Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 86-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice rel.
nel procedimento n.r.g. 86-1/2024 p.u. promosso da:
Contr
(c.f. , e per essa la procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Parte_2 P.IVA_2
Delegato e legale rappresentante, dott. , munito degli occorrenti poteri in forza Parte_3
di delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2024, depositata presso il Registro
Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, rappresentata e difesa dallo Studio
[...]
e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta, ed elettivamente domiciliata in Parte_4
Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti
(CF ), residente in [...] C.F._1
Vittorio Frassinella N. 26, già titolare dell'impresa individuale “Jukebox di Artigiani Severino”
(P.IVA , cancellata il 13.04.2015); P.IVA_3
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ed esaminata la documentazione allegata;
1
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
rilevato che on si è costituito in giudizio, né è comparso alla predetta Controparte_2
udienza, né a quelle successive del 20.12.2024 e 29.01.2025;
rilevato che il creditore istante ha dedotto in particolare che: (i) la Banca MPS e MPS Capital
Service Banca per le Imprese hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, con;
(ii) di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione CP_3
nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 7 del 16 gennaio 2020 (v. doc. n. 1° e 1b); (iii) a sua volta,
, in data 23.12.2020, ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti individuabili CP_3
in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999, con , (v. doc. 2); (iv) anche, della detta operazione di cessione pro soluto ed in CP_4
blocco è stata data comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 4 del 09.01.2021 (v. doc. 2a); (v) tra i crediti ricompresi nella cessione è presente il credito già vantato dalla cedente Controparte_5
(quale incorporante di originaria titolare del rapporto) nei confronti di
[...] CP_6
già titolare dell'impresa individuale “Jukebox di Artigiani Severino” Controparte_2
(cancellata il 13.04.2015) per un importo complessivo pari ad € 62.418,37 al 23.12.2019, oltre agli interessi successivi fino all'effettivo soddisfo;
(vi) in particolare, risulta creditrice CP_4
nei confronti di in relazione al rapporto di conto corrente contraddistinto dal Controparte_2
n. 2657/611306; (vii) il credito è certificato ed attestato dalla dichiarazione ex art. 50 D.Lgs. n.
385 del 01.09.93 alla data del 23.12.2019 (v. doc. 3); (viii) con lettera raccomandata del
12.12.2018 la Banca comunicava la revoca delle agevolazioni Controparte_5
creditizie (v.doc. 4 comunicazione revoca); (ix) con ulteriore lettera raccomandata del 05.04.2019 la intimava al debitore l'immediato pagamento delle somme Controparte_7
dovute, oltre accessori e interessi dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al saldo (v.doc.
5);
rilevato, in via preliminare, che la domanda di apertura della liquidazione controllata del patrimonio è rivolta nei confronti di e non dell'impresa individuale “Jukebox Controparte_2
di Artigiani Severino”, la quale risulta cancellata in data 13.04.2015;
2 rilevato che “ancorché, spirato il termine annuale dalla cessazione dell'attività d'impresa di cui all'art. 33, comma 1, CCII, l'imprenditore individuale insolvente non sia più assoggettabile alla liquidazione giudiziale, né sia legittimato – ex comma 4 – a ricorrere agli strumenti
alternativi del concordato minore, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, rimane nondimeno suscettibile, su domanda del creditore, di essere sottoposto – sempreché
ricorra una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 lett. c) – alla liquidazione controllata, che si connota, invero, come strumento residuale e funzionale alla successiva esdebitazione” (v.
Tribunale di Bolzano del 22.11.2024 in www.dirittodellacrisi.it);
ritenuto che sussista la legittimazione del creditore istante, il quale ha prodotto in giudizio i contratti di cessione, unitamente agli avvisi di cessione sulla Gazzetta Ufficiale (Gazzetta
Ufficiale, Parte II, n. 7 del 16.01.2020 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n.
4 del 09.01.2021) ed all'elenco dei crediti oggetto di cessione;
osservato che d'altronde la pubblicazione di un atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 58 del T.U.B., sostituisce la notificazione o l'accettazione del debitore ceduto, atteso che, mentre la disciplina ordinaria richiede al cessionario di dimostrare la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede al cessionario solamente di fornire la prova della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr.
Cass. civ. n. 13954/06 e n. 4277/23);
rilevato che dall'istruttoria sono emersi altresì debiti nei confronti dell' Controparte_8
e dell'INPS rispettivamente pari circa ad € 158.854,47 ed € 39.898,12;
[...]
ritenuta, dunque, superata la soglia di € 50.000,00 di cui all'art. 268, secondo comma, CCII;
rilevato che, trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'OCC, che deve essere richiesta solo quando la domanda è proposta dal debitore;
considerato che il debitore risulta soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1,2 e 268 CCII;
rilevato che l'art. 268 co. 3 CCII, così come modificato dal terzo correttivo, recita che: “Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è
possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza
3 allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra
di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito
dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta
che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che il debitore, non costituendosi in giudizi, nulla ha eccepito sull'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del resistente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, in ogni caso evincibile dalla natura e entità dei crediti dell'istante e nei confronti dell'Erario e dell'Inps;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
ritenuto che occorre procedere alla nomina di un liquidatore;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (CF Controparte_2
), residente in [...], già C.F._1 titolare dell'impresa individuale “Jukebox di Artigiani Severino” (P.IVA , P.IVA_3
cancellata il 13.04.2015);
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Benedetta Barbera e Liquidatore dott.ssa Stefania Azzi e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal debitore a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina
4 al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina
la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto sul sito
“www.fallimentirovigo.com” (oscurando i dati sensibili);
ordina
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, a cura del
Liquidatore;
ordina
al debitore il rilascio dell'immobile al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;
dà atto
che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone
che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere
5 effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
6 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 10.02.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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