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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito della discussione orale ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1696/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CONTE FABRIZIO Parte_1
ANTONINO presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E in persona del l.r.p.t. domiciliato presso la sede zonale di via Savorito 1/8 Castellammare di CP_1 Stabia difeso dall'Avv. Stefano Azzano
OPPOSTO Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/03/2024 l'opponente adiva questa A.G. impugnando l'ordinanza ingiunzione n. OI-001883602 notificatagli in data 29/2/2024, emessa per la somma di € 1.758,00 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2018, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 in relazione all'atto di accertamento n. .5101.24/09/2019.0199637 del 24.09.2019 CP_1 per le motivazioni ivi rappresentate. Evidenziava l'opponente di avere chiesto anche in autotutela l' annullamento dell'atto, senza esito. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
L'ordinanza ingiunzione veniva sospesa con il decreto di fissazione udienza per sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris in relazione all'allegata decadenza ex art 14 l. 689/81. CP_ Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che dichiarava di aver proceduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese compensate almeno parzialmente. CP_ Non avendo depositato documentazione a sostegno di quanto affermato nella memoria difensiva, il giudice rinviava il procedimento e disponeva il deposito dell'atto di annullamento. Con successive note di trattazione scritta e all'odierna udienza l'opponente insisteva per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione chiedendo in ogni caso la condanna alle spese secondo il principio della CP_ soccombenza virtuale. chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione.
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e
1 proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E'noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come da documentazione prodotta, depositata su sollecitazione del giudicante attesa la necessità di verificare CP_ l'avvenuto annullamento dell'ordinanza, come dichiarato da nella memoria difensiva, e quindi CP_ l'interesse ad agire dell'opponente per l'annullamento dell'atto. ha depositato il provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione, che reca la data del 15/4/2025. La motivazione dell'annullamento è relativa all'impossibilità di provare il rispetto del termine decadenziale dei 90 giorni previsti dalla legge.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ Le spese seguono la soccombenza, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avendo emesso il provvedimento di annullamento solo in data 15/4/25, nonostante il ricorso in autotutela e comunque dopo la notifica del ricorso giurisdizionale e dopo avere depositato la memoria difensiva.
Esse vanno liquidate secondo il valore della causa, tenuto conto della limitata attività nella fase istruttoria e nella fase decisionale.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
2. Pone le spese di lite a carico di che liquida in € 1.300 oltre spese generali iva e cpa, con attribuzione al difensore antistatario.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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