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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/11/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3118/2024
TRIBUNALE DI LIVORNO
All'udienza tenuta il 27/11/2025 nella causa nrg 3118/2024 innanzi al Giudice dott.ssa Sara
Micheletti per gli opponenti l'avv. Merlini, oggi sostituito dall'avv. Francesco Puccetti il quale conclude come da note conclusive, per l'opposta compare l'avv. Aracri, il quale con- clude come da note conclusive.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciando ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3118/2024 con OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 IN RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopres- so il difensore avv. IN RE
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MER- Parte_2 C.F._2
NI RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IN RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_3 C.F._3 RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difen- sore avv. IN RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4 IN RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopres- so il difensore avv. IN RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_5 C.F._5 RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difen- sore avv. IN RE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARACRI ANTONIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GRANDE N. 230 LIVORNOpresso il difenso- re avv. ARACRI ANTONIA
CONVENUTO/I
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni agli atti delle parti.
In fatto e in diritto
Il presente procedimento trae origine da due distinte opposizioni a ingiunzioni fiscali emes- se ai sensi del R.D. 639/1910, per le quali questo Giudicante ha disposto la riunione stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
In entrambi i procedimenti poi riuniti, ed a favore di tutti gli opponenti è stata disposta, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, in quan- to è stata ritenuta presumibilmente fondata l'opposizione in punto di eccepita prescrizione, nonchè per presunta carenza del titolo esecutivo nei confronti di alcuni coobbligati.
In giudizio si è costituita la contestando le eccezioni di prescrizione avanzate da- CP_1
gli opponenti, ed eccependo l'avvenuto riconoscimento del debito e l'efficacia del predetto riconoscimento anche nei confronti dei coobbligati solidali
La causa veniva trattenuta in decisioni sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
2 L'opposizione deve ritenersi meritevole di accoglimento.
L'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti è, infatti, fondata.
Rispetto all'ingiunzione di pagamento del 4.3.2017, notificata il22.9.17, è da ritenersi che il primo atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione, sia la lettera contenente la richiesta di pagamento del 6.12.2022, ricevuta dal sig. il 3.1.23. Pt_1
Applicandosi al caso di specie la prescrizione quinquennale deve ritenersi prescritto il cre- dito di per i canoni di locazione richiesti nell'ingiunzione del 2017 che sono i mede- CP_1
simi azionati con l'ingiunzione oggetto di opposizione, che si riferisce al periodo 2012-
2015.
Nessuno degli atti interruttivi posti in essere dalla può essere, infatti, ritenuto idoneo CP_1
a interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i coobbligati, tenuto anche conto che le figlie dell'assegnatario e , non potevano essere ritenute coobbligate Pt_1 Pt_2 Pt_3
solidali per il periodo antecedente la loro maggiore età.
Deve altresì ritenersi inefficace nei confronti degli altri coobbligati il riconoscimento del debito operato dal solo Sig. in data 14.09.2018, e ciò secondo il dettato Parte_1
di legge ed il prevalente orientamento giurisprudenziale. A tale atto può riconoscersi effica- cia nei soli riguardi del sottoscrittore, risultando, di contro, inidoneo ad interrompere la pre- scrizione nei confronti dei coobligati solidali.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
accoglie l'opposizione dichiarando prescritti per le ragioni di cui in parte motiva i crediti di cui alle ingiunzioni fiscali oggetto di causa.
3 Condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti, spese che CP_1 liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in data 27 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
dott. Sara Micheletti
4
TRIBUNALE DI LIVORNO
All'udienza tenuta il 27/11/2025 nella causa nrg 3118/2024 innanzi al Giudice dott.ssa Sara
Micheletti per gli opponenti l'avv. Merlini, oggi sostituito dall'avv. Francesco Puccetti il quale conclude come da note conclusive, per l'opposta compare l'avv. Aracri, il quale con- clude come da note conclusive.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciando ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3118/2024 con OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 IN RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopres- so il difensore avv. IN RE
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MER- Parte_2 C.F._2
NI RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. IN RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_3 C.F._3 RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difen- sore avv. IN RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4 IN RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopres- so il difensore avv. IN RE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_5 C.F._5 RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difen- sore avv. IN RE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARACRI ANTONIA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GRANDE N. 230 LIVORNOpresso il difenso- re avv. ARACRI ANTONIA
CONVENUTO/I
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni agli atti delle parti.
In fatto e in diritto
Il presente procedimento trae origine da due distinte opposizioni a ingiunzioni fiscali emes- se ai sensi del R.D. 639/1910, per le quali questo Giudicante ha disposto la riunione stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
In entrambi i procedimenti poi riuniti, ed a favore di tutti gli opponenti è stata disposta, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, in quan- to è stata ritenuta presumibilmente fondata l'opposizione in punto di eccepita prescrizione, nonchè per presunta carenza del titolo esecutivo nei confronti di alcuni coobbligati.
In giudizio si è costituita la contestando le eccezioni di prescrizione avanzate da- CP_1
gli opponenti, ed eccependo l'avvenuto riconoscimento del debito e l'efficacia del predetto riconoscimento anche nei confronti dei coobbligati solidali
La causa veniva trattenuta in decisioni sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
2 L'opposizione deve ritenersi meritevole di accoglimento.
L'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti è, infatti, fondata.
Rispetto all'ingiunzione di pagamento del 4.3.2017, notificata il22.9.17, è da ritenersi che il primo atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione, sia la lettera contenente la richiesta di pagamento del 6.12.2022, ricevuta dal sig. il 3.1.23. Pt_1
Applicandosi al caso di specie la prescrizione quinquennale deve ritenersi prescritto il cre- dito di per i canoni di locazione richiesti nell'ingiunzione del 2017 che sono i mede- CP_1
simi azionati con l'ingiunzione oggetto di opposizione, che si riferisce al periodo 2012-
2015.
Nessuno degli atti interruttivi posti in essere dalla può essere, infatti, ritenuto idoneo CP_1
a interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i coobbligati, tenuto anche conto che le figlie dell'assegnatario e , non potevano essere ritenute coobbligate Pt_1 Pt_2 Pt_3
solidali per il periodo antecedente la loro maggiore età.
Deve altresì ritenersi inefficace nei confronti degli altri coobbligati il riconoscimento del debito operato dal solo Sig. in data 14.09.2018, e ciò secondo il dettato Parte_1
di legge ed il prevalente orientamento giurisprudenziale. A tale atto può riconoscersi effica- cia nei soli riguardi del sottoscrittore, risultando, di contro, inidoneo ad interrompere la pre- scrizione nei confronti dei coobligati solidali.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
accoglie l'opposizione dichiarando prescritti per le ragioni di cui in parte motiva i crediti di cui alle ingiunzioni fiscali oggetto di causa.
3 Condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti, spese che CP_1 liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in data 27 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
dott. Sara Micheletti
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