Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7396 /2023 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 7396/2023 RG promossa con ricorso depositato il 27.11.2023 da
(CF ), con l'avv. PIZZIGONI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. LIOI DIMITRI Controparte_1 C.F._2
del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 10
FATTO E DIRITTO
La causa viene ora in decisione dopo la pronuncia della sentenza parziale di stato n.
1019/2024 con cui si è pronunciato il divorzio.
Sinteticamente è opportuno ricordare che le parti si sono unite in matrimonio in
Bergamo il 27.2.1982, hanno avuto due figlie, e , oggi autonome oltre che Per_1 Per_2
maggiorenni e si sono separate con accordo di negoziazione nel 2015 in esso prevedendo oltre all'assegno di mantenimento per la figlia e l'assegnazione della Per_2
casa coniugale, anche un assegno di mantenimento di € 1600,00 a favore della moglie.
Nel corso del presente giudizio con l'ordinanza per i provvedimenti urgenti e provvisori il Giudice delegato aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale alla resistente alla luce della intervenuta indipendenza economica anche della figlia e Per_2
riconosciuto e revocato l'assegno di mantenimento per la medesima, riconoscendo invece a favore della resistente un assegno di € 1000,00. La causa si istruiva con l'escussione dei testi indicati e, dopo il trasferimento presso altra sezione del primo giudice assegnatario la causa transitava dapprima avanti al GOT per poi essere riassegnata per la precisazione delle conclusioni e la decisione all'attuale relatore.
Visto che è già intervenuta la pronuncia sullo status la domanda su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi è relativa alla richiesta dell'assegno divorzile sia in termini di spettanza che di eventuale quantificazione.
La resistente ha assunto di aver diritto al percepimento di un assegno divorzile sia perché “non gode assolutamente di mezzi adeguati per la sua sussistenza e per poter vivere dignitosamente al di sopra della soglia di povertà , contrariamente a quanto afferma la controparte , né si trova in una condizione di colpevole impossibilità al fine di reperire detti mezzi. Inoltre, ai fini della quantificazione dell'assegno stesso, ella ha una pagina 2 di 10 condizione economica, patrimoniale e reddituale fortemente sperequativa rispetto al coniuge e ha fornito, nel corso della coabitazione matrimoniale, un rilevante contributo economico e personale alla conduzione familiare. Senza sottacere i profili specifici della vicenda per cui oggi è causa, va rimarcato sin d'ora che, ai fini della decisione in punto di quantificazione dell'assegno divorzile dovranno essere tenute in debita considerazione le ragioni che hanno portato al venir meno dell'affectio coniugalis e all'impossibilità di ricostituzione del vincolo coniugale, in virtù dei gravissimi comportamenti messi in atto dal signor in danno della signora e della Parte_1 CP_1
stessa sua famiglia, principalmente sotto il profilo della lesione degli obblighi nascenti dal rapporto di coniugio (assistenza morale e materiale, obbligo d i fedeltà coniugale”.
Ella ha così richiamato tutti i presupposti che da dopo la sentenza della Cassazione 2018 si impongono per l'ottenimento dell'assegno divorzile.
Di contro il ricorrente rileva che nessuno di tali presupposti realmente esista facendo, in qualche misura leva sul principio di autoresponsabilità ritenendo che la situazione attuale della resistente debba essere ricondotta ad una scelta volontaria di lei attuata nel corso degli anni matrimoniali e non, cui non era suo obbligo sopperire.
Premesso che l'assegno di divorzio è una contribuzione economica con funzione sostanzialmente assistenziale, versata periodicamente (o, eccezionalmente, in un'unica soluzione) a uno dei due coniugi divorziati dall'altro ex coniuge: il diritto alla percezione dell'assegno di divorzio deve essere accertato dal Giudice, che verifica la sussistenza di determinati presupposti .
La Legge sul Divorzio prevede che nella sentenza di divorzio il Tribunale dispone, a carico di uno dei divorziati, l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno periodico quando il secondo coniuge non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive: la riflessione sulla possibilità di reperire altri mezzi non va fatta in astratto, ma in concreto, così, ad esempio, se il coniuge economicamente più debole gode di un pagina 3 di 10 proprio reddito perché ha un lavoro, ma all'atto pratico lo stipendio percepito non è sufficiente per il suo sostentamento, tale coniuge avrà comunque diritto all'assegno.
Va premesso, come giustamente ricordato dalla ricorrente, che la determinazione dell' assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l' assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del pagina 4 di 10 patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
In conformità al dettato dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 898/1970, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, devono essere prese in considerazione anche una serie di elementi, tra i quali risaltano, da un lato,
l'impossibilità di poterseli procurare per determinati motivi o per la difficoltà di
“spendere” la personale qualificazione nel mercato del lavoro in determinate circostanze e contesto sociale e, dall'altro lato, l'eventuale convivenza more uxorio che si protrae, facendo derivare un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole.
L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.
Al fine di quantificare l'assegno divorzile si deve procedere all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne fa domanda e della sua impossibilità di procurarseli per motivi di carattere oggettivo.
Nel fare una comparazione delle situazioni economiche e patrimoniali deve essere considerato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ognuno in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Se si rileva uno squilibrio economico patrimoniale si deve accertare se sia riconducibile a scelte comuni in relazione alla conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli nella coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due coniugi.
In via del tutto residuale si considera anche l'aspetto risarcitorio nel senso che si riconosce in esso anche una componente risarcitoria, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto;
con essa si tende a risarcire i danni che siano derivati ad un coniuge a causa della rottura del rapporto matrimoniale. Devono quindi essere considerate le ragioni della crisi coniugale.
Nella presente fattispecie deve tuttavia escludersi questo elemento, seppur residuale, alla luce della natura concordata della separazione stessa, avvenuta per accordo di pagina 5 di 10 negoziazione assistita e senza pertanto la possibilità di ripercorrere situazioni che abbiano, per ipotesi , dato luogo ad una richiesta di addebito nell'ambito di un giudizio contenzioso.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 27536/2024, ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero "se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.". In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: "l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U.
Ebbene detta precondizione di squilibrio reddituale tra le parti è documentale ed è stata analiticamente evidenziata già dal giudice designato in seno all'ordinanza dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il ricorrente, laureato, vive in un immobile di proprietà dei genitori e ha lavorato presso il Comune di Bergamo, con la qualifica di dirigente (ha diretto alcune Società partecipate del Comune di Bergamo, senza percepire compensi come previsto ex lege,
pagina 6 di 10 ed è stato per anni Dirigente della Polizia Locale orobica), attualmente è in pensione (a partire dal 1.3.2023) con emolumento mensile stimato pari a € 4.492,88; - risulta esclusivo proprietario di un'autorimessa sita in via Rovelli e comproprietario insieme alla moglie, per la quota di ½, della casa di via Rovelli e di quella in via Orio, entrambe con autorimessa;
è intestatario altresì di una Suzuki mod. IS immatricolata nell'ottobre 2020, un'autovettura Renault mod. NE immatricolata nel 2012 e due motocicli uno immatricolato nel 2006 e uno nel 2013. Dalle dichiarazioni fiscali in atti è emerso che lo stesso ha dichiarato: nell'anno di imposta 2020, un reddito imponibile di €
73.798,00 (al netto dei 17.600,00 di assegno di mantenimento alla moglie, cfr.
730/2021); nell'anno di imposta 2021, un reddito imponibile di € 72.390,00 (al netto dei
22.590,00 di assegno di mantenimento alla moglie, cfr. 730/2022); nell'anno di imposta
2022, un reddito imponibile di € 83.423,00 (al netto dei 18.330,00 di assegno di mantenimento alla moglie, cfr. 730/2023) , l'ultima dichiarazione allegata 730/24
(redditi 2023) riporta un reddito complessivo di € 112.515,00, imponibile di € 84.281,00
. La pensione netta è di € 4358,89 per 14 mensilità.
La resistente, a sua volta, ha conseguito il diploma magistrale, oltre ad ulteriori diplomi e licenze in alcuni Conservatori o Istituti musicali (per pianoforte e solfeggio), un diploma di Magistero in canto presso un Istituto Pontificio ed ha lavorato (dal 1982 part time e in modo precario come collaboratrice presso le Suore Francescane di Bergamo con rimborso delle spese e poi) come maestra specializzata in educazione musicale per bambini, con esperienza in scuole private da circa 24 anni;
- attualmente risulta disoccupata a seguito del licenziamento (cfr. contestazioni disciplinari, doc. 31); - la stessa percepisce la PI pari a € 705,00, con integrazione pari a € 90,00 a mesi alterni,
e con termine finale a novembre 2024 (cfr. dichiarazioni udienza del 14.3.2024) e andrà in pensione nel 2028 con emolumento stimato pari a € 815,00 (cfr. calcolo doc. n. 23).
La stessa ha dichiarato: nell'anno di imposta 2020, un reddito imponibile di € 27.639,00
(dei quali 19.200,00 a titolo di assegno del coniuge) ed € 6.450,00 di imponibile pagina 7 di 10 cedolare secca (730/2021); nell'anno di imposta 2021, un reddito imponibile di €
30.220,00 (dei quali 21.153,00 a titolo di assegno le coniuge) ed € 6.550,00 di imponibile cedolare secca (730/2022); nell'anno di imposta 2022, un redito imponibile di € 24.015,00 (dei quali 18.237,00 a titolo di assegno le coniuge) ed € 7.103,00 di imponibile cedolare secca (730/2023). Risulta esclusiva proprietaria di un immobile in via Fantoni (via Bernardino), nonché comproprietaria per la quota di ½ della casa di via
Rovelli e di quella in via Orio;
della quota di 2/9 di un immobile con autorimessa e di terreni in Piazzolo;
della quota di 1/9 di un immobile con due autorimesse a Torre dei
Roveri; ha una dacia Duster;
- l'immobile sito in via Bernardino risulta concesso in locazione ad € 600,00 mensili (che a detta della ricorrente talvolta verrebbe corrisposto in contanti, es. € 1.000,00 in data 17.01.2022 e 11.02.2022, € 850,00 in data 28.03.2022) con il regime della cedolare secca (con tassazione pari al 21% e dunque il canone netto ammonta a circa € 474,00 euro;
è beneficiaria altresì dei proventi derivanti dall'impianto voltaico, sia in ragione della cessione dell'energia elettrica sia sotto forma di incentivo alla produzione, che nel 2023 ammontavano a circa € 3.299,29 annuali (somme accreditate dal gestore dei servizi energetici: in data 2.1.2023 euro 424,35, in data
31/3/2023 euro 619,00, in data 22.6.2023 euro 1411,81, in data 30.6.2023 euro 409,86, in data 2.10.2023 euro 397,77 e in data 22.11.2023 euro 36,40) e dei seguenti investimenti effettuati: il fondo PIMCO con rendita mensile, Fonditalia sempre mensile, trimestrale, come anche INVESCO, mentre le cedole ENI hanno Parte_2
periodicità annuale (per € 93,00) che tra il periodo luglio 2023 e febbraio 2024 hanno reso circa € 1.500,00 (quindi € 190,00 mensili); - la stessa ha riscattato una polizza
Allianz andata a costituire un nuovo investimento (pari originariamente a € 135.000 e il controvalore liquidato alla data del riscatto è stato pari a euro 117.520,82) e ha dichiarato di aver ricevuto in eredità a seguito della morte del padre € 40.000,00; - ha un patrimonio finanziario di € 186.681,55. Dall'ultima dichiarazione allegata (730/24) si ha pagina 8 di 10 un reddito complessivo di € 31.112,00 e imponibile di € 25.302,00. Dal mese di dicembre 2024 ella non percepisce più la PI, dovrebbe avere la pensione nel 2028.
Il ricorrente ha assunto, per fondare le ragioni del rigetto della richiesta dell'a.d. , il dato che la moglie ha perso il lavoro di insegnante di fatto a causa del suo non facile carattere, che comunque successivamente non si era data sufficientemente cura nel ricercare altro lavoro, di fatto comunque svolgendo lezioni private di pianoforte e rilevando come la gestione familiare evidenziando il cattivo rapporto che la stessa ha con le figlie .
Questo Collegio non dimentica come il principio di autoresponsabilità debba essere applicato non solo al termine del rapporto matrimoniale, e come dunque il dato documentale della perdita del lavoro per problemi disciplinari che la stessa ha attuato
(doc. 31) e ciò esclude anche la componente compensativa perequativa in quanto la stessa gestione familiare non appare del tutto riconoscibile a favore della resistente (si veda la testimonianza della figlia, che pure ha avuto problemi piuttosto seri durante la crescita con intervento di TM e SS) .
Di fatto appare esservi la componente assistenziale: la resistente priva della PI
(terminata a dicembre) si trova di fatto ad essere nella pratica impossibilità di ricercare oggi lavoro stante l'età di 63 anni: le richieste di insegnamento di musica o comunque in grado di sfruttare il suo diploma infatti appaiono di difficile realizzabilità, mentre il patrimonio considerato nel suo insieme non garantisce una reale autonomia.
Proprio considerando la componente assistenziale , che corrisponde al principio solidaristico che comunque è da applicarsi anche in caso di scioglimento del matrimonio, allora deve essere riconosciuto e di fatto confermato l'assegno di € 1000,00 mensile che allo stato consente alla resistente, priva di reddito da lavoro o da di Pt_3
garantirsi una dignitosa esistenza.
Il ricorrente dovrà pertanto versare alla resistente un importo di € 1000,00 entro il 15 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT.
pagina 9 di 10 Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza , si compensano tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, vista la già pronunciata sentenza di stato n.
1029/2024, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile a favore della resistente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 29.5.2025
IL PRESIDENTE est.
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