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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott. ssa TT NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3198/2025 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN TA
e
(CF ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
OM ER
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Livorno in data 24/5/2003, sentenza del
Tribunale di Livorno n. 551/2021 depositata in data 30.6.2021 (procedimento n.314/2021), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta dalla figlia dei ricorrenti,
[...]
quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con Parte_2 conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste nei in
1 suo favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da corrispondere in favore della figlia Controparte_1 Pt_2 con ricorso congiunto depositato in data 3/10/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c. i signori e chiedevano la modifica delle Controparte_1 Parte_1 condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] − Le parti concordano di eliminare l'assegno di mantenimento, previsto in favore della figlia nata a [...] il [...] pari ad euro 250,00, previsto, a carico del sig. Pt_2
attualmente occupata a tempo indeterminato con contratto part time;
− La CP_1 casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. (Notaio CP_1 Persona_1 di Livorno, racc 7893 rep 52091 del 29/05/07), completa dei suoi arredi, posta nel
Comune di Collesalvetti (LI), Fraz. Stagno, Via F.lli Rosselli n. 46, identificata al
NCEU di detto Comune al foglio 27, particella 588, sub. 611, attualmente assegnata alla sig.ra resterà nella di lei disponibilità per il termine massimo di 12 mesi dal Pt_1 deposito del presente ricorso;
entro il termine predetto, o prima qualora la Pt_1 trovasse altra sistemazione, la e la figlia rilasceranno in favore del sig. Pt_1 Pt_2
l'immobile de quo. L'immobile dovrà essere rilasciato con tutti gli arredi CP_1 presenti al momento della separazione dei coniugi, all'infuori di quelli sostituiti ed acquistati dalla (che la stessa potrà asportare- si vd ALL A) libero da cose (salvo Pt_1 gli arredi in oggetto) o persone e in pristino stato, salvo la normale usura. Ad ogni buon conto la sig.ra si impegna a consentire allo l'ingresso presso Pt_1 CP_1
l'immobile un mese prima del rilascio al fine di consentirgli la verifica dei beni presenti
e del suo stato (al fine di prevenire controversie sia in ordine al rilascio che al pagamento dell'importo descritto in premessa e ai punti che seguono). In tale arco temporale, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'abitazione assegnata, così come tutte le utenze domestiche, oneri condominiali, nonché le imposte e le tasse direttamente connesse al godimento dell'immobile resteranno a carico della Sig.ra
mentre le eventuali spese per interventi di manutenzione straordinaria Pt_1 all'immobile faranno carico al proprietario;
contestualmente al rilascio dell'immobile entro il termine massimo di 12 mesi dal deposito del presente ricorso, e solamente in tale ipotesi (ovverosia in caso di rilascio dell'immobile entro tale termine massimo, che potrà avvenire anche prima, ma sicuramente non dopo lo spirare dello stesso), il sig. si riconosce sin d'ora debitore e verserà alla l'importo di euro CP_1 Pt_1
32.000,00 (trentaduemila/00), a titolo di buonuscita e comunque di supporto economico indiretto alla figlia (atteso che tale importo verrà utilizzato dalla Pt_2 signora per l'acquisto e/o locazione di altro immobile ove andrà ad abitare Pt_1 insieme alla figlia); − Le parti danno atto che con il rilascio dell'immobile da parte delle signore e nelle condizioni di cui sopra e con il Parte_1 Parte_2
2 pagamento della somma di cui sopra (euro 32.000,00) da parte del signor CP_1
le stesse saranno pienamente soddisfatte e non avranno niente altro da
[...] pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo o ragione anche per il pregresso;
− I ricorrenti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis n. 51, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
− I ricorrenti convengono altresì, che le spese legali del presente procedimento siano integralmente compensate.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti, in particolare della dichiarazione in atti resa dalla figlia di raggiunta indipendenza economica e di assenso alla revoca del Pt_2 contributo di mantenimento in suo favore.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 551/2021 depositata in data 30.6.2021
(procedimento n.314/2021), emessa dal Tribunale di Livorno, il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor CP_1 in favore di
[...] Parte_2
b) La casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. (Notaio CP_1 [...]
di Livorno, racc 7893 rep 52091 del 29/05/07), completa dei suoi Persona_1 arredi, posta nel Comune di Collesalvetti (LI), Fraz. Stagno, Via F.lli Rosselli n.
46, identificata al NCEU di detto Comune al foglio 27, particella 588, sub. 611, attualmente assegnata alla sig.ra resterà nella di lei disponibilità per il Pt_1 termine massimo di 12 mesi dal deposito del presente ricorso;
entro il termine predetto, o prima qualora la trovasse altra sistemazione, la e la Pt_1 Pt_1 figlia rilasceranno in favore del sig. l'immobile de quo. Pt_2 CP_1
L'immobile dovrà essere rilasciato con tutti gli arredi presenti al momento della separazione dei coniugi, all'infuori di quelli sostituiti ed acquistati dalla
(che la stessa potrà asportare - si veda ALL A al ricorso) libero da cose Pt_1
3 (salvo gli arredi in oggetto) o persone e in pristino stato, salvo la normale usura. Ad ogni buon conto la sig.ra si impegna a consentire allo Pt_1 CP_1
l'ingresso presso l'immobile un mese prima del rilascio al fine di consentirgli la verifica dei beni presenti e del suo stato (al fine di prevenire controversie sia in ordine al rilascio che al pagamento dell'importo descritto in premessa e ai punti che seguono). In tale arco temporale, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'abitazione assegnata, così come tutte le utenze domestiche, oneri condominiali, nonché le imposte e le tasse direttamente connesse al godimento dell'immobile resteranno a carico della Sig.ra Pt_1 mentre le eventuali spese per interventi di manutenzione straordinaria all'immobile faranno carico al proprietario;
contestualmente al rilascio dell'immobile entro il termine massimo di 12 mesi dal deposito del presente ricorso, e solamente in tale ipotesi (ovverosia in caso di rilascio dell'immobile entro tale termine massimo, che potrà avvenire anche prima, ma sicuramente non dopo lo spirare dello stesso), il sig. si riconosce sin d'ora debitore CP_1
e verserà alla l'importo di euro 32.000,00 (trentaduemila/00), a titolo di Pt_1 buonuscita e comunque di supporto economico indiretto alla figlia Pt_2
(atteso che tale importo verrà utilizzato dalla signora per l'acquisto e/o Pt_1 locazione di altro immobile ove andrà ad abitare insieme alla figlia);
c) Le parti danno atto che con il rilascio dell'immobile da parte delle signore e nelle condizioni di cui sopra e con il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di cui sopra (euro 32.000,00) da parte del signor le stesse saranno pienamente soddisfatte e non avranno Controparte_1 niente altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo o ragione anche per il pregresso;
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TT NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott. ssa TT NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3198/2025 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN TA
e
(CF ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
OM ER
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti in Livorno in data 24/5/2003, sentenza del
Tribunale di Livorno n. 551/2021 depositata in data 30.6.2021 (procedimento n.314/2021), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta dalla figlia dei ricorrenti,
[...]
quale circostanza sopravvenuta rispetto al tempo del divorzio con Parte_2 conseguente necessaria modifica delle condizioni illo tempore previste nei in
1 suo favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da corrispondere in favore della figlia Controparte_1 Pt_2 con ricorso congiunto depositato in data 3/10/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c. i signori e chiedevano la modifica delle Controparte_1 Parte_1 condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] − Le parti concordano di eliminare l'assegno di mantenimento, previsto in favore della figlia nata a [...] il [...] pari ad euro 250,00, previsto, a carico del sig. Pt_2
attualmente occupata a tempo indeterminato con contratto part time;
− La CP_1 casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. (Notaio CP_1 Persona_1 di Livorno, racc 7893 rep 52091 del 29/05/07), completa dei suoi arredi, posta nel
Comune di Collesalvetti (LI), Fraz. Stagno, Via F.lli Rosselli n. 46, identificata al
NCEU di detto Comune al foglio 27, particella 588, sub. 611, attualmente assegnata alla sig.ra resterà nella di lei disponibilità per il termine massimo di 12 mesi dal Pt_1 deposito del presente ricorso;
entro il termine predetto, o prima qualora la Pt_1 trovasse altra sistemazione, la e la figlia rilasceranno in favore del sig. Pt_1 Pt_2
l'immobile de quo. L'immobile dovrà essere rilasciato con tutti gli arredi CP_1 presenti al momento della separazione dei coniugi, all'infuori di quelli sostituiti ed acquistati dalla (che la stessa potrà asportare- si vd ALL A) libero da cose (salvo Pt_1 gli arredi in oggetto) o persone e in pristino stato, salvo la normale usura. Ad ogni buon conto la sig.ra si impegna a consentire allo l'ingresso presso Pt_1 CP_1
l'immobile un mese prima del rilascio al fine di consentirgli la verifica dei beni presenti
e del suo stato (al fine di prevenire controversie sia in ordine al rilascio che al pagamento dell'importo descritto in premessa e ai punti che seguono). In tale arco temporale, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'abitazione assegnata, così come tutte le utenze domestiche, oneri condominiali, nonché le imposte e le tasse direttamente connesse al godimento dell'immobile resteranno a carico della Sig.ra
mentre le eventuali spese per interventi di manutenzione straordinaria Pt_1 all'immobile faranno carico al proprietario;
contestualmente al rilascio dell'immobile entro il termine massimo di 12 mesi dal deposito del presente ricorso, e solamente in tale ipotesi (ovverosia in caso di rilascio dell'immobile entro tale termine massimo, che potrà avvenire anche prima, ma sicuramente non dopo lo spirare dello stesso), il sig. si riconosce sin d'ora debitore e verserà alla l'importo di euro CP_1 Pt_1
32.000,00 (trentaduemila/00), a titolo di buonuscita e comunque di supporto economico indiretto alla figlia (atteso che tale importo verrà utilizzato dalla Pt_2 signora per l'acquisto e/o locazione di altro immobile ove andrà ad abitare Pt_1 insieme alla figlia); − Le parti danno atto che con il rilascio dell'immobile da parte delle signore e nelle condizioni di cui sopra e con il Parte_1 Parte_2
2 pagamento della somma di cui sopra (euro 32.000,00) da parte del signor CP_1
le stesse saranno pienamente soddisfatte e non avranno niente altro da
[...] pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo o ragione anche per il pregresso;
− I ricorrenti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis n. 51, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
− I ricorrenti convengono altresì, che le spese legali del presente procedimento siano integralmente compensate.”
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti, in particolare della dichiarazione in atti resa dalla figlia di raggiunta indipendenza economica e di assenso alla revoca del Pt_2 contributo di mantenimento in suo favore.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese compensate tra le parti
P.Q.M.
A modifica della sentenza n. 551/2021 depositata in data 30.6.2021
(procedimento n.314/2021), emessa dal Tribunale di Livorno, il Tribunale così statuisce:
a) revoca il contributo al mantenimento posto a carico del signor CP_1 in favore di
[...] Parte_2
b) La casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. (Notaio CP_1 [...]
di Livorno, racc 7893 rep 52091 del 29/05/07), completa dei suoi Persona_1 arredi, posta nel Comune di Collesalvetti (LI), Fraz. Stagno, Via F.lli Rosselli n.
46, identificata al NCEU di detto Comune al foglio 27, particella 588, sub. 611, attualmente assegnata alla sig.ra resterà nella di lei disponibilità per il Pt_1 termine massimo di 12 mesi dal deposito del presente ricorso;
entro il termine predetto, o prima qualora la trovasse altra sistemazione, la e la Pt_1 Pt_1 figlia rilasceranno in favore del sig. l'immobile de quo. Pt_2 CP_1
L'immobile dovrà essere rilasciato con tutti gli arredi presenti al momento della separazione dei coniugi, all'infuori di quelli sostituiti ed acquistati dalla
(che la stessa potrà asportare - si veda ALL A al ricorso) libero da cose Pt_1
3 (salvo gli arredi in oggetto) o persone e in pristino stato, salvo la normale usura. Ad ogni buon conto la sig.ra si impegna a consentire allo Pt_1 CP_1
l'ingresso presso l'immobile un mese prima del rilascio al fine di consentirgli la verifica dei beni presenti e del suo stato (al fine di prevenire controversie sia in ordine al rilascio che al pagamento dell'importo descritto in premessa e ai punti che seguono). In tale arco temporale, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'abitazione assegnata, così come tutte le utenze domestiche, oneri condominiali, nonché le imposte e le tasse direttamente connesse al godimento dell'immobile resteranno a carico della Sig.ra Pt_1 mentre le eventuali spese per interventi di manutenzione straordinaria all'immobile faranno carico al proprietario;
contestualmente al rilascio dell'immobile entro il termine massimo di 12 mesi dal deposito del presente ricorso, e solamente in tale ipotesi (ovverosia in caso di rilascio dell'immobile entro tale termine massimo, che potrà avvenire anche prima, ma sicuramente non dopo lo spirare dello stesso), il sig. si riconosce sin d'ora debitore CP_1
e verserà alla l'importo di euro 32.000,00 (trentaduemila/00), a titolo di Pt_1 buonuscita e comunque di supporto economico indiretto alla figlia Pt_2
(atteso che tale importo verrà utilizzato dalla signora per l'acquisto e/o Pt_1 locazione di altro immobile ove andrà ad abitare insieme alla figlia);
c) Le parti danno atto che con il rilascio dell'immobile da parte delle signore e nelle condizioni di cui sopra e con il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di cui sopra (euro 32.000,00) da parte del signor le stesse saranno pienamente soddisfatte e non avranno Controparte_1 niente altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo o ragione anche per il pregresso;
b) fermo il resto.
c)spese di lite compensate
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TT NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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