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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Lilia M. Ricucci, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 5044/2021-5397/2021 R.G.L. e vertenti
TRA
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese, giusta procura Parte_1 Parte_2 speciale alle liti, dall'Avv. Gaetano Vivo
PARTE OPPONENTE
E
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in al viale Ofanto n. 1, unitamente CP_2 ai dott.ri e , dai quali è rappresentato e difeso, giusta delega in atti Controparte_3 CP_4
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi depositati l'8.7.2021 e il 21.7.2021, riuniti in corso di causa, sia in proprio che in Parte_1 qualità di legale rappresentante della che parimenti agiva in giudizio, proponevano opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 98/2021 prot. 16290 del 1°.6.2021, con la quale era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 21.600,00, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73/2022 e ss.mm., sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015: “1) per aver impiegato i lavoratori e Parte_3 Persona_1 rispettivamente dall'1/7/2019 al 06/08/2019 e dal 15/07/2019 al 31/08/2019 senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
2) per aver impiegato il lavoratore dal 20/06/2019 al 18/08/2019 Parte_4 senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
3) per aver impiegato le lavoratrici e Parte_5
rispettivamente dal 17/1/2020 al 18/1/2020 e dal 18/9/2019 al 19/9/2019 senza preventiva comunicazione Parte_6 dell'instaurazione del rapporto di lavoro”.
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva la nullità del verbale di accertamento sotteso n.
FG00000/2020-278-01 del 11/02/2020 recante protocollo n. 4655/2020 “stante la mancanza degli elementi essenziali dello stesso (rectius mancanza dei riferimenti normativi e degli organi amministrativi competenti ad esaminare il provvedimento contestato)” e l'assenza di dettagliate indicazioni;
la violazione dell'art.18 della L. n. 689/1981, per la mancata audizione dell'interessato; la violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981.
Nel merito, negava di aver mai intrattenuto con , e Parte_3 Parte_4 Persona_1 rapporti di lavoro subordinato, atteso che i predetti, procacciatori d'affari, avevano operato come liberi professionisti incaricati di cercare sul mercato nuovi clienti ai quali proporre contratti di telefonia.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L' , costituitosi in giudizio, resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Acquisiti gli atti ed i documenti delle parti, dichiarata decaduta dalla prova l'ITL e acconsentita, da parte del
Tribunale, la rinuncia ai testi di parte opponente, accettata dall'ITL opposta, all'esito dell'udienza del 21.1.2025 la causa veniva decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
2. La parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione dell'ITL nel giudizio n. 5044/2021, con conseguente decadenza da ogni mezzo istruttorio. Deve tuttavia rilevarsi la tempestività della costituzione dell'Amministrazione resistente, atteso che, a fronte della prima udienza del 18.1.2022, la memoria difensiva è stata depositata in data
10.1.2022, nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 416 c.p.c.
3. L'opposizione è infondata.
3. 1 Non sussistono i vizi di nullità invocati dall'opponente.
Risultano ritualmente notificati alla parte opponente sia il verbale di primo accesso ispettivo n. 038/055 del 18.9.2019
(in data 9.10.2019), sia il verbale di secondo accesso del 17.1.2020 (in data 28.1.2020) i quali contengono tutte le informazioni utili alla difesa, compresa l'identificazione dei soggetti trovati intenti al lavoro, la specificazione delle operazioni compiute e le verifiche documentali effettuate. D'altro canto, la parte opponente ha spiegato una compiuta difesa in sede di ricorso, ragion per cui non appare sussistere alcun vulnus alle ragioni dei propri assistiti.
3. 2 Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 18 della L. n. 689/1981, è il caso di rimarcare che “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art.
204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019).
3. 3 Nemmeno sussiste l'inosservanza dell'art. 14 L. 689/1981.
Come è noto, la norma dispone, al comma 2, che "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della pagina 2 di 6 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento".
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, tale disposizione, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'Amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito) (Cass., Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2014). Da ultimo, la Cassazione ha ulteriormente rimarcato che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri
e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (Sez. L - , Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024).
Orbene, è evidente che la tempistica risultante dagli atti di causa (presentazione delle richieste d'intervento dei lavoratori , e il 12 ed il 13 settembre 2019; primo accesso in data 18.9.2019; invio di Parte_3 Per_1 Parte_4 documentazione, da parte dell'azienda, nelle date del 23.12.2019 e 10.1.2020; secondo accesso ispettivo in data
17.1.2020; invio del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione in data 17.2.2020, rende immune da censure la condotta dell'ITL. pagina 3 di 6 4. Esclusa quindi la sussistenza dei predetti vizi, occorre preliminarmente osservare che nessuna contestazione di merito è stata mossa, dall'opponente, quanto alle posizioni di e Invero, la Parte_5 Parte_6 società ha anche provveduto alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro delle predette, mediante comunicazioni
Unilav del 18.1.2020 e del 19.9.2019, in date successive all'accesso ispettivo.
La sanzione amministrativa è quindi sicuramente dovuta in relazione a tali posizioni.
5. Quanto, poi, a , e parimenti è corretta la condotta dell'Amministrazione nell'aver Parte_4 Parte_3 Per_1 sussunto l'attività dei predetti nel paradigma della subordinazione.
Com'è noto, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa, introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, giudizio che recepisce le regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
In questa prospettiva, grava sull'autorità che ha emesso l'ordinanza l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi (Cass. 16 marzo 2001, n. 3837; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363).
Quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi va pure ricordato che essi “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. 19 aprile 2010,
n. 9251).
Così riassunti i principi che devono presiedere alla risoluzione della presente controversia, si osserva che l'onere probatorio spettante all'ITL è stato comunque rispettato (nonostante la decadenza dalla prova testimoniale, che il
Tribunale aveva a suo tempo ammesso per ulteriormente corroborare gli elementi, di per sé sufficienti, emersi dalla prova documentale).
Da una parte, gli ispettori hanno accertato, mediante l'audizione di altri lavoratori, sia della società opponente
( e , sia di altra società ( e ) che la prestazione Parte_5 Parte_6 Persona_2 Persona_3 lavorativa di , e (i quali hanno concordemente dichiarato ai verbalizzanti di essere Parte_4 Parte_3 Per_1 soggetti a turni prestabiliti, dalle 9.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 21.00 e che mai era consentito loro di far coincidere il giorno di riposo con il sabato o la domenica) si è svolta secondo le stesse modalità e gli stessi orari di tutto il personale utilizzato presso la sede operativa del Centro Commerciale Mongolfiera, comprese le lavoratrici Parte_5
e successivamente regolarizzate dalla parte datoriale. Hanno inoltre verificato, esaminando il libro unico Pt_6 trasmesso dalla società, che il personale utilizzato presso altre unità operative nella vendita di telefonia è regolarmente inquadrato come personale dipendente, con applicazione del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Telecomunicazioni.
Dall'altra, le lettere di “incarico per procacciamento di affari”, oltre che prive di data certa, non recano la sottoscrizione dei relativi destinatari il che, unitamente alla circostanza in base alla quale sono stati proprio i predetti a compulsare l'ITL, mediante formale segnalazione, lascia intendere che alcuna volontà di rapporti di collaborazione pagina 4 di 6 libera ed occasionale da parte degli stessi si sia mai manifestata. Del resto, il lavoratore ha altresì dichiarato, in Per_1 data 10.1.2020, che sebbene non vi fossero fogli di presenza da sottoscrivere, “all'inizio del turno di lavoro ognuno di noi inviava, tramite whatsapp, la propria posizione per attestare la propria presenza sul luogo di lavoro, mentre, alla fine del turno, aspettavamo l'arrivo del collega che effettuava il turno successivo. Sempre tramite whatsapp trasmettevano settimanalmente i turni di lavoro predisposti per l'intera settimana alla signora Nel caso di modifiche dei turni stabiliti, ne davamo informativa sempre Pt_7 alla signora . Tale era, secondo le dichiarazioni di , la responsabile della Pt_7 Persona_4 Per_1 Parte_2
Di tale ha fornito indicazione anche la lavoratrice la quale ha dichiarato agli ispettori Pt_7 Parte_6 che in caso assenze o ritardi doveva essere avvisata e provvedeva alle sostituzioni. Può quindi ritenersi che fosse la preposta dell'azienda all'esercizio dell'eterodirezione nei confronti dei lavoratori.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
6. La soccombenza regola le spese, liquidate ex art.9 d.lgs 149/15[1], norma processuale per la quale, in difetto di diversa disciplina transitoria, vale il principio tempus regit actum (come ritenuto, in casi analoghi, anche da Cass.
7420/2001; Cass. 14776/2000; Cass. 451/2002), secondo i parametri del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, valori minimi, scaglione “infra” € 26.000,00, pari ad € 5.388,00, ridotto del 20%).
[1] “1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611. 2. L' può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei CP_1 giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma
4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo CP_1 complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell e ne integrano le dotazioni finanziarie”. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn.5044/2021 e 5397/2021 RGL, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
pagina 5 di 6 b) condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'ITL, in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.310,00 oltre spese generali, IVA e
CAP se dovuti.
Così deciso in Foggia, il 21.1.2025
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
pagina 6 di 6