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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5166/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5166/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Celeste Lenza, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Di Donato, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.12.2024.
1 Proc. R.G. n. 5166/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01.07.2024 [nata a Parte_1
Battipaglia (SA) il 13.07.1982 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi C.F._1 lo scioglimento del matrimonio contratto con [nato a [...] il Controparte_1
27.12.1982 (C.F. )] in data 17.04.2010 in Battipaglia (SA), C.F._2 dal quale era nata la figlia (16.12.2014), esponendo che la comunione Per_1 spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n.
3912/2019 pubbl. il 22.05.2019.
La ricorrente chiedeva, in particolare, la conferma dell'affidamento congiunto della minore con collocamento presso di se e la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 500,00 a carico del padre. si costituiva con comparsa del 31.10.2024 aderendo alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia da 350,00 a 300,00 euro.
Le parti all'udienza del 03.12.2024 dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore 16.12.2014) resta congiuntamente affidata ad entrambi Per_1
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. terrà con sé la figlia: CP_1
- una settimana il lunedì dall'orario di uscita di scuola (o alle ore 13:30 in periodo non scolastico) sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 9:00); il mercoledì dall'orario di uscita di scuola (o alle ore 13:30 in periodo non scolastico) sino alle 20:30 quando la madre andrà a riprenderla;
dal venerdì dalle ore 19:00 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 9:00);
- la settimana successiva il mercoledì dall'orario di uscita di scuola (o alle ore 13:30 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola
(o alla residenza materna entro le ore 9:00);
2 Proc. R.G. n. 5166/2024
3) durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico
e la festa della mamma;
4) il sig. verserà un assegno di euro 350,00 oltre aggiornamento Parte_2 annuale ed automatico Istat per il mantenimento della minore entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra Parte_1
5) le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 3912/2019 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 22.05.2019, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative,
3 Proc. R.G. n. 5166/2024
rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in data in
[...] C.F._2 data 17.04.2010 in Battipaglia (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2010, Atto n. 11 Parte I;
- provvede conformemente alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del
03.12.2024 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03.12.2024
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5166/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Celeste Lenza, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Di Donato, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.12.2024.
1 Proc. R.G. n. 5166/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01.07.2024 [nata a Parte_1
Battipaglia (SA) il 13.07.1982 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi C.F._1 lo scioglimento del matrimonio contratto con [nato a [...] il Controparte_1
27.12.1982 (C.F. )] in data 17.04.2010 in Battipaglia (SA), C.F._2 dal quale era nata la figlia (16.12.2014), esponendo che la comunione Per_1 spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n.
3912/2019 pubbl. il 22.05.2019.
La ricorrente chiedeva, in particolare, la conferma dell'affidamento congiunto della minore con collocamento presso di se e la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 500,00 a carico del padre. si costituiva con comparsa del 31.10.2024 aderendo alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia da 350,00 a 300,00 euro.
Le parti all'udienza del 03.12.2024 dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore 16.12.2014) resta congiuntamente affidata ad entrambi Per_1
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. terrà con sé la figlia: CP_1
- una settimana il lunedì dall'orario di uscita di scuola (o alle ore 13:30 in periodo non scolastico) sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 9:00); il mercoledì dall'orario di uscita di scuola (o alle ore 13:30 in periodo non scolastico) sino alle 20:30 quando la madre andrà a riprenderla;
dal venerdì dalle ore 19:00 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 9:00);
- la settimana successiva il mercoledì dall'orario di uscita di scuola (o alle ore 13:30 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola
(o alla residenza materna entro le ore 9:00);
2 Proc. R.G. n. 5166/2024
3) durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico
e la festa della mamma;
4) il sig. verserà un assegno di euro 350,00 oltre aggiornamento Parte_2 annuale ed automatico Istat per il mantenimento della minore entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra Parte_1
5) le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 3912/2019 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 22.05.2019, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative,
3 Proc. R.G. n. 5166/2024
rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in data in
[...] C.F._2 data 17.04.2010 in Battipaglia (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2010, Atto n. 11 Parte I;
- provvede conformemente alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del
03.12.2024 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03.12.2024
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
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