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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 831 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(c.f.: ) e nata a [...] il [...] C.F._3 Parte_4
(c.f.: ) rappresentati e difesi dall'avv.PEPE NICOLA C.F._4
APPELLANTI contro
(P.IVA ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Gianfranco e Nicola D'Autilio
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ri- portandosi a quelle formulate nei propri precedenti scritti difensivi. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° maggio 2016 ed i suoi figli , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
tutti nella qualità di eredi di (rispettivamente coniuge e figli) convennero in Parte_4 Persona_1 giudizio innanzi al tribunale di Brindisi e rispettivamente pro- Controparte_2 Controparte_3 prietaria e compagnia assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro a seguito del quale il de cuius – secondo la prospettazione degli attori – aveva perso la vita, chiedendo di essere risarciti, iure hereditatis, del danno biologico subito dal congiunto e, iure proprio, del danno da perdita parentale. Sostennero gli attori che il sinistro si era verifi- cato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro di proprietà di mezzo che era sta- Controparte_2 to parcheggiato sul margine destro della carreggiata, in posizione tale da costringere il che viaggiava a Parte_2 bordo della propria auto, a porre in essere una manovra di emergenza per evitare l'impatto con l'autocarro, ma- novra consistita in una brusca sterzata a sinistra per effetto della quale collideva contro un muretto che delimita- va il margine sinistro della sede stradale.
Instaurato ritualmente il contraddittorio si costituì la compagnia assicuratrice resistendo alla domanda e chieden- done il rigetto. rimase contumace. Controparte_2
Con sentenza n.1044/20 il tribunale di Brindisi rigettò la domanda: il primo giudice ritenne non provata la rico- struzione della dinamica del sinistro prospettata dagli attori, dinamica secondo la quale l'impatto contro il muret- to – che provocò le lesioni causa della morte del – sarebbe stato causato dalla esigenza di porre in esse- Parte_2 re una manovra di emergenza (una brusca sterzata a sinistra) per evitare la collisione con l'autocarro. Il tribunale aderì, invece, alla ricostruzione del sinistro operata dal consulente nominato dal p.m. nel corso del giudizio pena- le, il quale:
1. escluse che l'autocarro potesse rappresentare un pericolo tale da rendere necessaria la manovra di deviazione a sinistra, manovra che invece assai più verosimilmente sarebbe stata causata da un malore;
2. rappresentò come l'ampiezza della carreggiata di poco superiore a 8 m avrebbe comodamente consentito il passaggio di due auto considerato che lo spazio occupato dall'autocarro era di ap- pena 1,20 m.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli attori soccombenti in primo grado, con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2020 ed hanno chiesto la riforma della sentenza del tribunale con accoglimento delle do- mande di risarcimento del danno.
Si è costituita che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Anche in questo grado è rimasta contumace CP_2
La causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite. Con il primo motivo si lamenta l'omessa pronuncia nel corso del giudizio di primo grado sulle richieste istrutto- rie formulate dagli attori e, in particolare, sulla richiesta di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio. Si insiste perché la corte voglia comunque ammettere i mezzi istruttori necessari per la compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il motivo è infondato. Al contrario di quanto affermato dagli appellanti, l tribunale di Brindisi si è pronunciato sulle richieste istruttorie e le ha rigettate con ordinanza del 18 maggio 2017, rilevando che la documentazione in atti fosse sufficiente ai fini della decisione. Il giudizio espresso dal primo giudice – come sarà ulteriormente chia- rito da quanto di seguito si dirà – deve essere condiviso: la consulenza svolta in sede penale unitamente ai rilievi
– anche fotografici – eseguiti nella immediatezza del sinistro consentono di ricostruirne la dinamica in modo suf- ficientemente puntuale.
Quanto alle conclusioni della c.t.u. medico legale disposta dal p.m. sempre nel giudizio penale (consulenza che ha concluso nel senso della esistenza di nesso causale tra le lesioni riportate nel corso del sinistro e la morte, inter- venuta a distanza di alcune settimane), rileva la corte che tali conclusioni sono del tutto irrilevanti rispetto alle considerazioni poste a base del rigetto delle domande, considerazioni che attengono alla inesistenza del nesso causale tra la condotta del conducente del mezzo assicurato con e la condotta posta in essere dalla vit- CP_1 tima per effetto della quale si verificarono l'impatto dell'auto contro il muretto delimitante il margine sinistro del- la carreggiata e le lesioni che tale impatto produsse.
Pertinente ai fatti di causa è invece la censura con la quale si dissente dall'accertamento posto a base della senten- za impugnata secondo cui nessuna conseguenza, diretta o indiretta, del sinistro poteva essere addebitata al con- ducente del mezzo. Rilevano in proposito gli appellanti come il provvedimento di archiviazione emesso nel giu- Pt_ dizio penale nei confronti di sia stato determinato unicamente dal fatto che lo non era pro- Parte_5 prietario del mezzo.
La censura è infondata. È in atti il provvedimento con il quale il g.i.p. tribunale Brindisi in data 18 novembre
2014 ha provveduto sulla opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in merito alla imputazione Pt_ elevata nei confronti dello (indicato come conducente dell'autocarro). A sostegno della decisione il g.i.p.- aderendo alle conclusioni del c.t.u. - ha sostenuto che “la posizione dell'autocarro, benché suscettibile di contravvenzione al codice della strada, non è stata determinante nella concausazione dell'evento mortale, visto che l'auto del conducente poi deceduto, ben prima del punto in cui stazionava l'autocarro ha iniziato a deviare a sinistra andando poi a collidere con il muro, sicché la manovra effettuata dal defunto è apparsa e tuttora appare immotivata ed inspiegabile”. Parte_2
Le conclusioni del g.i.p. e quelle, alle prime conformi, del tribunale reggono alle censure dell'appellante.
I rilievi, planimetrici e fotografici, eseguiti nell'immediatezza dei fatti consentono una ricostruzione dell'accaduto che esclude qualsivoglia incidenza causale riconducibile alla posizione sulla sede stradale dell'autocarro. Ed inve- ro, tra il punto in cui l'auto condotta dal ha iniziato la brusca e repentina manovra di sterzata verso la Parte_2 sua sinistra e il punto in cui stazionava l'autocarro vi è una distanza di circa 40 m., una distanza che, considerata la velocità dell'auto (circa 50 km/h), se la presenza dell'autocarro fosse stata percepita come un pericolo, avrebbe consentito di arrestare la marcia senza difficoltà (il consulente indica in circa 30 m. lo spazio di arresto). La stessa distanza, per quanto detto, non giustifica in alcun modo una manovra così repentina di spostamento verso la car- reggiata di sinistra. Tanto, sia perché, come detto, ci sarebbe stato il tempo e lo spazio per arrestare la marcia, sia perché l'ampiezza della carreggiata (m.8,85 e, con le banchine laterali, m.11,15), tenuto conto che la parte di car- reggiata occupata dall'autocarro era pari a m.1,20, avrebbe consentito al ridotta eventualmente la velo- Parte_2 cità già moderata, di evitare l'ostacolo proseguendo nella marcia.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
la corte, rigetta l'appello e condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in solido al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 15 gennaio 2025.
Il presidente est.
dr.Riccardo Mele
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 831 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(c.f.: ) e nata a [...] il [...] C.F._3 Parte_4
(c.f.: ) rappresentati e difesi dall'avv.PEPE NICOLA C.F._4
APPELLANTI contro
(P.IVA ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Gianfranco e Nicola D'Autilio
APPELLATA
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ri- portandosi a quelle formulate nei propri precedenti scritti difensivi. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° maggio 2016 ed i suoi figli , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
tutti nella qualità di eredi di (rispettivamente coniuge e figli) convennero in Parte_4 Persona_1 giudizio innanzi al tribunale di Brindisi e rispettivamente pro- Controparte_2 Controparte_3 prietaria e compagnia assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro a seguito del quale il de cuius – secondo la prospettazione degli attori – aveva perso la vita, chiedendo di essere risarciti, iure hereditatis, del danno biologico subito dal congiunto e, iure proprio, del danno da perdita parentale. Sostennero gli attori che il sinistro si era verifi- cato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro di proprietà di mezzo che era sta- Controparte_2 to parcheggiato sul margine destro della carreggiata, in posizione tale da costringere il che viaggiava a Parte_2 bordo della propria auto, a porre in essere una manovra di emergenza per evitare l'impatto con l'autocarro, ma- novra consistita in una brusca sterzata a sinistra per effetto della quale collideva contro un muretto che delimita- va il margine sinistro della sede stradale.
Instaurato ritualmente il contraddittorio si costituì la compagnia assicuratrice resistendo alla domanda e chieden- done il rigetto. rimase contumace. Controparte_2
Con sentenza n.1044/20 il tribunale di Brindisi rigettò la domanda: il primo giudice ritenne non provata la rico- struzione della dinamica del sinistro prospettata dagli attori, dinamica secondo la quale l'impatto contro il muret- to – che provocò le lesioni causa della morte del – sarebbe stato causato dalla esigenza di porre in esse- Parte_2 re una manovra di emergenza (una brusca sterzata a sinistra) per evitare la collisione con l'autocarro. Il tribunale aderì, invece, alla ricostruzione del sinistro operata dal consulente nominato dal p.m. nel corso del giudizio pena- le, il quale:
1. escluse che l'autocarro potesse rappresentare un pericolo tale da rendere necessaria la manovra di deviazione a sinistra, manovra che invece assai più verosimilmente sarebbe stata causata da un malore;
2. rappresentò come l'ampiezza della carreggiata di poco superiore a 8 m avrebbe comodamente consentito il passaggio di due auto considerato che lo spazio occupato dall'autocarro era di ap- pena 1,20 m.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli attori soccombenti in primo grado, con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2020 ed hanno chiesto la riforma della sentenza del tribunale con accoglimento delle do- mande di risarcimento del danno.
Si è costituita che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Anche in questo grado è rimasta contumace CP_2
La causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite. Con il primo motivo si lamenta l'omessa pronuncia nel corso del giudizio di primo grado sulle richieste istrutto- rie formulate dagli attori e, in particolare, sulla richiesta di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio. Si insiste perché la corte voglia comunque ammettere i mezzi istruttori necessari per la compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il motivo è infondato. Al contrario di quanto affermato dagli appellanti, l tribunale di Brindisi si è pronunciato sulle richieste istruttorie e le ha rigettate con ordinanza del 18 maggio 2017, rilevando che la documentazione in atti fosse sufficiente ai fini della decisione. Il giudizio espresso dal primo giudice – come sarà ulteriormente chia- rito da quanto di seguito si dirà – deve essere condiviso: la consulenza svolta in sede penale unitamente ai rilievi
– anche fotografici – eseguiti nella immediatezza del sinistro consentono di ricostruirne la dinamica in modo suf- ficientemente puntuale.
Quanto alle conclusioni della c.t.u. medico legale disposta dal p.m. sempre nel giudizio penale (consulenza che ha concluso nel senso della esistenza di nesso causale tra le lesioni riportate nel corso del sinistro e la morte, inter- venuta a distanza di alcune settimane), rileva la corte che tali conclusioni sono del tutto irrilevanti rispetto alle considerazioni poste a base del rigetto delle domande, considerazioni che attengono alla inesistenza del nesso causale tra la condotta del conducente del mezzo assicurato con e la condotta posta in essere dalla vit- CP_1 tima per effetto della quale si verificarono l'impatto dell'auto contro il muretto delimitante il margine sinistro del- la carreggiata e le lesioni che tale impatto produsse.
Pertinente ai fatti di causa è invece la censura con la quale si dissente dall'accertamento posto a base della senten- za impugnata secondo cui nessuna conseguenza, diretta o indiretta, del sinistro poteva essere addebitata al con- ducente del mezzo. Rilevano in proposito gli appellanti come il provvedimento di archiviazione emesso nel giu- Pt_ dizio penale nei confronti di sia stato determinato unicamente dal fatto che lo non era pro- Parte_5 prietario del mezzo.
La censura è infondata. È in atti il provvedimento con il quale il g.i.p. tribunale Brindisi in data 18 novembre
2014 ha provveduto sulla opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in merito alla imputazione Pt_ elevata nei confronti dello (indicato come conducente dell'autocarro). A sostegno della decisione il g.i.p.- aderendo alle conclusioni del c.t.u. - ha sostenuto che “la posizione dell'autocarro, benché suscettibile di contravvenzione al codice della strada, non è stata determinante nella concausazione dell'evento mortale, visto che l'auto del conducente poi deceduto, ben prima del punto in cui stazionava l'autocarro ha iniziato a deviare a sinistra andando poi a collidere con il muro, sicché la manovra effettuata dal defunto è apparsa e tuttora appare immotivata ed inspiegabile”. Parte_2
Le conclusioni del g.i.p. e quelle, alle prime conformi, del tribunale reggono alle censure dell'appellante.
I rilievi, planimetrici e fotografici, eseguiti nell'immediatezza dei fatti consentono una ricostruzione dell'accaduto che esclude qualsivoglia incidenza causale riconducibile alla posizione sulla sede stradale dell'autocarro. Ed inve- ro, tra il punto in cui l'auto condotta dal ha iniziato la brusca e repentina manovra di sterzata verso la Parte_2 sua sinistra e il punto in cui stazionava l'autocarro vi è una distanza di circa 40 m., una distanza che, considerata la velocità dell'auto (circa 50 km/h), se la presenza dell'autocarro fosse stata percepita come un pericolo, avrebbe consentito di arrestare la marcia senza difficoltà (il consulente indica in circa 30 m. lo spazio di arresto). La stessa distanza, per quanto detto, non giustifica in alcun modo una manovra così repentina di spostamento verso la car- reggiata di sinistra. Tanto, sia perché, come detto, ci sarebbe stato il tempo e lo spazio per arrestare la marcia, sia perché l'ampiezza della carreggiata (m.8,85 e, con le banchine laterali, m.11,15), tenuto conto che la parte di car- reggiata occupata dall'autocarro era pari a m.1,20, avrebbe consentito al ridotta eventualmente la velo- Parte_2 cità già moderata, di evitare l'ostacolo proseguendo nella marcia.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
la corte, rigetta l'appello e condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in solido al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 15 gennaio 2025.
Il presidente est.
dr.Riccardo Mele