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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/10/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. CA Di AS Presidente
Dr.ssa RA RO Giudice rel;
Dr.ssa Carolina Clo' Giudice
Ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6556/2023 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti SOTERA SALVATORE e CUOCCI ELEONORA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'AVV. CP_1 C.F._2
AL BA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio
MOTIVAZIONE
1 1. c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
hanno contratto matrimonio in AM (Mo) in data C.F._2
25.3.2000. Dalla relazione coniugale sono nati due figli: (nato a [...] il Per_1
21/06/2001) e (nata a [...], il [...]). Per_2
2. Le parti sono legalmente separate in forza di decreto di omologa della separazione giudiziale del 4.5.2022. Nel decreto di omologa venivano previste le seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia minore e collocamento Per_2 prevalente della stessa presso il padre, con il quale avrebbe continuato a risiedere anche il figlio versamento da parte del alla della somma Per_1 Pt_1 CP_1 mensile dl€ 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , spese Per_2 straordinarie al 50% tra le parti, euro 225,00 a titolo di pagamento finanziamento per la moglie a compensazione dell'utilizzo casa coniugale in cui risiedono i figli.
3. Il ricorrente ha chiesto pronunciarsi una sentenza di cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica presso il padre, Per_2 revoca del mantenimento versato alla moglie per la figlia minorenne, divisione delle spese straordinarie previste dal Protocollo in vigore a Modena tra le parti al
50%, cessazione dell'obbligo dello stesso a provvedere al pagamento della rata di euro 225,00.
A sostegno di tali richieste il ricorrente ha allegato una modifica delle condizioni economiche nell'assetto familiare, avendo il figlio deciso di non versare più Per_1
i 300,00 euro quale contributo ai bisogni della famiglia.
4. La parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a differenti condizioni. In particolare la stessa ha chiesto: Nel merito: confermare il contenuto del verbale di separazione come omologato dall'intestato Tribunale in data 04.05.2022, confermando altresì l'importo del contributo al mantenimento seppur aggiornato come previsto in sede di separazione al valore attuale di € 216,60 e di € 300,00 alla scadenza delle rate di finanziamento come pattuito all'art. 5 del verbale di separazione omologato e oltre al 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo dell'intestato Tribunale;
- ordinare a di corrispondere l'importo Parte_1 pregresso ISTAT di € 355,60, oltre rivalutazione dal dovuto al saldo;
- stabilire
2 che l'AUU sia, come di legge, suddiviso al 50% per ciascun genitore, con ordine a di collaborare per la presentazione dei documenti occorrenti ad Parte_1 ottenere la relativa erogazione. - In ogni caso: respingersi le restanti domande formulate da poiché del tutto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 assolutamente non provate, ivi compresa la domanda di revoca di pagamento della rata di finanziamento di € 225,00 in quanto domanda che esula dal presente procedimento di divorzio. - Accertata la manifesta infondatezza della domanda di revoca del contributo e degli accordi concordati in sede di separazione e omologati di recente, in data 04.05.2022, considerare il di lui comportamento ai fini della vittoria di spese ed onorari come per legge e specifica domanda di condanna ai sensi del primo comma dell'art. 92, dell'art. 96 c.p.c. e 116 c.p.c.
5. All'udienza del 13 marzo 2024 si è proceduto al tentativo di conciliazione e il procedimento è stato rinviato per verificare la possibilità di raggiungere un accordo.
In quella sede le parti hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: La sig.ra CP_1 dichiara: “ viene a dormire a casa mia quando vuole, almeno due volte alla Per_2 settimana e quasi tutti i fine settimana. Spesso si appoggia a casa del moroso che abita vicino a me. La seguo per le attività sportive e per la scuola, e faccio io tutti
i viaggi. Adesso sta prendendo la patente. Dopo il liceo vorrebbe andare Per_2 all'Università a Reggio Emilia. Ho difficoltà di comunicazione con mio marito anche nell'interesse di per ragioni economiche. Io abito in una casa in affitto con Per_2 canone che dal mese prossimo sarà di 561 €.” Il sig. dichiara: “Io sono Pt_1 molto legato alla famiglia, non vorrei essere qui oggi con gli avvocati, ma mia figlia per mesi non è andata dalla madre quindi io non credo si giusto pagare Per_2 il contribuito. E' stato mio figlio a contattare gli avvocati attivando questa macchina a mia insaputa.”
6. All'udienza del 5 giugno 2025 si dava atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti (i Procuratori di parte ricorrente rappresentavano, in particolare, la proposta del proprio assistito di vendere la casa, non accolta della parte resistente). Il procedimento, in assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da emettere, veniva di seguito rinviato per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione all'udienza del 31 luglio 2025.
3 7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Osserva il Tribunale che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, non essendo controverso che siano trascorsi più di dodici mesi tra il giorno della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel corso del giudizio di separazione personale e la data di deposito del ricorso introduttivo, che in tutto questo periodo temporale i coniugi abbiano vissuto separati senza alcuna ripresa della convivenza e che sia ormai da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
8. Nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne, Per_2 conseguentemente il Tribunale non dovrà disporre nulla con riferimento al suo affidamento.
9. Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento della figlia maggiorenne nella quale la resistente ha insistito occorre fare delle precisazioni.
L'art. 337-septies c.c. dispone che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Questo Tribunale, in sintonia con le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 11320/2005; Cass. 4296/2012; Cass. 22951/2012; Cass. 359/2014;
Cass. 18869/2014), ritiene che la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno, ovvero a resistere alla domanda di revoca, sussista fintanto che il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore.
Nel caso di specie è allegato e non contestato che la figlia viva con il padre, Per_2 il quale è conseguentemente il solo legittimato a chiedere un contributo al mantenimento della figlia maggiorenni conviventi con lo stesso convivente. In difetto di legittimazione concorrente la richiesta della resistente non può essere accolta.
4 Il ricorrente, invece, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha invece rinunciato alle proprie conclusioni relative alla modifica delle condizioni di separazione e ha insistito per la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. Deve rigettarsi la domanda di parte resistente di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria. L'art.96 c.p.c. consente la condanna al pagamento in favore di controparte di una somma determinata in via equitativa solo previo accertamento della condotta di parte attrice. In particolare, la condanna può essere pronunciata qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui la convenuta nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato dal giudice a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422), non potendo l'organo decidente irrogare la condanna sulla base del mero fatto della soccombenza senza alcuna ragionevole giustificazione. Infatti, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art.96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa
(Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007,
9080/2013).
11. Neppure può essere accolta la domanda di restituzione somme ISTAT precedentemente non versate, non afferendo la stessa all'oggetto del presente giudizio.
12. Spese
Le spese seguono il principio della soccombenza (della parte resistente in punto di richiesta mantenimento figlia maggiorenne non convivente nonché con riferimento alla richiesta di condanna del ricorrente al versamento dell'ISTAT pregresso nonché alla domanda ex art. 96 c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo, sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato
5 dal d.m. 08/03/2018 n. 37. Nel caso in esame il compenso può essere liquidato in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (sole fasi di studio, introduzione e decisoria del procedimento non essendo stata svolta attività istruttoria,) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m., trattandosi di procedimento avente natura contenziosa, per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a
52.000,00 euro per valore indeterminabile basso), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, riunito in camera di consiglio, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1)Pronuncia la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto dalle parti nato il 14. 4.1968 a Modena e nata il Parte_2 CP_1
6.11.1973 a Colorno (Pr), già uniti in matrimonio in data 25.3.2000 in
AM (Mo), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AM (Mo), parte II, serie A, n.5 dell'anno 2000;
2) Rigetta tutte le domande di parte resistente,
3)Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AM (Mo) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. n. 396/20000 ART
69 lett d);
4) dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 seguito del matrimonio;
5) condanna parte resistente al versamento a parte ricorrente CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro Parte_2
1.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 1° ottobre 2025
Il Giudice est.
RA RO
Il Presidente
CA Di AS
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. CA Di AS Presidente
Dr.ssa RA RO Giudice rel;
Dr.ssa Carolina Clo' Giudice
Ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6556/2023 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti SOTERA SALVATORE e CUOCCI ELEONORA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'AVV. CP_1 C.F._2
AL BA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: divorzio
MOTIVAZIONE
1 1. c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1
hanno contratto matrimonio in AM (Mo) in data C.F._2
25.3.2000. Dalla relazione coniugale sono nati due figli: (nato a [...] il Per_1
21/06/2001) e (nata a [...], il [...]). Per_2
2. Le parti sono legalmente separate in forza di decreto di omologa della separazione giudiziale del 4.5.2022. Nel decreto di omologa venivano previste le seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia minore e collocamento Per_2 prevalente della stessa presso il padre, con il quale avrebbe continuato a risiedere anche il figlio versamento da parte del alla della somma Per_1 Pt_1 CP_1 mensile dl€ 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , spese Per_2 straordinarie al 50% tra le parti, euro 225,00 a titolo di pagamento finanziamento per la moglie a compensazione dell'utilizzo casa coniugale in cui risiedono i figli.
3. Il ricorrente ha chiesto pronunciarsi una sentenza di cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica presso il padre, Per_2 revoca del mantenimento versato alla moglie per la figlia minorenne, divisione delle spese straordinarie previste dal Protocollo in vigore a Modena tra le parti al
50%, cessazione dell'obbligo dello stesso a provvedere al pagamento della rata di euro 225,00.
A sostegno di tali richieste il ricorrente ha allegato una modifica delle condizioni economiche nell'assetto familiare, avendo il figlio deciso di non versare più Per_1
i 300,00 euro quale contributo ai bisogni della famiglia.
4. La parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a differenti condizioni. In particolare la stessa ha chiesto: Nel merito: confermare il contenuto del verbale di separazione come omologato dall'intestato Tribunale in data 04.05.2022, confermando altresì l'importo del contributo al mantenimento seppur aggiornato come previsto in sede di separazione al valore attuale di € 216,60 e di € 300,00 alla scadenza delle rate di finanziamento come pattuito all'art. 5 del verbale di separazione omologato e oltre al 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo dell'intestato Tribunale;
- ordinare a di corrispondere l'importo Parte_1 pregresso ISTAT di € 355,60, oltre rivalutazione dal dovuto al saldo;
- stabilire
2 che l'AUU sia, come di legge, suddiviso al 50% per ciascun genitore, con ordine a di collaborare per la presentazione dei documenti occorrenti ad Parte_1 ottenere la relativa erogazione. - In ogni caso: respingersi le restanti domande formulate da poiché del tutto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 assolutamente non provate, ivi compresa la domanda di revoca di pagamento della rata di finanziamento di € 225,00 in quanto domanda che esula dal presente procedimento di divorzio. - Accertata la manifesta infondatezza della domanda di revoca del contributo e degli accordi concordati in sede di separazione e omologati di recente, in data 04.05.2022, considerare il di lui comportamento ai fini della vittoria di spese ed onorari come per legge e specifica domanda di condanna ai sensi del primo comma dell'art. 92, dell'art. 96 c.p.c. e 116 c.p.c.
5. All'udienza del 13 marzo 2024 si è proceduto al tentativo di conciliazione e il procedimento è stato rinviato per verificare la possibilità di raggiungere un accordo.
In quella sede le parti hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: La sig.ra CP_1 dichiara: “ viene a dormire a casa mia quando vuole, almeno due volte alla Per_2 settimana e quasi tutti i fine settimana. Spesso si appoggia a casa del moroso che abita vicino a me. La seguo per le attività sportive e per la scuola, e faccio io tutti
i viaggi. Adesso sta prendendo la patente. Dopo il liceo vorrebbe andare Per_2 all'Università a Reggio Emilia. Ho difficoltà di comunicazione con mio marito anche nell'interesse di per ragioni economiche. Io abito in una casa in affitto con Per_2 canone che dal mese prossimo sarà di 561 €.” Il sig. dichiara: “Io sono Pt_1 molto legato alla famiglia, non vorrei essere qui oggi con gli avvocati, ma mia figlia per mesi non è andata dalla madre quindi io non credo si giusto pagare Per_2 il contribuito. E' stato mio figlio a contattare gli avvocati attivando questa macchina a mia insaputa.”
6. All'udienza del 5 giugno 2025 si dava atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti (i Procuratori di parte ricorrente rappresentavano, in particolare, la proposta del proprio assistito di vendere la casa, non accolta della parte resistente). Il procedimento, in assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da emettere, veniva di seguito rinviato per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione all'udienza del 31 luglio 2025.
3 7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Osserva il Tribunale che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, non essendo controverso che siano trascorsi più di dodici mesi tra il giorno della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel corso del giudizio di separazione personale e la data di deposito del ricorso introduttivo, che in tutto questo periodo temporale i coniugi abbiano vissuto separati senza alcuna ripresa della convivenza e che sia ormai da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
8. Nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne, Per_2 conseguentemente il Tribunale non dovrà disporre nulla con riferimento al suo affidamento.
9. Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento della figlia maggiorenne nella quale la resistente ha insistito occorre fare delle precisazioni.
L'art. 337-septies c.c. dispone che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Questo Tribunale, in sintonia con le indicazioni provenienti dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 11320/2005; Cass. 4296/2012; Cass. 22951/2012; Cass. 359/2014;
Cass. 18869/2014), ritiene che la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno, ovvero a resistere alla domanda di revoca, sussista fintanto che il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore.
Nel caso di specie è allegato e non contestato che la figlia viva con il padre, Per_2 il quale è conseguentemente il solo legittimato a chiedere un contributo al mantenimento della figlia maggiorenni conviventi con lo stesso convivente. In difetto di legittimazione concorrente la richiesta della resistente non può essere accolta.
4 Il ricorrente, invece, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha invece rinunciato alle proprie conclusioni relative alla modifica delle condizioni di separazione e ha insistito per la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. Deve rigettarsi la domanda di parte resistente di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria. L'art.96 c.p.c. consente la condanna al pagamento in favore di controparte di una somma determinata in via equitativa solo previo accertamento della condotta di parte attrice. In particolare, la condanna può essere pronunciata qualora la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
ove dagli atti del processo non risultino - come nella fattispecie, in cui la convenuta nulla ha allegato sul punto - elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato dal giudice a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. civ., sez. II, 1-12-1995, n. 12422), non potendo l'organo decidente irrogare la condanna sulla base del mero fatto della soccombenza senza alcuna ragionevole giustificazione. Infatti, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art.96 c.p.c. (la quale configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che abbia richiesto il risarcimento sia dell'an che del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa
(Cass. civ., sez. II, 15-2-2007, n. 3388; conf. Cass. civ., 13395/2007,
9080/2013).
11. Neppure può essere accolta la domanda di restituzione somme ISTAT precedentemente non versate, non afferendo la stessa all'oggetto del presente giudizio.
12. Spese
Le spese seguono il principio della soccombenza (della parte resistente in punto di richiesta mantenimento figlia maggiorenne non convivente nonché con riferimento alla richiesta di condanna del ricorrente al versamento dell'ISTAT pregresso nonché alla domanda ex art. 96 c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo, sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato
5 dal d.m. 08/03/2018 n. 37. Nel caso in esame il compenso può essere liquidato in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (sole fasi di studio, introduzione e decisoria del procedimento non essendo stata svolta attività istruttoria,) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m., trattandosi di procedimento avente natura contenziosa, per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a
52.000,00 euro per valore indeterminabile basso), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, riunito in camera di consiglio, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1)Pronuncia la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto dalle parti nato il 14. 4.1968 a Modena e nata il Parte_2 CP_1
6.11.1973 a Colorno (Pr), già uniti in matrimonio in data 25.3.2000 in
AM (Mo), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AM (Mo), parte II, serie A, n.5 dell'anno 2000;
2) Rigetta tutte le domande di parte resistente,
3)Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AM (Mo) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. n. 396/20000 ART
69 lett d);
4) dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a CP_1 seguito del matrimonio;
5) condanna parte resistente al versamento a parte ricorrente CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro Parte_2
1.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 1° ottobre 2025
Il Giudice est.
RA RO
Il Presidente
CA Di AS
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