Articolo 10 della Legge 6 agosto 1975, n. 419
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 settembre 1975
Art. 10.
L' articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , e' sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unita' hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacita' lavorative.
La conservazione del posto, salvo che disposizioni piu' favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianita'.
In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all' articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale".
Entrata in vigore il 13 settembre 1975
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