Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1022 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA avv. C.F. , che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il proprio studio in Lecce in via Carlo Massa n. 19
APPELLANTE
E
(già , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.I CP_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dell'avv. Fabrizio Plenteda, presso il cui studio - in Lecce alla via Lodi 72 – è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 21.6.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
di pagargli la complessiva somma di € 56.250,00, quale compenso per la redazione e negoziazione di un contratto di compravendita internazionale di elementi prefabbricati con la società Group Magnifica A
Service Inc., con sede legale in Costa d'Avorio in 81-82 Bd. Controparte_3 Controparte_4
Con D.I. n. 536/06 emesso in data 29.06.2006, il Tribunale di Lecce ingiungeva a di pagare in CP_2
favore del ricorrente, per le causali di cui in narrativa e nel termine di quaranta giorni dall'avvenuta notifica, la complessiva somma di € 56.250,00, oltre IVA e CA dovute per legge nonché gli interessi legali dovuti dalla data di deposito del presente ricorso fino al definitivo soddisfo, oltre le spese e competenze della presente procedura liquidate in € 3.568,41, di cui € 2.789,41 per spese, € 419,00 per diritti e € 360,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge”
Avverso tale decreto la proponeva opposizione al fine di ottenere la revoca del D.I. n. 536/06. CP_2
Si costituiva in giudizio l'avv. il quale chiedeva il rigetto della domanda e la conferma del Parte_1
decreto opposto.
Con sentenza n. 1861/2011 del 6.10.2011, dep. in pari data, il Tribunale di Lecce così decideva: “1. Rigetta
l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Per l'effetto, conferma in toto il decreto CP_2
ingiuntivo n. 536/06 emesso dal Tribunale di Lecce in data 29.06.2006; 3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4. Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.”. Così motivava la decisione: “dall'excursus innanzi effettuato, non vi è chi non veda che in realtà l'opera prestata dall'odierno opposto non è esattamente quella indicata dall'opponente, il quale l'ha artificiosamente semplificata.
Invero, seppur l'avv. non ha redatto ab origine il contratto in questione, è fuor di dubbio, a parere della scrivente, che Pt_1
l'attività svolta ai fini della negoziazione è risultata essere abbastanza complessa, soprattutto dal punto di vista delle numerose modifiche apportate alle clausole ivi contenute.
Dalla documentazione prodotta dall'opposto, non disconosciuta dalla si evince che le versioni del contratto in CP_2
questione succedute alla prima copia inviata dallo studio Deloitte all'avv. non è stata solo una, bensì sette e, seppure, Pt_1
le modifiche di volta in volta apportate non investivano l'intero contenuto del contratto ma solo una clausola dello stesso, ciò non toglie che il professionista abbia ugualmente speso le proprie energie e tempo per trovare la giusta soluzione al caso ogni volta.
2 Altrettanto, intensa e, quindi, degna di considerazione, è l'opera prestata dall'avv. nei continui contatti intercorsi Pt_1
con i legali della Magnific che ha denotato un notevole impegno del professionista, soprattutto nella collaborazione intessuta con i colleghi dello studio Deloitte, pur sempre operando nell'esclusivo interesse della sua assistita.
Alcun rilievo può assumere in questa sede, a parere di questo giudice, la mancata stipula dell'accordo, dal momento che, come è ben noto, la prestazione legale è una prestazione di mezzi e non di risultato;
nel caso di specie, poi, è stato documentato che la causa della mancata stipula è stato il disaccordo fra le parti in ordine all'accollo delle spese di stampa e rilegatura del contratto.” E ancora, “alcun valore può assumere in questa sede la pattuizione di un compenso inferiore ai minimi tariffari, come accaduto nel caso di specie, secondo quanto sostenuto dall'opponente; corretta si ritiene l'applicazione, al caso di specie, delle tariffe di cui alla tabella, artt. 2 e ss. del Tariffario Nazionale.
Relativamente alle competenze spettanti all'avv. si condivide pienamente la liquidazione operata dal Consiglio Pt_1
dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, che ad avviso di questo Tribunale appare perfettamente proporzionata all'attività stragiudiziale effettivamente svolta dal professionista in favore di nonché conforme ai dettami legislativi di cui al CP_2
D.M. 127/2004.”
Avverso detta sentenza, la proponeva appello, cui resisteva l'avv. CP_2 Pt_1
Con la sentenza n. 729/2015 del 10.07.2015, depositata in data 29.09.2015, la Corte di appello di Lecce così decideva: “a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta dalla CP_ con l'originario atto di citazione del 25/9/06 e, per l'effetto, va revocato il d.i. opposto e condannata la CP_1
al pagamento, in favore del della minor somma di euro 19.984,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) accoglie Pt_1
l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società appellante al pagamento, in favore del Pt_1
della metà delle spese di primo grado, metà liquidata in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 500,00 per diritti ed euro
1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge e di tariffa, con compensazione della restante metà; c) condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellato, della metà delle spese del giudizio, metà che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; con compensazione della restante metà.”. La Corte, riteneva che le
“tariffe, applicate dal professionista intimante (attuale appellato) nella propria nota specifica, previo parere di congruità del competente ordine professionale, non sono congrue rispetto all'attività effettivamente espletata, la quale non è affatto riconducibile alle categorie della redazione ovvero dell'assistenza alla redazione o stipulazione dello stesso. Ed infatti, per un verso, non è contestato che l'operazione negoziale de qua non si sia perfezionata, ossia che non sia stato concluso tra le parti il contratto predisposto;
per altro, non è revocabile in dubbio che le correzioni apportate dal alle diverse stesure Pt_1
3 della bozza di contratto, non assurgano ad attività di redazione, né di assistenza alla redazione, che è stata svolta pacificamente dallo studio Deloitte & Touche. Orbene, se non si ritiene applicabile la tariffa predetta va, altresì, esclusa anche quella di cui alla tabella D1 lett. B), compenso per pareri che importino informativa e studio particolare, in quanto sicuramente riduttiva rispetto all'attività di studio, analisi e integrazione delle bozze effettivamente svolta. Piuttosto, il
Collegio ritiene che l'attività oggetto di causa sia inquadrabile nella tabella D2 “prestazione di assistenza”, lettere c) “esame e studio della pratica” e d) conferenze di trattazione per ogni ora e frazione”.
Avverso detta sentenza, l'avv. proponeva ricorso per Cassazione, cui resisteva. la Pt_1 CP_2
Con l'ordinanza n. 27097/2021 del 13.05.2021, depositata in Cancelleria in data 06.10.2021, la Corte di
Cassazione accoglieva il ricorso promosso dall'avv. e cassava, per l'effetto, l'impugnata pronuncia Pt_1
della Corte d'appello di Lecce, seconda sezione, n. 729/2015 del 29.09.2015, rinviando per l'esame della domanda e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla medesima Corte territoriale in diversa composizione.
La Corte di Cassazione enunciava il seguente principio di diritto: “Il compenso dovuto per l'attività di assistenza alla stipula e alla redazione di un contratto deve essere calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. f), Tabella D
(Stragiudiziale) del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, norma che contempla attività distinte, la seconda delle quali, indicata come «assistenza» alla stipulazione e redazione, è ravvisabile in tutti i casi in cui l'avvocato, che non abbia redatto ex novo l'atto in oggetto, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente” e precisava che
“L'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula - come emerge dalla già richiamata previsione secondo cui «l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione» - deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto”.
Successivamente, l'avv. riassumeva il giudizio, chiedendo la conferma del D.I. n. 536/06 emesso Pt_1
in data 29.06.2006 dal Tribunale Civile di Lecce nel procedimento con R.G.N. 2976/06 e, per l'effetto, condannare al pagamento, in suo favore della somma di € 56.250,00, oltre accessori di legge. CP_1
Si costituiva l'appellata, chiedendo la conferma della sentenza n. 729 del 2015, pubblicata il 29 settembre, con la quale ha accolto l'appello della condannando la stessa al pagamento della somma di euro CP_1
19.984,00 con compensazione di metà delle spese processuali;
denunciando che “quanto afferma la
Cassazione, nel caso di specie non puo' valere come principio di diritto cui uniformarsi, prima di tutto perche' ha esaminato presunti vizi motivazionali la cui richiesta di individuazione avrebbe dovuto a priori far dichiarare inammissibile il ricorso”.
4 Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 21.6.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante in riassunzione chiede la conferma “del D.I. n. 536/06 emesso in data 29.06.2006 dal
Tribunale Civile di Lecce nel procedimento con R.G.N. 2976/06 e, per l'effetto, condannare in persona del CP_1
suo legale rappresentante in carica pro tempore, al pagamento, in favore dell'avv. della somma di € 56.250,00, Parte_1
oltre IVA e CA come per legge, nonché agli interessi maturati dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al definitivo soddisfo e alle spese e ai compensi liquidati nel decreto ingiuntivo” Assume che “Come ricordato nel corso dei diversi gradi di giudizio e, soprattutto, per quanto enunciato dalla Corte di Cassazione nel principio di cui all'ordinanza n. 27097/2021, l'art. 2, lettera f), tabella D – Stragiudiziale D.M. 8 aprile 2004, n. 127, prevede che il compenso professionale spetti nel caso di attività inerente la “redazione contratti … o per assistenza alla relativa stipulazione o redazione”, precisando che “L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione”.
Adduce, anche, che l'attività professionale svolta in favore della (oggi è stata intensa ed è CP_2 CP_1
intervenuto nella redazione del contratto, apportando allo stesso varie modifiche sostanziali “notevoli e di sicura importanza per (allora ). CP_1 CP_2
Il motivo è fondato.
Invero, la Corte rileva che l'attività svolta dall'avv. ha comportato diversi interventi sul contenuto Pt_1
del contratto, tanto che alla prima versione dello stesso ne sono seguite altre 7, in cui ha inserito e modificato diverse clausole, come risulta dalla documentazione agli atti.
E' evidente che la prestazione resa dall'odierno attore è quella stragiudiziale di assistenza alle attività negoziali del cliente prevista dalla Tabella D – Stragiudiziale D.M. n. 127/2004, punto 2, lett. f) (“Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica: ,determinato secondo i criteri di cui all' articolo 5 delle norme generali” allo stesso punto si legge:
“L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula della redazione”).
E ciò è confermato dal principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, in sede di cassazione della sentenza della Corte D'Appello, che afferma che la suddetta Tabella D - art. 2, lett. f), si applica “in tutti i casi in cui l'avvocato, che non abbia redatto ex novo l'atto in oggetto, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente” e continua ancora la Corte: “Del pari erroneo è il riferimento al mancato
5 perfezionamento dell'operazione negoziale, ovvero alla mancata stipula del contratto predisposto. L'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula - come emerge dalla già richiamata previsione secondo cui «l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione» - deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto”.
In applicazione di detti principi, e verificata la documentazione in atti e le numerose mail scambiate fra le parti, la Corte ritiene che l'attività compiuta dall'avv. ha comportato la modifica anche Pt_1
sostanziale del contratto attraverso l'introduzione di nuove clausole e la modifica di altre redatte ex adverso.
Nessun valore hanno le doglianze dell'odierno appellato.
L'avv. ha proposto appello incidentale nella comparsa di costituzione in appello del 18.3.2015 Pt_1
deducendo “L'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha deciso la compensazione delle spese giudiziali” ritenendo non sussistenti “le ipotesi previste dalla stessa giurisprudenza per poter disporre la compensazione delle spese e competenze del giudizio”.
La corte ritiene fondata la doglianza.
L'art. 91 c.p.c. fissa la regola che le spese seguono la soccombenza. L'art. 92 comma 2 c.p.c. vigente ratione temporis dispone che le spese del processo possono essere compensate – in parte o per l'intero – nel caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con sent. n. 77/18 la corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese del processo anche qualora sussistano altre analoghe gravi e eccezionali ragioni.
Sul punto la suprema Corte, con indirizzo costante, afferma che: “Il giudice deve esporre in modo esplicito le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese”. (fra le tante: Ordinanza n. 1950 del
24/01/2022).
Orbene, il tribunale, nella sentenza impugnata, ha dato atto “in considerazione della condotta processuale delle parti, nonché della difesa assunta dall'opposto, si ritiene opportuno compensare interamente le spese del presente grado di giudizio.”.
Si tratta di ipotesi non prevista tra quelle indicate dalla legge, né tantomeno riconducibili a “gravi e eccezionali ragioni”, non è infatti possibile risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono. Di conseguenza, a modifica
6 della sentenza impugnata, le spese del primo grado di giudizio vengono poste a carico della e CP_1
liquidate come da dispositivo.
Alla luce di quanto argomentato, la sentenza del Tribunale deve essere confermata per quanto di ragione, con conferma anche del DI opposto.
Le spese dei quattro gradi del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza anche virtuale, vengono poste a carico della CP_1
P Q M
La Corte, decidendo in sede di rinvio della corte di cassazione sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1861/2011 del tribunale di Lecce, rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna al pagamento, in favore degli appellati, con distrazione in favore del difensore CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese dei quattro gradi di giudizio che liquida quanto al primo in € 9.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al secondo grado in € 9.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al giudizio di legittimità in € 7.000,00 oltre contributo unificato, IVA, CAP e RF al 15% e quanto al presente giudizio di rinvio in € 9.000,00 oltre contributo unificato, IVA, CAP e RF al 15%.
Condanna alla restituzione in favore dell'appellato delle somme incassate in esecuzione delle CP_1
sentenze impugnate, sia del Tribunale di Lecce sia della Corte d'Appello.
Lecce, 22.11.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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