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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2024, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.
Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18/11/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2485/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente Parte_1 alla Via Cassano n. 7, rapp.to e difeso dall'Avv.to Vittoria Savarese, presso il cui studio elett.te domicilia in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 243 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv. Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla
Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto CP_1
a percepire l'indennità di accompagnamento;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 26/4/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP instaurato dalla parte, recante n. R.G.
7070/2022.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per
ATP (CTU che ha ritenuto non sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento, ma solo quello ai benefici ex L. 104/92, art. 3, comma
3 dall'epoca della domanda amministrativa del 21/12/2022) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il
CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del
Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass.
Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha sempre precisato che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimenti di atti della vita (cfr., tra le altre, Cass. N. 8557/2018). La ricorrente, pertanto, va dichiarata solo persona con diritto ai benefici ex
L. 104/92, art.3, comma 3, senza necessità di accompagnamento, come ritenuto dal CTU nominato nel procedimento per ATP.
L'accoglimento solo parziale della domanda proposta con il ricorso per ATP
e il rigetto del ricorso in opposizione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 26/4/2024 nei confronti dell' così provvede :
[...] CP_1 rigetta il ricorso in opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è persona con diritto ai benefici ex L. 104/92, art.3, comma 3, dal 21/12/2022, senza necessità di accompagnamento, b)compensa le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 5/12/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.
Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18/11/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2485/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente Parte_1 alla Via Cassano n. 7, rapp.to e difeso dall'Avv.to Vittoria Savarese, presso il cui studio elett.te domicilia in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 243 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv. Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla
Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto CP_1
a percepire l'indennità di accompagnamento;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 26/4/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP instaurato dalla parte, recante n. R.G.
7070/2022.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, la stessa è infondata e deve essere rigettata.
Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per
ATP (CTU che ha ritenuto non sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento, ma solo quello ai benefici ex L. 104/92, art. 3, comma
3 dall'epoca della domanda amministrativa del 21/12/2022) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il
CTU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale ( vedasi consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del
Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass.
Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
La Corte di Cassazione, peraltro, ha sempre precisato che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimenti di atti della vita (cfr., tra le altre, Cass. N. 8557/2018). La ricorrente, pertanto, va dichiarata solo persona con diritto ai benefici ex
L. 104/92, art.3, comma 3, senza necessità di accompagnamento, come ritenuto dal CTU nominato nel procedimento per ATP.
L'accoglimento solo parziale della domanda proposta con il ricorso per ATP
e il rigetto del ricorso in opposizione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 26/4/2024 nei confronti dell' così provvede :
[...] CP_1 rigetta il ricorso in opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è persona con diritto ai benefici ex L. 104/92, art.3, comma 3, dal 21/12/2022, senza necessità di accompagnamento, b)compensa le spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 5/12/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco