere da maggio 2021 come previsto dal c.c.n.l. per il settore metalmeccanico applicato dalla diverso da quello che disciplinava il rapporto alle Parte_1 dipendenze della . Pt_3
La società datrice di lavoro ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento della richiesta maggiorazione retributiva poiché l'anzianità di servizio dei ricorrenti doveva essere calcolata nella sua interezza e, dunque, nell'anno 2019 gli stessi avevano maturato il quinto ed ultimo scatto come previsto dal contratto collettivo applicato da essa datrice.
Con la gravata sentenza si è, però, affermato che l'accordo in virtù del quale è stata operata la cessione del contratto non prevedeva un riconoscimento incondizionato della anzianità di servizio.
La clausola contrattuale stabiliva, infatti, che ai lavoratori saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali con decorrenza dalla data di assunzione.
In sede di accordo, ha argomentato il primo Giudice, era stato conservato il trattamento retributivo maturato, comprensivo degli scatti di anzianità che nello stesso venivano inglobati, e tanto anche ai fini della determinazione della base sulla quale computare gli istituti retributivi indiretti, ma non era stata riconosciuta la anzianità di servizio, come comprovato dalle annotazioni in busta paga che riportavano, quale data di assunzione, l'aprile 2015. 4.2. Avverso detta ricostruzione la difesa della società appellante non formula una compiuta critica poiché si limita a riproporre una diversa interpretazione dell'accordo che, ad avviso di questa Corte, non trova alcun riscontro nella lettera delle pattuizioni che disciplinano la cessione dei contratti.
Sostiene, infatti, la appellante che, ai fini di individuare il limite dei cinque scatti di anzianità dovuti ai sensi dell'art. 39 del c.c.n.l., per il settore metalmeccanico, dovesse tenersi conto anche dei tre scatti riconosciuti dalla cedente secondo quanto previsto dal c.c.n.l. per il settore commercio.
La previsione, contenuta nella clausola pattizia, tuttavia, ad avviso di questa Corte non consente di aderire alla prospettazione dell'appellante. Le parti, infatti, hanno pattuito la conservazione delle anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti e tanto non può, all'evidenza, considerarsi sovrapponibile all'integrale riconoscimento della anzianità da valere anche a fini differenti da quelli strettamente retributivi. Il dato letterale dell'accordo, in altri termini, consente di ritenere che le parti abbiano inteso salvaguardare il così detto maturato economico ma non anche retrodatare tout court la data di assunzione dei lavoratori ceduti. Anche la clausola con la quale è stato stabilito che la cedente avrebbe provveduto alla corresponsione del t.f.r. maturato alla data della cessione ai singoli lavoratori e non anche all'accantonamento presso il nuovo datore comprova, ad avviso di questa Corte, la correttezza della interpretazione sostenuta con la gravata sentenza né può omettersi di evidenziare che, a fronte del dato documentale costituito dalla annotazione, nelle buste paga, di una data di assunzione coincidente con quella della cessione dei contratti, il datore di lavoro non ha dedotto o chiesto di provare modalità di gestione del rapporto ovvero erogazioni di corrispettivi che comprovino un riconoscimento di anzianità più ampio di quello pattuito con l'accordo del 31 marzo 2015. Dunque, i lavoratori, sebbene abbiano percepito una retribuzione globale comprensiva di quanto maturato a titolo di scatti triennali come previsto dal c.c.n.l. del settore commercio, non possono essere equiparati a coloro che vantano una anzianità di servizio pari a dieci anni e che hanno, perciò, ricevuto il pagamento di 5 scatti biennali come previsto dal c.c.n.l. del settore metalmeccanico.
4.3. Neppure, poi, ad avviso di questa Corte, coglie nel segno la seconda censura con la quale si sostiene la contrarietà del ragionamento decisorio che sorregge l'accoglimento della domanda al dettato dell'art. 1406 cod. civ.. Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, elemento caratterizzante della cessione di contratto è il permanere immutato dell'oggetto delle reciproche obbligazioni. La norma dell'art. 1406 cod. civ., in altri termini, descrive una fattispecie in cui, fermi restando gli elementi costitutivi del rapporto e le reciproche obbligazioni, venga modificata la persona del contraente, novazione soggettiva cui può affiancarsi il marginale mutamento di elementi oggettivi. Nel caso che qui ne occupa, per contro, con l'accordo del marzo 2015 sono stati modificati elementi essenziali dei contratti che legavano gli appellati alla basti pensare alla applicabilità di un Parte_3 diverso contratto collettivo, alla previsione di un orario di lavoro unico per tutti i lavoratori ceduti ed alla individuazione di due soli livelli di inquadramento operata senza farsi riferimento alla prestazione prevista nei contratti stipulati con la . Pt_3
Tanto, ad avviso della Corte, induce a qualificare il negozio a mezzo del quale gli appellati sono transitati alle dipendenze della come una novazione oggettiva del rapporto la cui Parte_1 conformità a legge non deve essere valutata alla stregua di quanto previsto dall'art. 1406 cod. civ.. Dunque, non è l'interpretazione del primo Giudice a divergere dallo schema negoziale tipico della cessione del contratto ma l'accordo delle parti mediante il quale si è concordato, con il consenso anche dei lavoratori, la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con un diverso datore e con differente disciplina.
A mezzo di specifica pattuizione, poi, si è attribuita una peculiare rilevanza al diverso rapporto che i medesimi lavoratori avevano mantenuto con altro datore, ricalcandosi piuttosto lo schema del così detto passaggio di cantiere che, appunto, prevede una assunzione ex novo con riconoscimento convenzionale della anzianità pregressa.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto di dovere interpretare il patto intervenuto tra cedente e cessionaria e al fine di individuare gli esatti limiti del pregresso riconoscimento della anzianità.
4.4. È, per altro, appena il caso di evidenziare, da ultimo, che secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 07/01/2021, n.86 ed anche ib.
5.11.2203 n. 16635) qualora il mutamento soggettivo del datore di lavoro debba essere sussunto nella cessione di contratto ex art. 1406 cod. civ., il lavoratore trasferito ha diritto di conservare il trattamento giuridico ed economico riconosciutogli con il contratto ceduto. Nel caso di specie, dunque, i lavoratori, ex art. 1406 cod. civ., avrebbero dovuto conservare il diritto a godere di dieci scatti triennali, come previsto dal contratto collettivo per il settore commercio, e non cinque biennali calcolati anche sulla anzianità pregressa come preteso dalla società appellante.
Anche sotto il detto profilo, dunque, la gravata sentenza deve essere confermata.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della appellante società alla rifusione delle spese del grado liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, con attribuzione.
6. Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 543,40, oltre spese generali come legge, IVA e C.P.A. con attribuzione agli avv. Margherita Messere e CP_6
, in qualità di anticipatarie;
[...]
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa