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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 1027/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICA URBINATI domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO LUZI domiciliata in Controparte_1
C/O PESARO CP_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario sotteso ala beneficio invocato (indennità di accompagnamento) a far data dalla domanda in via amministrativa;
2) condanna alle spese di presente procedura e di ATP che si liquidano in favore del difensore CP_1 antistatario nella misura di € 3.800,00 oltre 15 % spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con precedente separato CP_1 decreto
Motivi riservati di gg 15
Pesaro li, 12 maggio 2025
Il Giudice on.
Gianfranco Tamburini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 1027/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICA URBINATI domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO LUZI domiciliata in Controparte_1
C/O PESARO CP_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario sotteso ala beneficio invocato (indennità di accompagnamento) a far data dalla domanda in via amministrativa;
2) condanna alle spese di presente procedura e di ATP che si liquidano in favore del difensore CP_1 antistatario nella misura di € 3.800,00 oltre 15 % spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con precedente separato CP_1 decreto
Motivi riservati di gg 15
Pesaro li, 12 maggio 2025
Il Giudice on.
Gianfranco Tamburini
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