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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 120/2022 RGC promossa
DA
, nata a [...] il [...]; Parte_1
CF: ; C.F._1
, nato a [...] il [...]; Parte_2
CF: ; C.F._2
entrambi residenti in [...] di Macerata;
rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Maria Bora del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Macerata alla via Roma n. 173; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
CF.: C.F._3
nata a [...] il [...]; Controparte_2
CF: C.F._4
entrambi residenti a [...] e rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Salvetti del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Camerino alla via G. Leopardi n. 59;
(appellati)
AVVERSO la sentenza n. 26/2022 del giorno 10.01.2022 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 310/2021.
OGGETTO: promessa di pagamento.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 17.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/6 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei loro confronti da CP
e .
[...] Controparte_2
Si sono costituiti nel grado gli appellati per resistere all'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 17.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame e impugnano la Parte_1 Parte_2
decisione di primo grado muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere brevemente riassunte. Avrebbe errato il Tribunale di Macerata
nel ritenere che le obbligazioni reciproche tra le parti sancite nella scrittura privata denominata “accordo privato” del 23.01.2011 siano tra di loro connesse e poste in rapporto di sinallagmaticità. In realtà, deduce invece l'appellante, a prescindere dalla loro redazione e formalizzazione contestuale in una unica pag. 3/6 scheda, l'accordo sottoscritto prevederebbe due diverse ed autonome obbligazioni: l'una, da parte di e di Controparte_1 Controparte_2
corrispondere a e l'importo di € 40.000,00=, e l'altra, Parte_3 Parte_1
da parte di questi ultimi in favore dei primi, di donare loro la quota spettante a dell'abitazione dei genitori di questa, una volta ricevuta la stessa Parte_1
in successione. Deducono peraltro gli appellanti che il pagamento in loro favore dell'importo di € 40.000,00= troverebbe giustificazione nella restituzione di somme dai medesimi date a mutuo in favore dei signori e e CP CP_2
che tali circostanze di fatto non sarebbero neppure state negate dagli appellati nel corso del giudizio di primo grado.
Si sono costituiti nel grado gli appellati per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata, per la quale hanno insistito.
L'appello proposto è evidentemente infondato. Va premesso innanzitutto che la struttura della scrittura privata denominata “accordo privato” del 23.01.2011
non consente in alcun modo di valorizzare la prospettazione dell'appellante secondo cui le obbligazioni reciproche descritte nell'atto sarebbero autonome e indipendenti le une dalle altre. Non solo difatti la contestualizzazione della formazione dell'atto (mediante redazione in unica scheda), ma anche la conseguenzialità indiscutibilmente posta tra le due prestazioni reciproche
(pagamento della somma da un lato e promessa di donazione dall'altro),
accompagnata dalla complessiva definizione unitaria di “accordo” ribadita pag. 4/6 tanto in epigrafe che in calce alla scrittura, impongono di considerare le prestazioni reciproche descritte in atto come avvinte da un ovvio vincolo di sinallagmaticità. E poiché non vi è dubbio che una delle prestazioni – la promessa di donazione – sia nulla (sul che mostra di concordare anche l'appellante), è ovvio che tale nullità travolge l'intero accordo, sottraendo definitivamente qualsiasi giustificazione e causa giuridica alla relativa controprestazione di pagamento in denaro. Ciò premesso, è appena il caso di osservare comunque che la prospettazione dell'appellante, oltrechè
radicalmente sfornita di prova (semmai la stessa potesse considerarsi ammissibile), appare anche oggettivamente contraddittoria. A prescindere dalla affermata corresponsione agli odierni appellati, a titolo di mutuo, della somma di € 10.000,00= mediante cambio in contanti di uno degli assegni con i quali gli appellati stessi avevano pagato il prezzo di un immobile loro venduto dagli odierni appellanti (operazione, questa del cambio in contanti, priva in radice di qualsiasi documentazione e prova), la restante somma mutuata, pari ad €
30.000,00= (di cui al bonifico bancario agli atti, effettuato da in Parte_2
favore dei genitori di sarebbe anche stata versata in data Controparte_2
(03.02.2011) successiva alla scrittura stessa (23.01.2011), di modo che non si vede il motivo per cui questa (volta alla restituzione della somma mutuata) avrebbe dovuto essere sottoscritta addirittura prima di ricevere la somma in mutuo.
pag. 5/6 Pur pertanto potendosi presumere che tra le parti (peraltro avvinte da vincoli di parentela) possano sussistere altri rapporti economici qui non adeguatamente né allegati né provati, l'impugnazione proposta non può che essere senz'altro respinta.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a e le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
grado che liquida in complessivi € 4.500,00= di cui € 1.250,00 =per fase di studio, € 1.000,00= per fase introduttiva, € 2.250,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 120/2022 RGC promossa
DA
, nata a [...] il [...]; Parte_1
CF: ; C.F._1
, nato a [...] il [...]; Parte_2
CF: ; C.F._2
entrambi residenti in [...] di Macerata;
rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Maria Bora del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Macerata alla via Roma n. 173; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
CF.: C.F._3
nata a [...] il [...]; Controparte_2
CF: C.F._4
entrambi residenti a [...] e rappresentati e difesi dall'avv. Fernando Salvetti del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Camerino alla via G. Leopardi n. 59;
(appellati)
AVVERSO la sentenza n. 26/2022 del giorno 10.01.2022 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 310/2021.
OGGETTO: promessa di pagamento.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 17.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/6 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei loro confronti da CP
e .
[...] Controparte_2
Si sono costituiti nel grado gli appellati per resistere all'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 17.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame e impugnano la Parte_1 Parte_2
decisione di primo grado muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere brevemente riassunte. Avrebbe errato il Tribunale di Macerata
nel ritenere che le obbligazioni reciproche tra le parti sancite nella scrittura privata denominata “accordo privato” del 23.01.2011 siano tra di loro connesse e poste in rapporto di sinallagmaticità. In realtà, deduce invece l'appellante, a prescindere dalla loro redazione e formalizzazione contestuale in una unica pag. 3/6 scheda, l'accordo sottoscritto prevederebbe due diverse ed autonome obbligazioni: l'una, da parte di e di Controparte_1 Controparte_2
corrispondere a e l'importo di € 40.000,00=, e l'altra, Parte_3 Parte_1
da parte di questi ultimi in favore dei primi, di donare loro la quota spettante a dell'abitazione dei genitori di questa, una volta ricevuta la stessa Parte_1
in successione. Deducono peraltro gli appellanti che il pagamento in loro favore dell'importo di € 40.000,00= troverebbe giustificazione nella restituzione di somme dai medesimi date a mutuo in favore dei signori e e CP CP_2
che tali circostanze di fatto non sarebbero neppure state negate dagli appellati nel corso del giudizio di primo grado.
Si sono costituiti nel grado gli appellati per resistere all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata, per la quale hanno insistito.
L'appello proposto è evidentemente infondato. Va premesso innanzitutto che la struttura della scrittura privata denominata “accordo privato” del 23.01.2011
non consente in alcun modo di valorizzare la prospettazione dell'appellante secondo cui le obbligazioni reciproche descritte nell'atto sarebbero autonome e indipendenti le une dalle altre. Non solo difatti la contestualizzazione della formazione dell'atto (mediante redazione in unica scheda), ma anche la conseguenzialità indiscutibilmente posta tra le due prestazioni reciproche
(pagamento della somma da un lato e promessa di donazione dall'altro),
accompagnata dalla complessiva definizione unitaria di “accordo” ribadita pag. 4/6 tanto in epigrafe che in calce alla scrittura, impongono di considerare le prestazioni reciproche descritte in atto come avvinte da un ovvio vincolo di sinallagmaticità. E poiché non vi è dubbio che una delle prestazioni – la promessa di donazione – sia nulla (sul che mostra di concordare anche l'appellante), è ovvio che tale nullità travolge l'intero accordo, sottraendo definitivamente qualsiasi giustificazione e causa giuridica alla relativa controprestazione di pagamento in denaro. Ciò premesso, è appena il caso di osservare comunque che la prospettazione dell'appellante, oltrechè
radicalmente sfornita di prova (semmai la stessa potesse considerarsi ammissibile), appare anche oggettivamente contraddittoria. A prescindere dalla affermata corresponsione agli odierni appellati, a titolo di mutuo, della somma di € 10.000,00= mediante cambio in contanti di uno degli assegni con i quali gli appellati stessi avevano pagato il prezzo di un immobile loro venduto dagli odierni appellanti (operazione, questa del cambio in contanti, priva in radice di qualsiasi documentazione e prova), la restante somma mutuata, pari ad €
30.000,00= (di cui al bonifico bancario agli atti, effettuato da in Parte_2
favore dei genitori di sarebbe anche stata versata in data Controparte_2
(03.02.2011) successiva alla scrittura stessa (23.01.2011), di modo che non si vede il motivo per cui questa (volta alla restituzione della somma mutuata) avrebbe dovuto essere sottoscritta addirittura prima di ricevere la somma in mutuo.
pag. 5/6 Pur pertanto potendosi presumere che tra le parti (peraltro avvinte da vincoli di parentela) possano sussistere altri rapporti economici qui non adeguatamente né allegati né provati, l'impugnazione proposta non può che essere senz'altro respinta.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a e le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
grado che liquida in complessivi € 4.500,00= di cui € 1.250,00 =per fase di studio, € 1.000,00= per fase introduttiva, € 2.250,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 6/6