Sentenza 13 febbraio 1968
Massime • 4
Il richiamo alle clausole del capitolato generale per le opere pubbliche, contenuto in un contratto di appalto stipulato da un ente pubblico diverso dallo stato, ha natura contrattuale e pertanto S'intende fatto al capitolato generale vigente al momento della stipulazione dell'appalto - approvato con DM 28 maggio 1895 - e non a quello sopravvenuto in corso di esecuzione dell'appalto - approvato con DPR 16 luglio 1962, n.1063 -. Tale principio non trova applicazione in riferimento agli appalti stipulati dalla cassa per il Mezzogiorno, sia direttamente, sia a mezzo di altro ente pubblico per affidamento della cassa medesima, perche, ai sensi dell,art.8 della legge 10 agosto 1950, n.646, tali appalti sono considerati alla stessa stregua degli appalti dallo stato,con la conseguenza che in detti appalti le clausole del capitolato richiamato hanno valore normativo e non contrattuale. Conforme alla sentenza n.815-66, massima n. 321638, nella prima parte.*
Nel contratto per adesione la mancata partecipazione di uno dei soggetti alla formazione del contenuto contrattuale non ha altra conseguenza che una particolare protezione del contraente aderente, che si presume piu debole. La parte, che ha predisposto il contratto, non puo, quindi, addurre l'inefficacia di una delle condizioni previste dal 2 comma dell'art. 1341 cod. civ. (nella specie clausola compromissoria) per la mancata specifica approvazione per iscritto.*
Il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche non ha valore normativo, salvo che per i contratti d'appalto statali, in relazione ai quali la sottoposizione del privato appaltatore alle norme del regolamento interno e giustificata dal suo rapporto di subordinazione nei confronti dello stato. Esso, non potendosi classificare tra le leggi in senso formale o materiale, non rientra tra le norme, che continuano ad applicarsi nell'ambito regionale fino a quando le regioni non avranno emanato norme proprie. ( Conf. Sulla prima parte 528-67, 1684-65, 1266-63, 1528-60).*
Per effetto del trasferimento alla regione siciliana - disposto dal RDL 15 maggio 1946, n 455, art 14 lett b - della Competenza esclusiva in materia di bonifica, i contributi che il RD 13 febbraio 1933, n.215, poneva a carico dello stato sono ora a carico della regione, la quale li corrisponde, quindi, non per conto dello stato ma per esservi direttamente obbligata nell'attuazione dei compiti attribuitile dalla legge.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/1968, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1968 |
Testo completo
Il richiamo alle clausole del capitolato generale per le opere pubbliche, contenuto in un contratto di appalto stipulato da un ente pubblico diverso dallo stato, ha natura contrattuale e pertanto S'intende fatto al capitolato generale vigente al momento della stipulazione dell'appalto - approvato con DM 28 maggio 1895 - e non a quello sopravvenuto in corso di esecuzione dell'appalto - approvato con DPR 16 luglio 1962, n.1063 -. Tale principio non trova applicazione in riferimento agli appalti stipulati dalla cassa per il Mezzogiorno, sia direttamente, sia a mezzo di altro ente pubblico per affidamento della cassa medesima, perche, ai sensi dell,art.8 della legge 10 agosto 1950, n.646, tali appalti sono considerati alla stessa stregua degli appalti dallo stato,con la conseguenza che in detti appalti le clausole del capitolato richiamato hanno valore normativo e non contrattuale. Conforme alla sentenza n.815-66, massima n. 321638, nella prima parte.*