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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.2665/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come aggiornato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma
Cartabia”), all'udienza collegiale del 26.11.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t. sig. , con sede legale in Paduli (BN), alla C.da Parte_2
Saglieta/Zona Industriale, rappresentata e difesa dall' Avvocato Antonio Troisi, (C.F.
) e dall'Avvocato Franco Errico, (C.F. C.F._1 Email_1
) presso i cui uffici è elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata, in virtù di procura ad litem, in Apice (BN) al viale Della Libertà 14;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., sig. Troiso Antonio, (C.F. , con sede in Apice C.F._3
(BN), alla piazza dell'Industria 2, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianpiero Marallo
(C.F. ) e presso quest'ultimo C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Benevento – Seconda sez.
Civile - pubblicata in data 09.12.2022, r.g. n. 2611/2017, repert. N. 3160/2022 del
09.12.2022, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con decreto ingiuntivo n. 651/2017 del 04/05/2017 (R.G. 2611/2017), il Tribunale di
Benevento ingiungeva alla il pagamento in favore della istante Controparte_1 [...]
della somma di € 14.815,68, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, nonché le Parte_1
spese della procedura monitoria, pari ad euro 540,00 per onorari, ed € 145,50 per esborsi, IVA
e CPA, nonché il rimborso spese generali e le spese successive occorrende.
A seguito della rituale notifica del riferito titolo monitorio, la proponeva Controparte_1
opposizione dinanzi al Tribunale di Benevento (iscritta al R.G. n. 1723/2013), mediante atto di citazione del 12/06/2017 con cui eccepiva: la nullità, la illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
l'infondatezza della pretesa che aveva prodotto il decreto ingiuntivo;
il grave inadempimento della Parte_1
Sulla base di tali contestazioni, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
1. “… Dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto
[…], e, quindi, revocarlo;
”
2. In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto per la infondatezza della pretesa che lo ha prodotto […];
3. Ritenere e dichiarare comunque non dovute le somme richieste dalla
[...]
con il ricorso monitorio;
Parte_1
4. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, […] dichiarare risolto con effetto retroattivo il contratto relativo ai lavori di escavazione del pozzo artesiano intercorso con la Controparte_1
5. Conseguentemente condannare la […] al pagamento Parte_1
della somma di € 12.200,00 corrispondente all'importo versato a titolo di acconto in data 14.9.2016 ed indebitamente percepito dalla oltre Parte_1
gli interessi dalla data del versamento;
6. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario spese generali, maggiorate di iva e c.p.a. come per legge;
”
In data 16/10/2017 si costituiva l'opposta odierna appellante Parte_1
principale, chiedendo la conferma e la concessione della provvisoria esecutività del decreto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 19 ingiuntivo opposto ed eccependo l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione, nonché l'inammissibilità e l'improponibilità, chiedendone il rigetto.
Il giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Ritenuta l'ammissibilità della prova per testi articolata dalle parti, e valutata l'opportunità di un accertamento tecnico, ne disponeva l'espletamento.
Veniva nominato l'Ing. in qualità di C.T.U. e veniva autorizzato l'impiego Persona_1
della per le operazioni di verifica del pozzo artesiano oggetto di causa. Parte_3
Il giudice, all'esito dell'istruttoria compiuta, ritenendo la causa matura per la decisione, all'udienza del 09/09/2022 riservava il giudizio in decisione concedendo i termini ex art. 190
c.p.c.
Con Sentenza n. 2604/2022 del 08/12/2022, pubblicata il 09/12/2022, il Tribunale di
Benevento, in composizione monocratica, accogliendo l'opposizione proposta da CP_1
così statuiva:
[...]
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 651/2017 (R.R. nr.1723/2017) del 26.04.2017 reso dal Tribunale di Benevento, emesso nei confronti della Controparte_1
b) Dichiara che nulla è dovuto dalla alla Controparte_1 [...]
se non già quanto corrisposto;
Parte_1
c) Respinge la domanda riconvenzionale posta dalla e dunque Controparte_1 dichiara che nulla è dovuto a quest'ultima dalla Parte_1
[...]
d) Compensa le spese di lite tra le parti;
e) Pone definitivamente le spese del CTU a carico di ambedue le parti in egual misura.
Con atto di citazione notificato il 31/05/2023, la Parte_1 proponeva appello avverso la suddetta sentenza e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Previo annullamento e/o modifica della sentenza del Tribunale di Benevento n.2604/2022, pubblicata in data 09.12.2022, emessa nell'ambito del giudizio civile contrassegnato R.G.
n. 2611/2017;
1)-rigettare in toto l'opposizione a D.I. del Tribunale di Benevento n. 651/2017 del
27.04.2017, perché inammissibile, improponibile ed infondata sia in fatto che in diritto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 19 per tutte le motivazioni innanzi esposte, con conferma del provvedimento monitorio innanzi indicato;
2)-porre le spese del C.T.U. in relazione al giudizio di primo grado interamente ed in via definitiva a carico della parte richiedente condannando la stessa Controparte_1
appellata a rimborsare in favore della società appellata Parte_1
la somma di Euro 5.108,00 sborsata in via provvisoria in favore del C.T.U. Ing. Per_1
designato, come si evince dalla copia di numero due bonifici prodotti in via telematica.
3)-condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, ricorrendo i presupposti di legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori di distrattari.
Il giudizio, rubricato al n. r.g. 2665/2023, veniva assegnato alla IX Sezione Civile, relatore dott. Giuliano Tartaglione e successivamente, con decreto del 02/05/2024 di ripartizione dei fascicoli del ruolo predetto, era assegnato al Presidente dott. Eugenio
Forgillo.
Con comparsa del 09/06/2022 la si costituiva contestando l'avverso Controparte_1 gravame ed eccependone in via preliminare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità; nel merito, censurava l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto;
inoltre proponeva appello incidentale avverso la suddetta sentenza.
All'esito della prima udienza del 28/11/2023, svolta mediante in deposito telematico di note scritte, la Corte rigettava l'istanza di rinnovazione della C.T.U. proposta dall'appellante incidentale, in quanto ritenuta superflua, e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 26/11/2024, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 26/11/2024, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica la causa può essere decisa nel merito, nel quale, sostanzialmente, la società committente di alcune opere per la realizzazione di un pozzo artesiano, la rifiuta il Controparte_1 pagamento all'asserito realizzatore deducendo l'inadempimento e Parte_1 chiedendo la restituzione dell'acconto di €. 12.200,00 a suo tempo corrisposto.
Di contro, l'appaltatore, assume di avere realizzato correttamente le opere e di aver diritto all'integrale pagamento del saldo per il quale, invero, ricorse al tribunale di Benevento con richiesta di decreto ingiuntivo, risultando, tuttavia, soccombente nel relativo processo d'opposizione.
Secondo le postume giustificazioni fornite da dopo aver Parte_1 CP_1 ricevuto l'opera eseguita senza contestazione alcuna non sono idonee a giustificare l'omissione del pagamento del saldo giacché la trivellazione eseguita a regola d'arte e l'espurgo fino alla chiarificazione delle acque effettuato a valle dimostravano l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, semmai essendo imputabile alla diversa ditta chiamata arbitrariamente dal committente ad installare la pompa di sollevamento il problema del mancato funzionamento successivamente riscontrato.
**
Per esigenze di logicità della decisione è necessario pronunciarsi preliminarmente sull'appello incidentale proposto dalla con cui la società opponente, odierna Controparte_1 appellante incidentale, censura il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto articolata nel giudizio di prime cure.
In particolare, la sentenza di primo grado è contestata nella parte in cui, da pag. 3 a pag. 5, il
Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del contratto per violazione di norme imperative, in quanto proposta tardivamente nella memoria di replica e, in ogni caso, in quanto non idonea ad incidere sulla causa del contratto, tanto da determinarne la nullità assoluta.
Il giudice di prime cure sottolineava la natura amministrativa-regionale della disciplina volta alla regolamentazione dell'attività di scavo di pozzi per l'intercettazione dell'acqua nel sottosuolo;
inoltre, chiariva che tale disciplina generale non pone alcun limite al prelievo di acque dal sottosuolo da parte del proprietario del pozzo stesso. Il fatto che il legislatore
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 19 attribuisca la competenza a regolamentare tale materia alle Regioni dimostra che la finalità di tali norme è anzitutto di tutela dell'equilibrio idrogeologico, tant'è, affermava il giudice di primo grado, che tale procedimento amministrativo va semplificandosi con il deposito di una
S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività). Inoltre, secondo il giudice del Tribunale di Benevento, un ulteriore elemento sintomatico della portata di tale disciplina è la diffusa prassi amministrativa per cui viene concessa una sanatoria ai pozzi realizzati in assenza della suddetta autorizzazione, quindi in violazione di detta disciplina regolatoria. Dunque, il giudice non escludeva che anche in questo caso potesse esservi sanatoria. Infine, il giudice concludeva negando la necessità di rilevare d'ufficio tale nullità, vista la scarsa pregnanza della questione sulla causa del contratto.
L'appellante incidentale, impugna tale capo di sentenza rilevandone Controparte_1
l'illogicità, ingiustizia, erroneità e contraddittorietà.
In primo luogo, secondo la la statuizione è errata laddove dichiara Controparte_1
l'inammissibilità dell'eccezione di nullità proposta nella memoria ex art. 190 c.p.c., trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo, la richiamando pedissequamente l'art. 6 e 38 del Controparte_1
Regolamento n. 12 del 2012 della Regione Campania e l'art. 96 del D.Lgs. n. 152 del 2006, afferma che le parti avrebbero dovuto richiedere ed ottenere l'autorizzazione preliminare alla realizzazione del pozzo e che ciò non avvenne. Dunque, secondo l'appellante incidentale, la violazione di tali norme avrebbe dovuto costituire vizio insanabile della pattuizione e determinarne l'illiceità.
Infine, sulla statuizione del giudice afferente la sanatoria dell'opera realizzata in assenza di autorizzazione, la rileva un ulteriore errore;
ciò in quanto, vista la mancata Controparte_1 proroga del termine previsto per l'autodenuncia, risulta oramai preclusa la possibilità di ricevere un provvedimento di sanatoria dell'opera realizzata.
Il motivo è infondato.
Pur ricordata la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di nullità del contratto, per contrasto con norme imperative, questa Corte ritiene corretta la statuizione del giudice di prime cure sul punto. Visto il carattere amministrativo e l'appartenenza “regionale” della regolamentazione in materia di realizzazione di pozzi per l'intercettazione di acqua nel sottosuolo, la portata di tali fonti del diritto è di tipo secondario e non primario;
dunque, non è condivisibile l'inclusione delle stesse tra le norme imperative.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 19 Tale conclusione è confortata dalla finalità di tutela dell'equilibrio idrogeologico attribuita alla suddetta regolamentazione. Al contrario, se si fosse trattato di norme attuative di principi imperativi dell'ordinamento giuridico, il legislatore avrebbe disciplinato omogeneamente tale settore. Inoltre, il passaggio, da parte delle Regioni, da procedure complesse a procedure di liberalizzazione che prevedono il semplice deposito da parte del privato di una Segnalazione
Certificata di Inizio Attività, è ulteriormente sintomatico della volontà delle stesse Regioni di semplificare tali attività di autorizzazione, sicché, ferma restando la possibilità di irrogazione delle previste sanzioni tanto a carico della che della non CP_1 Parte_1 sembra possibile ricondurre la violazione nella categoria delle “norme imperative”, alla stregua, ad esempio, di quanto accade per la conclusione di accordi per la realizzazione di immobili totalmente abusivi, per i quali la giurisprudenza oramai unanime sancisce la nullità del contratto intercorso tra committente e appaltatore, con tutte le conseguenze del caso in tema di contratti nulli.
La mancata rilevazione della nullità del contratto, da parte del giudice di primo grado non configura, dunque, un'ipotesi di violazione degli obblighi imposti dalla legge. Nel caso di specie, il giudice non rilevando la sussistenza delle condizioni, previste dalla legge per dichiarare la nullità del contratto per violazione di norme imperative, ha correttamente omesso di rilevare il vizio.
Circa l'impossibilità, secondo l'appellante incidentale, di ricevere la sanatoria dell'opera realizzata in assenza di un'autorizzazione dall'amministrazione competente, questa Corte rileva il non corretto comportamento non soltanto della società Parte_1
la quale, nonostante la presumibile conoscenza di tale obbligo, ha provveduto ad
[...] eseguire l'opera in assenza della suddetta autorizzazione, ma anche della la Controparte_1
quale altrettanto presumibilmente aveva contezza di tale obbligo e, nonostante ciò, non ha provveduto alla proposizione di un'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione. Ha, quindi, lo stesso proprietario del fondo commissionato un'opera per la quale occorreva preventivamente una specifica autorizzazione amministrativa.
Pertanto, visto il principio ignorantia legit non excusat, entrambe le parti hanno consapevolmente proceduto alla realizzazione dell'opera in assenza della necessaria autorizzazione. Dunque, entrambe le parti subiranno le conseguenze di tale inadempienza, non determinando la mancata proroga del termine per l'autodenuncia un motivo per la riforma della sentenza di primo grado, ricordato, ancora una volta, trattarsi di violazione non determinante violazione di norma imperativa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 19 **
Parte appellante, con l'unico complesso motivo, impugna la Parte_1
sentenza di primo grado, da pag. 6 a 16, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dunque, per erronea e travisata interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie, e del principio di cui all'art. 2697 c.c. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ricostruito i fatti e valutato gli elementi a fondamento della decisione.
Ciò, in quanto il giudice affermava nel medesimo tempo fatti contrapposti, e cioè che:
- il CTU non aveva avuto piena conoscenza del manufatto – per mancato accesso all'opera nella sua interezza - e quindi non aveva raggiunto risultati inoppugnabili;
- l'elaborato realizzato dal CTU non era esente da vizi.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha fondato la decisione su mere ipotesi e presunzioni del CTU, tralasciando, invece, le risultanze istruttorie. Ad avviso dell'appellante, la relazione del CTU afferma cose errate e non accertate;
inoltre, egli ritiene che il CTU abbia realizzato la relazione formulando valutazioni di merito, vietate espressamente dalla legge.
Pertanto, la ritiene che la relazione del CTU sia affetta da Parte_1
vizi logici, giuridici e tecnici;
il giudice di prime cure ha omesso di considerare i fatti accertati in giudizio, quali: la completa esecuzione dell'opera da parte di
[...]
nei tempi e con le modalità concordate nel preventivo;
la consegna e la Parte_1
contestuale accettazione dei lavori tramite la sottoscrizione del buono di consegna;
l'intervento di altra impresa per la posa in opera della pompa di apprensione dell'acqua, a cui si era opposta notificando una Racc.ta A/R in cui Parte_1 invitava l'appellata ad astenersi dall'eseguire qualsiasi intervento e con cui declinava ogni responsabilità; infine, dalle dichiarazioni rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
L'appellante, inoltre, ritiene che l'intervento di altro operatore, per l'installazione della pompa di apprensione dell'acqua, determini la liberazione dalla responsabilità per i vizi dell'opera della Parte_1
Infine, parte appellante rileva la violazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto, avendo l'appellata accettato per facta concludentia l'opera Controparte_1
terminata, gravava sulla stessa l'onere di provare: l'esistenza dei vizi, l'imputabilità di questi alla l'utilizzo di materiale diverso da quello Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 19 preventivamente concordato, l'esistenza di un contratto da cui risultassero difformità rispetto ai lavori effettivamente svolti.
Tale motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito i fatti e valutato gli elementi a sua disposizione. L'elaborato realizzato dal CTU è esente da vizi logici, tecnici e giuridici;
lo stesso non risulta, in alcuna delle sue parti, frutto di valutazioni di merito compiute dal
CTU.
Secondo questa Corte, l'attività istruttoria svolta è pienamente conforme alle prescrizioni di professionalità, diligenza, precisione ed onestà, tant'è che lo stesso Consulente ha esplicitamente dichiarato di non poter rispondere dettagliatamente ai quesiti formulati dal giudice, essendo, nel dettaglio, necessarie altre più approfondite ispezioni.
Ciò premesso, tuttavia, l'attività svolta è stata comunque proficua ed ha permesso al
Consulente di giungere a conclusioni caratterizzate da assoluta coerenza e condivisibiltà.
Le molteplici e possibili ipotesi individuate come cause dei vizi dell'opera portano tutte ad attribuire la responsabilità alla la quale, come risulta Parte_1 dalla perizia, non ha eseguito la stessa a regola d'arte.
Sul punto giova rammentare come la abbia fatto procedere alla installazione CP_1 di una pompa all'interno della trivellazione eseguita nonostante già vi fosse qualche contrasto tra le parti sulle opere realizzate, al punto che la aveva Parte_1
diffidato per iscritto la committente dal procedere in autonomia. Giova altresì rilevare come la pompa calata nel pozzo si sia incastrata ad una profondità di circa 220 metri e non sia stato più possibile estrarla, nonostante i molteplici tentativi effettuati in vario modo, anche da parte del c.t.u. e della società specializzata da lui chiamata a coadiuvarlo. In sintesi, non è possibile convalidare il dato che la trivellazione sia stata effettivamente portata sino a 300 metri, né perché vi sia stato incastro della pompa installata da società terza rispetto agli attuali litiganti.
E', tuttavia, fondamentale osservare come il c.t.u. di primo grado abbia rilevato <Non avendo potuto liberare il pozzo dalla pompa non ci sono informazioni sulla continuità della sezione lungo tutta la profondità e soprattutto nel punto di criticità nel quale la pompa si è bloccata.
E' necessario però evidenziare una perplessità sulla tipologia di tubazione utilizzata dalla
Dalle informazioni presenti nell'Allegato 1 risulta essere stata posata una Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 19 tubazione diametro 210 mm spessore 3 mm per 265,00 m e per 36,00 m di tubazione diametro 210 mm spessore 4 mm oltre allo spurgo del pozzo (Allegato1).
Nelle note di osservazione integrative del C.T. P della Dott. Parte_1
quest'ultimo dichiara che “ ….completato il foro si è proceduto a calare la Per_2
colonna di tubazione in acciaio carbonico diametro 193 mm spessore 4 mm e diametro
210 mm spessore 4 mm…..>>.
In sintesi, per dichiarazione confessoria della stessa parte appaltatrice, un utilizzo di una tubazione con diametro inferiore a quello preventivato dalla che non era Parte_4
mai emersa né dagli atti né dalle interlocuzioni durante le operazioni peritali e contribuisce a non dare sicurezza sul diametro.
Tuttavia, proprio in quanto proveniente dalla stessa parte interessata, confessoriamente più attendibile di ogni altra deduzione al riguardo ed in grado di giustificare, con altro grado di verosimiglianza, il motivo per il quale la pompa calata a circa 220 metri si è incastrata.
D'altra parte, se il pozzo doveva avere una profondità di 300 metri ma a circa 220 la pompa calata dall'alto si è bloccata è verosimile che ciò possa essere avvenuto per un (non indifferente) restringimento della sezione delle tubazioni installate. Né paiono convincenti le successive giustificazioni di un errore materiale in cui sarebbe incorso il consulente di parte della nella redazione delle proprie osservazioni alla c.t.u. giacché è, Parte_1
invece, del tutto verosimile che le cose siano andate proprio nel modo sopra descritto per palesare gli inconvenienti riscontrati.
D'altra parte è pur vero che se un corpo calato dall'alto è sceso sino ad oltre 200 metri di profondità senza problemi, non si comprende per quale motivo proprio a questa profondità abbia dovuto bloccarsi. L'unica spiegazione più plausibile è proprio nella strozzatura imputabile al diverso diametro dei tubi.
Ciò considerato, dunque, l'intervento d'installazione della pompa di apprensione dell'acqua da parte di un operatore terzo non spoglia la Parte_1 dalla responsabilità per i vizi dell'opera, la quale non fu realizzata a regolata d'arte.
Sotto un diverso aspetto, in omaggio al principio di diligenza qualificata, il cui rispetto è previsto per la realizzazione di attività professionali, la non Parte_1
è spogliata dalla responsabilità per i vizi dell'opera realizzanda.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 19 In altre parole, anche se le tubazioni corrispondessero a quelle preventivate, la
[...]
non sarebbe esonerata dal rispetto della diligenza qualificata Parte_1 nell'individuazione della dimensione funzionale all'uso che dovesse farsene.
Secondo le regole ordinarie di diligenza, chi deve eseguire un'opera funzionante per la realizzazione dell'interesse palesato dalla controparte, deve farsi carico di proporre un lavoro che a cose fatte corrisponda a quella finalità. Non basta, dunque, assumere di aver installato tubazioni conformi al preventivo, se queste, pacificamente, non fossero astrattamente idonee a consentire l'utilizzo normale dell'opera che la Controparte_1
aveva proposto di realizzare.
Proprio perché ci si era rivolti ad una società specializzata del settore, sarebbe stato del tutto logico attendersi che le tubazioni proposte fossero conformi alle aspettative, non essendo, di contro, plausibile che la volesse installare proprio quelle Controparte_1
tubazioni inidonee in modo tale da rendere inservibile il pozzo artesiano preventivato.
Anzi, sul punto giova rilevare come la contrattazione antecedente alle opere sia sorprendentemente lacunosa giacché a fronte di una richiesta, presumibilmente verbale della , la elaborò un preventivo via mail datato 24.08.2016 a dir CP_1 Parte_1
poco generico, nel quale erano indicate solo le quantità occorrenti per metro lineare e per sezioni di tubazioni, senza minimamente peritarsi di dettagliare il proprio lavoro o, comunque, di specificare se per le caratteristiche fornite esso fosse anche funzionale alle esigenze del cliente. Insomma, una singolare superficialità da ambo le parti condizionante particolarmente la vicenda.
Rafforzano dette conclusioni le valutazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado nella parte in cui scrive < In primo luogo si ritiene che gli spessori di 3mm e
4 mm utilizzati siano sottodimensionati rispetto alle caratteristiche del terreno ed alla profondità di 300 m del pozzo. Sarebbe stato necessario scegliere uno spessore di 6 mm tale da garantire la resistenza alla spinta naturale del terreno (argille) attraversate nel corso della trivellazione e alle sollecitazioni impresse durante la posa in opera.
La scelta della tubazione con spessore sottodimensionato, in queste circostanze, può determinare il restringimento anche puntuale del diametro.
Inoltre, anche se non riportato nel preventivo, durante le operazioni peritali è emerso che
l'azienda ha utilizzato un tubo filtro artigianale con feritoie ricavate con Parte_1
taglio plasma.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 19 Il tubo filtro si ottiene eseguendo una serie di tagli del tubo, che riducono la resistenza a centimetro quadrato del tubo impiegato, consentendo inoltre, il passaggio di materiale limoso, soprattutto nel caso in cui il ghiaino drenante posto intorno al tubo non svolga, per una errata posa in opera, la sua funzione in maniera adeguata.
Una ulteriore considerazione è necessaria sull'utilizzo di una tubazione dello spessore che varia da 3 mm a 4 mm. Questo scostamento può creare problemi alle caratteristiche di continuità e resistenza nel perimetro circolare delle saldature. Proprio in corrispondenza dei punti di saldatura può venir meno la continuità di resistenza alle spinte. In fine, se fossero stati utilizzati come affermato dal CTP tubazioni con diametri di
193 mm e 210 mm, mancando la regola di accoppiamento del diametro, la pompa appoggiandosi sulla così detta “tazza”, determinata dallo scostamento dei diametri diversi, si può essere bloccata>>.
Si tratta di conclusioni senz'altro condivisibili e rilevanti, non essendovi, d'altra parte, alcuna logica spiegazione per la quale un tubo perfettamente liscio e regolare per la sua intera lunghezza debba provocare un improvviso incastro di un pezzo calato dall'alto per ben 220 metri senza problemi.
Dette conclusioni si coniugano alla perfezione con le ulteriori osservazioni del tecnico, nella parte in cui scrive <<…. In zone argillose, come nel caso di specie, la regola d'arte vuole che non si trascuri il diametro del foro e quindi lo spessore del drenaggio che deve essere di almeno 10/15 centimetri lungo tutto il perimetro del tubo di acciaio e per tutta la profondità del pozzo. In questo caso, il diametro della perforazione sarebbe dovuto essere di almeno 390/410 mm ma in realtà è pari a 300 mm (vedi allegato1).
L'omogeneità su tutta la lunghezza del pozzo delle caratteristiche del drenaggio in termini sia di dimensioni, sia di distribuzione dei suoi componenti viene garantita attraverso l'apposizione di distanziali sulla faccia esterna del tubo in acciaio che, nel caso di specie, non sono stati previsti.
Quest'aspetto è particolarmente importante nei terreni argillosi perché permette di mantenere l'intercapedine tra foro e tubazione nella quale si inserisce il ghiaino che, se costipato bene tra il foro ed il tubo, stabilizzandosi, previene eventuali assestamenti dovuti alle “spanciature” delle argille, rigonfiamenti e collassamenti naturali, favorendo solo ed esclusivamente il passaggio dell'acqua.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 19 In ultimo, si ritiene poco opportuna la scelta del filtro eseguito artigianalmente attraverso tagli al plasma che oltre ad inficiare le caratteristiche del tubo, come già sottolineato in precedenza, non garantiscono l'efficacia dovuta in queste condizioni di terreni argillosi e limosi.
Era auspicabile che la scelta ricadesse su tubazione micro-fessurata o filtri spiroso, in alternativa, su filtri a ponte (presenti in commercio da circa 30 anni), che hanno un buon rapporto qualità/prezzo e sono ottimi in terreni come quello di specie>>.
Insomma, lungi dal trattarsi di mere congetture teoriche (come allega la , il Parte_1
consulente ha fornito ipotesi di lavoro assolutamente plausibili e tecnicamente condivisibili, cercando di spiegare, dati alla mano, perché il lavoro effettuato dalla presentava criticità già a tavolino, con una plausibile chiave di lettura di Parte_1 quanto accaduto a seguito dell'incastro della pompa calata dall'alto, d'altra parte non facilmente giustificabile in altro modo, ribadito ancora una volta che una sezione assolutamente costante delle tubazioni giammai avrebbe potuto giustificare un incastro dopo 220 metri di profondità ben dovendosi la pompa incastrare molto prima se non all'imboccatura se si trattava di inidoneità in concreto della stessa.
E', quindi, del tutto plausibile un blocco in corrispondenza di una restrizione della sezione complessiva della tubazione, certamente non imputabile a o alla ditta che CP_1
calava la pompa, ma ad un errore progettuale o di realizzazione della ditta realizzatrice del pozzo.
Non a caso il consulente ritiene … <La mancata esecuzione secondo la regola d'arte, può aver determinato una o più ipotesi descritte precedentemente, come ad esempio un puntuale restringimento della sezione del pozzo, un cedimento di una saldatura dei pezzi che costituiscono la tubazione o la creazione di uno scalino, e quindi un ostacolo al passaggio, dovuto al mancato accoppiamento di diametro insieme ad un errore di saldatura>>.
D'altra parte, sia pur nella limitata rilevanza di una consulenza stragiudiziale di parte, è pur vero come il geologo dr. già nel maggio 2017, a pochissimi mesi dalla CP_2
presunta conclusione dei lavori (settembre 2016) abbia ipotizzato qualche anomalia nella esecuzione dei lavori per aver rinvenuto l'impossibilità di emungere acqua dal nuovo pozzo per la presenza di materiali solidi in sospensione, attribuibile probabilmente alla mancata o cattiva esecuzione della fase finale dello “sviluppo e spurgo del pozzo” a cura
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 13 di 19 della ditta esecutrice L'ipotesi di lavoro, per quanto limitata agli Parte_1
aspetti geologici, appare in linea con le conclusioni del c.t.u. circa la inutilizzabilità sin dal primo momento dello scavo per qualche errore sicuramente imputabile all'esecutore.
Esecutore che lungi dal palesare quella necessaria buona fede e diligenza nella esecuzione del contratto, si è subito arroccato nella strenua difesa di posizione, sostenendo apoditticamente e senz'altra collaborazione, di aver effettuato il lavoro a regola d'arte e dover essere pagato per intero, senza neppure sentire l'onere di prestare quella ordinaria garanzia contrattuale assicurata dal codice civile in conseguenza delle denunzie di inidoneità nel giro di pochi giorni più volte sollevate dal committente. Perdippiù, a fronte delle denunzie dei vizi, lo stesso appaltatore si è premurato di diffidare la da CP_1
far intervenire in loco altri esecutori per risolvere il problema denunziato, intendendo implicitamente ottenere l'effetto di essere completamente pagato, lasciando poi il committente al suo destino. Il che non è conforme alle regole di comportamento leale e collaborativo imposte dal codice civile.
Sotto altro aspetto, la violazione dell'art. 2697 c.c., rilevata da parte appellante, non sussiste nella decisione impugnata;
sicché il principio dell'accettazione, per facta concludentia, dell'opera terminata, non opera nei fatti di causa. Invero, la consegna del
“buono” da parte di a non costituisce Parte_1 Controparte_1 accettazione dell'opera da parte di quest'ultima. In primo luogo, in quanto lo stesso buono era comprensivo di una clausola in cui si indicava il termine di cinque giorni per la contestazione dell'opera e la mail inviata dalla , per quanto disconosciuta dalla CP_1
lo conferma. Parte_1
In secondo luogo, il suddetto “buono” non conteneva alcun esplicito riferimento all'accettazione dell'opera stessa;
dunque, la portata giuridica di tale documento non è assimilabile ad una dichiarazione di accettazione dell'opera nella sua interezza con contestuale liberazione dell'esecutore. A ben vedere, neppure sarebbe astrattamente configurabile detta liberatoria in assenza di riscontri effettivi della funzionalità del pozzo: essendo, infatti, la trivellazione funzionale alla realizzazione di un pozzo artesiano, evidentemente l'interesse del committente non era alla realizzazione dello scavo in se – normalmente inutile per un utente medio – ma alla funzionalizzazione dell'intero pozzo in vista dell'obiettivo previsto. Funzionalizzazione che non poteva certo dirsi verificata con la semplice trivellazione e spurgo ma dovendosi prospetticamente vedersi realizzata
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 14 di 19 proprio con l'installazione del necessario motore e delle altre parti necessarie per il funzionamento del pozzo artesiano.
All'evidenza, pertanto, il cliente non avrebbe avuto altro modo per riscontrare l'esattezza dell'adempimento se non dopo la verifica del completamento della stessa mediante installazione del motore e degli altri accessori occorrenti;
con la conseguenza che il semplice “buono” rilasciato dopo i lavori vale solo a certificarne l'avvenuta esecuzione, non già la correttezza e bontà in relazione al bene interesse obiettivo del cliente.
Inoltre, come specificato dall'appellata, la stessa ha successivamente provveduto a contestare la non corretta esecuzione dei lavori, sicché è concretamente impossibile assegnare il valore di “accettazione” a detti elementi.
Che, inoltre, la contestazione sia tardiva perché non effettuata nei 5 giorni previsti dal
“buono” consegnato il giorno di presunta conclusione dei lavori, è da escludere perché vi sono in atti le mail inviate alla esecutrice e la convenzione esistente tra le parti relativa all'utilizzo di posta elettronica semplice e non certificata fa presumere, nonostante generiche opposizioni da parte di l'avvenuta ricezione, come d'altra parte, Parte_1
anche quelle prima e dopo la suddetta mail.
Le superiori conclusioni conducono iniquivocamente ad escludere che possa Parte_1
esigere il pagamento del saldo del prezzo convenuto, essendo accertato il suo inadempimento (ancorché non grave, come si dirà appena oltre).
**
Con il secondo motivo, parte appellata-appellante incidentale , impugna la CP_1
sentenza, da pag. 5 a 10, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per mancata declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della
[...]
Reputa l'appellante incidentale la decisione illogica, ingiusta e Parte_1
contraddittoria, in quanto il giudice:
- pur accertando i vizi lamentati dall'opponente
- pur accertando la cattiva esecuzione dell'opera
- pur accertando il mancato diritto dell'opposta di pretendere il pagamento del saldo del prezzo non ha riconosciuto alla committente il diritto alla restituzione di quanto Controparte_1
pagato a titolo di acconto ad essa Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 15 di 19 L'appellante incidentale prosegue in merito all'onere della prova, gravante sul committente, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, evidenziando come il giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito al committente l'onere di provare i vizi dell'opera.
In realtà, afferma l'appellante incidentale, l'onere della prova gravante sul committente riguarda unicamente la fonte del diritto vantato in giudizio;
pur avendo il giudice riconosciuto il corretto adempimento dell'onere della prova da parte della committente, non ha poi valutato tale elemento ai fini della risoluzione del contratto. Secondo
l'impugnante, il giudice, non ritenendo sufficiente la prova, avrebbe dovuto ordinare la prosecuzione delle indagini peritali, ma non limitarsi a rigettare la domanda di risoluzione ritualmente proposta;
richiesta di rinnovazione della ctu rinnovata in questa sede di appello.
Richiede la stessa l'escussione dei testimoni già ammessi dal Tribunale Controparte_1
di Benevento, insistendo perché sia dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze istruttorie da cui emergono due elementi: in primo luogo, risulta che l'esecuzione dei lavori non è stata realizzata a regola d'arte da in secondo luogo, risulta che i vizi da cui è Parte_1 affetta l'opera, pur essendo ricongiungibili all'errata esecuzione dei lavori, non escludono il concorso colposo della la quale, non curandosi dell'invito della Controparte_1
di desistere dal far intervenire un operatore terzo per Parte_1
l'istallazione della pompa, ha ritenuto di dover procedere a tale intervento. Tale scelta ha configurato un comportamento non favorevole e collaborativo alla corretta esecuzione della prestazione, da parte della ed inoltre ha posto Parte_1
condizioni favorevoli ad una alterazione dello stato dei luoghi.
Di fatto, la situazione determinatasi dopo l'esecuzione delle opere da parte della avrebbe dovuto a chiedere al giudice un accertamento Parte_1 Controparte_1 tecnico preventivo per accertare lo stato dei luoghi, anziché estromettere l'appaltatore e procedere in autonomia a far installare da altra ditta una pompa di sollevamento acque, poi rivelatasi inidonea all'uso perché incastrata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 16 di 19 Pertanto, visto il comportamento poco collaborativo della committente e Controparte_1
vista l'assenza di una prova che imputi inequivocamente l'inutilizzabilità del pozzo alla non sussiste causa di risoluzione del contratto per Parte_1
inadempimento, poiché non è dimostrato, dalla relazione del CTU, che l'inutilizzabilità del pozzo sia diretta conseguenza del lavoro svolto dalla Parte_1
Le superiori deduzioni non sono incompatibili – come assume la – con le CP_1
conclusioni adottate dal giudice di prime cure;
è imputabile alla mancanza di progetto a monte, la problematicità riscontrata, in quanto non ha permesso di far comprendere se l'incastro della pompa sia imputabile in modo certo alla installazione di tubi di più piccola sezione, a manovra imperita della ditta installatrice, a perforazione inferiore allo stimato, a pompa inidonea o a cattivo o errato “sviluppo e spurgo del pozzo” (come ipotizza in quest'ultimo caso il geologo di parte).
Né sarebbe possibile ex post ricostruire in modo certo i fatti proprio perché lo stato dei luoghi è stato alterato unilateralmente dalla , la quale ben avrebbe potuto e CP_1
dovuto (in ragione della diffida scritta di richiedere al giudice Parte_1
un accertamento tecnico preventivo per fotografare lo stato dei luoghi prima di procedere autonomamente alla installazione di una pompa servendosi di una ditta terza, senza neppure premurarsi di una attestazione di compatibilità da parte di chi aveva realizzato la trivellazione.
Insomma, una serie di superficialità da parte di , a cominciare dalla mancanza CP_1 di un vero e proprio “progetto” (magari autorizzato dall'autorità amministrativa), che non danno certezza sull'assoluto inadempimento della Parte_1
Superficialità che non sarebbero neppure superabili col più volte richiesto (da ambo le parti) supplemento di attività peritali dirette al recupero della pompa oramai definitivamente incastrata a circa 220 metri di profondità. Di là degli enormi costi occorrenti per una operazione dal dubbio esito (specie se correlati al valore dell'odierna causa), a distanza di tanti anni dalla trivellazione (2016) è certamente da escludere possa oggi ricostruirsi ragione e torto di ciascuno in ragione della notoria variabilità degli strati sottostanti la crosta terrestre, specie quando interessati, come nel caso in esame, da importanti movimenti di acque, in grado di alterare significativamente lo stato dei luoghi anche in soli pochi mesi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 17 di 19 In altri termini, pur sussistendo sicuramente un inadempimento, relativo alle modalità di progettazione (neppure imputabile all'appaltatore, in assenza di prove al riguardo) e di esecuzione dei lavori da parte di relativo al sezionamento delle tubazioni e Parte_1
allo sviluppo e spurgo del pozzo, lo stesso non è qualificabile come “grave” ed è, dunque, inidoneo a determinare la risoluzione del contratto a termini del codice civile.
Al fine di escludere la gravità dell'inadempimento rileva, ancora una volta, l'osservazione relativa alla mancanza di conoscenza, per colpa della , da parte di CP_1 Parte_1 dell'essenzialità della sezione costante della tubazione sino a 300 metri di profondità, con la conseguenza speculare dell'inadempimento non grave, in grado di giustificare il pagamento parziale del prezzo corrisposto in acconto.
Analoghe conclusioni debbono farsi in merito allo spurgo del pozzo, certamente eseguito in corrispondenza della conclusione dei lavori di trivellazione, con tanto di accettazione della contestuale, ancorché posta in dubbio nella bontà già nei giorni CP_1 successivi, senza, tuttavia, che emergano elementi univoci al riguardo dell'importanza dell'inadempimento.
Insomma, concorrono plurime ragioni per le quali, a fronte di una certa superficialità nella elaborazione di una proposta progettuale adeguata e di un riscontro postumo oggettivo, possa univocamente dirsi esservi totale e grave inadempimento dell'esecutore.
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In definitiva, entrambi gli appelli vanno rigettati.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza derivante dal rigetto di entrambi gli appelli, principale e incidentale, sussistono i presupposti di all'art. 92, comma
2, c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese del grado.
Sussistono, a carico di entrambe le società appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di appello notificato dopo il 30.1.2013 (Cass.
Sez. Un. n. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 18 di 19 incidentale proposto dalla avverso e per la riforma della Sentenza del Controparte_1
Tribunale di Benevento n. 2604/2022, pubblicata il 09/12/2022, così statuisce:
- Rigetta entrambi gli appelli proposti e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- Dichiara integralmente compensate le spese del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale per il Parte_1 Controparte_1
pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.2665/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., come aggiornato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma
Cartabia”), all'udienza collegiale del 26.11.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t. sig. , con sede legale in Paduli (BN), alla C.da Parte_2
Saglieta/Zona Industriale, rappresentata e difesa dall' Avvocato Antonio Troisi, (C.F.
) e dall'Avvocato Franco Errico, (C.F. C.F._1 Email_1
) presso i cui uffici è elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata, in virtù di procura ad litem, in Apice (BN) al viale Della Libertà 14;
APPELLANTE
E
(P.IVA ) in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., sig. Troiso Antonio, (C.F. , con sede in Apice C.F._3
(BN), alla piazza dell'Industria 2, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianpiero Marallo
(C.F. ) e presso quest'ultimo C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Benevento – Seconda sez.
Civile - pubblicata in data 09.12.2022, r.g. n. 2611/2017, repert. N. 3160/2022 del
09.12.2022, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con decreto ingiuntivo n. 651/2017 del 04/05/2017 (R.G. 2611/2017), il Tribunale di
Benevento ingiungeva alla il pagamento in favore della istante Controparte_1 [...]
della somma di € 14.815,68, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, nonché le Parte_1
spese della procedura monitoria, pari ad euro 540,00 per onorari, ed € 145,50 per esborsi, IVA
e CPA, nonché il rimborso spese generali e le spese successive occorrende.
A seguito della rituale notifica del riferito titolo monitorio, la proponeva Controparte_1
opposizione dinanzi al Tribunale di Benevento (iscritta al R.G. n. 1723/2013), mediante atto di citazione del 12/06/2017 con cui eccepiva: la nullità, la illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
l'infondatezza della pretesa che aveva prodotto il decreto ingiuntivo;
il grave inadempimento della Parte_1
Sulla base di tali contestazioni, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
1. “… Dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto
[…], e, quindi, revocarlo;
”
2. In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto per la infondatezza della pretesa che lo ha prodotto […];
3. Ritenere e dichiarare comunque non dovute le somme richieste dalla
[...]
con il ricorso monitorio;
Parte_1
4. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, […] dichiarare risolto con effetto retroattivo il contratto relativo ai lavori di escavazione del pozzo artesiano intercorso con la Controparte_1
5. Conseguentemente condannare la […] al pagamento Parte_1
della somma di € 12.200,00 corrispondente all'importo versato a titolo di acconto in data 14.9.2016 ed indebitamente percepito dalla oltre Parte_1
gli interessi dalla data del versamento;
6. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario spese generali, maggiorate di iva e c.p.a. come per legge;
”
In data 16/10/2017 si costituiva l'opposta odierna appellante Parte_1
principale, chiedendo la conferma e la concessione della provvisoria esecutività del decreto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 19 ingiuntivo opposto ed eccependo l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione, nonché l'inammissibilità e l'improponibilità, chiedendone il rigetto.
Il giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Ritenuta l'ammissibilità della prova per testi articolata dalle parti, e valutata l'opportunità di un accertamento tecnico, ne disponeva l'espletamento.
Veniva nominato l'Ing. in qualità di C.T.U. e veniva autorizzato l'impiego Persona_1
della per le operazioni di verifica del pozzo artesiano oggetto di causa. Parte_3
Il giudice, all'esito dell'istruttoria compiuta, ritenendo la causa matura per la decisione, all'udienza del 09/09/2022 riservava il giudizio in decisione concedendo i termini ex art. 190
c.p.c.
Con Sentenza n. 2604/2022 del 08/12/2022, pubblicata il 09/12/2022, il Tribunale di
Benevento, in composizione monocratica, accogliendo l'opposizione proposta da CP_1
così statuiva:
[...]
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 651/2017 (R.R. nr.1723/2017) del 26.04.2017 reso dal Tribunale di Benevento, emesso nei confronti della Controparte_1
b) Dichiara che nulla è dovuto dalla alla Controparte_1 [...]
se non già quanto corrisposto;
Parte_1
c) Respinge la domanda riconvenzionale posta dalla e dunque Controparte_1 dichiara che nulla è dovuto a quest'ultima dalla Parte_1
[...]
d) Compensa le spese di lite tra le parti;
e) Pone definitivamente le spese del CTU a carico di ambedue le parti in egual misura.
Con atto di citazione notificato il 31/05/2023, la Parte_1 proponeva appello avverso la suddetta sentenza e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Previo annullamento e/o modifica della sentenza del Tribunale di Benevento n.2604/2022, pubblicata in data 09.12.2022, emessa nell'ambito del giudizio civile contrassegnato R.G.
n. 2611/2017;
1)-rigettare in toto l'opposizione a D.I. del Tribunale di Benevento n. 651/2017 del
27.04.2017, perché inammissibile, improponibile ed infondata sia in fatto che in diritto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 19 per tutte le motivazioni innanzi esposte, con conferma del provvedimento monitorio innanzi indicato;
2)-porre le spese del C.T.U. in relazione al giudizio di primo grado interamente ed in via definitiva a carico della parte richiedente condannando la stessa Controparte_1
appellata a rimborsare in favore della società appellata Parte_1
la somma di Euro 5.108,00 sborsata in via provvisoria in favore del C.T.U. Ing. Per_1
designato, come si evince dalla copia di numero due bonifici prodotti in via telematica.
3)-condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, ricorrendo i presupposti di legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori di distrattari.
Il giudizio, rubricato al n. r.g. 2665/2023, veniva assegnato alla IX Sezione Civile, relatore dott. Giuliano Tartaglione e successivamente, con decreto del 02/05/2024 di ripartizione dei fascicoli del ruolo predetto, era assegnato al Presidente dott. Eugenio
Forgillo.
Con comparsa del 09/06/2022 la si costituiva contestando l'avverso Controparte_1 gravame ed eccependone in via preliminare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità; nel merito, censurava l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto;
inoltre proponeva appello incidentale avverso la suddetta sentenza.
All'esito della prima udienza del 28/11/2023, svolta mediante in deposito telematico di note scritte, la Corte rigettava l'istanza di rinnovazione della C.T.U. proposta dall'appellante incidentale, in quanto ritenuta superflua, e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 26/11/2024, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 26/11/2024, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica la causa può essere decisa nel merito, nel quale, sostanzialmente, la società committente di alcune opere per la realizzazione di un pozzo artesiano, la rifiuta il Controparte_1 pagamento all'asserito realizzatore deducendo l'inadempimento e Parte_1 chiedendo la restituzione dell'acconto di €. 12.200,00 a suo tempo corrisposto.
Di contro, l'appaltatore, assume di avere realizzato correttamente le opere e di aver diritto all'integrale pagamento del saldo per il quale, invero, ricorse al tribunale di Benevento con richiesta di decreto ingiuntivo, risultando, tuttavia, soccombente nel relativo processo d'opposizione.
Secondo le postume giustificazioni fornite da dopo aver Parte_1 CP_1 ricevuto l'opera eseguita senza contestazione alcuna non sono idonee a giustificare l'omissione del pagamento del saldo giacché la trivellazione eseguita a regola d'arte e l'espurgo fino alla chiarificazione delle acque effettuato a valle dimostravano l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, semmai essendo imputabile alla diversa ditta chiamata arbitrariamente dal committente ad installare la pompa di sollevamento il problema del mancato funzionamento successivamente riscontrato.
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Per esigenze di logicità della decisione è necessario pronunciarsi preliminarmente sull'appello incidentale proposto dalla con cui la società opponente, odierna Controparte_1 appellante incidentale, censura il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto articolata nel giudizio di prime cure.
In particolare, la sentenza di primo grado è contestata nella parte in cui, da pag. 3 a pag. 5, il
Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del contratto per violazione di norme imperative, in quanto proposta tardivamente nella memoria di replica e, in ogni caso, in quanto non idonea ad incidere sulla causa del contratto, tanto da determinarne la nullità assoluta.
Il giudice di prime cure sottolineava la natura amministrativa-regionale della disciplina volta alla regolamentazione dell'attività di scavo di pozzi per l'intercettazione dell'acqua nel sottosuolo;
inoltre, chiariva che tale disciplina generale non pone alcun limite al prelievo di acque dal sottosuolo da parte del proprietario del pozzo stesso. Il fatto che il legislatore
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 19 attribuisca la competenza a regolamentare tale materia alle Regioni dimostra che la finalità di tali norme è anzitutto di tutela dell'equilibrio idrogeologico, tant'è, affermava il giudice di primo grado, che tale procedimento amministrativo va semplificandosi con il deposito di una
S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività). Inoltre, secondo il giudice del Tribunale di Benevento, un ulteriore elemento sintomatico della portata di tale disciplina è la diffusa prassi amministrativa per cui viene concessa una sanatoria ai pozzi realizzati in assenza della suddetta autorizzazione, quindi in violazione di detta disciplina regolatoria. Dunque, il giudice non escludeva che anche in questo caso potesse esservi sanatoria. Infine, il giudice concludeva negando la necessità di rilevare d'ufficio tale nullità, vista la scarsa pregnanza della questione sulla causa del contratto.
L'appellante incidentale, impugna tale capo di sentenza rilevandone Controparte_1
l'illogicità, ingiustizia, erroneità e contraddittorietà.
In primo luogo, secondo la la statuizione è errata laddove dichiara Controparte_1
l'inammissibilità dell'eccezione di nullità proposta nella memoria ex art. 190 c.p.c., trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo, la richiamando pedissequamente l'art. 6 e 38 del Controparte_1
Regolamento n. 12 del 2012 della Regione Campania e l'art. 96 del D.Lgs. n. 152 del 2006, afferma che le parti avrebbero dovuto richiedere ed ottenere l'autorizzazione preliminare alla realizzazione del pozzo e che ciò non avvenne. Dunque, secondo l'appellante incidentale, la violazione di tali norme avrebbe dovuto costituire vizio insanabile della pattuizione e determinarne l'illiceità.
Infine, sulla statuizione del giudice afferente la sanatoria dell'opera realizzata in assenza di autorizzazione, la rileva un ulteriore errore;
ciò in quanto, vista la mancata Controparte_1 proroga del termine previsto per l'autodenuncia, risulta oramai preclusa la possibilità di ricevere un provvedimento di sanatoria dell'opera realizzata.
Il motivo è infondato.
Pur ricordata la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di nullità del contratto, per contrasto con norme imperative, questa Corte ritiene corretta la statuizione del giudice di prime cure sul punto. Visto il carattere amministrativo e l'appartenenza “regionale” della regolamentazione in materia di realizzazione di pozzi per l'intercettazione di acqua nel sottosuolo, la portata di tali fonti del diritto è di tipo secondario e non primario;
dunque, non è condivisibile l'inclusione delle stesse tra le norme imperative.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 19 Tale conclusione è confortata dalla finalità di tutela dell'equilibrio idrogeologico attribuita alla suddetta regolamentazione. Al contrario, se si fosse trattato di norme attuative di principi imperativi dell'ordinamento giuridico, il legislatore avrebbe disciplinato omogeneamente tale settore. Inoltre, il passaggio, da parte delle Regioni, da procedure complesse a procedure di liberalizzazione che prevedono il semplice deposito da parte del privato di una Segnalazione
Certificata di Inizio Attività, è ulteriormente sintomatico della volontà delle stesse Regioni di semplificare tali attività di autorizzazione, sicché, ferma restando la possibilità di irrogazione delle previste sanzioni tanto a carico della che della non CP_1 Parte_1 sembra possibile ricondurre la violazione nella categoria delle “norme imperative”, alla stregua, ad esempio, di quanto accade per la conclusione di accordi per la realizzazione di immobili totalmente abusivi, per i quali la giurisprudenza oramai unanime sancisce la nullità del contratto intercorso tra committente e appaltatore, con tutte le conseguenze del caso in tema di contratti nulli.
La mancata rilevazione della nullità del contratto, da parte del giudice di primo grado non configura, dunque, un'ipotesi di violazione degli obblighi imposti dalla legge. Nel caso di specie, il giudice non rilevando la sussistenza delle condizioni, previste dalla legge per dichiarare la nullità del contratto per violazione di norme imperative, ha correttamente omesso di rilevare il vizio.
Circa l'impossibilità, secondo l'appellante incidentale, di ricevere la sanatoria dell'opera realizzata in assenza di un'autorizzazione dall'amministrazione competente, questa Corte rileva il non corretto comportamento non soltanto della società Parte_1
la quale, nonostante la presumibile conoscenza di tale obbligo, ha provveduto ad
[...] eseguire l'opera in assenza della suddetta autorizzazione, ma anche della la Controparte_1
quale altrettanto presumibilmente aveva contezza di tale obbligo e, nonostante ciò, non ha provveduto alla proposizione di un'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione. Ha, quindi, lo stesso proprietario del fondo commissionato un'opera per la quale occorreva preventivamente una specifica autorizzazione amministrativa.
Pertanto, visto il principio ignorantia legit non excusat, entrambe le parti hanno consapevolmente proceduto alla realizzazione dell'opera in assenza della necessaria autorizzazione. Dunque, entrambe le parti subiranno le conseguenze di tale inadempienza, non determinando la mancata proroga del termine per l'autodenuncia un motivo per la riforma della sentenza di primo grado, ricordato, ancora una volta, trattarsi di violazione non determinante violazione di norma imperativa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 19 **
Parte appellante, con l'unico complesso motivo, impugna la Parte_1
sentenza di primo grado, da pag. 6 a 16, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dunque, per erronea e travisata interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie, e del principio di cui all'art. 2697 c.c. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ricostruito i fatti e valutato gli elementi a fondamento della decisione.
Ciò, in quanto il giudice affermava nel medesimo tempo fatti contrapposti, e cioè che:
- il CTU non aveva avuto piena conoscenza del manufatto – per mancato accesso all'opera nella sua interezza - e quindi non aveva raggiunto risultati inoppugnabili;
- l'elaborato realizzato dal CTU non era esente da vizi.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha fondato la decisione su mere ipotesi e presunzioni del CTU, tralasciando, invece, le risultanze istruttorie. Ad avviso dell'appellante, la relazione del CTU afferma cose errate e non accertate;
inoltre, egli ritiene che il CTU abbia realizzato la relazione formulando valutazioni di merito, vietate espressamente dalla legge.
Pertanto, la ritiene che la relazione del CTU sia affetta da Parte_1
vizi logici, giuridici e tecnici;
il giudice di prime cure ha omesso di considerare i fatti accertati in giudizio, quali: la completa esecuzione dell'opera da parte di
[...]
nei tempi e con le modalità concordate nel preventivo;
la consegna e la Parte_1
contestuale accettazione dei lavori tramite la sottoscrizione del buono di consegna;
l'intervento di altra impresa per la posa in opera della pompa di apprensione dell'acqua, a cui si era opposta notificando una Racc.ta A/R in cui Parte_1 invitava l'appellata ad astenersi dall'eseguire qualsiasi intervento e con cui declinava ogni responsabilità; infine, dalle dichiarazioni rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_2
L'appellante, inoltre, ritiene che l'intervento di altro operatore, per l'installazione della pompa di apprensione dell'acqua, determini la liberazione dalla responsabilità per i vizi dell'opera della Parte_1
Infine, parte appellante rileva la violazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto, avendo l'appellata accettato per facta concludentia l'opera Controparte_1
terminata, gravava sulla stessa l'onere di provare: l'esistenza dei vizi, l'imputabilità di questi alla l'utilizzo di materiale diverso da quello Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 19 preventivamente concordato, l'esistenza di un contratto da cui risultassero difformità rispetto ai lavori effettivamente svolti.
Tale motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito i fatti e valutato gli elementi a sua disposizione. L'elaborato realizzato dal CTU è esente da vizi logici, tecnici e giuridici;
lo stesso non risulta, in alcuna delle sue parti, frutto di valutazioni di merito compiute dal
CTU.
Secondo questa Corte, l'attività istruttoria svolta è pienamente conforme alle prescrizioni di professionalità, diligenza, precisione ed onestà, tant'è che lo stesso Consulente ha esplicitamente dichiarato di non poter rispondere dettagliatamente ai quesiti formulati dal giudice, essendo, nel dettaglio, necessarie altre più approfondite ispezioni.
Ciò premesso, tuttavia, l'attività svolta è stata comunque proficua ed ha permesso al
Consulente di giungere a conclusioni caratterizzate da assoluta coerenza e condivisibiltà.
Le molteplici e possibili ipotesi individuate come cause dei vizi dell'opera portano tutte ad attribuire la responsabilità alla la quale, come risulta Parte_1 dalla perizia, non ha eseguito la stessa a regola d'arte.
Sul punto giova rammentare come la abbia fatto procedere alla installazione CP_1 di una pompa all'interno della trivellazione eseguita nonostante già vi fosse qualche contrasto tra le parti sulle opere realizzate, al punto che la aveva Parte_1
diffidato per iscritto la committente dal procedere in autonomia. Giova altresì rilevare come la pompa calata nel pozzo si sia incastrata ad una profondità di circa 220 metri e non sia stato più possibile estrarla, nonostante i molteplici tentativi effettuati in vario modo, anche da parte del c.t.u. e della società specializzata da lui chiamata a coadiuvarlo. In sintesi, non è possibile convalidare il dato che la trivellazione sia stata effettivamente portata sino a 300 metri, né perché vi sia stato incastro della pompa installata da società terza rispetto agli attuali litiganti.
E', tuttavia, fondamentale osservare come il c.t.u. di primo grado abbia rilevato <Non avendo potuto liberare il pozzo dalla pompa non ci sono informazioni sulla continuità della sezione lungo tutta la profondità e soprattutto nel punto di criticità nel quale la pompa si è bloccata.
E' necessario però evidenziare una perplessità sulla tipologia di tubazione utilizzata dalla
Dalle informazioni presenti nell'Allegato 1 risulta essere stata posata una Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 19 tubazione diametro 210 mm spessore 3 mm per 265,00 m e per 36,00 m di tubazione diametro 210 mm spessore 4 mm oltre allo spurgo del pozzo (Allegato1).
Nelle note di osservazione integrative del C.T. P della Dott. Parte_1
quest'ultimo dichiara che “ ….completato il foro si è proceduto a calare la Per_2
colonna di tubazione in acciaio carbonico diametro 193 mm spessore 4 mm e diametro
210 mm spessore 4 mm…..>>.
In sintesi, per dichiarazione confessoria della stessa parte appaltatrice, un utilizzo di una tubazione con diametro inferiore a quello preventivato dalla che non era Parte_4
mai emersa né dagli atti né dalle interlocuzioni durante le operazioni peritali e contribuisce a non dare sicurezza sul diametro.
Tuttavia, proprio in quanto proveniente dalla stessa parte interessata, confessoriamente più attendibile di ogni altra deduzione al riguardo ed in grado di giustificare, con altro grado di verosimiglianza, il motivo per il quale la pompa calata a circa 220 metri si è incastrata.
D'altra parte, se il pozzo doveva avere una profondità di 300 metri ma a circa 220 la pompa calata dall'alto si è bloccata è verosimile che ciò possa essere avvenuto per un (non indifferente) restringimento della sezione delle tubazioni installate. Né paiono convincenti le successive giustificazioni di un errore materiale in cui sarebbe incorso il consulente di parte della nella redazione delle proprie osservazioni alla c.t.u. giacché è, Parte_1
invece, del tutto verosimile che le cose siano andate proprio nel modo sopra descritto per palesare gli inconvenienti riscontrati.
D'altra parte è pur vero che se un corpo calato dall'alto è sceso sino ad oltre 200 metri di profondità senza problemi, non si comprende per quale motivo proprio a questa profondità abbia dovuto bloccarsi. L'unica spiegazione più plausibile è proprio nella strozzatura imputabile al diverso diametro dei tubi.
Ciò considerato, dunque, l'intervento d'installazione della pompa di apprensione dell'acqua da parte di un operatore terzo non spoglia la Parte_1 dalla responsabilità per i vizi dell'opera, la quale non fu realizzata a regolata d'arte.
Sotto un diverso aspetto, in omaggio al principio di diligenza qualificata, il cui rispetto è previsto per la realizzazione di attività professionali, la non Parte_1
è spogliata dalla responsabilità per i vizi dell'opera realizzanda.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 19 In altre parole, anche se le tubazioni corrispondessero a quelle preventivate, la
[...]
non sarebbe esonerata dal rispetto della diligenza qualificata Parte_1 nell'individuazione della dimensione funzionale all'uso che dovesse farsene.
Secondo le regole ordinarie di diligenza, chi deve eseguire un'opera funzionante per la realizzazione dell'interesse palesato dalla controparte, deve farsi carico di proporre un lavoro che a cose fatte corrisponda a quella finalità. Non basta, dunque, assumere di aver installato tubazioni conformi al preventivo, se queste, pacificamente, non fossero astrattamente idonee a consentire l'utilizzo normale dell'opera che la Controparte_1
aveva proposto di realizzare.
Proprio perché ci si era rivolti ad una società specializzata del settore, sarebbe stato del tutto logico attendersi che le tubazioni proposte fossero conformi alle aspettative, non essendo, di contro, plausibile che la volesse installare proprio quelle Controparte_1
tubazioni inidonee in modo tale da rendere inservibile il pozzo artesiano preventivato.
Anzi, sul punto giova rilevare come la contrattazione antecedente alle opere sia sorprendentemente lacunosa giacché a fronte di una richiesta, presumibilmente verbale della , la elaborò un preventivo via mail datato 24.08.2016 a dir CP_1 Parte_1
poco generico, nel quale erano indicate solo le quantità occorrenti per metro lineare e per sezioni di tubazioni, senza minimamente peritarsi di dettagliare il proprio lavoro o, comunque, di specificare se per le caratteristiche fornite esso fosse anche funzionale alle esigenze del cliente. Insomma, una singolare superficialità da ambo le parti condizionante particolarmente la vicenda.
Rafforzano dette conclusioni le valutazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado nella parte in cui scrive < In primo luogo si ritiene che gli spessori di 3mm e
4 mm utilizzati siano sottodimensionati rispetto alle caratteristiche del terreno ed alla profondità di 300 m del pozzo. Sarebbe stato necessario scegliere uno spessore di 6 mm tale da garantire la resistenza alla spinta naturale del terreno (argille) attraversate nel corso della trivellazione e alle sollecitazioni impresse durante la posa in opera.
La scelta della tubazione con spessore sottodimensionato, in queste circostanze, può determinare il restringimento anche puntuale del diametro.
Inoltre, anche se non riportato nel preventivo, durante le operazioni peritali è emerso che
l'azienda ha utilizzato un tubo filtro artigianale con feritoie ricavate con Parte_1
taglio plasma.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 19 Il tubo filtro si ottiene eseguendo una serie di tagli del tubo, che riducono la resistenza a centimetro quadrato del tubo impiegato, consentendo inoltre, il passaggio di materiale limoso, soprattutto nel caso in cui il ghiaino drenante posto intorno al tubo non svolga, per una errata posa in opera, la sua funzione in maniera adeguata.
Una ulteriore considerazione è necessaria sull'utilizzo di una tubazione dello spessore che varia da 3 mm a 4 mm. Questo scostamento può creare problemi alle caratteristiche di continuità e resistenza nel perimetro circolare delle saldature. Proprio in corrispondenza dei punti di saldatura può venir meno la continuità di resistenza alle spinte. In fine, se fossero stati utilizzati come affermato dal CTP tubazioni con diametri di
193 mm e 210 mm, mancando la regola di accoppiamento del diametro, la pompa appoggiandosi sulla così detta “tazza”, determinata dallo scostamento dei diametri diversi, si può essere bloccata>>.
Si tratta di conclusioni senz'altro condivisibili e rilevanti, non essendovi, d'altra parte, alcuna logica spiegazione per la quale un tubo perfettamente liscio e regolare per la sua intera lunghezza debba provocare un improvviso incastro di un pezzo calato dall'alto per ben 220 metri senza problemi.
Dette conclusioni si coniugano alla perfezione con le ulteriori osservazioni del tecnico, nella parte in cui scrive <<…. In zone argillose, come nel caso di specie, la regola d'arte vuole che non si trascuri il diametro del foro e quindi lo spessore del drenaggio che deve essere di almeno 10/15 centimetri lungo tutto il perimetro del tubo di acciaio e per tutta la profondità del pozzo. In questo caso, il diametro della perforazione sarebbe dovuto essere di almeno 390/410 mm ma in realtà è pari a 300 mm (vedi allegato1).
L'omogeneità su tutta la lunghezza del pozzo delle caratteristiche del drenaggio in termini sia di dimensioni, sia di distribuzione dei suoi componenti viene garantita attraverso l'apposizione di distanziali sulla faccia esterna del tubo in acciaio che, nel caso di specie, non sono stati previsti.
Quest'aspetto è particolarmente importante nei terreni argillosi perché permette di mantenere l'intercapedine tra foro e tubazione nella quale si inserisce il ghiaino che, se costipato bene tra il foro ed il tubo, stabilizzandosi, previene eventuali assestamenti dovuti alle “spanciature” delle argille, rigonfiamenti e collassamenti naturali, favorendo solo ed esclusivamente il passaggio dell'acqua.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 19 In ultimo, si ritiene poco opportuna la scelta del filtro eseguito artigianalmente attraverso tagli al plasma che oltre ad inficiare le caratteristiche del tubo, come già sottolineato in precedenza, non garantiscono l'efficacia dovuta in queste condizioni di terreni argillosi e limosi.
Era auspicabile che la scelta ricadesse su tubazione micro-fessurata o filtri spiroso, in alternativa, su filtri a ponte (presenti in commercio da circa 30 anni), che hanno un buon rapporto qualità/prezzo e sono ottimi in terreni come quello di specie>>.
Insomma, lungi dal trattarsi di mere congetture teoriche (come allega la , il Parte_1
consulente ha fornito ipotesi di lavoro assolutamente plausibili e tecnicamente condivisibili, cercando di spiegare, dati alla mano, perché il lavoro effettuato dalla presentava criticità già a tavolino, con una plausibile chiave di lettura di Parte_1 quanto accaduto a seguito dell'incastro della pompa calata dall'alto, d'altra parte non facilmente giustificabile in altro modo, ribadito ancora una volta che una sezione assolutamente costante delle tubazioni giammai avrebbe potuto giustificare un incastro dopo 220 metri di profondità ben dovendosi la pompa incastrare molto prima se non all'imboccatura se si trattava di inidoneità in concreto della stessa.
E', quindi, del tutto plausibile un blocco in corrispondenza di una restrizione della sezione complessiva della tubazione, certamente non imputabile a o alla ditta che CP_1
calava la pompa, ma ad un errore progettuale o di realizzazione della ditta realizzatrice del pozzo.
Non a caso il consulente ritiene … <La mancata esecuzione secondo la regola d'arte, può aver determinato una o più ipotesi descritte precedentemente, come ad esempio un puntuale restringimento della sezione del pozzo, un cedimento di una saldatura dei pezzi che costituiscono la tubazione o la creazione di uno scalino, e quindi un ostacolo al passaggio, dovuto al mancato accoppiamento di diametro insieme ad un errore di saldatura>>.
D'altra parte, sia pur nella limitata rilevanza di una consulenza stragiudiziale di parte, è pur vero come il geologo dr. già nel maggio 2017, a pochissimi mesi dalla CP_2
presunta conclusione dei lavori (settembre 2016) abbia ipotizzato qualche anomalia nella esecuzione dei lavori per aver rinvenuto l'impossibilità di emungere acqua dal nuovo pozzo per la presenza di materiali solidi in sospensione, attribuibile probabilmente alla mancata o cattiva esecuzione della fase finale dello “sviluppo e spurgo del pozzo” a cura
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 13 di 19 della ditta esecutrice L'ipotesi di lavoro, per quanto limitata agli Parte_1
aspetti geologici, appare in linea con le conclusioni del c.t.u. circa la inutilizzabilità sin dal primo momento dello scavo per qualche errore sicuramente imputabile all'esecutore.
Esecutore che lungi dal palesare quella necessaria buona fede e diligenza nella esecuzione del contratto, si è subito arroccato nella strenua difesa di posizione, sostenendo apoditticamente e senz'altra collaborazione, di aver effettuato il lavoro a regola d'arte e dover essere pagato per intero, senza neppure sentire l'onere di prestare quella ordinaria garanzia contrattuale assicurata dal codice civile in conseguenza delle denunzie di inidoneità nel giro di pochi giorni più volte sollevate dal committente. Perdippiù, a fronte delle denunzie dei vizi, lo stesso appaltatore si è premurato di diffidare la da CP_1
far intervenire in loco altri esecutori per risolvere il problema denunziato, intendendo implicitamente ottenere l'effetto di essere completamente pagato, lasciando poi il committente al suo destino. Il che non è conforme alle regole di comportamento leale e collaborativo imposte dal codice civile.
Sotto altro aspetto, la violazione dell'art. 2697 c.c., rilevata da parte appellante, non sussiste nella decisione impugnata;
sicché il principio dell'accettazione, per facta concludentia, dell'opera terminata, non opera nei fatti di causa. Invero, la consegna del
“buono” da parte di a non costituisce Parte_1 Controparte_1 accettazione dell'opera da parte di quest'ultima. In primo luogo, in quanto lo stesso buono era comprensivo di una clausola in cui si indicava il termine di cinque giorni per la contestazione dell'opera e la mail inviata dalla , per quanto disconosciuta dalla CP_1
lo conferma. Parte_1
In secondo luogo, il suddetto “buono” non conteneva alcun esplicito riferimento all'accettazione dell'opera stessa;
dunque, la portata giuridica di tale documento non è assimilabile ad una dichiarazione di accettazione dell'opera nella sua interezza con contestuale liberazione dell'esecutore. A ben vedere, neppure sarebbe astrattamente configurabile detta liberatoria in assenza di riscontri effettivi della funzionalità del pozzo: essendo, infatti, la trivellazione funzionale alla realizzazione di un pozzo artesiano, evidentemente l'interesse del committente non era alla realizzazione dello scavo in se – normalmente inutile per un utente medio – ma alla funzionalizzazione dell'intero pozzo in vista dell'obiettivo previsto. Funzionalizzazione che non poteva certo dirsi verificata con la semplice trivellazione e spurgo ma dovendosi prospetticamente vedersi realizzata
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 14 di 19 proprio con l'installazione del necessario motore e delle altre parti necessarie per il funzionamento del pozzo artesiano.
All'evidenza, pertanto, il cliente non avrebbe avuto altro modo per riscontrare l'esattezza dell'adempimento se non dopo la verifica del completamento della stessa mediante installazione del motore e degli altri accessori occorrenti;
con la conseguenza che il semplice “buono” rilasciato dopo i lavori vale solo a certificarne l'avvenuta esecuzione, non già la correttezza e bontà in relazione al bene interesse obiettivo del cliente.
Inoltre, come specificato dall'appellata, la stessa ha successivamente provveduto a contestare la non corretta esecuzione dei lavori, sicché è concretamente impossibile assegnare il valore di “accettazione” a detti elementi.
Che, inoltre, la contestazione sia tardiva perché non effettuata nei 5 giorni previsti dal
“buono” consegnato il giorno di presunta conclusione dei lavori, è da escludere perché vi sono in atti le mail inviate alla esecutrice e la convenzione esistente tra le parti relativa all'utilizzo di posta elettronica semplice e non certificata fa presumere, nonostante generiche opposizioni da parte di l'avvenuta ricezione, come d'altra parte, Parte_1
anche quelle prima e dopo la suddetta mail.
Le superiori conclusioni conducono iniquivocamente ad escludere che possa Parte_1
esigere il pagamento del saldo del prezzo convenuto, essendo accertato il suo inadempimento (ancorché non grave, come si dirà appena oltre).
**
Con il secondo motivo, parte appellata-appellante incidentale , impugna la CP_1
sentenza, da pag. 5 a 10, per erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per mancata declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della
[...]
Reputa l'appellante incidentale la decisione illogica, ingiusta e Parte_1
contraddittoria, in quanto il giudice:
- pur accertando i vizi lamentati dall'opponente
- pur accertando la cattiva esecuzione dell'opera
- pur accertando il mancato diritto dell'opposta di pretendere il pagamento del saldo del prezzo non ha riconosciuto alla committente il diritto alla restituzione di quanto Controparte_1
pagato a titolo di acconto ad essa Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 15 di 19 L'appellante incidentale prosegue in merito all'onere della prova, gravante sul committente, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, evidenziando come il giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito al committente l'onere di provare i vizi dell'opera.
In realtà, afferma l'appellante incidentale, l'onere della prova gravante sul committente riguarda unicamente la fonte del diritto vantato in giudizio;
pur avendo il giudice riconosciuto il corretto adempimento dell'onere della prova da parte della committente, non ha poi valutato tale elemento ai fini della risoluzione del contratto. Secondo
l'impugnante, il giudice, non ritenendo sufficiente la prova, avrebbe dovuto ordinare la prosecuzione delle indagini peritali, ma non limitarsi a rigettare la domanda di risoluzione ritualmente proposta;
richiesta di rinnovazione della ctu rinnovata in questa sede di appello.
Richiede la stessa l'escussione dei testimoni già ammessi dal Tribunale Controparte_1
di Benevento, insistendo perché sia dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze istruttorie da cui emergono due elementi: in primo luogo, risulta che l'esecuzione dei lavori non è stata realizzata a regola d'arte da in secondo luogo, risulta che i vizi da cui è Parte_1 affetta l'opera, pur essendo ricongiungibili all'errata esecuzione dei lavori, non escludono il concorso colposo della la quale, non curandosi dell'invito della Controparte_1
di desistere dal far intervenire un operatore terzo per Parte_1
l'istallazione della pompa, ha ritenuto di dover procedere a tale intervento. Tale scelta ha configurato un comportamento non favorevole e collaborativo alla corretta esecuzione della prestazione, da parte della ed inoltre ha posto Parte_1
condizioni favorevoli ad una alterazione dello stato dei luoghi.
Di fatto, la situazione determinatasi dopo l'esecuzione delle opere da parte della avrebbe dovuto a chiedere al giudice un accertamento Parte_1 Controparte_1 tecnico preventivo per accertare lo stato dei luoghi, anziché estromettere l'appaltatore e procedere in autonomia a far installare da altra ditta una pompa di sollevamento acque, poi rivelatasi inidonea all'uso perché incastrata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 16 di 19 Pertanto, visto il comportamento poco collaborativo della committente e Controparte_1
vista l'assenza di una prova che imputi inequivocamente l'inutilizzabilità del pozzo alla non sussiste causa di risoluzione del contratto per Parte_1
inadempimento, poiché non è dimostrato, dalla relazione del CTU, che l'inutilizzabilità del pozzo sia diretta conseguenza del lavoro svolto dalla Parte_1
Le superiori deduzioni non sono incompatibili – come assume la – con le CP_1
conclusioni adottate dal giudice di prime cure;
è imputabile alla mancanza di progetto a monte, la problematicità riscontrata, in quanto non ha permesso di far comprendere se l'incastro della pompa sia imputabile in modo certo alla installazione di tubi di più piccola sezione, a manovra imperita della ditta installatrice, a perforazione inferiore allo stimato, a pompa inidonea o a cattivo o errato “sviluppo e spurgo del pozzo” (come ipotizza in quest'ultimo caso il geologo di parte).
Né sarebbe possibile ex post ricostruire in modo certo i fatti proprio perché lo stato dei luoghi è stato alterato unilateralmente dalla , la quale ben avrebbe potuto e CP_1
dovuto (in ragione della diffida scritta di richiedere al giudice Parte_1
un accertamento tecnico preventivo per fotografare lo stato dei luoghi prima di procedere autonomamente alla installazione di una pompa servendosi di una ditta terza, senza neppure premurarsi di una attestazione di compatibilità da parte di chi aveva realizzato la trivellazione.
Insomma, una serie di superficialità da parte di , a cominciare dalla mancanza CP_1 di un vero e proprio “progetto” (magari autorizzato dall'autorità amministrativa), che non danno certezza sull'assoluto inadempimento della Parte_1
Superficialità che non sarebbero neppure superabili col più volte richiesto (da ambo le parti) supplemento di attività peritali dirette al recupero della pompa oramai definitivamente incastrata a circa 220 metri di profondità. Di là degli enormi costi occorrenti per una operazione dal dubbio esito (specie se correlati al valore dell'odierna causa), a distanza di tanti anni dalla trivellazione (2016) è certamente da escludere possa oggi ricostruirsi ragione e torto di ciascuno in ragione della notoria variabilità degli strati sottostanti la crosta terrestre, specie quando interessati, come nel caso in esame, da importanti movimenti di acque, in grado di alterare significativamente lo stato dei luoghi anche in soli pochi mesi.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 17 di 19 In altri termini, pur sussistendo sicuramente un inadempimento, relativo alle modalità di progettazione (neppure imputabile all'appaltatore, in assenza di prove al riguardo) e di esecuzione dei lavori da parte di relativo al sezionamento delle tubazioni e Parte_1
allo sviluppo e spurgo del pozzo, lo stesso non è qualificabile come “grave” ed è, dunque, inidoneo a determinare la risoluzione del contratto a termini del codice civile.
Al fine di escludere la gravità dell'inadempimento rileva, ancora una volta, l'osservazione relativa alla mancanza di conoscenza, per colpa della , da parte di CP_1 Parte_1 dell'essenzialità della sezione costante della tubazione sino a 300 metri di profondità, con la conseguenza speculare dell'inadempimento non grave, in grado di giustificare il pagamento parziale del prezzo corrisposto in acconto.
Analoghe conclusioni debbono farsi in merito allo spurgo del pozzo, certamente eseguito in corrispondenza della conclusione dei lavori di trivellazione, con tanto di accettazione della contestuale, ancorché posta in dubbio nella bontà già nei giorni CP_1 successivi, senza, tuttavia, che emergano elementi univoci al riguardo dell'importanza dell'inadempimento.
Insomma, concorrono plurime ragioni per le quali, a fronte di una certa superficialità nella elaborazione di una proposta progettuale adeguata e di un riscontro postumo oggettivo, possa univocamente dirsi esservi totale e grave inadempimento dell'esecutore.
**
In definitiva, entrambi gli appelli vanno rigettati.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza derivante dal rigetto di entrambi gli appelli, principale e incidentale, sussistono i presupposti di all'art. 92, comma
2, c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese del grado.
Sussistono, a carico di entrambe le società appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di appello notificato dopo il 30.1.2013 (Cass.
Sez. Un. n. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 18 di 19 incidentale proposto dalla avverso e per la riforma della Sentenza del Controparte_1
Tribunale di Benevento n. 2604/2022, pubblicata il 09/12/2022, così statuisce:
- Rigetta entrambi gli appelli proposti e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- Dichiara integralmente compensate le spese del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale per il Parte_1 Controparte_1
pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2665/2023 r.g. – sentenza – pagina 19 di 19