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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
nella causa civile n.°172/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 5.2.2025 e promossa
d a
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Paolo CASETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via dei Partigiani n. 8, Bergamo, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Anna Maria GARELLIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
Einaudi n. 5, Torino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, n. °1753/2022, pubblicata il 14.7.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale e di merito: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma
dell'impugnata sentenza n. 1753/2022 del Tribunale di Bergamo, accogliere le
domande formulate dal sig. nei confronti della società Parte_1
appellata e per l'effetto, accertato e dichiarato che si è Controparte_1
verificata la cessione del contratto stipulato in data 18 marzo 2010 tra l'odierno
appellante e in capo a e che Controparte_3 Controparte_1
conseguentemente quest'ultima si è assunta le obbligazioni contemplate dal
contratto medesimo, accertato altresì che il sig. ha Parte_1
esercitato il diritto di opzione contemplato dal contratto de quo e che pertanto si
è perfezionato l'obbligo della società appellata di cedere a terzi o
alternativamente a riacquistare le pietre preziose ivi menzionate, voglia
condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a pagare all'odierno appellante Parte_1 l'importo capitale di € 24.900,00, corrispondente al valore del diamante
[...]
del peso di tre carati al valore di mercato del bene all'epoca CP_4
dell'esercizio del diritto di opzione;
in subordine, rilevato che il sig.
[...]
ha versato a in difetto di titolo alcuno, Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 12.900,00, voglia condannare in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire al sig. Parte_1
, ex art. 2033 c.c., il suddetto importo con aggiunta degli interessi legali
[...]
dalla data del 7 aprile 2010 fino alla data della concreta restituzione. Con la
rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“Nel merito Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e confermare la
sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n. 1753/2022 in data 30 giugno 2022
e pubblicata in data 14 luglio 2022 e comunque respingere ogni domanda
dell'appellante. Con onorari e spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato in data 19.06.2020, Parte_1
citava in giudizio al fine di ottenere l'accertamento
[...] Controparte_1
dell'intervenuto esercizio del diritto di opzione (diritto azionato con comunicazione a mezzo e-mail datata 2.07.2013), previsto da tre contratti di vendita di pietre preziose, da lui stipulati rispettivamente in data 18.3.2010,
1.8.2011 e 8.8.2012, nonché, l'accertamento del conseguente obbligo della società convenuta di riacquistare le pietre o di cederle a terzi, con condanna della stessa al pagamento di un corrispettivo totale di € 52.850,00 o, comunque, del valore di mercato dei preziosi al momento della comunicazione della volontà di esercitare l'opzione, a fronte del trasferimento alla stessa società della proprietà
delle pietre preziose oggetto dei contratti.
La società convenuta restava contumace ed in seguito la causa veniva convertita nel rito ordinario.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore riduceva e modificava le proprie domande: in particolare, rinunciava alla domanda di adempimento del diritto di opzione e al pagamento di € 22.000,00, relativi al contratto del 1.8.2011, così come all'adempimento dello stesso diritto e al versamento di € 5.950,00, relativamente al contratto dell'8.8.2012. L'attore insisteva, dunque, unicamente con riferimento alla domanda di adempimento e di versamento dell'importo di € 24.900,00 concernente il diamante “ ” da CP_4
tre carati, oggetto del contratto stipulato in data 18.3.2010.
Con sentenza n.° 1753/2022, il Tribunale di Bergamo dichiarava la carenza di legittimazione passiva di e respingeva le domande Controparte_1
dell'attore, dal momento che il suddetto contratto era stato stipulato tra
[...]
e con sede a Londra e non con la società Parte_1 Controparte_3
e non vi erano le condizioni per concludere che Controparte_1
quest'ultima fosse subentrata nel contratto originario.
Trattandosi, poi, di una decisione avente carattere rituale, il Tribunale riteneva preclusa non solo l'analisi del merito della causa, ma anche la valutazione della domanda avanzata in via subordinata dall'attore nella comparsa conclusionale
(indipendentemente dalla sua eventuale tardività), avente ad oggetto la ripetizione di quanto indebitamente percepito da ex art. 2033 c.c., a Controparte_1
titolo di corrispettivo per la vendita del diamante.
Da ultimo, a fronte della contumacia della società convenuta, il giudice non disponeva alcuna condanna al rimborso delle spese processuali.
Proponeva appello avverso detta decisione contestandone Parte_1
la fondatezza a cui resisteva Controparte_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 5.2.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva in capo alla società
convenuta non ritenendo sussistente alcuna prova dell'intervenuta cessione del contratto originariamente stipulato tra e Parte_1 CP_3
, nonché, nella parte in cui ha ritenuto precluso l'esame della domanda di
[...]
ripetizione dell'indebito soggettivo, formulata in via subordinata dall'attore nella comparsa conclusionale.
In particolare, con riguardo al primo punto oggetto di censura, l'appellante deduce che risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 1406 c.c. per la cessione del contratto ed il trasferimento delle obbligazioni da a Controparte_3 [...]
la quale non solo avrebbe ricevuto il pagamento di € 12.500,00 Controparte_1 per l'acquisto del diamante (che sarebbe comunque rimasto sempre in suo possesso), ma si sarebbe altresì impegnata, per iscritto, a rispettare le obbligazioni derivanti dalla conferma d'ordine, ossia a vendere il diamante e a corrispondere all'acquirente il suo valore di mercato, pari ad € 24.900,00.
Sotto altro profilo, parte appellante assume che, se anche non la si ritenesse subentrata nel rapporto contrattuale, sarebbe comunque Controparte_1
legittimata passiva relativamente alla richiesta di restituzione del minor importo di € 12.500,00, dalla stessa materialmente percepito ed oggetto di domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., dal momento che avrebbe adottato un comportamento non improntato alla buona fede, accettando senza obiezioni somme spettanti ad un altro soggetto e intrattenendo successivamente comunicazioni con l'acquirente, senza mai riconoscere l'errore commesso.
Di conseguenza, aggiunge che l'esame della domanda subordinata avrebbe determinato la reviviscenza della legittimazione passiva in capo a
[...]
Controparte_1
-----------------
L'esame degli atti e della documentazione versata in giudizio consente di ritenere infondato l'appello nella parte in cui ritiene provata l'intervenuta cessione del contratto, , stipulato tra e Parte_2 Parte_1 CP_3
[...]
Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, giova preliminarmente distinguere in conformità con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, espresso nella sentenza n.° 2951 del 16 febbraio 2016, tra la carenza di legittimazione attiva o passiva e la carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, infatti, la legittimazione processuale, attiene alla titolarità dell'interesse ad agire o a contraddire rispetto alla pretesa dedotta, sulla base delle allegazioni dell'attore; la titolarità del rapporto sostanziale, invece, riguarda l'effettiva esistenza del diritto o dell'obbligo dedotto in giudizio in capo alla parte convenuta o attrice.
Nel caso di specie, deve ritenersi legittimamente evocata Controparte_1
in giudizio, poiché è stata espressamente indicata da come Parte_1
controparte del rapporto dedotto.
Tuttavia, è altrettanto pacifico e non contestato che il contratto per cui è causa sia stato concluso in data 18.3.2010 da con la Parte_1 CP_3
, con sede a Londra, al numero 86 di Jermin Street e non con
[...] [...]
con sede in Bordighera in via Torino 1. Controparte_1
È, dunque, evidente che le due società siano soggetti giuridici distinti.
Tale circostanza, che attiene al profilo sostanziale della titolarità del rapporto giuridico, imponeva al giudice una diversa valutazione: non un difetto di legittimazione passiva della convenuta, ma l'infondatezza della domanda nel merito.
Come è noto, infatti, il principio fondamentale della relatività degli effetti contrattuali stabilisce che un contratto vincola esclusivamente le parti che lo hanno sottoscritto, salvo eccezioni previste dalla legge.
Di conseguenza, , per fondare la propria domanda nei Parte_1
confronti dell'odierna appellata, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un legame giuridico tra le due società, tale da giustificare l'estensione dell'obbligazione contrattuale dalla alla Controparte_3 Controparte_1
[...]
Giungendo, dunque, ad esaminare la tesi sostenuta dall'appellante circa l'asserito subentro della nel contratto originariamente stipulato con Controparte_1
la , va affermato, in conformità a quanto già correttamente Controparte_3
sostenuto dal giudice di primo grado, che tale argomentazione non può essere accolta, in quanto non sussistono i presupposti previsti dalla legge per la cessione del contratto.
L'art. 1406 c.c., infatti, disciplina la possibilità per una delle parti di trasferire a un terzo la propria posizione contrattuale, consentendone il subentro nel rapporto giuridico originario, ma a precise condizioni. In particolare, la cessione del contratto a prestazioni corrispettive è possibile solo qualora queste ultime non siano state ancora eseguite e vi sia il consenso esplicito dell'altro contraente.
Nel caso di specie, parte appellante non ha fornito alcuna prova concreta dell'esistenza di tale consenso, né che tale consenso sia stato manifestato prima dell'esecuzione del contratto.
Il semplice fatto che siano intercorsi contatti tra e la Parte_1 [...]
non è elemento sufficiente per configurare un'effettiva Controparte_1 cessione contrattuale, tanto più considerando che risultava essere cliente Pt_1
anche della per altre operazioni di acquisto di pietre Controparte_1
preziose, indipendenti dal contratto oggetto di causa.
A ciò, si aggiunga che le e-mail prodotte in giudizio non costituiscono un elemento idoneo a dimostrare tale pretesa cessione contrattuale, in quanto risalgono a luglio 2013, cioè, ad oltre tre anni dalla stipula del contratto in questione, datato 18.3.2010: tali scambi epistolari, infatti del tutto generici e privi di qualsivoglia riferimento al contratto de quo, ben potrebbero riferirsi ad una fase successiva all'esecuzione del contratto e, più precisamente, ai successivi contratti stipulati dall'appellante, in data 1.8.2011 e in data 8.8.2012, direttamente con
Controparte_1
Alla luce di tali considerazioni, non essendo dimostrata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 1406 c.c. per la cessione del contratto, la tesi prospettata da parte appellante deve ritenersi priva di fondamento.
Di conseguenza, in mancanza di elementi probatori atti a dimostrare che la
[...]
abbia assunto o riconosciuto in qualche modo l'obbligo Controparte_1
contrattuale originariamente gravante sulla , la domanda di Controparte_3
non può trovare accoglimento nei confronti della società Parte_1
appellata e la mancanza di un valido titolo giuridico che possa giustificare la sua pretesa economica determina, pertanto, l'infondatezza della richiesta di pagamento avanzata dall'appellante.
Da ultimo, per ciò che concerne la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito, che parte appellante lamenta non sia stata esaminata dal giudice di primo grado, si ritiene che la stessa sia stata correttamente respinta.
Tale decisione è giustificata dalla tardività della domanda, introdotta per la prima volta nella comparsa conclusionale, che, come noto, non può contenere domande nuove, in quanto avente funzione esclusivamente illustrativa e non modificativa del thema decidendum.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere confermata.
La soccombenza giustifica la condanna dell'appellante Parte_1
alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del Controparte_1
grado che si liquidano in complessivi € 3.397,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater D.P.R. n.° 115/2002, per porre a carico dell'appellante , l'onere del pagamento di un'ulteriore Parte_1
somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n.° 1753/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, pubblicata il 14.7.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della Parte_1 società delle spese del grado, liquidate come in parte Controparte_1
motiva;
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante
[...]
, l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo Parte_1
unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
nella causa civile n.°172/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 5.2.2025 e promossa
d a
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Paolo CASETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via dei Partigiani n. 8, Bergamo, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Anna Maria GARELLIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
Einaudi n. 5, Torino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, n. °1753/2022, pubblicata il 14.7.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale e di merito: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma
dell'impugnata sentenza n. 1753/2022 del Tribunale di Bergamo, accogliere le
domande formulate dal sig. nei confronti della società Parte_1
appellata e per l'effetto, accertato e dichiarato che si è Controparte_1
verificata la cessione del contratto stipulato in data 18 marzo 2010 tra l'odierno
appellante e in capo a e che Controparte_3 Controparte_1
conseguentemente quest'ultima si è assunta le obbligazioni contemplate dal
contratto medesimo, accertato altresì che il sig. ha Parte_1
esercitato il diritto di opzione contemplato dal contratto de quo e che pertanto si
è perfezionato l'obbligo della società appellata di cedere a terzi o
alternativamente a riacquistare le pietre preziose ivi menzionate, voglia
condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a pagare all'odierno appellante Parte_1 l'importo capitale di € 24.900,00, corrispondente al valore del diamante
[...]
del peso di tre carati al valore di mercato del bene all'epoca CP_4
dell'esercizio del diritto di opzione;
in subordine, rilevato che il sig.
[...]
ha versato a in difetto di titolo alcuno, Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 12.900,00, voglia condannare in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire al sig. Parte_1
, ex art. 2033 c.c., il suddetto importo con aggiunta degli interessi legali
[...]
dalla data del 7 aprile 2010 fino alla data della concreta restituzione. Con la
rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“Nel merito Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e confermare la
sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n. 1753/2022 in data 30 giugno 2022
e pubblicata in data 14 luglio 2022 e comunque respingere ogni domanda
dell'appellante. Con onorari e spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato in data 19.06.2020, Parte_1
citava in giudizio al fine di ottenere l'accertamento
[...] Controparte_1
dell'intervenuto esercizio del diritto di opzione (diritto azionato con comunicazione a mezzo e-mail datata 2.07.2013), previsto da tre contratti di vendita di pietre preziose, da lui stipulati rispettivamente in data 18.3.2010,
1.8.2011 e 8.8.2012, nonché, l'accertamento del conseguente obbligo della società convenuta di riacquistare le pietre o di cederle a terzi, con condanna della stessa al pagamento di un corrispettivo totale di € 52.850,00 o, comunque, del valore di mercato dei preziosi al momento della comunicazione della volontà di esercitare l'opzione, a fronte del trasferimento alla stessa società della proprietà
delle pietre preziose oggetto dei contratti.
La società convenuta restava contumace ed in seguito la causa veniva convertita nel rito ordinario.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore riduceva e modificava le proprie domande: in particolare, rinunciava alla domanda di adempimento del diritto di opzione e al pagamento di € 22.000,00, relativi al contratto del 1.8.2011, così come all'adempimento dello stesso diritto e al versamento di € 5.950,00, relativamente al contratto dell'8.8.2012. L'attore insisteva, dunque, unicamente con riferimento alla domanda di adempimento e di versamento dell'importo di € 24.900,00 concernente il diamante “ ” da CP_4
tre carati, oggetto del contratto stipulato in data 18.3.2010.
Con sentenza n.° 1753/2022, il Tribunale di Bergamo dichiarava la carenza di legittimazione passiva di e respingeva le domande Controparte_1
dell'attore, dal momento che il suddetto contratto era stato stipulato tra
[...]
e con sede a Londra e non con la società Parte_1 Controparte_3
e non vi erano le condizioni per concludere che Controparte_1
quest'ultima fosse subentrata nel contratto originario.
Trattandosi, poi, di una decisione avente carattere rituale, il Tribunale riteneva preclusa non solo l'analisi del merito della causa, ma anche la valutazione della domanda avanzata in via subordinata dall'attore nella comparsa conclusionale
(indipendentemente dalla sua eventuale tardività), avente ad oggetto la ripetizione di quanto indebitamente percepito da ex art. 2033 c.c., a Controparte_1
titolo di corrispettivo per la vendita del diamante.
Da ultimo, a fronte della contumacia della società convenuta, il giudice non disponeva alcuna condanna al rimborso delle spese processuali.
Proponeva appello avverso detta decisione contestandone Parte_1
la fondatezza a cui resisteva Controparte_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 5.2.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva in capo alla società
convenuta non ritenendo sussistente alcuna prova dell'intervenuta cessione del contratto originariamente stipulato tra e Parte_1 CP_3
, nonché, nella parte in cui ha ritenuto precluso l'esame della domanda di
[...]
ripetizione dell'indebito soggettivo, formulata in via subordinata dall'attore nella comparsa conclusionale.
In particolare, con riguardo al primo punto oggetto di censura, l'appellante deduce che risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 1406 c.c. per la cessione del contratto ed il trasferimento delle obbligazioni da a Controparte_3 [...]
la quale non solo avrebbe ricevuto il pagamento di € 12.500,00 Controparte_1 per l'acquisto del diamante (che sarebbe comunque rimasto sempre in suo possesso), ma si sarebbe altresì impegnata, per iscritto, a rispettare le obbligazioni derivanti dalla conferma d'ordine, ossia a vendere il diamante e a corrispondere all'acquirente il suo valore di mercato, pari ad € 24.900,00.
Sotto altro profilo, parte appellante assume che, se anche non la si ritenesse subentrata nel rapporto contrattuale, sarebbe comunque Controparte_1
legittimata passiva relativamente alla richiesta di restituzione del minor importo di € 12.500,00, dalla stessa materialmente percepito ed oggetto di domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., dal momento che avrebbe adottato un comportamento non improntato alla buona fede, accettando senza obiezioni somme spettanti ad un altro soggetto e intrattenendo successivamente comunicazioni con l'acquirente, senza mai riconoscere l'errore commesso.
Di conseguenza, aggiunge che l'esame della domanda subordinata avrebbe determinato la reviviscenza della legittimazione passiva in capo a
[...]
Controparte_1
-----------------
L'esame degli atti e della documentazione versata in giudizio consente di ritenere infondato l'appello nella parte in cui ritiene provata l'intervenuta cessione del contratto, , stipulato tra e Parte_2 Parte_1 CP_3
[...]
Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, giova preliminarmente distinguere in conformità con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, espresso nella sentenza n.° 2951 del 16 febbraio 2016, tra la carenza di legittimazione attiva o passiva e la carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, infatti, la legittimazione processuale, attiene alla titolarità dell'interesse ad agire o a contraddire rispetto alla pretesa dedotta, sulla base delle allegazioni dell'attore; la titolarità del rapporto sostanziale, invece, riguarda l'effettiva esistenza del diritto o dell'obbligo dedotto in giudizio in capo alla parte convenuta o attrice.
Nel caso di specie, deve ritenersi legittimamente evocata Controparte_1
in giudizio, poiché è stata espressamente indicata da come Parte_1
controparte del rapporto dedotto.
Tuttavia, è altrettanto pacifico e non contestato che il contratto per cui è causa sia stato concluso in data 18.3.2010 da con la Parte_1 CP_3
, con sede a Londra, al numero 86 di Jermin Street e non con
[...] [...]
con sede in Bordighera in via Torino 1. Controparte_1
È, dunque, evidente che le due società siano soggetti giuridici distinti.
Tale circostanza, che attiene al profilo sostanziale della titolarità del rapporto giuridico, imponeva al giudice una diversa valutazione: non un difetto di legittimazione passiva della convenuta, ma l'infondatezza della domanda nel merito.
Come è noto, infatti, il principio fondamentale della relatività degli effetti contrattuali stabilisce che un contratto vincola esclusivamente le parti che lo hanno sottoscritto, salvo eccezioni previste dalla legge.
Di conseguenza, , per fondare la propria domanda nei Parte_1
confronti dell'odierna appellata, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un legame giuridico tra le due società, tale da giustificare l'estensione dell'obbligazione contrattuale dalla alla Controparte_3 Controparte_1
[...]
Giungendo, dunque, ad esaminare la tesi sostenuta dall'appellante circa l'asserito subentro della nel contratto originariamente stipulato con Controparte_1
la , va affermato, in conformità a quanto già correttamente Controparte_3
sostenuto dal giudice di primo grado, che tale argomentazione non può essere accolta, in quanto non sussistono i presupposti previsti dalla legge per la cessione del contratto.
L'art. 1406 c.c., infatti, disciplina la possibilità per una delle parti di trasferire a un terzo la propria posizione contrattuale, consentendone il subentro nel rapporto giuridico originario, ma a precise condizioni. In particolare, la cessione del contratto a prestazioni corrispettive è possibile solo qualora queste ultime non siano state ancora eseguite e vi sia il consenso esplicito dell'altro contraente.
Nel caso di specie, parte appellante non ha fornito alcuna prova concreta dell'esistenza di tale consenso, né che tale consenso sia stato manifestato prima dell'esecuzione del contratto.
Il semplice fatto che siano intercorsi contatti tra e la Parte_1 [...]
non è elemento sufficiente per configurare un'effettiva Controparte_1 cessione contrattuale, tanto più considerando che risultava essere cliente Pt_1
anche della per altre operazioni di acquisto di pietre Controparte_1
preziose, indipendenti dal contratto oggetto di causa.
A ciò, si aggiunga che le e-mail prodotte in giudizio non costituiscono un elemento idoneo a dimostrare tale pretesa cessione contrattuale, in quanto risalgono a luglio 2013, cioè, ad oltre tre anni dalla stipula del contratto in questione, datato 18.3.2010: tali scambi epistolari, infatti del tutto generici e privi di qualsivoglia riferimento al contratto de quo, ben potrebbero riferirsi ad una fase successiva all'esecuzione del contratto e, più precisamente, ai successivi contratti stipulati dall'appellante, in data 1.8.2011 e in data 8.8.2012, direttamente con
Controparte_1
Alla luce di tali considerazioni, non essendo dimostrata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 1406 c.c. per la cessione del contratto, la tesi prospettata da parte appellante deve ritenersi priva di fondamento.
Di conseguenza, in mancanza di elementi probatori atti a dimostrare che la
[...]
abbia assunto o riconosciuto in qualche modo l'obbligo Controparte_1
contrattuale originariamente gravante sulla , la domanda di Controparte_3
non può trovare accoglimento nei confronti della società Parte_1
appellata e la mancanza di un valido titolo giuridico che possa giustificare la sua pretesa economica determina, pertanto, l'infondatezza della richiesta di pagamento avanzata dall'appellante.
Da ultimo, per ciò che concerne la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito, che parte appellante lamenta non sia stata esaminata dal giudice di primo grado, si ritiene che la stessa sia stata correttamente respinta.
Tale decisione è giustificata dalla tardività della domanda, introdotta per la prima volta nella comparsa conclusionale, che, come noto, non può contenere domande nuove, in quanto avente funzione esclusivamente illustrativa e non modificativa del thema decidendum.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere confermata.
La soccombenza giustifica la condanna dell'appellante Parte_1
alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del Controparte_1
grado che si liquidano in complessivi € 3.397,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater D.P.R. n.° 115/2002, per porre a carico dell'appellante , l'onere del pagamento di un'ulteriore Parte_1
somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n.° 1753/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, pubblicata il 14.7.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della Parte_1 società delle spese del grado, liquidate come in parte Controparte_1
motiva;
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante
[...]
, l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo Parte_1
unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao