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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- - dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1420/2018, emessa in data 18 maggio 2018, iscritto al n. 4363/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente
T R A
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Castiello - APPELLANTE -
E il (c.f.: ), con sede a Roma alla via Salaria n. 1039, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Zoff (c.f.: ) - APPELLATO - C.F._2
NONCHÉ la c.f. , con sede legale in Torino alla Controparte_3 P.IVA_2
Via Corte di Appello n. 11, in persona del suo Procuratore Speciale dr. , CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo de Divitiis (c.f. CodiceFiscale_3
- APPELLATA –
E la (già , (c.f.: ), con sede CP_5 Controparte_6 P.IVA_3
legale in Trieste al Largo Ugo Irneri n. 1, in persona del suo procuratore speciale dr.
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano Parte_2
(c.f.: - APPELLATA - C.F._4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
E
la (c.f.: Controparte_7
, con sede legale in Roma, Via Salaria n. 1036 - APPELLATA CONTUMACE - P.IVA_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 9/12 febbraio 2015, onveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il e la Controparte_1 [...]
, affinché fossero condannati, alternativamente o in solido, al Controparte_7
risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà, quantificati nel complessivo importo di 23.000,00 €, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva:
- di essere proprietario di un immobile sito in Afragola alla via P. Neruda, composto da 8 appartamenti ed 1 ufficio;
- che negli anni 2003/2004 tale immobile aveva riportato ingenti danni, a causa
“delle lesioni dei muri perimetrali, caduta calcinacci, caduta piastrelle del muro di recinzione”, cagionati dai lavori posti in essere dalla Controparte_7
Con e dall'osservatorio di Afragola per la realizzazione della “Linea Sistema ad Alta
[...]
Con velocità - “,
- che tali danni potevano essere quantificati in 23.000,00 € come comprovato dalle fatture allegate e dalla relazione tecnica che si sarebbe poi esibita;
- che era stato effettuato un sopralluogo sul posto alla presenza di un tecnico incaricato dalle società interessate e di un tecnico di parte;
- che era rimasta senza esito la propria “racc.ta inviata alla Controparte_7
, all'Osservatorio Tav di Afragola, e alla Soc. C.E.L.” volta ad
[...]
ottenere il citato risarcimento dei danni.
2. Con comparsa del 14 marzo 2005 si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo la nullità della citazione per la sua genericità, il Controparte_7
proprio difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato dall'attore. In ogni caso, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative, che si erano succedute nell'arco temporale indicato nell'atto di citazione, la e la per essere Controparte_3 CP_9
da queste manlevata da ogni eventuale onere risarcitorio.
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . Uno + 3 Pag. 2 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
3. Costituitasi in giudizio, la contestava sia la Controparte_3
domanda principale che la chiamata in garanzia.
Relativamente alla domanda principale, eccepiva la nullità dell'atto di citazione,
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, il difetto di legittimazione della garantita l'Italia, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore Controparte_7
del giudice amministrativo, la mancanza di prova da parte dell'attore circa la propria qualità di proprietario del fabbricato in esame nonché la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Relativamente alla chiamata in garanzia, eccepiva la prescrizione del diritto azionato dalla , la decadenza dell'assicurata dal Controparte_7
diritto di diritto di garanzia (ex art. 1915 c.c.) e, in via subordinata, chiedeva di tenere conto dei limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 1910 c.c. (con riferimento agli altri contratti di assicurazione aventi ad oggetto il medesimo rischio) e di quelli previsti dalla polizza n. 100/03/7458 per quota di coassicurazione diretta (45%), per massimale e per scoperto contrattuale, con esclusione del rimborso delle spese sostenute per la difesa a mezzo del proprio legale fiduciario.
4. A seguito di autorizzazione giudiziale, si costituiva in giudizio anche la CP_5
eccependo anch'essa l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda
[...]
principale, il difetto di legittimazione passiva della Società garantita (sul rilievo che quest'ultima non aveva eseguito alcun intervento diretto “essendosi limitata a trasmettere l'ordine alle ditte subappaltatrici”) e la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità.
Sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza assicurativa n. 04.735.054-2 atteso che la stessa era stata stipulata per il periodo dal 29.02.2000 al 31.12.2005 e l'attore non aveva adeguatamente specificato l'epoca in cui si erano manifestati i danni lamentati;
contestava, altresì, l'inoperatività della polizza sul rilievo che, l'art. 8 delle Condizioni speciali prevedeva il requisito dell'accidentalità dell'evento non sussistente nel caso in esame, dato che i lavori in oggetto erano stati approvati dalla P.A. e non impugnati dall'attore.
5. Il non si costituiva in giudizio sebbene ivi ritualmente Controparte_1
evocato.
6. Istruita documentalmente la causa e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6,
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 3 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale, ritenendo “la causa matura per la decisione in relazione all'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta” e dichiarata la contumacia del , così Controparte_1
decideva: “Rigetta le domande giudiziali esperite nei confronti delle parti convenute perché infondate e non provate con assorbimento delle domande di manleva esperite in corso di giudizio, come indicato in parte motiva;
Condanna, previa compensazione del
50%, di parte attrice al pagamento a favore della , in Controparte_7
persona del l.r.p.t., della somma di euro=2.417,50= per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
Condanna, previa compensazione del 50%, parte attrice al pagamento a favore della chiamata in causa della Controparte_3
nella persona del l.r.p.t., della somma di in euro=2.417,50= per compenso,
[...]
oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
Condanna, previa compensazione del
50%, parte attrice al pagamento a favore della chiamata in causa della CP_5
(già , di euro=2.417,50= per compenso, oltre 15% per Controparte_6
rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, disponendo la distrazione delle spese di lite in favore del difensore costituito che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 del
c.p.c.”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice:
A) riteneva prescritta la domanda formulata dall'attore nei confronti della in quanto il dies a quo del termine di Controparte_7
prescrizione quinquennale, in assenza di prova di un diverso termine di decorrenza della prescrizione, doveva ritenersi iniziato a decorrere negli anni 2003/2004, in cui l'attore aveva riferito di aver riportato danni al proprio immobile;
l'unica richiesta di risarcimento indirizzata alla convenuta era stata Controparte_7
quella prodotta in giudizio dall'attore “datata 15-11-2005 e pervenuta all'indirizzo di quest'ultima il 5-12-2005 (cfr. all. n. 3 della prod.attorea)”; non poteva, invece, essere valutata, ai fini interruttivi della prescrizione, la documentazione depositata tardivamente “all'udienza del 27-3-2018”, relativa ai sopralluogo effettuato dai periti sul posto nell'anno 2008, ed in ogni caso, anche rispetto a tale ultimo termine, per il quale vi erano mere richieste dell'attore di effettuare un sopralluogo, la prescrizione doveva ritenersi maturata, in assenza di prova da parte dell'attore di un'ulteriore atto interruttivo riferito all'anno 2011 in cui il dichiarava di avere inviato alla detta Pt_1
società un'ulteriore richiesta di messa in mora. A tal riguardo, dagli atti non risultava, a
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 4 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dire del Tribunale, “alcuna nota datata anno 2011, tanto che nello stesso foliario della produzione attorea ai n. 2 e 3 non è riportato alcuna documentazione relativa al predetto periodo”; né poteva essere considerata allo stesso fine la documentazione “spillata” ad una copia di una nota emessa il 15-11-2008, cioè l'avviso di ricevimento inviato alla società convenuta in data 14-4-11 (avviso racc.n. 14218054079), poiché - affermava il
Tribunale – “non vi è nessuna conferma che tale avviso di ricevimento si riferisca ad una richiesta di risarcimento danni relativa ai fatti per cui è causa in quanto non vi è nota e/o lettera a.r. inviata nell'anno 2011 né elementi probatori ulteriori che possano far ritenere riferibile il citato avviso di ricevimento alla richiesta del 15-11-2005 resa in fotocopia parziale con mancanza della parte sinistra”; infine, l'attore non aveva dato prova del danno e della sua entità;
B) riteneva infondata, poiché non provata, la domanda formulata dall'attore nei confronti del contumace, non risultando provato il periodo Controparte_1
temporale in cui danni lamentati si erano verificati, il soggetto a cui ascriverli, la riferibilità eziologica degli stessi ai lavori posti in essere per la realizzazione della Tav, in assenza di rilievi fotografici e di una perizia di parte, solo citata ma non presente nell'elenco dei documenti versati in cancelleria, né risultava certa la legittimazione attiva dell'attore poiché non vi era prova che “chi agisca sia proprietario di tutti gli appartamenti e locali siti nell'immobile indicato in citazione ossia dei particolari cespiti indicati nell'atto di citazione (mancano gli eventuali atti di proprietà e/o di altri elementi documentali)”.
7. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 28-31 agosto 2018 alla
, al , alla Controparte_7 Controparte_1 Controparte_3
e alla si è appellato a questa Corte
[...] CP_5 Parte_1
chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, ”1) In via PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO;
ACCOGLIERE PER I MOTIVI TUTTI DEDOTTI IN NARRATIVA IL PROPOSTO APPELLO e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1420/2018, emessa dal tribunale di Napoli Nord
Sezione II Civile, Giudice Dott. Maurizio Spezzaferri, nell'ambito del giudizio RG.
1123/2015, depositata in cancelleria in data 18/05/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “A- Accogliere la domanda dell'attore e condannare i convenuti solidalmente od alternativamente, con sentenza munita di
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 5 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
clausola, al risarcimento della somma dei danni provocati, che si quantificano in
€.23.000,00, oltre svalutazione monetaria e interessi legali. B - Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante.” E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/i dinanzi al tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
8. Con comparsa del 15 gennaio 2019 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli
[...]
artt. 342 e 348-bis nonché la propria carenza di legittimazione passiva, in relazione al fatto che, nell'ambito della realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità Milano
– Napoli, il si occupava soltanto della procedura espropriativa e non anche CP_1
della materiale realizzazione dell'opera che era stata dallo stesso demandata alle società
Consorziate, in adempimento della convenzione sottoscritta con la Tav con delibera n.
38 del 30-31/marzo/1994. Nel merito, ha contestato la fondatezza del proposto gravame chiedendone il rigetto.
9. Costituitasi in giudizio, la ha eccepito anch'essa l'inammissibilità CP_5
dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. e l'infondatezza dello stesso. Ha reiterato, poi, le eccezioni e le difese formulate nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio.
10. Si è costituita in giudizio anche la Controparte_3
reiterando anch'essa tutte le eccezioni del precedente grado ed eccependo l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità ed infondatezza nel merito.
11. All'udienza del 12 febbraio 2019, la Corte, prendendo atto della dichiarazione di insolvenza della “ e della sua Controparte_7
sottoposizione alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, ha dichiarato l'interruzione del processo, che è stato, poi, riassunto dall'odierno appellante nei confronti di tutte le parti già costituite, oltre che del . Controparte_10
Si sono così nuovamente costituite la la CP_5 Controparte_3
e il reiterando tutte le difese e le eccezioni formulate
[...] Controparte_1
nelle comparse di costituzione e risposta antecedenti all'interruzione del giudizio.
12. All'udienza del 17 dicembre 2024, la Corte ha introitato la causa in decisione
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 6 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Nelle comparse depositate nei termini assegnati non si leggono difese e conclusioni divergenti da quelle inizialmente introdotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'amministrazione straordinaria della . Controparte_7
II. Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello formulata dagli appellati ex art. 342 c.p.c.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così, Cass. S.U 36481/2022).
Si è anche specificato che tale articolo impone che l'appellante specifichi “ .. in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. 10916/2017).
In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi sottesa alla decisione emessa dal primo Giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli.
Dall'esame dell'atto di appello se è possibile individuare quattro passaggi della sentenza impugnata (in verità sono tre giacché i primi due attengono alla medesima questione) attinti da censura, non si comprendono invece le ragioni di dissenso dell'appellante rispetto alla sentenza impugnata.
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 7 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
L'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto assente, previo esame della documentazione attorea, una “nota datata anno
2011”, ritenendo così prescritta la domanda azionata dall'attore con citazione del febbraio 2015 nonché nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dall'avviso di ricevimento datato 14-4-11, semplicemente “spillato” ad una nota emessa il 15-11-2008
(ndr: 15/11/2005), non poteva trarsi alcuna conferma sul fatto che lo stesso si riferisse
“ad una richiesta di risarcimento danni relativa ai fatti per cui è causa in quanto non vi è nota e/o lettera a.r. inviata nell'anno 2011 né elementi probatori ulteriori che possano far ritenere riferibile il citato avviso di ricevimento alla richiesta del 15-11-2005 resa in fotocopia parziale con mancanza della parte sinistra”.
Sul punto, l'appellante si limita a sostenere che: “la raccomandata del 2011 n.
14218254079 spedita il giorno 08/04/2011 e ricevuta in data 13 Aprile 2011, è stata depositata ed esibita in udienza e vi è tutto scritto nel verbale dell'udienza del
02/05/2016 (che qui si allega), mentre le altre raccomandate del 2005 e del 2008 sono state tutte regolarmente depositate” e sull'avviso di ricevimento datato 14-4-11 e
“spillato” ad una copia della nota emessa il 15-11-2005, che: “l'unico documento attestante la consegna e la sua data è, di regola l'avviso di ricevimento e che quindi solo
l'avviso di ricevimento della raccomandata è idonea a dimostrare la data e l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario” ed ancora che: “l'affermazione fatta dall'Onorev. Giudice Adito, della possibilità di ritenere riferibile l'avviso di ricevimento alla richiesta del 15.11.2008, in quanto in fotocopia, in quanto le originale vanno inviate alla controparte, e poi come può riferisci ad una fotocopia del 15/11/2008, se poi l'avviso di ricevimento è del 13/04/2011?” .
Orbene, è evidente che l'appellante non ha ben compreso il significato della sentenza appellata che aveva ritenuto che, dopo la nota del 15 novembre 2005 - ritualmente prodotta in giudizio con gli avvisi di ricevimento in originale e non in copia
- non era stata data prova di altra lettera di messa in mora a fini risarcitori della
[...]
sia perché non era stata prodotta in giudizio una Controparte_7
nota datata 2011, sia perché, anche qualora avesse voluto ritenersi che la stessa nota del 15/11/2005 (indicata come nota del 15/11/2008), spillata alla raccomandata dell'8 aprile 2011, peraltro prodotta in una copia non integrale (mancava la parte scritta sul lato sinistro), era stata nuovamente spedita nell'anno 2011, non vi era prova del fatto che il citato avviso di ricevimento (di regola nella disponibilità del mittente in originale)
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 8 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
- anch'esso prodotto in copia nella sola parte riferita alla ricezione del destinatario, senza la prova della spedizione, e dunque, senza la possibilità di controllarne il mittente
- si riferiva propria alla lettera di messa in mora del 15 novembre 2005, anziché ad una diversa richiesta. E tanto perché la spillatura non garantiva il riferimento ad una nota con un contenuto specifico, che il medesimo appellante contesta essere quella del 15 novembre 2005 [“e poi come può riferisci ad una fotocopia del 15/11/2008 (ndr: il riferimento è a quella del 15/11/2005), se poi l'avviso di ricevimento è del
13/04/2011?”]. Va peraltro aggiunto che la Società Condotte per l'acqua ha contestato di avere ricevuto lettere diverse da quella del 15 novembre 2005, riferendosi un'altra del novembre 2008, contenente solo una richiesta di sopralluogo, alla sola ed alla CP_1
Tav.
A tal riguardo, neppure si comprende l'argomentazione spesa dall'appellante, secondo cui la prescrizione resta “sospesa durante il tempo delle operazioni peritali”, non ravvisandosi nessun appiglio normativo di una Tale affermazione, non essendovi stato, a voler cercare un significato alla stessa, nessuna consulenza tecnica giudiziale preventiva rispetto al giudizio di merito, ed in ogni caso, qualora avesse voluto riferirsi ai sopralluoghi effettuati, essi si riferivano all'anno 2008, mentre la domanda risarcitoria in esame - in assenza, come detto, della prova dell'interruzione della prescrizione dell'anno 2011 - è stata introdotta solo nel giugno 2015, dopo i cinque anni stabiliti per la prescrizione dell'azione risarcitoria.
In conclusione, non avendo l'appellante mosso in parte qua un motivato dissenso alla sentenza impugnata tali motivi vanno dichiarati inammissibili.
Stessa sorte hanno - a giudizio della Corte- il terzo ed il quarto motivo di doglianza relativi al capo della sentenza ove il primo Giudice ha ritenuto infondata la domanda formulata nei confronti del poiché l'attore non aveva indicato chi Controparte_11
materialmente aveva eseguito i lavori da cui derivavano i danni lamentati, nonché alla statuizione con il Tribunale ha ritenuto, in punto di legittimazione attiva, che l'odierno appellante non aveva fornito prova di essere proprietario dei locali per i cui danni agiva.
Ed invero, nell'atto di appello, con riferimento al terzo profilo riguardante la mancata individuazione di chi materialmente aveva eseguito i lavori da cui derivavano i danni lamentati, l'appellante così si esprime: “come faccio io ad aver subito i danni ad individuare chi materialmente ha effettuato i lavori, ma dalle missive inviate fin dal 2005
e dalle risposte avute si evince che i lavori sono stati effettivamente effettuati dagli stessi
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noi citati, infatti come si giustifica la richiesta di sopralluogo per i lavori effettuati da parte della ?”; ed ancora, sulla mancanza di prova Parte_3
in punto di legittimazione attiva, sostiene che: “non è stata mai messa da nessuno in discussione la proprietà del Sig. dell'immobile oggetto di danni, inoltre Parte_1
le Fatture dimostrano in modo chiaro chi ha materialmente subito i danni e chi quindi è il proprietario dello stesso immobile, e inoltre la mancanza della relazione tecnica, prima richiamata, è stata poi sostituita sia dalle fatture che dettagliatamente descrivono i danni subiti, e poi dalle due relazioni tecniche effettuate prima dalla
[...]
, e poi dalla Parte_4 Parte_5
Anche tali censure non colgano la ratio della sentenza impugnata che attiene ad un rigetto della domanda per mancanza di prova della domanda formulata nei confronti del (ed anche nei confronti della , peraltro Controparte_1 Parte_4
in amministrazione straordinaria con conseguente necessità che le domande risarcitorie nei suoi confronti andavano riproposte, a pena di inammissibilità e/o di improcedibilità, nei riguardi della procedura aperta), di chi avesse materialmente eseguito i lavori denunciati, del momento in cui erano stati eseguiti, e del fatto di essere il proprietario dei beni per i cui danni agiva.
Sul punto, peraltro, il primo Giudice specificava che non erano stati prodotti rilievi fotografici dei danni ed elaborati tecnici dello stato dei luoghi, eseguiti anche eventualmente mediante Atp, né era stata prodotta in giudizio una relazione tecnica di parte, che rappresentasse quanto meno il nesso di causalità tra i lavori eseguiti dalle convenute società ed i danni riportati dall'immobile di proprietà dell'attore.
Su tali specifici punti nulla dice l'appellante nel suo atto di appello, limitandosi sostanzialmente a ritenere, in assenza di qualsivoglia allegazione, che il processo era il luogo deputato ad individuare un soggetto responsabile.
III. In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
IV. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere a ciascun appellato costituito le sole spese del processo d'appello (ivi compresa l' , l'unica che ha chiesto le spese del doppio grado, e dunque, anche CP_5
tutte le spese del primo grado, in parte compensate, senza tuttavia proporre appello incidentale), che, in assenza di nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147) per la liquidazione
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 10 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, sulla base del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 5.200,01 € e 26.000,00 €.
Esse si liquidano nel complessivo importo di 5.002,50 €, di cui 4.350,00 € per i compensi (1.000,00 € per la fase di studio, 900,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase istruttoria e 1.500,00 € per la fase decisoria) e 652,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , la Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
la e la
[...] CP_5 Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
[...]
1420/2018, emessa in data 18 maggio 2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_7
;
[...]
2. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del processo d'appello che liquida in favore di ciascuno delle seguenti parti, , la Controparte_1 [...]
e la , nell'importo di complessivi 5.002,50 €, di Controparte_3 CP_5
cui 4.350,00 € per i compensi e 652,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 25 marzo 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 11 di 11 Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- - dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1420/2018, emessa in data 18 maggio 2018, iscritto al n. 4363/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 e pendente
T R A
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Castiello - APPELLANTE -
E il (c.f.: ), con sede a Roma alla via Salaria n. 1039, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Zoff (c.f.: ) - APPELLATO - C.F._2
NONCHÉ la c.f. , con sede legale in Torino alla Controparte_3 P.IVA_2
Via Corte di Appello n. 11, in persona del suo Procuratore Speciale dr. , CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo de Divitiis (c.f. CodiceFiscale_3
- APPELLATA –
E la (già , (c.f.: ), con sede CP_5 Controparte_6 P.IVA_3
legale in Trieste al Largo Ugo Irneri n. 1, in persona del suo procuratore speciale dr.
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano Parte_2
(c.f.: - APPELLATA - C.F._4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
E
la (c.f.: Controparte_7
, con sede legale in Roma, Via Salaria n. 1036 - APPELLATA CONTUMACE - P.IVA_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 9/12 febbraio 2015, onveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il e la Controparte_1 [...]
, affinché fossero condannati, alternativamente o in solido, al Controparte_7
risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà, quantificati nel complessivo importo di 23.000,00 €, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda, l'attore deduceva:
- di essere proprietario di un immobile sito in Afragola alla via P. Neruda, composto da 8 appartamenti ed 1 ufficio;
- che negli anni 2003/2004 tale immobile aveva riportato ingenti danni, a causa
“delle lesioni dei muri perimetrali, caduta calcinacci, caduta piastrelle del muro di recinzione”, cagionati dai lavori posti in essere dalla Controparte_7
Con e dall'osservatorio di Afragola per la realizzazione della “Linea Sistema ad Alta
[...]
Con velocità - “,
- che tali danni potevano essere quantificati in 23.000,00 € come comprovato dalle fatture allegate e dalla relazione tecnica che si sarebbe poi esibita;
- che era stato effettuato un sopralluogo sul posto alla presenza di un tecnico incaricato dalle società interessate e di un tecnico di parte;
- che era rimasta senza esito la propria “racc.ta inviata alla Controparte_7
, all'Osservatorio Tav di Afragola, e alla Soc. C.E.L.” volta ad
[...]
ottenere il citato risarcimento dei danni.
2. Con comparsa del 14 marzo 2005 si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo la nullità della citazione per la sua genericità, il Controparte_7
proprio difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato dall'attore. In ogni caso, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative, che si erano succedute nell'arco temporale indicato nell'atto di citazione, la e la per essere Controparte_3 CP_9
da queste manlevata da ogni eventuale onere risarcitorio.
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . Uno + 3 Pag. 2 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
3. Costituitasi in giudizio, la contestava sia la Controparte_3
domanda principale che la chiamata in garanzia.
Relativamente alla domanda principale, eccepiva la nullità dell'atto di citazione,
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, il difetto di legittimazione della garantita l'Italia, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore Controparte_7
del giudice amministrativo, la mancanza di prova da parte dell'attore circa la propria qualità di proprietario del fabbricato in esame nonché la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Relativamente alla chiamata in garanzia, eccepiva la prescrizione del diritto azionato dalla , la decadenza dell'assicurata dal Controparte_7
diritto di diritto di garanzia (ex art. 1915 c.c.) e, in via subordinata, chiedeva di tenere conto dei limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 1910 c.c. (con riferimento agli altri contratti di assicurazione aventi ad oggetto il medesimo rischio) e di quelli previsti dalla polizza n. 100/03/7458 per quota di coassicurazione diretta (45%), per massimale e per scoperto contrattuale, con esclusione del rimborso delle spese sostenute per la difesa a mezzo del proprio legale fiduciario.
4. A seguito di autorizzazione giudiziale, si costituiva in giudizio anche la CP_5
eccependo anch'essa l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda
[...]
principale, il difetto di legittimazione passiva della Società garantita (sul rilievo che quest'ultima non aveva eseguito alcun intervento diretto “essendosi limitata a trasmettere l'ordine alle ditte subappaltatrici”) e la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità.
Sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza assicurativa n. 04.735.054-2 atteso che la stessa era stata stipulata per il periodo dal 29.02.2000 al 31.12.2005 e l'attore non aveva adeguatamente specificato l'epoca in cui si erano manifestati i danni lamentati;
contestava, altresì, l'inoperatività della polizza sul rilievo che, l'art. 8 delle Condizioni speciali prevedeva il requisito dell'accidentalità dell'evento non sussistente nel caso in esame, dato che i lavori in oggetto erano stati approvati dalla P.A. e non impugnati dall'attore.
5. Il non si costituiva in giudizio sebbene ivi ritualmente Controparte_1
evocato.
6. Istruita documentalmente la causa e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6,
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 3 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale, ritenendo “la causa matura per la decisione in relazione all'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta” e dichiarata la contumacia del , così Controparte_1
decideva: “Rigetta le domande giudiziali esperite nei confronti delle parti convenute perché infondate e non provate con assorbimento delle domande di manleva esperite in corso di giudizio, come indicato in parte motiva;
Condanna, previa compensazione del
50%, di parte attrice al pagamento a favore della , in Controparte_7
persona del l.r.p.t., della somma di euro=2.417,50= per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
Condanna, previa compensazione del 50%, parte attrice al pagamento a favore della chiamata in causa della Controparte_3
nella persona del l.r.p.t., della somma di in euro=2.417,50= per compenso,
[...]
oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
Condanna, previa compensazione del
50%, parte attrice al pagamento a favore della chiamata in causa della CP_5
(già , di euro=2.417,50= per compenso, oltre 15% per Controparte_6
rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, disponendo la distrazione delle spese di lite in favore del difensore costituito che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 del
c.p.c.”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice:
A) riteneva prescritta la domanda formulata dall'attore nei confronti della in quanto il dies a quo del termine di Controparte_7
prescrizione quinquennale, in assenza di prova di un diverso termine di decorrenza della prescrizione, doveva ritenersi iniziato a decorrere negli anni 2003/2004, in cui l'attore aveva riferito di aver riportato danni al proprio immobile;
l'unica richiesta di risarcimento indirizzata alla convenuta era stata Controparte_7
quella prodotta in giudizio dall'attore “datata 15-11-2005 e pervenuta all'indirizzo di quest'ultima il 5-12-2005 (cfr. all. n. 3 della prod.attorea)”; non poteva, invece, essere valutata, ai fini interruttivi della prescrizione, la documentazione depositata tardivamente “all'udienza del 27-3-2018”, relativa ai sopralluogo effettuato dai periti sul posto nell'anno 2008, ed in ogni caso, anche rispetto a tale ultimo termine, per il quale vi erano mere richieste dell'attore di effettuare un sopralluogo, la prescrizione doveva ritenersi maturata, in assenza di prova da parte dell'attore di un'ulteriore atto interruttivo riferito all'anno 2011 in cui il dichiarava di avere inviato alla detta Pt_1
società un'ulteriore richiesta di messa in mora. A tal riguardo, dagli atti non risultava, a
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 4 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dire del Tribunale, “alcuna nota datata anno 2011, tanto che nello stesso foliario della produzione attorea ai n. 2 e 3 non è riportato alcuna documentazione relativa al predetto periodo”; né poteva essere considerata allo stesso fine la documentazione “spillata” ad una copia di una nota emessa il 15-11-2008, cioè l'avviso di ricevimento inviato alla società convenuta in data 14-4-11 (avviso racc.n. 14218054079), poiché - affermava il
Tribunale – “non vi è nessuna conferma che tale avviso di ricevimento si riferisca ad una richiesta di risarcimento danni relativa ai fatti per cui è causa in quanto non vi è nota e/o lettera a.r. inviata nell'anno 2011 né elementi probatori ulteriori che possano far ritenere riferibile il citato avviso di ricevimento alla richiesta del 15-11-2005 resa in fotocopia parziale con mancanza della parte sinistra”; infine, l'attore non aveva dato prova del danno e della sua entità;
B) riteneva infondata, poiché non provata, la domanda formulata dall'attore nei confronti del contumace, non risultando provato il periodo Controparte_1
temporale in cui danni lamentati si erano verificati, il soggetto a cui ascriverli, la riferibilità eziologica degli stessi ai lavori posti in essere per la realizzazione della Tav, in assenza di rilievi fotografici e di una perizia di parte, solo citata ma non presente nell'elenco dei documenti versati in cancelleria, né risultava certa la legittimazione attiva dell'attore poiché non vi era prova che “chi agisca sia proprietario di tutti gli appartamenti e locali siti nell'immobile indicato in citazione ossia dei particolari cespiti indicati nell'atto di citazione (mancano gli eventuali atti di proprietà e/o di altri elementi documentali)”.
7. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 28-31 agosto 2018 alla
, al , alla Controparte_7 Controparte_1 Controparte_3
e alla si è appellato a questa Corte
[...] CP_5 Parte_1
chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, ”1) In via PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO;
ACCOGLIERE PER I MOTIVI TUTTI DEDOTTI IN NARRATIVA IL PROPOSTO APPELLO e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1420/2018, emessa dal tribunale di Napoli Nord
Sezione II Civile, Giudice Dott. Maurizio Spezzaferri, nell'ambito del giudizio RG.
1123/2015, depositata in cancelleria in data 18/05/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “A- Accogliere la domanda dell'attore e condannare i convenuti solidalmente od alternativamente, con sentenza munita di
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 5 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
clausola, al risarcimento della somma dei danni provocati, che si quantificano in
€.23.000,00, oltre svalutazione monetaria e interessi legali. B - Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante.” E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/i dinanzi al tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
8. Con comparsa del 15 gennaio 2019 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli
[...]
artt. 342 e 348-bis nonché la propria carenza di legittimazione passiva, in relazione al fatto che, nell'ambito della realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità Milano
– Napoli, il si occupava soltanto della procedura espropriativa e non anche CP_1
della materiale realizzazione dell'opera che era stata dallo stesso demandata alle società
Consorziate, in adempimento della convenzione sottoscritta con la Tav con delibera n.
38 del 30-31/marzo/1994. Nel merito, ha contestato la fondatezza del proposto gravame chiedendone il rigetto.
9. Costituitasi in giudizio, la ha eccepito anch'essa l'inammissibilità CP_5
dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. e l'infondatezza dello stesso. Ha reiterato, poi, le eccezioni e le difese formulate nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio.
10. Si è costituita in giudizio anche la Controparte_3
reiterando anch'essa tutte le eccezioni del precedente grado ed eccependo l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità ed infondatezza nel merito.
11. All'udienza del 12 febbraio 2019, la Corte, prendendo atto della dichiarazione di insolvenza della “ e della sua Controparte_7
sottoposizione alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, ha dichiarato l'interruzione del processo, che è stato, poi, riassunto dall'odierno appellante nei confronti di tutte le parti già costituite, oltre che del . Controparte_10
Si sono così nuovamente costituite la la CP_5 Controparte_3
e il reiterando tutte le difese e le eccezioni formulate
[...] Controparte_1
nelle comparse di costituzione e risposta antecedenti all'interruzione del giudizio.
12. All'udienza del 17 dicembre 2024, la Corte ha introitato la causa in decisione
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 6 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Nelle comparse depositate nei termini assegnati non si leggono difese e conclusioni divergenti da quelle inizialmente introdotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'amministrazione straordinaria della . Controparte_7
II. Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello formulata dagli appellati ex art. 342 c.p.c.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così, Cass. S.U 36481/2022).
Si è anche specificato che tale articolo impone che l'appellante specifichi “ .. in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. 10916/2017).
In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi sottesa alla decisione emessa dal primo Giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli.
Dall'esame dell'atto di appello se è possibile individuare quattro passaggi della sentenza impugnata (in verità sono tre giacché i primi due attengono alla medesima questione) attinti da censura, non si comprendono invece le ragioni di dissenso dell'appellante rispetto alla sentenza impugnata.
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 7 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
L'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto assente, previo esame della documentazione attorea, una “nota datata anno
2011”, ritenendo così prescritta la domanda azionata dall'attore con citazione del febbraio 2015 nonché nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dall'avviso di ricevimento datato 14-4-11, semplicemente “spillato” ad una nota emessa il 15-11-2008
(ndr: 15/11/2005), non poteva trarsi alcuna conferma sul fatto che lo stesso si riferisse
“ad una richiesta di risarcimento danni relativa ai fatti per cui è causa in quanto non vi è nota e/o lettera a.r. inviata nell'anno 2011 né elementi probatori ulteriori che possano far ritenere riferibile il citato avviso di ricevimento alla richiesta del 15-11-2005 resa in fotocopia parziale con mancanza della parte sinistra”.
Sul punto, l'appellante si limita a sostenere che: “la raccomandata del 2011 n.
14218254079 spedita il giorno 08/04/2011 e ricevuta in data 13 Aprile 2011, è stata depositata ed esibita in udienza e vi è tutto scritto nel verbale dell'udienza del
02/05/2016 (che qui si allega), mentre le altre raccomandate del 2005 e del 2008 sono state tutte regolarmente depositate” e sull'avviso di ricevimento datato 14-4-11 e
“spillato” ad una copia della nota emessa il 15-11-2005, che: “l'unico documento attestante la consegna e la sua data è, di regola l'avviso di ricevimento e che quindi solo
l'avviso di ricevimento della raccomandata è idonea a dimostrare la data e l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario” ed ancora che: “l'affermazione fatta dall'Onorev. Giudice Adito, della possibilità di ritenere riferibile l'avviso di ricevimento alla richiesta del 15.11.2008, in quanto in fotocopia, in quanto le originale vanno inviate alla controparte, e poi come può riferisci ad una fotocopia del 15/11/2008, se poi l'avviso di ricevimento è del 13/04/2011?” .
Orbene, è evidente che l'appellante non ha ben compreso il significato della sentenza appellata che aveva ritenuto che, dopo la nota del 15 novembre 2005 - ritualmente prodotta in giudizio con gli avvisi di ricevimento in originale e non in copia
- non era stata data prova di altra lettera di messa in mora a fini risarcitori della
[...]
sia perché non era stata prodotta in giudizio una Controparte_7
nota datata 2011, sia perché, anche qualora avesse voluto ritenersi che la stessa nota del 15/11/2005 (indicata come nota del 15/11/2008), spillata alla raccomandata dell'8 aprile 2011, peraltro prodotta in una copia non integrale (mancava la parte scritta sul lato sinistro), era stata nuovamente spedita nell'anno 2011, non vi era prova del fatto che il citato avviso di ricevimento (di regola nella disponibilità del mittente in originale)
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 8 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
- anch'esso prodotto in copia nella sola parte riferita alla ricezione del destinatario, senza la prova della spedizione, e dunque, senza la possibilità di controllarne il mittente
- si riferiva propria alla lettera di messa in mora del 15 novembre 2005, anziché ad una diversa richiesta. E tanto perché la spillatura non garantiva il riferimento ad una nota con un contenuto specifico, che il medesimo appellante contesta essere quella del 15 novembre 2005 [“e poi come può riferisci ad una fotocopia del 15/11/2008 (ndr: il riferimento è a quella del 15/11/2005), se poi l'avviso di ricevimento è del
13/04/2011?”]. Va peraltro aggiunto che la Società Condotte per l'acqua ha contestato di avere ricevuto lettere diverse da quella del 15 novembre 2005, riferendosi un'altra del novembre 2008, contenente solo una richiesta di sopralluogo, alla sola ed alla CP_1
Tav.
A tal riguardo, neppure si comprende l'argomentazione spesa dall'appellante, secondo cui la prescrizione resta “sospesa durante il tempo delle operazioni peritali”, non ravvisandosi nessun appiglio normativo di una Tale affermazione, non essendovi stato, a voler cercare un significato alla stessa, nessuna consulenza tecnica giudiziale preventiva rispetto al giudizio di merito, ed in ogni caso, qualora avesse voluto riferirsi ai sopralluoghi effettuati, essi si riferivano all'anno 2008, mentre la domanda risarcitoria in esame - in assenza, come detto, della prova dell'interruzione della prescrizione dell'anno 2011 - è stata introdotta solo nel giugno 2015, dopo i cinque anni stabiliti per la prescrizione dell'azione risarcitoria.
In conclusione, non avendo l'appellante mosso in parte qua un motivato dissenso alla sentenza impugnata tali motivi vanno dichiarati inammissibili.
Stessa sorte hanno - a giudizio della Corte- il terzo ed il quarto motivo di doglianza relativi al capo della sentenza ove il primo Giudice ha ritenuto infondata la domanda formulata nei confronti del poiché l'attore non aveva indicato chi Controparte_11
materialmente aveva eseguito i lavori da cui derivavano i danni lamentati, nonché alla statuizione con il Tribunale ha ritenuto, in punto di legittimazione attiva, che l'odierno appellante non aveva fornito prova di essere proprietario dei locali per i cui danni agiva.
Ed invero, nell'atto di appello, con riferimento al terzo profilo riguardante la mancata individuazione di chi materialmente aveva eseguito i lavori da cui derivavano i danni lamentati, l'appellante così si esprime: “come faccio io ad aver subito i danni ad individuare chi materialmente ha effettuato i lavori, ma dalle missive inviate fin dal 2005
e dalle risposte avute si evince che i lavori sono stati effettivamente effettuati dagli stessi
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 9 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
noi citati, infatti come si giustifica la richiesta di sopralluogo per i lavori effettuati da parte della ?”; ed ancora, sulla mancanza di prova Parte_3
in punto di legittimazione attiva, sostiene che: “non è stata mai messa da nessuno in discussione la proprietà del Sig. dell'immobile oggetto di danni, inoltre Parte_1
le Fatture dimostrano in modo chiaro chi ha materialmente subito i danni e chi quindi è il proprietario dello stesso immobile, e inoltre la mancanza della relazione tecnica, prima richiamata, è stata poi sostituita sia dalle fatture che dettagliatamente descrivono i danni subiti, e poi dalle due relazioni tecniche effettuate prima dalla
[...]
, e poi dalla Parte_4 Parte_5
Anche tali censure non colgano la ratio della sentenza impugnata che attiene ad un rigetto della domanda per mancanza di prova della domanda formulata nei confronti del (ed anche nei confronti della , peraltro Controparte_1 Parte_4
in amministrazione straordinaria con conseguente necessità che le domande risarcitorie nei suoi confronti andavano riproposte, a pena di inammissibilità e/o di improcedibilità, nei riguardi della procedura aperta), di chi avesse materialmente eseguito i lavori denunciati, del momento in cui erano stati eseguiti, e del fatto di essere il proprietario dei beni per i cui danni agiva.
Sul punto, peraltro, il primo Giudice specificava che non erano stati prodotti rilievi fotografici dei danni ed elaborati tecnici dello stato dei luoghi, eseguiti anche eventualmente mediante Atp, né era stata prodotta in giudizio una relazione tecnica di parte, che rappresentasse quanto meno il nesso di causalità tra i lavori eseguiti dalle convenute società ed i danni riportati dall'immobile di proprietà dell'attore.
Su tali specifici punti nulla dice l'appellante nel suo atto di appello, limitandosi sostanzialmente a ritenere, in assenza di qualsivoglia allegazione, che il processo era il luogo deputato ad individuare un soggetto responsabile.
III. In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
IV. Segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere a ciascun appellato costituito le sole spese del processo d'appello (ivi compresa l' , l'unica che ha chiesto le spese del doppio grado, e dunque, anche CP_5
tutte le spese del primo grado, in parte compensate, senza tuttavia proporre appello incidentale), che, in assenza di nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147) per la liquidazione
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 10 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, sulla base del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 5.200,01 € e 26.000,00 €.
Esse si liquidano nel complessivo importo di 5.002,50 €, di cui 4.350,00 € per i compensi (1.000,00 € per la fase di studio, 900,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase istruttoria e 1.500,00 € per la fase decisoria) e 652,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , la Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
la e la
[...] CP_5 Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
[...]
1420/2018, emessa in data 18 maggio 2018, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_7
;
[...]
2. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del processo d'appello che liquida in favore di ciascuno delle seguenti parti, , la Controparte_1 [...]
e la , nell'importo di complessivi 5.002,50 €, di Controparte_3 CP_5
cui 4.350,00 € per i compensi e 652,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 25 marzo 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 4363/2018 R.G.A.C.. . + 3 Pag. 11 di 11 Parte_1 Controparte_1