Ordinanza collegiale 1 marzo 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2024, proposto da
LA TA, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Fragapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mariamichaela Li Volti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FR IS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della Determinazione dirigenziale n. DD 7171 del 01.12.2023 della Dirigente del Dipartimento Servizi Interni – Divisione del Persona della Città di Torino, in parte qua , avente ad oggetto: “ selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 10 posti nell’area degli istruttori – istruttore amministrativo, (S.P. 06/23). Recepimento graduatoria di merito e approvazione graduatoria finale ”, con la quale è stata recepita la graduatoria di merito formata all’esito della indicata selezione, ed è stata approvata la graduatoria finale;
- della graduatoria medesima, pubblicata in data 1° dicembre 2023, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione 427;
- dei successivi scorrimenti in graduatoria, nella parte in cui hanno ignorato la posizione del ricorrente;
- di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, anteriore e successivo, compresi i verbali di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi; i verbali della Commissione esaminatrice, ivi compresi i giudizi finali;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente al riconoscimento dei titoli dedotti e deducendi in sede di selezione con conseguente rideterminazione della relativa posizione in graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. SA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione dirigenziale n. 3263 del 16 giugno 2023 è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di dieci posti, nell’area degli istruttori - istruttore amministrativo - S.P. 06/23 - e approvato il relativo bando.
Il bando contiene un apposito paragrafo denominato “ Valutazione dei titoli ” nel quale è affermato che “ La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso ” (cfr. pag. 8).
Due sono le tipologie di titoli oggetto di valutazione: a) titoli di servizio e b) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per accedere alla selezione.
Quanto ai primi il bando precisa che potranno essere assegnati “ fino a 10 punti per le esperienze lavorative in ambito amministrativo maturate negli ultimi dieci anni differenziando i punteggi annui attribuibili a seconda se le esperienze siano state prestate alle dipendenze del Comune di Torino o alle dipendenze di altre Amministrazioni in categoria/area inferiore, pari o superiore a quella dei posti messi a concorso ”.
Nella tabella successiva è riportato il dettaglio dei punteggi ed è altresì precisato che le tipologie di servizi valutabili sono suddivise in due macro aree: “ servizio con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato od in somministrazione presso il Comune di Torino ” e “ servizio con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato od in somministrazione presso altro Ente pubblico ” (cfr. pag. 9).
Quanto ai titoli di studio ulteriori, il bando elenca i titoli che saranno valutati e tra questi rientrano i “ Tirocini extracurriculari effettuati presso la Città di Torino attinenti ” ai quali è attribuito un punteggio di 0,20.
In data 30 giugno 2023 il ricorrente ha presentato istanza di partecipazione che ha compilato come segue:
a. nella sezione “ Esperienze lavorative in ambito amministrativo ”, al quesito “ Hai esperienze lavorative in ambito amministrativo con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o in somministrazione con profilo amministrativo presso il Comune di Torino? ” ha risposto “ Sì ”. Ha nuovamente risposto “ Sì ” al successivo quesito “ Contratto a tempo determinato ”. Ha invece risposto “ No ” agli altri quesiti, compreso l’ultimo, che recita “ Hai esperienze lavorative in ambito amministrativo con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o in somministrazione con profilo amministrativo presso altri enti pubblici diversi dal Comune di Torino? ”;
b. nella sezione “ Ulteriori titoli di carattere universitario, post-universitario o tirocini ” ha dichiarato di aver svolto tre diversi tirocini extracurriculari effettuati presso la Città di Torino che ha così descritto: i) “ corso per ausiliario del traffico presso la scuola Bussi ” che avrebbe conseguito in data 8 ottobre 2003; ii) “ prestato servizio presso gli uffici del Comando del corpo di Polizia Municipale di Torino ” che avrebbe conseguito in data 2 novembre 2010; iii) “ prestato servizio presso la sezione di Polizia Municipale 1° Centro ” che avrebbe conseguito in data 5 novembre 2018.
Espletate la preselezione e la prova scritta, la commissione esaminatrice si è riunita in data 9 ottobre 2023 per procedere alla valutazione dei titoli.
La commissione non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente né per i titoli di servizio, non essendo stato reperito alcun periodo di servizio in Torino, né per i titoli formativi, non risultando alcun tirocinio extracurriculare in Torino.
All’esito della prova orale, svoltasi in data 14 novembre 2023, il ricorrente si è collocato in posizione n. 427 nella graduatoria pubblicata in data 1° dicembre 2023.
Con atto notificato in data 29 gennaio 2024, il ricorrente ha censurato in parte qua l’anzidetta graduatoria, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 4, 5 e 6 l. n. 241/1990 s.m.i.) e/o di principio generale. eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore, istruttoria errata, omessa in parte qua, tuzioristica, superficiale. Violazione del principio inquisitorio e della iniziativa officiosa del responsabile del procedimento e del dovere di tutela di buona fede e affidamento del privato. Violazione dei principi di adeguatezza e completezza della istruttoria procedimentale. Violazione dei doveri di imparzialità, terzietà, buon andamento, soccorso istruttorio, legalità e giustizia procedimentale, due process of law. Violazione del dovere di leale collaborazione. Difetto di motivazione. Illegittimità derivata ”;
II. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. eccesso di potere per difetto di motivazione, e per difetto grave d’istruttoria. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei principi generali sullo svolgimento delle prove selettive di accesso al pubblico impiego di cui al d.P.R. 487/1994 e d.lgs. 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. Carenza di motivazione e istruttoria. Illegittimità derivata ”.
Il Comune di Torino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 217 del 1° marzo 2024, la Sezione, per un verso, ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora e, per altro verso, ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
In data 15 luglio 2024 il ricorrente ha depositato istanza di prelievo.
In data 30 dicembre 2024 il ricorrente ha rinunciato alla propria posizione di graduatoria n. 427 nel concorso oggetto di giudizio, all’atto dell’assunzione alle dipendenze del Comune di Collegno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese; in particolare, il Comune di Torino ha eccepito l’improcedibilità del ricorso “ per cessata la materia del contendere ”.
Alla odierna udienza pubblica il Collegio ha dato avviso a verbale di possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; quindi la causa è passata in decisione.
Preliminarmente il Collegio osserva che, muovendo dalla considerazione per cui il ricorrente ha chiesto l’accertamento “ del diritto … al riconoscimento dei titoli dedotti e deducendi in sede di selezione con conseguente rideterminazione della relativa posizione in graduatoria ” (cfr. pag. 2 del ricorso), in seguito alla rinuncia alla propria posizione di graduatoria nell’ambito del concorso indetto dal Comune di Torino (cfr. documento avente a oggetto la “ Rinuncia alla posizione di idoneo in graduatoria S.P. 06/23 della Città di Torino per assunzione da parte di altro Ente ”, depositato in data 5 dicembre 2025 da parte resistente), è venuto meno l’interesse concreto e attuale del medesimo a essere assunto alle dipendenze del Comune di Torino.
Infatti, benché la graduatoria sia stata condivisa con un altro Ente, il Comune di Torino ne è rimasto comunque l’unico titolare, riservandosi il diritto di poterla scorrere e di convocare anche gli idonei che eventualmente avessero già accettato la proposta del Comune di Collegno, salvo loro espressa rinuncia, ciò che si è verificato nel caso di specie.
Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tuttavia, poiché il ricorrente chiede che venga riconosciuta – con ogni consequenziale statuizione – la soccombenza, quantomeno virtuale, della Amministrazione intimata, e che la stessa venga condannata alle spese del procedimento ex art. 26 c.p.a., occorre esaminare brevemente il merito della controversia.
Il ricorso appare infondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990; il ricorrente si duole del fatto che siano stati disconosciuti i sette anni di servizio in posizione di comando presso i servizi amministrativi della Polizia Locale del Comune di Torino, corrispondenti a 8,4 punti e i tre anni (2020/2023) di servizio amministrativo, che il ricorrente aveva maturato presso GTT al tempo della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, corrispondenti a 3 ulteriori punti, per un totale massimo di dieci punti per le esperienze lavorative, nonché del disconoscimento di n. 3 “ tirocini extracurricolari ”, corrispondenti complessivamente a 0,6 punti.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Per costante giurisprudenza “ il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio ” (Cons. Stato, Sez. VII, 30 ottobre 2025, n. 8434; Cons. Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4377; Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2479).
Invero, il ricorrente ha dichiarato titoli non posseduti ( id est , essere stato un dipendente a tempo determinato del Comune di Torino presso il quale invece lavorava in quanto comandato da GTT) e ha omesso titoli che avrebbe potuto utilmente richiamare ( id est , essere stato dipendente di GTT).
Innanzitutto, non è possibile valorizzare i sette anni trascorsi in posizione di comando presso il Comune di Torino, in quanto il bando (non oggetto di impugnazione) contemplava l’assegnazione di un punteggio per i servizi discendenti da “ contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato od in somministrazione presso il Comune di Torino ” e tale non è il comando di diritto pubblico, il quale, pur presentando affinità rispetto alla somministrazione di lavoro, è disposto di norma con provvedimento dell’amministrazione per far fronte alle esigenze dell’ente di destinazione, che ne sopporta, conseguentemente, gli oneri economici direttamente connessi all’attività lavorativa. Il comando di cui agli artt. 56 del d.P.R. n. 3/1957, 30 e 70 del D.lgs. n. 165/2001 determina una precaria utilizzazione del dipendente presso un soggetto diverso da quello nel cui ordinamento egli è inserito, senza l’effetto di modificarne lo stato giuridico, né di costituire con tale diverso soggetto un nuovo o diverso rapporto di impiego, ma solo di creare nell’impiegato l’obbligo di prestare servizio nell’interesse immediato del diverso ente e di essere sottoposto al relativo potere gerarchico, mentre lo stato giuridico ed economico dell’impiegato stesso resta regolato alla stregua dell’ordinamento proprio dell’ente comandante. Per effetto del comando l’assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente, non modificando il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizza alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell’originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l’ente destinatario delle prestazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1490; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 11 luglio 2012, n. 1201; Cass. civ., Sez. lavoro, 3 marzo 2021, n. 5819).
Quanto agli anni trascorsi alle dipendenze di GTT, essi non possono essere valutati ai fini dell’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, poiché il ricorrente nulla ha dichiarato in proposito al momento della domanda di ammissione al concorso. Tale omissione deve essere ascritta unicamente al ricorrente in base al principio di autoresponsabilità. Il bando ha esplicitato che la valutazione doveva essere effettuata in base ai titoli dichiarati al momento della domanda, precludendo alla commissione una valutazione postuma dei titoli non dichiarati, pena la violazione della lex specialis che costituisce un atto di auto-vincolo non suscettibile di essere disatteso.
Quanto poi ai titoli di formazione, l’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, ha legittimamente ritenuto che nessuno dei tre titoli vantati fosse assimilabile a un tirocinio formativo ‘attinente’.
Anche il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce l’asserita mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale, è privo di pregio. I criteri di valutazione sono stati approvati nella seduta del 9 ottobre 2023, prima dell’inizio dei colloqui che si sono svolti a partire dal 18 ottobre 2023, come riportato nel verbale n. 10 del 9 ottobre 2023. Costituisce ius receptum il principio in base al quale “ La valutazione può tradursi anche in un mero voto numerico il quale, in mancanza di una norma che imponga la motivazione discorsiva, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione della valutazione, che si ricava dalla predeterminazione dei criteri di valutazione da cui desumere la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate ” (Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2023, n. 4923).
In ogni caso, in ragione della particolarità e della parziale novità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
SA PA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA PA | RO PE |
IL SEGRETARIO