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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2024
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3595 del 28.11.2023 Oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont rove rsi a ci vi l e i n m at er i a di l avor o i n gr ado di a ppel l o,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1
Maria De C arlo
Appel lante e
in persona del legale Controparte_1 rappresent ant e pr o tempor e, rappresent at a e di fesa dagli Avv.ti Fabiola
Fedel e e Pi et ro C arrozzini
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 2.04.2023,
[...]
aveva dedotto: -di aver prestato ininterrottamente attività lavorativa con la Parte_1 qualifica di operatore ecologico a tempo indeterminato e a tempo pieno a partire dall'1.05.2008 alle dipendenze delle varie aziende che si erano succedute nell'appalto e nella gestione dei
1 servizi di igiene urbana nei territori dei Comuni dell'ambito di raccolta dei rifiuti - Parte_2 che dall'1.07.2021 era stato assunto da in virtù di passaggio Controparte_1 diretto e immediato ex art.2112 c.c. avvenuto in seguito al subentro di detta azienda nell'appalto dei servizi di igiene urbana nel territorio dei comuni del predetto ambito CP_1
; - di aver svolto (con orario 6:00 -12:20) mansioni di addetto alle operazioni di pulizia e
[...] spazzamento manuale delle strade, allo svuotamento dei cestini posti sulle pubbliche vie ed al versamento dei rifiuti raccolti in apposito contenitore ubicato sul veicolo in dotazione, che egli guidava appoggiando, il piede sinistro per salire e scendere e caricando sullo stesso il proprio peso corporeo;
-di pesare 140 kg e di soffrire di varie infermità tra cui “Entesopatia sieronegativa”, patologia che gli provocava ricorrenti algie infiammatorie al piede sx;
-di avere fruito dal 22 al 28 luglio 2022 di un periodo di malattia per metatarsalgia sx;
-di essere stato licenziato senza preavviso con atto ricevuto in data 24.8.22 in quanto nei giorni 25 e 26 luglio 2022, nel corso di indagini investigative disposte dalla società, era stato notato mentre svolgeva attività ritenute incompatibili con la malattia e con l'esigenza di recupero fisico.
Tutto ciò premesso, aveva lamentato la genericità della contestazione;
la insussistenza dei fatti contestati, l'irrilevanza disciplinare della condotta contestata;
l'effettività dello stato di malattia, il carattere sporadico e discontinuo delle attività svolte, che non avevano minato le ore di riposo e non erano incompatibili con la patologia sofferta. Aveva quindi eccepito la carenza della giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art.2119 c.c. e dell'art.18, comma 4, della L.300/1970 e aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento impugnato e, comunque, che lo stesso fosse annullato, con conseguente condanna di a reintegrarlo nel posto di lavoro Controparte_1 CP_1 precedentemente occupato, a pagare a titolo di risarcimento danno ex art. 18, comma 4 L.300/70 un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e a regolarizzazione la posizione contributiva. In subordine, aveva chiesto la tutela prevista dall'art.18 L.n.300/70, al comma 5, o ancor più gradatamente, al comma 6.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato Controparte_1 le avverse pretese, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva sostenuto l'applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 23/2015, in ragione del fatto che il ricorrente era stato assunto il 1.07.2021; nel merito, ribadendo la sussistenza dell'illecito disciplinare e quindi della violazione dell'obbligo del lavoratore di preservare il proprio stato di salute al fine di garantire un pronto rientro al lavoro, aveva sostenuto che, stante anche la frequenza con cui il lavoratore medesimo si assentava per malattia, vi era stata la grave violazione dei doveri contrattuali di correttezza e buona fede e la conseguente irrimediabile lesione del rapporto fiduciario.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha rigettato il ricorso. In particolare, premesso che al personale assunto prima del 7.3.2015 e trasferito dopo tale data ai sensi delll'art.2112 c.c. trovano applicazione le garanzie previste dall'art.18 L.n. 300/1970 e non le cd. tutele crescenti di cui al d.lgs. n.23 del 4.3.2015, ha ritenuto infondata l'eccezione di genericità delle contestazioni e ha affermato la legittimità e l'utilizzabilità delle risultanze investigative prodotte dal datore di lavoro. Inoltre, dopo aver rammentato che l'attività extralavorativa espletata durante lo stato di malattia costituisce violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, di correttezza e buona fede, e che giustifica il recesso del datore di lavoro laddove sia idonea a determinare il ritardo nella guarigione, ha affermato che, nel caso in esame, a fronte di un periodo di riposo prescritto dal 22 al 28 luglio 2022, il ricorrente nelle giornate del 25 e 26 luglio aveva espletato attività che comportavano movimento (senza supporto alla deambulazione) e posizione eretta, quindi posture ed attività potenzialmente pregiudizievoli al recupero fisico ed alla guarigione.
Ha dunque rigettato il ricorso, compensando le spese.
2 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie e sottolineando che non aveva ritardato in alcun modo la propria guarigione e che era rientrato regolarmente a lavoro il giorno
29.07.2022 come da prognosi iniziale. Ha altresì lamentato la mancata illustrazione, nella sentenza, dell'iter logico-giuridico seguito nella valutazione delle prove e l'errata considerazione delle conclusioni del CTU, che in sostanza aveva escluso che le attività svolte dal ricorrente nei giorni 25 e 26 luglio 2022 potessero pregiudicare o ritardare la guarigione;
ha poi censurato l'asserita ultrapetizione nella parte in cui il giudice aveva qualificato l'attività svolta durante il periodo di malattia come “attività lavorativa”. Ha inoltre lamentato l'erroneità della valutazione in ordine al profilo della proporzionalità tra l'addebito e la sanzione e ritenuto “criptica” quella parte della sentenza che si era occupata dell'individuazione della disciplina applicabile al licenziamento.
Si è costituita in secondo grado la che Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza degli avversi motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 14.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei termini che seguono.
1 . E' pacifico tra le parti che dipendente di Parte_1 Parte_3 come operaio addetto alla pulizia e allo spazzamento delle strade, si sia assentato dal
[...] servizio per motivi di salute (metatarsalgia, come da certificato medico del 22.7.2022 in atti) dal 22 al 28 luglio 2022.
Con lettera disciplinare del 2.8.2022 la società datrice di lavoro ha contestato al dipendente di essersi spostato a piedi dalla propria abitazione sita in via S.Anna nel Comune di Vernole e di essersi recato, nei giorni del 25 e 26 luglio 2022 presso il locale 4Effe sito nella Piazza Vittorio
Veneto dello stesso Comune, di aver raccolto ordinazioni e servito cibi e bevande agli avventori del locale medesimo in orario serale. Con riferimento al giorno 25 luglio è stata contestata anche la guida dell'automobile e lo scarico di merci (fardelli di acqua e buste di supermercato) presso il predetto locale.
Nella lettera del 2.8.2022 la ha addebitato al dipendente di aver “tenuto un CP_1 comportamento contrario non solo al Suo obbligo legale di preservare la Sua salute al fine di una pronta guarigione per il conseguente rientro al lavoro, ma, anche, l'aver svolto attività lavorativa incompatibile con il suo stato di salute e comunque con il rapporto di lavoro in essere”.
Per supportare sul piano probatorio lo svolgimento di tali attività da parte del dipendente la
Società ha depositato in giudizio la relazione e la documentazione fotografica relativa all'indagine investigativa effettuata dalla ditta AQ Investigazioni all'uopo incaricata.
In punto di fatto il ricorrente ha precisato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ha documentato: - che la propria abitazione, sita in via S.Anna n.6, è collocata a meno di 100 metri di distanza dal circolo ricreativo 4Effe sito in Piazza Vittorio Emanuele;
-che egli è affetto da una malattia cronica (entesopatia sieronegativa in trattamento farmacologico), che gli provoca artralgie ricorrenti, anche ai piedi, ed episodi di riacutizzazione;
-che il 22.7.2022 gli era stata diagnosticata dal medico una metatarsalgia sx con prognosi fino al 28.7.2022; -che, pur nel periodo del prescritto riposo, era lui stesso a dover provvedere a far la spesa per sé e per la madre invalida.
3 Ha inoltre evidenziato: - che egli aveva trascorso la maggior parte della mattinata del 25.7.2022 a casa, e solo verso le ore 12.20 era uscito a fare la spesa, utilizzando all'uopo l'automobile; -che, quanto alla sua presenza serale presso il locale 4Effe, gli era stato contestato di aver eseguito attività che comunque erano sporadiche, ossia di aver servito una bevanda alle ore
20.37, di aver raccolto ordinazione da clienti alle ore 22.23, e di essere rimasto dentro il locale fino alle ore 23.37; - che per la sera del 26.7.2022, riguardo alla sua presenza presso il locale iniziata alle ore 19.17, erano state descritte specificamente solo due attività, alle ore 22.01 l'accoglienza di avventori e alle ore 22.11 il servizio di raccolta delle ordinazioni presso più tavoli e al bancone del bar;
-che per l'ultima parte delle due serate la contestazione di aver “continuato in tale attività” all'interno del locale era del tutto generica;
-che il locale era un piccolo circolo ricreativo di paese, frequentato dai soci e dai familiari, e quindi da pochi avventori.
In concreto dalle fotografie e dalla relazione investigativa prodotta dalla Società, confermate in sede di prova testimoniale, emergono attività, svolte dal all'esterno dell'abitazione, Pt_1 che sotto un primo profilo (attinente all'utilizzo dell'automobile per andare a fare la spesa e allo scarico della merce a casa), sono necessarie per la sopravvivenza, specialmente ove non delegabili a terzi, e, sotto altro profilo (attinente alla frequentazione del locale), sono risultate quantitativamente minime e qualitativamente innocue rispetto alle potenzialità di remissione dell'episodio acuto della malattia, sia rispetto alla possibilità di rientro al lavoro alla scadenza del periodo di prognosi.
2. Al fine di fugare possibili dubbi sulla potenzialità lesiva della condotta contestata al lavoratore, quindi di verificare la compatibilità di tale condotta rispetto alla prescrizione medica relativa al periodo di malattia in esame e al pronto ripristino funzionale, questa Corte ritiene di poter fare riferimento gli esiti della consulenza medica d'ufficio disposta in primo grado dal Tribunale.
Alla luce delle risultanze processuali e delle condizioni patologiche del ricorrente, nonché della tipologia, frequenza e intensità dell'attività fisica richiesta dalle mansioni di operatore ecologico (raccogliere i sacchetti dei rifiuti, depositarli sul macchinario di raccolta e trasporto, salire e scendere dal mezzo più volte nell'arco dello stesso turno) e della sporadicità e limitata entità delle attività extralavorative contestate, il consulente tecnico d'ufficio, dott. (specialista in Persona_1
Medicina del Lavoro) ha concluso, nella sua relazione, che l'attività espletata dal nei Pt_1 giorni del 25-26 luglio 2022 non era tale da pregiudicare o ritardare, neppure in modo potenziale, il processo di guarigione e il rientro nell'attività aziendale.
All'udienza svoltasi dinanzi al primo giudice il 4.10.2023 il c.t.u., nel rispondere alla richiesta di chiarimenti, ha precisato che, se da un lato, la posizione eretta tenuta dal lavoratore avrebbe potuto di per sé, con un giudizio ex ante, ritardare la guarigione, da altro lato, tuttavia, tale posizione era la stessa di quella che ben avrebbe potuto essere tenuta dallo stesso lavoratore dentro casa per far fronte alle necessità della vita quotidiana.
Rileva questa Corte che il consulente tecnico d'ufficio ha risposto in maniera puntuale alle osservazioni critiche sollevate sul suo elaborato. Stante la correttezza dell'impostazione medico- legale della valutazione seguita dal c.t.u., le sue conclusioni si reputano condivisibili e utilizzabili ai fini della decisione;
ma tali conclusioni non sono interpretabili nel senso della potenzialità pregiudizievole del comportamento del lavoratore, dovendo esse essere considerate integralmente e
4 complessivamente, a differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, che, invece, ha inteso valorizzare solo alcune parti dei chiarimenti resi dal c.t.u. medesimo. Ed invero, all'udienza del 4.10.2023 il c.t.u., nell'esplicitare secondo il criterio “ex ante” la propria valutazione dell'eventuale potenzialità pregiudizievole dell'attività extralavorativa rispetto alla guarigione, ha evidenziato che gli effetti potenziali di tale attività sarebbero stati del medesimo genere di quelli derivanti da una attività consentita, come l'attività domestica diretta a provvedere alle esigenze primarie.
Peraltro la correttezza dell'approccio valutativo e delle conclusioni del c.t.u., così ricostruite alla luce dell'intero esito dell'incarico peritale, trova un (seppur non necessario) riscontro nella vicenda concreta, nella quale, scaduto il periodo di prognosi indicato nel certificato medico posto a base dell'assenza per malattia, il ricorrente è rientrato al lavoro.
Si deve quindi ritenere che, essendosi trattato di operazioni sostanzialmente assimilabili a quelle quotidiane che ciascuno svolge normalmente, anche durante la malattia, nella propria abitazione per soddisfare primarie esigenze personali o familiari, le attività contestate fossero in concreto ininfluenti e non dannose rispetto al rapporto di lavoro, stante la loro esiguità in senso relativo, rispetto alla durata della giornata e del periodo di malattia, e in senso assoluto, avendo esse comportato un impegno fisico funzionale assai limitato, e non comparabile con quello che invece sarebbe stato richiesto per l'espletamento delle mansioni nel rapporto di lavoro.
Né, del resto, è emerso che l'attività svolta dal ricorrente nei giorni di assenza fosse in sè sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia.
Ne consegue che, valutando gli elementi della fattispecie in maniera aderente alla portata concreta degli eventi contestati, nonché in maniera coerente con la lettera e la ratio delle previsioni del CCNL Servizi Ambientali pro tempore vigente (v. art. 66-68), non può reputarsi corretta la decisione assunta dal Tribunale nella sentenza impugnata. Risulta infatti insussistente la giusta causa di licenziamento, costituendo esso la misura sanzionatoria estrema, prevista per mancanze e violazioni che ledono irreparabilmente il legame fiduciario con l'impresa sì da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tale approdo trova conforto anche dei principi espressi dalla Suprema Corte (v. Cass.
n.24812/2016; n.26496/2018) in materia di rilevanza disciplinare dell'attività lavorativa svolta durante il periodo di malattia.
Pertanto, non sussistendo la giusta causa, il licenziamento è illegittimo.
3. In ordine al profilo della conseguente tutela rileva questa Corte che, in applicazione dell'art.6 del CCNL 10.7.2016 (“Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”) e della dichiarazione a verbale riportata nell'appendice A alle norme del CCNL 10 luglio 2016 richiamate dal CCNL 18 maggio 2022, a Parte_1 che dalla busta paga in atti, emessa da a giugno 2022, risulta avere una anzianità CP_1 convenzionale dal 01.05.2008 e che quindi rientra tra i lavoratori che erano già in servizio alla data del 06.03.2015 (all'uopo indicata nella menzionata disposizione contrattuale), spetta, per diritto pattizio, la tutela prevista dall'art.18 l.n.300/1970 come modificato dalla l.n.92/2012, ossia la
5 reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria quantificata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dall'11.08.2022 al saldo, oltre al versamento, in favore degli enti previdenziali, dei contributi dovuti per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la reintegra.
Gli argomenti fin qui trattati assorbono ogni altra questione posta dalle parti.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nel senso indicato in dispositivo.
4. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 02.05.2024 da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del 28.11.2023 n.3595 del Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato dalla
[...] nei confronti di con atto datato Controparte_1 Parte_1
11.8.2022; conseguentemente condanna la predetta Società a reintegrare Parte_1 nel posto di lavoro dal medesimo già occupato, nonché a pagare in suo favore una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'11.8.2022 al saldo, e a versare i contributi assistenziali e previdenziali per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la reintegra;
condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00 per il primo grado, ed in € 3.500,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Maria De Carlo.
Pone a carico della Società le spese di ctu del primo grado.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, camera di consiglio del 14.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
6 7
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3595 del 28.11.2023 Oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont rove rsi a ci vi l e i n m at er i a di l avor o i n gr ado di a ppel l o,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1
Maria De C arlo
Appel lante e
in persona del legale Controparte_1 rappresent ant e pr o tempor e, rappresent at a e di fesa dagli Avv.ti Fabiola
Fedel e e Pi et ro C arrozzini
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 2.04.2023,
[...]
aveva dedotto: -di aver prestato ininterrottamente attività lavorativa con la Parte_1 qualifica di operatore ecologico a tempo indeterminato e a tempo pieno a partire dall'1.05.2008 alle dipendenze delle varie aziende che si erano succedute nell'appalto e nella gestione dei
1 servizi di igiene urbana nei territori dei Comuni dell'ambito di raccolta dei rifiuti - Parte_2 che dall'1.07.2021 era stato assunto da in virtù di passaggio Controparte_1 diretto e immediato ex art.2112 c.c. avvenuto in seguito al subentro di detta azienda nell'appalto dei servizi di igiene urbana nel territorio dei comuni del predetto ambito CP_1
; - di aver svolto (con orario 6:00 -12:20) mansioni di addetto alle operazioni di pulizia e
[...] spazzamento manuale delle strade, allo svuotamento dei cestini posti sulle pubbliche vie ed al versamento dei rifiuti raccolti in apposito contenitore ubicato sul veicolo in dotazione, che egli guidava appoggiando, il piede sinistro per salire e scendere e caricando sullo stesso il proprio peso corporeo;
-di pesare 140 kg e di soffrire di varie infermità tra cui “Entesopatia sieronegativa”, patologia che gli provocava ricorrenti algie infiammatorie al piede sx;
-di avere fruito dal 22 al 28 luglio 2022 di un periodo di malattia per metatarsalgia sx;
-di essere stato licenziato senza preavviso con atto ricevuto in data 24.8.22 in quanto nei giorni 25 e 26 luglio 2022, nel corso di indagini investigative disposte dalla società, era stato notato mentre svolgeva attività ritenute incompatibili con la malattia e con l'esigenza di recupero fisico.
Tutto ciò premesso, aveva lamentato la genericità della contestazione;
la insussistenza dei fatti contestati, l'irrilevanza disciplinare della condotta contestata;
l'effettività dello stato di malattia, il carattere sporadico e discontinuo delle attività svolte, che non avevano minato le ore di riposo e non erano incompatibili con la patologia sofferta. Aveva quindi eccepito la carenza della giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art.2119 c.c. e dell'art.18, comma 4, della L.300/1970 e aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento impugnato e, comunque, che lo stesso fosse annullato, con conseguente condanna di a reintegrarlo nel posto di lavoro Controparte_1 CP_1 precedentemente occupato, a pagare a titolo di risarcimento danno ex art. 18, comma 4 L.300/70 un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e a regolarizzazione la posizione contributiva. In subordine, aveva chiesto la tutela prevista dall'art.18 L.n.300/70, al comma 5, o ancor più gradatamente, al comma 6.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato Controparte_1 le avverse pretese, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva sostenuto l'applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 23/2015, in ragione del fatto che il ricorrente era stato assunto il 1.07.2021; nel merito, ribadendo la sussistenza dell'illecito disciplinare e quindi della violazione dell'obbligo del lavoratore di preservare il proprio stato di salute al fine di garantire un pronto rientro al lavoro, aveva sostenuto che, stante anche la frequenza con cui il lavoratore medesimo si assentava per malattia, vi era stata la grave violazione dei doveri contrattuali di correttezza e buona fede e la conseguente irrimediabile lesione del rapporto fiduciario.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha rigettato il ricorso. In particolare, premesso che al personale assunto prima del 7.3.2015 e trasferito dopo tale data ai sensi delll'art.2112 c.c. trovano applicazione le garanzie previste dall'art.18 L.n. 300/1970 e non le cd. tutele crescenti di cui al d.lgs. n.23 del 4.3.2015, ha ritenuto infondata l'eccezione di genericità delle contestazioni e ha affermato la legittimità e l'utilizzabilità delle risultanze investigative prodotte dal datore di lavoro. Inoltre, dopo aver rammentato che l'attività extralavorativa espletata durante lo stato di malattia costituisce violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, di correttezza e buona fede, e che giustifica il recesso del datore di lavoro laddove sia idonea a determinare il ritardo nella guarigione, ha affermato che, nel caso in esame, a fronte di un periodo di riposo prescritto dal 22 al 28 luglio 2022, il ricorrente nelle giornate del 25 e 26 luglio aveva espletato attività che comportavano movimento (senza supporto alla deambulazione) e posizione eretta, quindi posture ed attività potenzialmente pregiudizievoli al recupero fisico ed alla guarigione.
Ha dunque rigettato il ricorso, compensando le spese.
2 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie e sottolineando che non aveva ritardato in alcun modo la propria guarigione e che era rientrato regolarmente a lavoro il giorno
29.07.2022 come da prognosi iniziale. Ha altresì lamentato la mancata illustrazione, nella sentenza, dell'iter logico-giuridico seguito nella valutazione delle prove e l'errata considerazione delle conclusioni del CTU, che in sostanza aveva escluso che le attività svolte dal ricorrente nei giorni 25 e 26 luglio 2022 potessero pregiudicare o ritardare la guarigione;
ha poi censurato l'asserita ultrapetizione nella parte in cui il giudice aveva qualificato l'attività svolta durante il periodo di malattia come “attività lavorativa”. Ha inoltre lamentato l'erroneità della valutazione in ordine al profilo della proporzionalità tra l'addebito e la sanzione e ritenuto “criptica” quella parte della sentenza che si era occupata dell'individuazione della disciplina applicabile al licenziamento.
Si è costituita in secondo grado la che Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza degli avversi motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 14.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei termini che seguono.
1 . E' pacifico tra le parti che dipendente di Parte_1 Parte_3 come operaio addetto alla pulizia e allo spazzamento delle strade, si sia assentato dal
[...] servizio per motivi di salute (metatarsalgia, come da certificato medico del 22.7.2022 in atti) dal 22 al 28 luglio 2022.
Con lettera disciplinare del 2.8.2022 la società datrice di lavoro ha contestato al dipendente di essersi spostato a piedi dalla propria abitazione sita in via S.Anna nel Comune di Vernole e di essersi recato, nei giorni del 25 e 26 luglio 2022 presso il locale 4Effe sito nella Piazza Vittorio
Veneto dello stesso Comune, di aver raccolto ordinazioni e servito cibi e bevande agli avventori del locale medesimo in orario serale. Con riferimento al giorno 25 luglio è stata contestata anche la guida dell'automobile e lo scarico di merci (fardelli di acqua e buste di supermercato) presso il predetto locale.
Nella lettera del 2.8.2022 la ha addebitato al dipendente di aver “tenuto un CP_1 comportamento contrario non solo al Suo obbligo legale di preservare la Sua salute al fine di una pronta guarigione per il conseguente rientro al lavoro, ma, anche, l'aver svolto attività lavorativa incompatibile con il suo stato di salute e comunque con il rapporto di lavoro in essere”.
Per supportare sul piano probatorio lo svolgimento di tali attività da parte del dipendente la
Società ha depositato in giudizio la relazione e la documentazione fotografica relativa all'indagine investigativa effettuata dalla ditta AQ Investigazioni all'uopo incaricata.
In punto di fatto il ricorrente ha precisato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ha documentato: - che la propria abitazione, sita in via S.Anna n.6, è collocata a meno di 100 metri di distanza dal circolo ricreativo 4Effe sito in Piazza Vittorio Emanuele;
-che egli è affetto da una malattia cronica (entesopatia sieronegativa in trattamento farmacologico), che gli provoca artralgie ricorrenti, anche ai piedi, ed episodi di riacutizzazione;
-che il 22.7.2022 gli era stata diagnosticata dal medico una metatarsalgia sx con prognosi fino al 28.7.2022; -che, pur nel periodo del prescritto riposo, era lui stesso a dover provvedere a far la spesa per sé e per la madre invalida.
3 Ha inoltre evidenziato: - che egli aveva trascorso la maggior parte della mattinata del 25.7.2022 a casa, e solo verso le ore 12.20 era uscito a fare la spesa, utilizzando all'uopo l'automobile; -che, quanto alla sua presenza serale presso il locale 4Effe, gli era stato contestato di aver eseguito attività che comunque erano sporadiche, ossia di aver servito una bevanda alle ore
20.37, di aver raccolto ordinazione da clienti alle ore 22.23, e di essere rimasto dentro il locale fino alle ore 23.37; - che per la sera del 26.7.2022, riguardo alla sua presenza presso il locale iniziata alle ore 19.17, erano state descritte specificamente solo due attività, alle ore 22.01 l'accoglienza di avventori e alle ore 22.11 il servizio di raccolta delle ordinazioni presso più tavoli e al bancone del bar;
-che per l'ultima parte delle due serate la contestazione di aver “continuato in tale attività” all'interno del locale era del tutto generica;
-che il locale era un piccolo circolo ricreativo di paese, frequentato dai soci e dai familiari, e quindi da pochi avventori.
In concreto dalle fotografie e dalla relazione investigativa prodotta dalla Società, confermate in sede di prova testimoniale, emergono attività, svolte dal all'esterno dell'abitazione, Pt_1 che sotto un primo profilo (attinente all'utilizzo dell'automobile per andare a fare la spesa e allo scarico della merce a casa), sono necessarie per la sopravvivenza, specialmente ove non delegabili a terzi, e, sotto altro profilo (attinente alla frequentazione del locale), sono risultate quantitativamente minime e qualitativamente innocue rispetto alle potenzialità di remissione dell'episodio acuto della malattia, sia rispetto alla possibilità di rientro al lavoro alla scadenza del periodo di prognosi.
2. Al fine di fugare possibili dubbi sulla potenzialità lesiva della condotta contestata al lavoratore, quindi di verificare la compatibilità di tale condotta rispetto alla prescrizione medica relativa al periodo di malattia in esame e al pronto ripristino funzionale, questa Corte ritiene di poter fare riferimento gli esiti della consulenza medica d'ufficio disposta in primo grado dal Tribunale.
Alla luce delle risultanze processuali e delle condizioni patologiche del ricorrente, nonché della tipologia, frequenza e intensità dell'attività fisica richiesta dalle mansioni di operatore ecologico (raccogliere i sacchetti dei rifiuti, depositarli sul macchinario di raccolta e trasporto, salire e scendere dal mezzo più volte nell'arco dello stesso turno) e della sporadicità e limitata entità delle attività extralavorative contestate, il consulente tecnico d'ufficio, dott. (specialista in Persona_1
Medicina del Lavoro) ha concluso, nella sua relazione, che l'attività espletata dal nei Pt_1 giorni del 25-26 luglio 2022 non era tale da pregiudicare o ritardare, neppure in modo potenziale, il processo di guarigione e il rientro nell'attività aziendale.
All'udienza svoltasi dinanzi al primo giudice il 4.10.2023 il c.t.u., nel rispondere alla richiesta di chiarimenti, ha precisato che, se da un lato, la posizione eretta tenuta dal lavoratore avrebbe potuto di per sé, con un giudizio ex ante, ritardare la guarigione, da altro lato, tuttavia, tale posizione era la stessa di quella che ben avrebbe potuto essere tenuta dallo stesso lavoratore dentro casa per far fronte alle necessità della vita quotidiana.
Rileva questa Corte che il consulente tecnico d'ufficio ha risposto in maniera puntuale alle osservazioni critiche sollevate sul suo elaborato. Stante la correttezza dell'impostazione medico- legale della valutazione seguita dal c.t.u., le sue conclusioni si reputano condivisibili e utilizzabili ai fini della decisione;
ma tali conclusioni non sono interpretabili nel senso della potenzialità pregiudizievole del comportamento del lavoratore, dovendo esse essere considerate integralmente e
4 complessivamente, a differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, che, invece, ha inteso valorizzare solo alcune parti dei chiarimenti resi dal c.t.u. medesimo. Ed invero, all'udienza del 4.10.2023 il c.t.u., nell'esplicitare secondo il criterio “ex ante” la propria valutazione dell'eventuale potenzialità pregiudizievole dell'attività extralavorativa rispetto alla guarigione, ha evidenziato che gli effetti potenziali di tale attività sarebbero stati del medesimo genere di quelli derivanti da una attività consentita, come l'attività domestica diretta a provvedere alle esigenze primarie.
Peraltro la correttezza dell'approccio valutativo e delle conclusioni del c.t.u., così ricostruite alla luce dell'intero esito dell'incarico peritale, trova un (seppur non necessario) riscontro nella vicenda concreta, nella quale, scaduto il periodo di prognosi indicato nel certificato medico posto a base dell'assenza per malattia, il ricorrente è rientrato al lavoro.
Si deve quindi ritenere che, essendosi trattato di operazioni sostanzialmente assimilabili a quelle quotidiane che ciascuno svolge normalmente, anche durante la malattia, nella propria abitazione per soddisfare primarie esigenze personali o familiari, le attività contestate fossero in concreto ininfluenti e non dannose rispetto al rapporto di lavoro, stante la loro esiguità in senso relativo, rispetto alla durata della giornata e del periodo di malattia, e in senso assoluto, avendo esse comportato un impegno fisico funzionale assai limitato, e non comparabile con quello che invece sarebbe stato richiesto per l'espletamento delle mansioni nel rapporto di lavoro.
Né, del resto, è emerso che l'attività svolta dal ricorrente nei giorni di assenza fosse in sè sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia.
Ne consegue che, valutando gli elementi della fattispecie in maniera aderente alla portata concreta degli eventi contestati, nonché in maniera coerente con la lettera e la ratio delle previsioni del CCNL Servizi Ambientali pro tempore vigente (v. art. 66-68), non può reputarsi corretta la decisione assunta dal Tribunale nella sentenza impugnata. Risulta infatti insussistente la giusta causa di licenziamento, costituendo esso la misura sanzionatoria estrema, prevista per mancanze e violazioni che ledono irreparabilmente il legame fiduciario con l'impresa sì da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tale approdo trova conforto anche dei principi espressi dalla Suprema Corte (v. Cass.
n.24812/2016; n.26496/2018) in materia di rilevanza disciplinare dell'attività lavorativa svolta durante il periodo di malattia.
Pertanto, non sussistendo la giusta causa, il licenziamento è illegittimo.
3. In ordine al profilo della conseguente tutela rileva questa Corte che, in applicazione dell'art.6 del CCNL 10.7.2016 (“Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”) e della dichiarazione a verbale riportata nell'appendice A alle norme del CCNL 10 luglio 2016 richiamate dal CCNL 18 maggio 2022, a Parte_1 che dalla busta paga in atti, emessa da a giugno 2022, risulta avere una anzianità CP_1 convenzionale dal 01.05.2008 e che quindi rientra tra i lavoratori che erano già in servizio alla data del 06.03.2015 (all'uopo indicata nella menzionata disposizione contrattuale), spetta, per diritto pattizio, la tutela prevista dall'art.18 l.n.300/1970 come modificato dalla l.n.92/2012, ossia la
5 reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità risarcitoria quantificata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dall'11.08.2022 al saldo, oltre al versamento, in favore degli enti previdenziali, dei contributi dovuti per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la reintegra.
Gli argomenti fin qui trattati assorbono ogni altra questione posta dalle parti.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nel senso indicato in dispositivo.
4. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 02.05.2024 da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del 28.11.2023 n.3595 del Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato dalla
[...] nei confronti di con atto datato Controparte_1 Parte_1
11.8.2022; conseguentemente condanna la predetta Società a reintegrare Parte_1 nel posto di lavoro dal medesimo già occupato, nonché a pagare in suo favore una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'11.8.2022 al saldo, e a versare i contributi assistenziali e previdenziali per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la reintegra;
condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00 per il primo grado, ed in € 3.500,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Maria De Carlo.
Pone a carico della Società le spese di ctu del primo grado.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, camera di consiglio del 14.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
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