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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 34-1/2025 proposto dai sig.ri C.F.: Parte_1
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._3 CP_1
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._4 CP_2
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._5 Controparte_3 nato a [...] il 0 C.F._6 Parte_4
C.F.: nato in [...] il [...];
[...] C.F._7 Pt_5
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._8 Pt_6
, C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._9 CP_4
, C.F.: , nato in [...] il [...]; , C.F.:
[...] C.F._10 CP_5
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._11 Controparte_6
, nato a [...] C.F._12 [...]
C.F.: , nato a [...] il CP_7 C.F._13
28.03.1995; , C.F.: nato a [...] il CP_8 C.F._14
03.01.1978; , nato in Controparte_9 C.F._15
Pakistan il 20.05.1973; , C.F.: nato a [...] CP_10 C.F._16
(MN) il 03.06.1971; , C.F.: nato a [...] Parte_7 C.F._17
(RE) il 19.09.1996; , C.F.: , nato a [...] CP_11 C.F._18 il 11.05.1992; .F.: nato a [...] il CP_12 C.F._19
07.05.1979; C.F.: , nato in [...] il Parte_8 C.F._20
18.02.1966; C.F.: nato in [...] il Parte_9 C.F._21
07.12.1974; C.F.: ato a ZZ (MN) il Controparte_13 C.F._22
20.08.1977; , C.F.: , nato a [...] il Controparte_14 C.F._23
24.05.1973; , C.F.: nato a [...] il CP_15 C.F._24
24.04.1984; C nato a [...] il Controparte_16 C.F._25
01.02.1968; , C.F.: nato a [...] il Parte_10 C.F._26
23.11.1973; , C.F.: , nato a [...] il Parte_11 C.F._27 16.05.1996; C.F.: , nato a [...] il CP_17 C.F._28
11.04.1982, C.F.: nato a [...] il CP_18 C.F._29
12.10.1976, , C.F.: nata a [...] il Controparte_19 C.F._30
06.05.1967, , C.F.: nata a [...] Parte_12 C.F._31 il 13.03.1971, C.F.: , nata a [...] il Parte_13 C.F._32
30.11.1962, , C.F.: , nato a [...] il Parte_14 C.F._33
04.04.1978, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Chiri del Foro di NT come da procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società C.F.: , con Controparte_20 P.IVA_1 sede legale in ZZ (RE) Via Villa Superiore n. 82 in persona del legale rappresentante pro-tempore; visto l'intervento del creditore in relazione al credito di Parte_15 cui al decreto ingiuntivo esecutivo n. 1652/24 – r.g. 3823/24, emesso in data 12.12.2024 dal Tribunale di Reggio MI e notificato in data 17.12.2024, unitamente all'atto di precetto per la complessiva somma di Euro 27.380,58; visto l'intervento del creditore .; Controparte_21 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio MI della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la è soggetta alle Controparte_20 disposizioni del CCII (art. 1), essendo a di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che i lavoratori ricorrenti sono creditori per un credito totale lordo di euro 296.866,87 (in relazione ad euro 160.179,84 è stato emesso decreto ingiuntivo n.40/2025 emesso dal Tribunale di Reggio MI in funzione di Giudice del Lavoro) nei confronti della società resistente e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (dall'informativa dell'INPS risultano debiti per euro 297.859,65); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del pignoramento tentato;
ritenuto che la mera proposizione della domanda di negoziazione assistita non è preclusiva della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale in quanto l'art.18 comma 4 CCII prevede che solo dal giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può avere luogo;
osservato al riguardo che la domanda di nomina dell'esperto è stata depositata solo nella giornata precedente alla presente udienza, e dopo che era stato già concesso un rinvio in quanto alla scorsa udienza parte resistente aveva dedotto essere in corso l'assemblea per l'aumento del capitale sociale e l'ottenimento di finanziamenti che avrebbe consentito il pagamento dei creditori istanti (ma tale circostanza non è stata confermata da produzioni documentali e non ha trovato riscontro alcuno); ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
C.F.: , con sede legale in ZZ (RE) Via Controparte_20 P.IVA_1
Superiore n. 82 in persona del legale rappresentante pro-tempore; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Mattia Spaggiari;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il 16 settembre 2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso il 13 maggio 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali del Tribunale Di Reggio MI. il giudice rel. Simona Boiardi
il Presidente Francesco Parisoli
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 34-1/2025 proposto dai sig.ri C.F.: Parte_1
, nato in [...] il [...]; , C.F.: C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._3 CP_1
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._4 CP_2
nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._5 Controparte_3 nato a [...] il 0 C.F._6 Parte_4
C.F.: nato in [...] il [...];
[...] C.F._7 Pt_5
C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._8 Pt_6
, C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._9 CP_4
, C.F.: , nato in [...] il [...]; , C.F.:
[...] C.F._10 CP_5
, nato a [...] il [...]; , C.F.: C.F._11 Controparte_6
, nato a [...] C.F._12 [...]
C.F.: , nato a [...] il CP_7 C.F._13
28.03.1995; , C.F.: nato a [...] il CP_8 C.F._14
03.01.1978; , nato in Controparte_9 C.F._15
Pakistan il 20.05.1973; , C.F.: nato a [...] CP_10 C.F._16
(MN) il 03.06.1971; , C.F.: nato a [...] Parte_7 C.F._17
(RE) il 19.09.1996; , C.F.: , nato a [...] CP_11 C.F._18 il 11.05.1992; .F.: nato a [...] il CP_12 C.F._19
07.05.1979; C.F.: , nato in [...] il Parte_8 C.F._20
18.02.1966; C.F.: nato in [...] il Parte_9 C.F._21
07.12.1974; C.F.: ato a ZZ (MN) il Controparte_13 C.F._22
20.08.1977; , C.F.: , nato a [...] il Controparte_14 C.F._23
24.05.1973; , C.F.: nato a [...] il CP_15 C.F._24
24.04.1984; C nato a [...] il Controparte_16 C.F._25
01.02.1968; , C.F.: nato a [...] il Parte_10 C.F._26
23.11.1973; , C.F.: , nato a [...] il Parte_11 C.F._27 16.05.1996; C.F.: , nato a [...] il CP_17 C.F._28
11.04.1982, C.F.: nato a [...] il CP_18 C.F._29
12.10.1976, , C.F.: nata a [...] il Controparte_19 C.F._30
06.05.1967, , C.F.: nata a [...] Parte_12 C.F._31 il 13.03.1971, C.F.: , nata a [...] il Parte_13 C.F._32
30.11.1962, , C.F.: , nato a [...] il Parte_14 C.F._33
04.04.1978, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Chiri del Foro di NT come da procura in atti e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società C.F.: , con Controparte_20 P.IVA_1 sede legale in ZZ (RE) Via Villa Superiore n. 82 in persona del legale rappresentante pro-tempore; visto l'intervento del creditore in relazione al credito di Parte_15 cui al decreto ingiuntivo esecutivo n. 1652/24 – r.g. 3823/24, emesso in data 12.12.2024 dal Tribunale di Reggio MI e notificato in data 17.12.2024, unitamente all'atto di precetto per la complessiva somma di Euro 27.380,58; visto l'intervento del creditore .; Controparte_21 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio MI della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la è soggetta alle Controparte_20 disposizioni del CCII (art. 1), essendo a di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che i lavoratori ricorrenti sono creditori per un credito totale lordo di euro 296.866,87 (in relazione ad euro 160.179,84 è stato emesso decreto ingiuntivo n.40/2025 emesso dal Tribunale di Reggio MI in funzione di Giudice del Lavoro) nei confronti della società resistente e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (dall'informativa dell'INPS risultano debiti per euro 297.859,65); ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del pignoramento tentato;
ritenuto che la mera proposizione della domanda di negoziazione assistita non è preclusiva della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale in quanto l'art.18 comma 4 CCII prevede che solo dal giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel registro delle imprese la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può avere luogo;
osservato al riguardo che la domanda di nomina dell'esperto è stata depositata solo nella giornata precedente alla presente udienza, e dopo che era stato già concesso un rinvio in quanto alla scorsa udienza parte resistente aveva dedotto essere in corso l'assemblea per l'aumento del capitale sociale e l'ottenimento di finanziamenti che avrebbe consentito il pagamento dei creditori istanti (ma tale circostanza non è stata confermata da produzioni documentali e non ha trovato riscontro alcuno); ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
C.F.: , con sede legale in ZZ (RE) Via Controparte_20 P.IVA_1
Superiore n. 82 in persona del legale rappresentante pro-tempore; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Mattia Spaggiari;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il 16 settembre 2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso il 13 maggio 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali del Tribunale Di Reggio MI. il giudice rel. Simona Boiardi
il Presidente Francesco Parisoli