TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 791/2021 promossa da:
(C.F. con l'avv. ANDREA BRUNELLI e Parte_1 C.F._1
l'avv. MAURO SENTIMENTI
ATTRICE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) con l'avv. MARIA LUISA P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con l'avv. TOMMASO CASTALDO _3 C.F._3
CONVENUTI
Controparte_4
RAPPRESENTANZA GENERALE PER (C.F. ) con l'avv. MARCO CP_5 P.IVA_2
SELLERI e l'avv. MASSIMILIANO SCIPIONI
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Dott.ssa Controparte_2 [...]
, Dott. , _3 Controparte_6 Controparte_1 quest'ultimo anche in qualità di legale rappresentante della ex artt. 1218 e Controparte_2
1228 c.c. e, in subordine, ex artt. 2043 e 2059 c.c., nella causazione di tutti i danni patrimoniali e non patiti e patiendi dalla Sig.ra in relazione alle Parte_1 prestazioni sanitarie eseguite su quest'ultima tra il 2015 e il 2018 per i motivi esposti in narrativa;
b) per effetto di quanto sopra dichiarare tenuti e quindi condannare i convenuti in solido o pro quota: al risarcimento di ogni danno patito e patiendo in favore dell'esponente
[...]
per i fatti di cui è causa, così come individuati in parte narrativa (segnatamente: Parte_1
danni di natura non patrimoniale, biologico temporaneo e permanente e/o esistenziale e/o morale e/o alla vita di relazione, danni diretti e/o riflessi;
nonché i danni patrimoniali intesi quali danno emergente per le spese sanitarie) e/o nelle relazioni medico legali prodotte in giudizio e/o nella misura meglio vista e ritenuta, anche, determinanda in corso di causa, con applicazione delle Tabelle risarcitorie in uso presso il Tribunale di Milano (o altre eventuali tabelle ritenute applicabili), o, comunque, nella misura meglio vista e ritenuta, anche equitativamente ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche ai sensi dell'art. 17 DL n. 132/2014, dalla data del sinistro dovuti sino al completo soddisfo.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
Le parti convenute e come da note sostitutive Controparte_1 Controparte_2 dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale intestato
In via preliminare e pregiudiziale:
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa, specifica, esposizione dei fatti posti a fondamento delle domande e per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Dichiarare improcedibile la domanda formulata dalla Compagnia di assicurazione “ ” CP_4 di “manlevare e tenere indenne la dott.ssa ” per carenza di procura. Ella non ha CP_7
titolo di avanzare richieste ad alcun titolo in danno dei convenuti ed in favore di _3
NEL MERITO
2 di 16 - Respingere tutte le domande a qualsiasi titolo formulate dall'attrice e/o dai terzi chiamati nei confronti di e nei confronti di in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi espressi nei propri atti difensivi, comunque non provate (non si accetta alcuna inversione dell'onere probatorio) e/o inammissibili e/o improcedibili.
- In ipotesi fosse accertata la responsabilità della dott.ssa quale medico _3 prestatore d'opera in favore di per attività eventualmente eseguita non Controparte_2 correttamente sull'apparato dentale dell'attrice e accertato il nesso di causalità con i danni lamentati dalla signora , e/o accertato il suo non corretto adempimento Parte_1
della funzione di direttore sanitario del nel periodo dei fatti oggetto di Controparte_2
giudizio, condannare a manlevare e/o tenere indenne in _3 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, da qualsiasi conseguenza dannosa e/o di rimborso derivasse alla società e/o fosse ad essa imputata in conseguenza e/o a causa del suo non corretto operato in veste di medico e/o in veste di direttore sanitario, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi se ed in quanto liquidati.
IN VIA RICONVENZIONALE E/O DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE
In caso di provata attività non conforme a legge e/o a contratto da parte della dott.ssa _3
, in veste di direttore sanitario di nel periodo a cui i fatti attorei si
[...] Controparte_2 riferiscono, tale da aver comportato la causazione di danni all'attrice, accertare le responsabilità della predetta dott.ssa , per omessa vigilanza e controllo _3 dell'operato dei singoli operatori di e/o per inadempimento alle funzioni a cui Controparte_2
era contrattualmente preposta e condannarla a tenere indenne e manlevare in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, da qualsiasi voce di danno e/o di rimborso la società fosse condannata a pagare all'attrice e/o fosse condannata a pagare alla convenuta stessa, , nella sua veste di medico operatore a favore di in CP_8 Controparte_2
seguito ai fatti di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi se ed in quanto liquidati.
Vinte le spese del giudizio.
La parte convenuta come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle CP_8
conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, respinta ogni contraria istanza, eccezione disattesa:
3 di 16 Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto, nonché la domanda volta all'accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti ex art.
1218 e 1228 c.c., in quanto illegittima e/o inammissibile e/o tardiva per i motivi esposti nella narrativa della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., depositata dalla difesa della Dott.ssa
_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una qualsiasi responsabilità della Dott.ssa per i fatti di causa, _3
a) respingere in quanto inammissibili e/o illegittime e/o tardive e/o nulle le domande formulate dalla difesa della e del Dott. , anche in via riconvenzionale, nei CP_2 CP_1
confronti della Dott.ssa per tutti i motivi esposti in narrativa;
_3
b) respingere la domanda formulata dalla
[...]
, di estromissione Controparte_9
dal processo per presunta mancanza di copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa, dichiarare la Controparte_9
, tenuta a manlevare la convenuta da
[...] qualsivoglia risarcimento del danno dovesse essere riconosciuto in favore dell'attrice e, conseguentemente, condannare in via esclusiva la Compagnia Assicurativa al relativo pagamento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
La parte terza chiamata come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata, in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, e in ogni caso della domanda di garanzia proposta dalla dott.ssa per _3 mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs n. 28/2010 nei confronti della dott.ssa e, di conseguenza, di _3 Controparte_6
;
[...]
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile/improcedibile la chiamata in causa della formulata dalla dott.ssa per palese Controparte_9 _3
4 di 16 mancanza di copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, disporre
l'estromissione della compagnia dal presente giudizio. in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei fatti posti a fondamento della domanda e per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente declaratoria della nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificata dalla dott.ssa alla deducente ai sensi del _3 Controparte_6
combinato disposto di cui agli artt. 163, terzo comma, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c. adottando i provvedimenti all'uopo previsti ex lege;
NEL MERITO,
- accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del presente giudizio, oltre che inammissibili, carenti ed incomplete, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto,
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo alla dott.ssa _3
ovvero a titolo di solidarietà tra la stessa, la il sig. e Controparte_2 Controparte_1
altri sanitari coinvolti nel presente giudizio, non avendo parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ai predetti sanitari;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dall'attrice ed assolvere interamente la dott.ssa da ogni _3
domanda e, conseguentemente, respingere la eventuale domanda di garanzia assicurativa svolta dalla dott.ssa nei confronti della odierna deducente _3 [...]
Controparte_6
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice e ciò nei confronti della dott.ssa e della _3 Controparte_9
- accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare l'obbligo della di manlevare e tenere indenne la Controparte_2
dott.ssa tramite propria polizza assicurativa ovvero in proprio, secondo quanto _3 stabilito dall'art. 7 e 10 della L. 24/2017,
- accertare e dichiarare tenuta la odierna comparente a prestare la Controparte_9
copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Parte_2
Assicurazione, con particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla al massimale previsto dalla polizza, tenuto conto in ogni caso la polizza Controparte_9
5 di 16 dovrà essere ritenuta a II rischio in relazione alle eventuali altre polizze Controparte_9 che la “Parte Contraente” convenuta, la dott.ssa abbia stipulato con altre _3
compagnie di assicurazioni;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, degli odierni convenuti, oltre ad eventuali terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, con conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta dott.ssa con riferimento alla eventuale diseguale efficienza _3
causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per Controparte_9
In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014.
In via istruttoria, si insiste affinché sia disposti i seguenti ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
- nei confronti della dott.ssa (i) delle eventuali altre polizze assicurative _3
stipulate per il medesimo rischio e periodo di validità nonché (ii) delle eventuali richieste di risarcimento ricevute da parte della sig.ra ricevute in epoca antecedente la data di Parte_1
decorrenza della polizza assicurativa azionata dalla dott.ssa CP_4 _3
- nei confronti di della polizza assicurativa, laddove esistente, stipulata per Controparte_2
fatto proprio e per fatto del proprio personale medico-sanitario, in conformità con l'art. 10, co. 1, L. 24/2017 anche nell'interesse della dott.ssa valida per il periodo in cui sono _3
avvenuti i fatti oggetto di causa.
In ogni caso, con rifusione di spese, compensi legali del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18 ed il 23.2.2021 conviene in giudizio Parte_1 [...]
, suo direttore sanitario, odontotecnico, e CP_2 Controparte_10 Controparte_1
, odontoiatra, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non _3
patrimoniali conseguenti alle cure odontoiatriche ricevute nella clinica.
6 di 16 Costituitisi in giudizio, e contestano che il Controparte_2 Controparte_1 professionista abbia operato la paziente ed eccepiscono l'eventuale colpa esclusiva di
[...]
di cui chiedono la condanna in rivalsa o regresso. _3
Costituitasi in giudizio, eccepisce l'improcedibilità della domanda e la revoca _3
in data 19.1.2021 da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del decreto di penale 18.8.2020 n. 713 di condanna dei convenuti per il reato di cui all'art. 348 c.p.c.
Contesta l'inadempimento e il danno e chiede di essere manlevata da
[...]
, previa sua chiamata in causa. Controparte_9
Costituitasi in giudizio, Controparte_9
(nel prosieguo deduce l'infondatezza delle
[...] Controparte_6 domande;
in subordine contesta l'obbligazione assicurativa eccependo l'annullabilità del contratto (art. 1892 c.c.) e/o l'inadempimento dell'obbligo di avviso e salvataggio (artt. 1913-
1914 c.c.), il massimale e l'indennizzabilità della sola quota dell'obbligazione risarcitoria attribuibile all'assicurata.
Estinta la causa nei confronti di per rinuncia agli atti e rinnovata la Controparte_10 mediazione, la causa è istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio; è posta in decisione con ordinanza 8.1.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
Si esaminano gradatamente le questioni di rito e di merito.
1.
Il vizio di insufficiente determinatezza dell'oggetto della domanda (petitum e causa petendi) è configurabile solo se il complesso dell'atto non consente di evincere gli elementi identificativi del diritto controverso (ex pluribus CC III 28.8.2009 n. 18783; CC II 7.3.2006 n. 4828).
I convenuti e la terza chiamata hanno potuto comprendere dalla citazione le richieste avversarie e declinare le rispettive difese senza ulteriori specificazioni;
quindi, la domanda deve ritenersi validamente proposta (cfr. CC III 21.11.2008 n. 27670).
2.
La rinnovazione in corso di causa della mediazione obbligatoria (art. 5 d. lgs.
7.3.2010 n. 28) rende infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda riproposta dall'assicuratrice nelle proprie conclusioni.
3.
La procura alle liti conferita dall'assicuratrice al proprio difensore ne specifica il potere processuale di proporre domande riconvenzionali;
quindi, la richiesta della terza chiamata volta a
7 di 16 far «accertare e dichiarare l'obbligo della di manlevare e tenere indenne la Controparte_2
dott.ssa tramite propria polizza assicurativa ovvero in proprio, secondo quanto _3 stabilito dall'art. 7 e 10 della L. 24/2017», ove intesa come domanda riconvenzionale, sarebbe proponibile, in disparte la successiva valutazione della legittimazione ad agire dell'assicuratrice.
4.
La conclusione del contratto d'opera con la società è incontroversa e documentata dai piani di cura e dalle prescrizioni terapeutiche.
Ciò specificato, la consulenza tecnica d'ufficio, ampia, completa ed esauriente nelle repliche alle osservazioni di parte, consente di ritenere fondate le domande di nei limiti Parte_1
oltre esposti.
4.1.
L'iter clinico ripercorso dai consulenti è riassumibile come segue.
Dal 30.3.2015 al 9.5.2018 si sottopone nella struttura a cure specialistiche. Parte_1
La scheda su carta intestata della società del 30.3.2015, non sottoscritta e indicante la paziente come «moglie (di) », ossia (cfr. fattura 9.4.2018 n. 484 di una CP_11 Persona_1
ortopantomografia), riporta solo una proposta molto generica di piano terapeutico («preventivo per lavori protesici 3 corone in metallo ceramica e 3 provvisori in resina € 2.100,00, stesso lavoro con altro tipo di materiale € 1.800,00, stesso lavoro con altro tipo di materiale €
1.500,00, ablazione tartaro e sbiancamento € 300,00») senza specificare gli elementi da estrarre, che sono presumibilmente il 46, il 47 ed il 36, poiché l'ortopantomografia del 19.4.2016 rileva la presenza di corone in quei denti e in data 15.6.2015 emette la fattura 15.6.2015 Controparte_2
n. 98 di € 2.402,00 per tre ceramiche in zirconio, uno sbiancamento e l'ablazione del tartaro, seguita dalla fattura 9.5.2016 n. 53 di € 902,00 per un generico ciclo di cure odontoiatriche.
Del pari, il secondo piano terapeutico del 16.1.2018, non sottoscritto, prevede terapie canalari degli elementi 25 e 26 e la loro ricostruzione con corone («preventivo per cure odontoiatriche:
25-26 terapie canalari più ricostruzioni, 2 corone in zirconia più 2 provvisori € 2.300,00 stesso lavoro con altro tipo di materiale € 2.100,00, stesso lavoro con altro tipo di materiale €
1.900,00»).
Successivamente la paziente si rivolge a ulteriori professionisti, il dott. e, Persona_2
su indicazione di questi, il dott. che ripete la radiografia endorale e, rilevati un Persona_3 aggravamento della lesione apicale della radice mesiale già visibile nell'ortopantomografia del
19.4.2016 nonché la frattura apicale dello strumento sull'elemento dentario 47, le prospetta in
8 di 16 data 26.4.2018 un ritrattamento endodontico (due superfici dell'elemento 25, provvisorio in resina 25, ricostruzione con perno in fibra e composito dell'elemento 26, suo ritrattamento endodontico e provvisorio in resina, estrazione dell'elemento 47).
Completata la terapia (cfr. fattura 10.5.2018 n. 1172 di € 1.202,00 per il saldo delle prestazioni specialistiche di chirurgia orale e parodontologia), prescrive alla paziente un Persona_3
monitoraggio continuativo prodromico ad una terapia protesica definitiva (certificato sottoscritto del 28.5.2018), quale successivamente eseguito (cfr. fatture 20.9.2018 n. 732 di € 102,00 per un ciclo di parodontologia;
24.10.2018 n. 2658 di € 1.002,00 per un ciclo di chirurgia orale;
4.9.2019 n. 3011 di € 1.502,00 per prestazioni odontoiatriche).
La cura è completata dal dott. (fatture
4.9.2019 n. 270 di € 1.502,00; Persona_4
13.1.2021 n. 12 di € 1.002,00).
In assenza di ulteriori dati il collegio sostiene di poter presumere unicamente che la paziente presentasse diversi disturbi all'epoca del primo ingresso nella struttura, specialmente per i denti
46, 47, 36, 25 e 26.
Secondo gli esperti il tentativo di , riferito loro da di Controparte_1 Parte_1
rimuovere le corone sui denti 46 e 47 con un martelletto è stato imperito, poiché la manovra percussiva è normalmente associata a protesi provvisorie o parzialmente decementate, mentre la paziente non ne lamentava la mobilità. L'errore, quindi, potrebbe aver causato la rottura del perno endocanalare posato sull'elemento 47 e avulso dal dott. il 28.5.2018 a fronte della Persona_3
sua eccessiva fratturazione.
Ipotizzato, inoltre, che la lesione fosse preesistente, la sintomatologia algica della paziente avrebbe ugualmente imposto ai sanitari accertamenti radiografici e clinici che consentissero loro di sondare il quadro endocanalare prima della posa dei manufatti.
In assenza di elementi documentali ulteriori l'unico dato a disposizione del collegio, ossia l'esame obiettivo e strumentale (tomografia computerizzata cone beam) del 20.3.2018 eseguito dal dott. (infiammazione gengivale mesio-palatale dell'elemento 25 e accesso alla Persona_3
camera incongruo;
riempimento canalare insufficiente dei canali vestibolari mediale e distale dell'elemento 26), non consente di imputare a o ad l'opera Controparte_1 _3
sugli elementi 25 e 26, ma solo di valutarne l'imperizia, poiché l'anatomia molto complessa dell'elemento 25 e la persistente algia lamentata dalla paziente avrebbero reso opportuno perlomeno un consulto endodontico.
4.2.
9 di 16 Il ritardo nella guarigione, che ha inibito la masticazione bilaterale, è valutato dal collegio come inabilità temporanea parziale al venticinque per cento (25%) di settecentotrentanove giorni
(gg. 739), dal 15.6.2015, termine della prestazione imperita, al 20.3.2018, data di certificazione del completo recupero della paziente, con esclusione del periodo della gravidanza, incompatibile con la prosecuzione di cure odontoiatriche.
Nel graduare la percentuale di inabilità il collegio specifica che, diversamente da un edentulo, la paziente aveva dolori alla masticazione, rimediabili solo con una terapia farmacologica che, però, le era parzialmente inibita dallo stato di gravidanza e di susseguente allattamento.
Alle cure emendative del dott. (estrazione dell'impianto e della corona Persona_3 sull'elemento 47 e ritrattamento endodontico degli elementi 25 e 26) e del dott. Per_4
(posa delle corone sugli elementi 25 e 26) residuano:
[...]
a. la perdita del molare inferiore (47), funzionalmente diminuita dalla sostituzione del dente con un impianto ed una corona, che vicariano efficacemente la masticazione;
b. la perdita parziale degli elementi 25 e 26, ricostruiti con un perno;
valutabili globalmente come postumo permanente dell'uno per cento (1%) secondo le Tabelle delle menomazioni contenute nei D.M. 12.7.2000 e 3.7.2003, nella cui applicazione il collegio specifica che:
a. la perdita di un secondo molare e di un premolare sono rispettivamente pari all'un per cento
(1%) e allo zero virgola settantacinque per cento (0,75%) di invalidità permanente;
b. il loro recupero funzionale induce una riduzione dei postumi, calibrata sull'ulteriore rilievo per cui gli elementi dentari appartengono ad emiarcate che non si articolano tra loro.
4.3.
Ai fini dell'imputazione dell'evento dannoso alle condotte dei convenuti devono compiersi dei distinguo.
Né né hanno specificamente contestato l'esecuzione da parte Controparte_2 _3
della seconda, quale sostituta della prima, delle prestazioni sanitarie dannose, ma solo l'interposizione di nell'adempimento ed il rapporto di causalità, deducendo Controparte_1 rispettivamente l'estraneità del convenuto alle cure e la probabilità di cause alternative sopravvenute. Nessun elemento istruttorio, invece, consente di imputare l'evento dannoso a
, che ha recisamente negato di aver seguito la paziente. Controparte_1
10 di 16 Il primo piano di cura è completato il 15.6.2015, quando emette la fattura n. Controparte_2
98 di € 2.402,00 per le corone che l'ortopantomografia del 19.4.2016 consente di associare agli elementi 36, 46 e 47.
La sua esecuzione da parte di , che sostiene di aver «seguito solo _3
marginalmente» la paziente (p. 3), è confermata dalle stampigliature «Prestazione eseguita dalla
Dott.ssa laureata in odontoiatria e protesi dentaria» apposte sulle ricevute _3
15.6.2015 e 9.5.2016 e controfirmate per quietanza.
L'eventuale interposizione di non elide la causalità della condotta Controparte_1
colposa di che, come rilevato dai consulenti medico-legali e a prescindere dal suo _3
eventuale titolo di direttore sanitario, avrebbe dovuto indagare le origini del dolore lamentato, dando corso agli accertamenti strumentali disposti dai professionisti che le si sono avvicendati, invece di procedere con i manufatti contribuendo alla successiva perdita dell'elemento dentario.
In ordine al secondo piano terapeutico l'inadempimento da parte di e di Controparte_2
dell'onere di contestazione specifica di averlo eseguito concorda: _3
a. con la prescrizione su carta intestata di sia del programma di cure Controparte_2
(16.1.2018) sia di una terapia antibiotica da assumere oralmente (9.5.2018);
b. con le certificazioni intermedie del secondo professionista interpellato dalla paziente in data
20.3.2018 («sintomatologia dolorosa a carico del III sestante dove presentava 25 e 26 trattati endodonticamente») e 9.4.2018 (proposta di ritrattamento endodontico degli elementi 25 e 26).
La causalità della condotta non solo è valutabile in concreto muovendo dalla su indicata certificazione, come esposto dai consulenti medico-legali («Da un punto di vista parodontale 25 presentava infiammazione gengivale mesio palatale con sondaggio importante di 7 mm … si esegue TC cone beam a carico di tale sestante … l'esame ha rilevato presenza di accesso alla camera incongruo con materiale di riempimento a carico del parodonto nel versante mesio palatale … Tale elemento presentava anatomia molto complessa e canale palatale non percorso
e chiuso fino all'apice … 26 presentava gran parte dell'elemento otturato con presenza di pochissimo dente residuo sano, corretta chiusura canale palatale mentre i canali vestibolari mediale e distale non presentavano materiale di riempimento canalare fino all'apice»), ma è deduttivamente inferibile dalla ripetuta lacunosità della cartella o del diario clinico (non) tenuto dalla convenuta (rel. c.t.u., p. 25-26: «lacune documentali sono dovute ad omissioni sia della struttura (diario clinico inesistente) che della Dr. che non si è premurata di scrivere _3
nelle sue fatture il tipo di prestazione eseguito e comunque essa stessa di mantenere un diario
11 di 16 clinico dei pazienti che trattava, tra cui la Sig. »; «come già detto, tutte le Parte_1
incongruenze ed incertezze relative ai trattamenti eseguiti sulla Sig. non sono Parte_1
legate ad una mancata documentazione da parte della Pz delle cure ricevute, ma sono legati a doppio filo ad una scorretta/mancata redazione di una cartella clinica e per altro anche di alcune fatture e ricette di farmaci»), cumulandosi entrambe le condizioni atte a far presumere il nesso eziologico, ossia che il professionista abbia tenuto una condotta potenzialmente dannosa e che proprio l'incompletezza della cartella clinica abbia impedito di accertare la causa dell'evento lesivo (CC III 17.6.2024 n. 16737).
Ne discende la condanna di ed , resi condebitore Controparte_2 CP_8 dall'unitarietà dell'evento lesivo nella prospettiva del creditore (cfr. CC SU 15.7.2009 n. 16503), al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
4.4.
L'interposizione di nell'opera odontoiatrica, oggetto di mera Controparte_1
allegazione non supportata da documenti e/o da richieste istruttorie, non è evincibile dal decreto penale di condanna 19.1.2021 emesso dal Tribunale di Modena nei confronti dei professionisti convenuti per l'abusivo esercizio della professione (art. 348 c.p.c.): il procedimento è stato definito dal convenuto, previe opposizione e revoca del decreto, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 ss. c.p.c.; doc. 5 conv.), la cui efficacia indiziaria (CC
III 7.11.2023 n. 31010; CC III 31.1.2024 n. 2897) è insufficiente da sola a riscontrare gli asserti della paziente, poiché il capo di imputazione non circoscrive con la necessaria specificità le azioni in thesi commesse da sulla persona di ma Controparte_1 Parte_1
richiama indistintamente prestazioni odontoiatriche di vario genere, eseguite fino al 30.4.2019 su persone diverse, neppure prospettandone l'eventuale lesività per la salute dei pazienti (doc. 1 att.).
Ne discende il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti.
5.
Si procede all'accertamento del danno risarcibile.
5.1.
Il danno non patrimoniale alla salute va determinato secondo i parametri di cui agli artt. 139 d. lgs.
7.9.2005 n. 209 e 74 l.
8.3.2017 n. 24.
12 di 16 Al momento della stabilizzazione dei postumi (20.3.2018), ossia alla fine del periodo di inabilità temporanea (cfr. CC III 19.12.2014 n. 26897), nata il [...], Parte_1 aveva quarant'anni.
Il danno non patrimoniale da inabilità temporanea è pari ad € 10.205,59, mentre il danno non patrimoniale da invalidità permanente è pari ad € 805,21.
5.2.
L'ordinaria compromissione della sfera dinamico-relazionale è intrinseca al danno biologico
(CC III 27.3.2018 n. 7513; CC III 21.9.2017 n. 21939; CC III 7.11.2014 n. 23778); quindi, non è risarcibile oltre il valore corrispondente all'invalidità accertata in sede medico-legale, che ingloba le ripercussioni comuni sofferte dalle persone in casi affini, mentre comporta la personalizzazione del danno biologico se lo ha reso «diverso e maggiore» per la sua anomalia e la sua straordinarietà (CC III 29.7.2014 n. 17219). La valutazione del dolore interiormente patito per la menomazione psico-fisica, invece, è autonoma (cfr. CC III 28.9.2018 n. 23469; CC III 21.3.2022
n. 9006; CC III 17.5.2022 n. 15733; CC III 12.7.2023 n. 19922; CC III 1.3.2024 n. 5547).
In caso di lesioni micro-permanenti l'allegazione di fatti secondari che supportino, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di sequele dell'illecito sul proprio equilibrio affettivo ed emotivo deve essere particolarmente «rigorosa». A tal fine il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) quale indice presuntivo suscettibile sostenere, unitamente ad ulteriori elementi, l'accertamento inferenziale di un coesistente danno morale è limitato dalla normale idoneità delle ripercussioni di un danno biologico di lieve entità ad assorbirne le ricadute psicologiche, mentre l'entità di lesioni macro-permanenti ha una ragionevole e intuibile attitudine a indurre forme di sconvolgimento o di debordante devastazione psicologica dell'individuo da cui evincere la compresenza di un danno morale (CC III 3.3.2023 n.
6444; CC III 1.3.2024 n. 5547).
Valutati gli specifici rilievi degli esperti (rel. c.t.u., p. 20 e 27: «Nel corso di questo periodo di temporanea identificato la sofferenza soggettiva patita dalla danneggiata può essere definita lieve/moderata. […] Si ritiene pertanto che il paragone del Collega con un Pz edentulo non sia calzante al caso in esame e che l'attuale riconoscimento di inabilità temporanea attui una corretta personalizzazione di tale voce di danno»), deve escludersi un danno morale da inabilità temporanea, poiché interamente assorbito dal danno biologico (anatomo-funzionale e dinamico- relazionale).
13 di 16 Analogamente, la compromissione permanente della salute di non la pone in Parte_1
una condizione interindividuale deteriore in confronto alla normalità delle persone lese da identica menomazione né ha avuto ripercussioni psichiatriche o psicologiche suscettibili di accertamento medico-legale. Appare, quindi, inverosimile la generica prospettazione di parte sui riflessi interiori del danno sub specie di dolore, prostrazione, frustrazione e angoscia, con conseguente esclusione del suo riconoscimento (€ 268,38).
Il danno non patrimoniale alla salute di globali € 11.010,50 (€ 10.205,59 ed € 805,21), devalutato dall'aggiornamento dei parametri (1.4.2024: D.M. 16.7.2024) al giorno mediano del periodo di inabilità temporanea per € 10.205,59 (1.9.2016: € 8.554,56) e al momento della stabilizzazione dei postumi per € 805,21 (20.3.2018: € 686,45), maggiorato dalle rispettive date dei richiesti interessi compensativi al saggio equitativamente scelto di cui all'art. 12841 c.c. (cfr.
CC III 5.7.2023 n. 19063), sul capitale annualmente rivalutato (CC SU 17.2.1995 n. 1712), è pari ad € 12.264,32 (€ 11.368,73 + € 895,59).
5.3.
Il danno patrimoniale è pari alle spese mediche valutate dai consulenti d'ufficio necessarie e congrue.
Gli esborsi già sostenuti per prestazioni sanitarie di diagnosi e cure conseguenti all'inadempimento sono documentati per € 6.808,00, pari al compenso di € 3.808,00 pagato al dott. e di € 3.000,00 pagati al dott. ritenuti dal collegio peritale Persona_3 Persona_4
proporzionati alla complessità dei canali radicolari e delle prestazioni rese (ritrattamento endodontico con microscopio, laser, provvisori e definitivi, lembo e riposizionamento apicale).
Il capitale, maggiorato degli interessi compensativi (art. 12841 c.c.) sul credito annualmente rivalutato dal pagamento intermedio, è pari ad € 8.823,95.
Non sono, invece, risarcibili, come correttamente rilevato dai consulenti, le spese per i prevedibili rinnovi degli impianti (€ 1.800,00-€ 2.700,00), che la paziente avrebbe ugualmente dovuto o dovrebbe ugualmente sostenere. Sono, perciò, irrilevanti gli esborsi successivi alle preclusioni istruttorie e allegati alla comparsa conclusionale (doc. 17-22 att.).
5.4.
Conclusivamente il credito risarcitorio di nei confronti di Parte_1 Controparte_2 ed (art. 2055 c.c.) è pari ad € 21.088,27 (€ 12.264,32 + € 8.823,95) oltre interessi CP_8
ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, specificandosi in merito che ragioni testuali, logiche e sistematiche consentono di escludere l'applicazione, della data
14 di 16 della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi (cfr. A Bologna II 2.4.2023 n.
907). In particolare, va osservato che:
a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II 7.11.2018
n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I 14.12.2022
n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III
20.4.2020 n. 7966).
6.
L'esame e la decisione delle domande residue rendono necessaria la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.
7.
Le spese, da regolare secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, l'istruttoria svolta, le prestazioni rese ed il cumulo soggettivo, seguono la soccombenza;
quindi, le spese di vanno poste in capo a ed Parte_1 Controparte_2
in solido tra loro, mentre le spese di competono a CP_8 Controparte_1 [...]
ma devono essere compensate per quattro quinti in ragione della difesa congiunta e Parte_1
unica di e Le spese di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e invece, saranno regolate con la pronuncia sulle rispettive CP_8 Controparte_6
domande.
Le spese della consulenza tecnica vanno definitivamente poste in capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di e : Controparte_2 Controparte_1 _3
1- dichiara tenute e condanna e in solido tra loro al pagamento Controparte_2 _3 in favore di a titolo di risarcimento del danno, di € 21.088,27 oltre Parte_1
interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2- rigetta le domande di nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_2 _3
15 di 16 delle spese processuali, che liquida in € 23,56 per esborsi, € 6.600,10 per Parte_1
compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
4- dichiara compensate per quattro quinti le spese processuali di e Parte_1 [...]
e condanna la prima al pagamento in favore del secondo della loro quota residua, CP_1 liquidandone per l'intero in € 3.839,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a e Controparte_2
in solido tra loro;
_3
6- dispone come da separata ordinanza la prosecuzione della causa tra Controparte_2 [...]
e CP_8 Controparte_9
.
[...]
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 791/2021 promossa da:
(C.F. con l'avv. ANDREA BRUNELLI e Parte_1 C.F._1
l'avv. MAURO SENTIMENTI
ATTRICE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) con l'avv. MARIA LUISA P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con l'avv. TOMMASO CASTALDO _3 C.F._3
CONVENUTI
Controparte_4
RAPPRESENTANZA GENERALE PER (C.F. ) con l'avv. MARCO CP_5 P.IVA_2
SELLERI e l'avv. MASSIMILIANO SCIPIONI
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Dott.ssa Controparte_2 [...]
, Dott. , _3 Controparte_6 Controparte_1 quest'ultimo anche in qualità di legale rappresentante della ex artt. 1218 e Controparte_2
1228 c.c. e, in subordine, ex artt. 2043 e 2059 c.c., nella causazione di tutti i danni patrimoniali e non patiti e patiendi dalla Sig.ra in relazione alle Parte_1 prestazioni sanitarie eseguite su quest'ultima tra il 2015 e il 2018 per i motivi esposti in narrativa;
b) per effetto di quanto sopra dichiarare tenuti e quindi condannare i convenuti in solido o pro quota: al risarcimento di ogni danno patito e patiendo in favore dell'esponente
[...]
per i fatti di cui è causa, così come individuati in parte narrativa (segnatamente: Parte_1
danni di natura non patrimoniale, biologico temporaneo e permanente e/o esistenziale e/o morale e/o alla vita di relazione, danni diretti e/o riflessi;
nonché i danni patrimoniali intesi quali danno emergente per le spese sanitarie) e/o nelle relazioni medico legali prodotte in giudizio e/o nella misura meglio vista e ritenuta, anche, determinanda in corso di causa, con applicazione delle Tabelle risarcitorie in uso presso il Tribunale di Milano (o altre eventuali tabelle ritenute applicabili), o, comunque, nella misura meglio vista e ritenuta, anche equitativamente ex art. 1226 c.c.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche ai sensi dell'art. 17 DL n. 132/2014, dalla data del sinistro dovuti sino al completo soddisfo.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
Le parti convenute e come da note sostitutive Controparte_1 Controparte_2 dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale intestato
In via preliminare e pregiudiziale:
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa, specifica, esposizione dei fatti posti a fondamento delle domande e per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Dichiarare improcedibile la domanda formulata dalla Compagnia di assicurazione “ ” CP_4 di “manlevare e tenere indenne la dott.ssa ” per carenza di procura. Ella non ha CP_7
titolo di avanzare richieste ad alcun titolo in danno dei convenuti ed in favore di _3
NEL MERITO
2 di 16 - Respingere tutte le domande a qualsiasi titolo formulate dall'attrice e/o dai terzi chiamati nei confronti di e nei confronti di in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi espressi nei propri atti difensivi, comunque non provate (non si accetta alcuna inversione dell'onere probatorio) e/o inammissibili e/o improcedibili.
- In ipotesi fosse accertata la responsabilità della dott.ssa quale medico _3 prestatore d'opera in favore di per attività eventualmente eseguita non Controparte_2 correttamente sull'apparato dentale dell'attrice e accertato il nesso di causalità con i danni lamentati dalla signora , e/o accertato il suo non corretto adempimento Parte_1
della funzione di direttore sanitario del nel periodo dei fatti oggetto di Controparte_2
giudizio, condannare a manlevare e/o tenere indenne in _3 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, da qualsiasi conseguenza dannosa e/o di rimborso derivasse alla società e/o fosse ad essa imputata in conseguenza e/o a causa del suo non corretto operato in veste di medico e/o in veste di direttore sanitario, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi se ed in quanto liquidati.
IN VIA RICONVENZIONALE E/O DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE
In caso di provata attività non conforme a legge e/o a contratto da parte della dott.ssa _3
, in veste di direttore sanitario di nel periodo a cui i fatti attorei si
[...] Controparte_2 riferiscono, tale da aver comportato la causazione di danni all'attrice, accertare le responsabilità della predetta dott.ssa , per omessa vigilanza e controllo _3 dell'operato dei singoli operatori di e/o per inadempimento alle funzioni a cui Controparte_2
era contrattualmente preposta e condannarla a tenere indenne e manlevare in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, da qualsiasi voce di danno e/o di rimborso la società fosse condannata a pagare all'attrice e/o fosse condannata a pagare alla convenuta stessa, , nella sua veste di medico operatore a favore di in CP_8 Controparte_2
seguito ai fatti di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi se ed in quanto liquidati.
Vinte le spese del giudizio.
La parte convenuta come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle CP_8
conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, respinta ogni contraria istanza, eccezione disattesa:
3 di 16 Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto, nonché la domanda volta all'accertamento della responsabilità contrattuale dei convenuti ex art.
1218 e 1228 c.c., in quanto illegittima e/o inammissibile e/o tardiva per i motivi esposti nella narrativa della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., depositata dalla difesa della Dott.ssa
_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una qualsiasi responsabilità della Dott.ssa per i fatti di causa, _3
a) respingere in quanto inammissibili e/o illegittime e/o tardive e/o nulle le domande formulate dalla difesa della e del Dott. , anche in via riconvenzionale, nei CP_2 CP_1
confronti della Dott.ssa per tutti i motivi esposti in narrativa;
_3
b) respingere la domanda formulata dalla
[...]
, di estromissione Controparte_9
dal processo per presunta mancanza di copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa, dichiarare la Controparte_9
, tenuta a manlevare la convenuta da
[...] qualsivoglia risarcimento del danno dovesse essere riconosciuto in favore dell'attrice e, conseguentemente, condannare in via esclusiva la Compagnia Assicurativa al relativo pagamento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
La parte terza chiamata come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata, in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, e in ogni caso della domanda di garanzia proposta dalla dott.ssa per _3 mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs n. 28/2010 nei confronti della dott.ssa e, di conseguenza, di _3 Controparte_6
;
[...]
in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile/improcedibile la chiamata in causa della formulata dalla dott.ssa per palese Controparte_9 _3
4 di 16 mancanza di copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, disporre
l'estromissione della compagnia dal presente giudizio. in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei fatti posti a fondamento della domanda e per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente declaratoria della nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificata dalla dott.ssa alla deducente ai sensi del _3 Controparte_6
combinato disposto di cui agli artt. 163, terzo comma, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c. adottando i provvedimenti all'uopo previsti ex lege;
NEL MERITO,
- accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del presente giudizio, oltre che inammissibili, carenti ed incomplete, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto,
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo alla dott.ssa _3
ovvero a titolo di solidarietà tra la stessa, la il sig. e Controparte_2 Controparte_1
altri sanitari coinvolti nel presente giudizio, non avendo parte attrice fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ai predetti sanitari;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dall'attrice ed assolvere interamente la dott.ssa da ogni _3
domanda e, conseguentemente, respingere la eventuale domanda di garanzia assicurativa svolta dalla dott.ssa nei confronti della odierna deducente _3 [...]
Controparte_6
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice e ciò nei confronti della dott.ssa e della _3 Controparte_9
- accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare l'obbligo della di manlevare e tenere indenne la Controparte_2
dott.ssa tramite propria polizza assicurativa ovvero in proprio, secondo quanto _3 stabilito dall'art. 7 e 10 della L. 24/2017,
- accertare e dichiarare tenuta la odierna comparente a prestare la Controparte_9
copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Parte_2
Assicurazione, con particolare riguardo alla limitazione del risarcimento dovuto dalla al massimale previsto dalla polizza, tenuto conto in ogni caso la polizza Controparte_9
5 di 16 dovrà essere ritenuta a II rischio in relazione alle eventuali altre polizze Controparte_9 che la “Parte Contraente” convenuta, la dott.ssa abbia stipulato con altre _3
compagnie di assicurazioni;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, degli odierni convenuti, oltre ad eventuali terzi a qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, con conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta dott.ssa con riferimento alla eventuale diseguale efficienza _3
causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per Controparte_9
In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014.
In via istruttoria, si insiste affinché sia disposti i seguenti ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
- nei confronti della dott.ssa (i) delle eventuali altre polizze assicurative _3
stipulate per il medesimo rischio e periodo di validità nonché (ii) delle eventuali richieste di risarcimento ricevute da parte della sig.ra ricevute in epoca antecedente la data di Parte_1
decorrenza della polizza assicurativa azionata dalla dott.ssa CP_4 _3
- nei confronti di della polizza assicurativa, laddove esistente, stipulata per Controparte_2
fatto proprio e per fatto del proprio personale medico-sanitario, in conformità con l'art. 10, co. 1, L. 24/2017 anche nell'interesse della dott.ssa valida per il periodo in cui sono _3
avvenuti i fatti oggetto di causa.
In ogni caso, con rifusione di spese, compensi legali del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18 ed il 23.2.2021 conviene in giudizio Parte_1 [...]
, suo direttore sanitario, odontotecnico, e CP_2 Controparte_10 Controparte_1
, odontoiatra, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non _3
patrimoniali conseguenti alle cure odontoiatriche ricevute nella clinica.
6 di 16 Costituitisi in giudizio, e contestano che il Controparte_2 Controparte_1 professionista abbia operato la paziente ed eccepiscono l'eventuale colpa esclusiva di
[...]
di cui chiedono la condanna in rivalsa o regresso. _3
Costituitasi in giudizio, eccepisce l'improcedibilità della domanda e la revoca _3
in data 19.1.2021 da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del decreto di penale 18.8.2020 n. 713 di condanna dei convenuti per il reato di cui all'art. 348 c.p.c.
Contesta l'inadempimento e il danno e chiede di essere manlevata da
[...]
, previa sua chiamata in causa. Controparte_9
Costituitasi in giudizio, Controparte_9
(nel prosieguo deduce l'infondatezza delle
[...] Controparte_6 domande;
in subordine contesta l'obbligazione assicurativa eccependo l'annullabilità del contratto (art. 1892 c.c.) e/o l'inadempimento dell'obbligo di avviso e salvataggio (artt. 1913-
1914 c.c.), il massimale e l'indennizzabilità della sola quota dell'obbligazione risarcitoria attribuibile all'assicurata.
Estinta la causa nei confronti di per rinuncia agli atti e rinnovata la Controparte_10 mediazione, la causa è istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio; è posta in decisione con ordinanza 8.1.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
Si esaminano gradatamente le questioni di rito e di merito.
1.
Il vizio di insufficiente determinatezza dell'oggetto della domanda (petitum e causa petendi) è configurabile solo se il complesso dell'atto non consente di evincere gli elementi identificativi del diritto controverso (ex pluribus CC III 28.8.2009 n. 18783; CC II 7.3.2006 n. 4828).
I convenuti e la terza chiamata hanno potuto comprendere dalla citazione le richieste avversarie e declinare le rispettive difese senza ulteriori specificazioni;
quindi, la domanda deve ritenersi validamente proposta (cfr. CC III 21.11.2008 n. 27670).
2.
La rinnovazione in corso di causa della mediazione obbligatoria (art. 5 d. lgs.
7.3.2010 n. 28) rende infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda riproposta dall'assicuratrice nelle proprie conclusioni.
3.
La procura alle liti conferita dall'assicuratrice al proprio difensore ne specifica il potere processuale di proporre domande riconvenzionali;
quindi, la richiesta della terza chiamata volta a
7 di 16 far «accertare e dichiarare l'obbligo della di manlevare e tenere indenne la Controparte_2
dott.ssa tramite propria polizza assicurativa ovvero in proprio, secondo quanto _3 stabilito dall'art. 7 e 10 della L. 24/2017», ove intesa come domanda riconvenzionale, sarebbe proponibile, in disparte la successiva valutazione della legittimazione ad agire dell'assicuratrice.
4.
La conclusione del contratto d'opera con la società è incontroversa e documentata dai piani di cura e dalle prescrizioni terapeutiche.
Ciò specificato, la consulenza tecnica d'ufficio, ampia, completa ed esauriente nelle repliche alle osservazioni di parte, consente di ritenere fondate le domande di nei limiti Parte_1
oltre esposti.
4.1.
L'iter clinico ripercorso dai consulenti è riassumibile come segue.
Dal 30.3.2015 al 9.5.2018 si sottopone nella struttura a cure specialistiche. Parte_1
La scheda su carta intestata della società del 30.3.2015, non sottoscritta e indicante la paziente come «moglie (di) », ossia (cfr. fattura 9.4.2018 n. 484 di una CP_11 Persona_1
ortopantomografia), riporta solo una proposta molto generica di piano terapeutico («preventivo per lavori protesici 3 corone in metallo ceramica e 3 provvisori in resina € 2.100,00, stesso lavoro con altro tipo di materiale € 1.800,00, stesso lavoro con altro tipo di materiale €
1.500,00, ablazione tartaro e sbiancamento € 300,00») senza specificare gli elementi da estrarre, che sono presumibilmente il 46, il 47 ed il 36, poiché l'ortopantomografia del 19.4.2016 rileva la presenza di corone in quei denti e in data 15.6.2015 emette la fattura 15.6.2015 Controparte_2
n. 98 di € 2.402,00 per tre ceramiche in zirconio, uno sbiancamento e l'ablazione del tartaro, seguita dalla fattura 9.5.2016 n. 53 di € 902,00 per un generico ciclo di cure odontoiatriche.
Del pari, il secondo piano terapeutico del 16.1.2018, non sottoscritto, prevede terapie canalari degli elementi 25 e 26 e la loro ricostruzione con corone («preventivo per cure odontoiatriche:
25-26 terapie canalari più ricostruzioni, 2 corone in zirconia più 2 provvisori € 2.300,00 stesso lavoro con altro tipo di materiale € 2.100,00, stesso lavoro con altro tipo di materiale €
1.900,00»).
Successivamente la paziente si rivolge a ulteriori professionisti, il dott. e, Persona_2
su indicazione di questi, il dott. che ripete la radiografia endorale e, rilevati un Persona_3 aggravamento della lesione apicale della radice mesiale già visibile nell'ortopantomografia del
19.4.2016 nonché la frattura apicale dello strumento sull'elemento dentario 47, le prospetta in
8 di 16 data 26.4.2018 un ritrattamento endodontico (due superfici dell'elemento 25, provvisorio in resina 25, ricostruzione con perno in fibra e composito dell'elemento 26, suo ritrattamento endodontico e provvisorio in resina, estrazione dell'elemento 47).
Completata la terapia (cfr. fattura 10.5.2018 n. 1172 di € 1.202,00 per il saldo delle prestazioni specialistiche di chirurgia orale e parodontologia), prescrive alla paziente un Persona_3
monitoraggio continuativo prodromico ad una terapia protesica definitiva (certificato sottoscritto del 28.5.2018), quale successivamente eseguito (cfr. fatture 20.9.2018 n. 732 di € 102,00 per un ciclo di parodontologia;
24.10.2018 n. 2658 di € 1.002,00 per un ciclo di chirurgia orale;
4.9.2019 n. 3011 di € 1.502,00 per prestazioni odontoiatriche).
La cura è completata dal dott. (fatture
4.9.2019 n. 270 di € 1.502,00; Persona_4
13.1.2021 n. 12 di € 1.002,00).
In assenza di ulteriori dati il collegio sostiene di poter presumere unicamente che la paziente presentasse diversi disturbi all'epoca del primo ingresso nella struttura, specialmente per i denti
46, 47, 36, 25 e 26.
Secondo gli esperti il tentativo di , riferito loro da di Controparte_1 Parte_1
rimuovere le corone sui denti 46 e 47 con un martelletto è stato imperito, poiché la manovra percussiva è normalmente associata a protesi provvisorie o parzialmente decementate, mentre la paziente non ne lamentava la mobilità. L'errore, quindi, potrebbe aver causato la rottura del perno endocanalare posato sull'elemento 47 e avulso dal dott. il 28.5.2018 a fronte della Persona_3
sua eccessiva fratturazione.
Ipotizzato, inoltre, che la lesione fosse preesistente, la sintomatologia algica della paziente avrebbe ugualmente imposto ai sanitari accertamenti radiografici e clinici che consentissero loro di sondare il quadro endocanalare prima della posa dei manufatti.
In assenza di elementi documentali ulteriori l'unico dato a disposizione del collegio, ossia l'esame obiettivo e strumentale (tomografia computerizzata cone beam) del 20.3.2018 eseguito dal dott. (infiammazione gengivale mesio-palatale dell'elemento 25 e accesso alla Persona_3
camera incongruo;
riempimento canalare insufficiente dei canali vestibolari mediale e distale dell'elemento 26), non consente di imputare a o ad l'opera Controparte_1 _3
sugli elementi 25 e 26, ma solo di valutarne l'imperizia, poiché l'anatomia molto complessa dell'elemento 25 e la persistente algia lamentata dalla paziente avrebbero reso opportuno perlomeno un consulto endodontico.
4.2.
9 di 16 Il ritardo nella guarigione, che ha inibito la masticazione bilaterale, è valutato dal collegio come inabilità temporanea parziale al venticinque per cento (25%) di settecentotrentanove giorni
(gg. 739), dal 15.6.2015, termine della prestazione imperita, al 20.3.2018, data di certificazione del completo recupero della paziente, con esclusione del periodo della gravidanza, incompatibile con la prosecuzione di cure odontoiatriche.
Nel graduare la percentuale di inabilità il collegio specifica che, diversamente da un edentulo, la paziente aveva dolori alla masticazione, rimediabili solo con una terapia farmacologica che, però, le era parzialmente inibita dallo stato di gravidanza e di susseguente allattamento.
Alle cure emendative del dott. (estrazione dell'impianto e della corona Persona_3 sull'elemento 47 e ritrattamento endodontico degli elementi 25 e 26) e del dott. Per_4
(posa delle corone sugli elementi 25 e 26) residuano:
[...]
a. la perdita del molare inferiore (47), funzionalmente diminuita dalla sostituzione del dente con un impianto ed una corona, che vicariano efficacemente la masticazione;
b. la perdita parziale degli elementi 25 e 26, ricostruiti con un perno;
valutabili globalmente come postumo permanente dell'uno per cento (1%) secondo le Tabelle delle menomazioni contenute nei D.M. 12.7.2000 e 3.7.2003, nella cui applicazione il collegio specifica che:
a. la perdita di un secondo molare e di un premolare sono rispettivamente pari all'un per cento
(1%) e allo zero virgola settantacinque per cento (0,75%) di invalidità permanente;
b. il loro recupero funzionale induce una riduzione dei postumi, calibrata sull'ulteriore rilievo per cui gli elementi dentari appartengono ad emiarcate che non si articolano tra loro.
4.3.
Ai fini dell'imputazione dell'evento dannoso alle condotte dei convenuti devono compiersi dei distinguo.
Né né hanno specificamente contestato l'esecuzione da parte Controparte_2 _3
della seconda, quale sostituta della prima, delle prestazioni sanitarie dannose, ma solo l'interposizione di nell'adempimento ed il rapporto di causalità, deducendo Controparte_1 rispettivamente l'estraneità del convenuto alle cure e la probabilità di cause alternative sopravvenute. Nessun elemento istruttorio, invece, consente di imputare l'evento dannoso a
, che ha recisamente negato di aver seguito la paziente. Controparte_1
10 di 16 Il primo piano di cura è completato il 15.6.2015, quando emette la fattura n. Controparte_2
98 di € 2.402,00 per le corone che l'ortopantomografia del 19.4.2016 consente di associare agli elementi 36, 46 e 47.
La sua esecuzione da parte di , che sostiene di aver «seguito solo _3
marginalmente» la paziente (p. 3), è confermata dalle stampigliature «Prestazione eseguita dalla
Dott.ssa laureata in odontoiatria e protesi dentaria» apposte sulle ricevute _3
15.6.2015 e 9.5.2016 e controfirmate per quietanza.
L'eventuale interposizione di non elide la causalità della condotta Controparte_1
colposa di che, come rilevato dai consulenti medico-legali e a prescindere dal suo _3
eventuale titolo di direttore sanitario, avrebbe dovuto indagare le origini del dolore lamentato, dando corso agli accertamenti strumentali disposti dai professionisti che le si sono avvicendati, invece di procedere con i manufatti contribuendo alla successiva perdita dell'elemento dentario.
In ordine al secondo piano terapeutico l'inadempimento da parte di e di Controparte_2
dell'onere di contestazione specifica di averlo eseguito concorda: _3
a. con la prescrizione su carta intestata di sia del programma di cure Controparte_2
(16.1.2018) sia di una terapia antibiotica da assumere oralmente (9.5.2018);
b. con le certificazioni intermedie del secondo professionista interpellato dalla paziente in data
20.3.2018 («sintomatologia dolorosa a carico del III sestante dove presentava 25 e 26 trattati endodonticamente») e 9.4.2018 (proposta di ritrattamento endodontico degli elementi 25 e 26).
La causalità della condotta non solo è valutabile in concreto muovendo dalla su indicata certificazione, come esposto dai consulenti medico-legali («Da un punto di vista parodontale 25 presentava infiammazione gengivale mesio palatale con sondaggio importante di 7 mm … si esegue TC cone beam a carico di tale sestante … l'esame ha rilevato presenza di accesso alla camera incongruo con materiale di riempimento a carico del parodonto nel versante mesio palatale … Tale elemento presentava anatomia molto complessa e canale palatale non percorso
e chiuso fino all'apice … 26 presentava gran parte dell'elemento otturato con presenza di pochissimo dente residuo sano, corretta chiusura canale palatale mentre i canali vestibolari mediale e distale non presentavano materiale di riempimento canalare fino all'apice»), ma è deduttivamente inferibile dalla ripetuta lacunosità della cartella o del diario clinico (non) tenuto dalla convenuta (rel. c.t.u., p. 25-26: «lacune documentali sono dovute ad omissioni sia della struttura (diario clinico inesistente) che della Dr. che non si è premurata di scrivere _3
nelle sue fatture il tipo di prestazione eseguito e comunque essa stessa di mantenere un diario
11 di 16 clinico dei pazienti che trattava, tra cui la Sig. »; «come già detto, tutte le Parte_1
incongruenze ed incertezze relative ai trattamenti eseguiti sulla Sig. non sono Parte_1
legate ad una mancata documentazione da parte della Pz delle cure ricevute, ma sono legati a doppio filo ad una scorretta/mancata redazione di una cartella clinica e per altro anche di alcune fatture e ricette di farmaci»), cumulandosi entrambe le condizioni atte a far presumere il nesso eziologico, ossia che il professionista abbia tenuto una condotta potenzialmente dannosa e che proprio l'incompletezza della cartella clinica abbia impedito di accertare la causa dell'evento lesivo (CC III 17.6.2024 n. 16737).
Ne discende la condanna di ed , resi condebitore Controparte_2 CP_8 dall'unitarietà dell'evento lesivo nella prospettiva del creditore (cfr. CC SU 15.7.2009 n. 16503), al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
4.4.
L'interposizione di nell'opera odontoiatrica, oggetto di mera Controparte_1
allegazione non supportata da documenti e/o da richieste istruttorie, non è evincibile dal decreto penale di condanna 19.1.2021 emesso dal Tribunale di Modena nei confronti dei professionisti convenuti per l'abusivo esercizio della professione (art. 348 c.p.c.): il procedimento è stato definito dal convenuto, previe opposizione e revoca del decreto, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 ss. c.p.c.; doc. 5 conv.), la cui efficacia indiziaria (CC
III 7.11.2023 n. 31010; CC III 31.1.2024 n. 2897) è insufficiente da sola a riscontrare gli asserti della paziente, poiché il capo di imputazione non circoscrive con la necessaria specificità le azioni in thesi commesse da sulla persona di ma Controparte_1 Parte_1
richiama indistintamente prestazioni odontoiatriche di vario genere, eseguite fino al 30.4.2019 su persone diverse, neppure prospettandone l'eventuale lesività per la salute dei pazienti (doc. 1 att.).
Ne discende il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti.
5.
Si procede all'accertamento del danno risarcibile.
5.1.
Il danno non patrimoniale alla salute va determinato secondo i parametri di cui agli artt. 139 d. lgs.
7.9.2005 n. 209 e 74 l.
8.3.2017 n. 24.
12 di 16 Al momento della stabilizzazione dei postumi (20.3.2018), ossia alla fine del periodo di inabilità temporanea (cfr. CC III 19.12.2014 n. 26897), nata il [...], Parte_1 aveva quarant'anni.
Il danno non patrimoniale da inabilità temporanea è pari ad € 10.205,59, mentre il danno non patrimoniale da invalidità permanente è pari ad € 805,21.
5.2.
L'ordinaria compromissione della sfera dinamico-relazionale è intrinseca al danno biologico
(CC III 27.3.2018 n. 7513; CC III 21.9.2017 n. 21939; CC III 7.11.2014 n. 23778); quindi, non è risarcibile oltre il valore corrispondente all'invalidità accertata in sede medico-legale, che ingloba le ripercussioni comuni sofferte dalle persone in casi affini, mentre comporta la personalizzazione del danno biologico se lo ha reso «diverso e maggiore» per la sua anomalia e la sua straordinarietà (CC III 29.7.2014 n. 17219). La valutazione del dolore interiormente patito per la menomazione psico-fisica, invece, è autonoma (cfr. CC III 28.9.2018 n. 23469; CC III 21.3.2022
n. 9006; CC III 17.5.2022 n. 15733; CC III 12.7.2023 n. 19922; CC III 1.3.2024 n. 5547).
In caso di lesioni micro-permanenti l'allegazione di fatti secondari che supportino, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di sequele dell'illecito sul proprio equilibrio affettivo ed emotivo deve essere particolarmente «rigorosa». A tal fine il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) quale indice presuntivo suscettibile sostenere, unitamente ad ulteriori elementi, l'accertamento inferenziale di un coesistente danno morale è limitato dalla normale idoneità delle ripercussioni di un danno biologico di lieve entità ad assorbirne le ricadute psicologiche, mentre l'entità di lesioni macro-permanenti ha una ragionevole e intuibile attitudine a indurre forme di sconvolgimento o di debordante devastazione psicologica dell'individuo da cui evincere la compresenza di un danno morale (CC III 3.3.2023 n.
6444; CC III 1.3.2024 n. 5547).
Valutati gli specifici rilievi degli esperti (rel. c.t.u., p. 20 e 27: «Nel corso di questo periodo di temporanea identificato la sofferenza soggettiva patita dalla danneggiata può essere definita lieve/moderata. […] Si ritiene pertanto che il paragone del Collega con un Pz edentulo non sia calzante al caso in esame e che l'attuale riconoscimento di inabilità temporanea attui una corretta personalizzazione di tale voce di danno»), deve escludersi un danno morale da inabilità temporanea, poiché interamente assorbito dal danno biologico (anatomo-funzionale e dinamico- relazionale).
13 di 16 Analogamente, la compromissione permanente della salute di non la pone in Parte_1
una condizione interindividuale deteriore in confronto alla normalità delle persone lese da identica menomazione né ha avuto ripercussioni psichiatriche o psicologiche suscettibili di accertamento medico-legale. Appare, quindi, inverosimile la generica prospettazione di parte sui riflessi interiori del danno sub specie di dolore, prostrazione, frustrazione e angoscia, con conseguente esclusione del suo riconoscimento (€ 268,38).
Il danno non patrimoniale alla salute di globali € 11.010,50 (€ 10.205,59 ed € 805,21), devalutato dall'aggiornamento dei parametri (1.4.2024: D.M. 16.7.2024) al giorno mediano del periodo di inabilità temporanea per € 10.205,59 (1.9.2016: € 8.554,56) e al momento della stabilizzazione dei postumi per € 805,21 (20.3.2018: € 686,45), maggiorato dalle rispettive date dei richiesti interessi compensativi al saggio equitativamente scelto di cui all'art. 12841 c.c. (cfr.
CC III 5.7.2023 n. 19063), sul capitale annualmente rivalutato (CC SU 17.2.1995 n. 1712), è pari ad € 12.264,32 (€ 11.368,73 + € 895,59).
5.3.
Il danno patrimoniale è pari alle spese mediche valutate dai consulenti d'ufficio necessarie e congrue.
Gli esborsi già sostenuti per prestazioni sanitarie di diagnosi e cure conseguenti all'inadempimento sono documentati per € 6.808,00, pari al compenso di € 3.808,00 pagato al dott. e di € 3.000,00 pagati al dott. ritenuti dal collegio peritale Persona_3 Persona_4
proporzionati alla complessità dei canali radicolari e delle prestazioni rese (ritrattamento endodontico con microscopio, laser, provvisori e definitivi, lembo e riposizionamento apicale).
Il capitale, maggiorato degli interessi compensativi (art. 12841 c.c.) sul credito annualmente rivalutato dal pagamento intermedio, è pari ad € 8.823,95.
Non sono, invece, risarcibili, come correttamente rilevato dai consulenti, le spese per i prevedibili rinnovi degli impianti (€ 1.800,00-€ 2.700,00), che la paziente avrebbe ugualmente dovuto o dovrebbe ugualmente sostenere. Sono, perciò, irrilevanti gli esborsi successivi alle preclusioni istruttorie e allegati alla comparsa conclusionale (doc. 17-22 att.).
5.4.
Conclusivamente il credito risarcitorio di nei confronti di Parte_1 Controparte_2 ed (art. 2055 c.c.) è pari ad € 21.088,27 (€ 12.264,32 + € 8.823,95) oltre interessi CP_8
ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, specificandosi in merito che ragioni testuali, logiche e sistematiche consentono di escludere l'applicazione, della data
14 di 16 della domanda, dell'art. 12844 c.c. agli interessi compensativi (cfr. A Bologna II 2.4.2023 n.
907). In particolare, va osservato che:
a. l'art. 12844 c.c. opera de residuo in assenza di diverso accordo delle parti (cfr. CC II 7.11.2018
n. 28409 in tema di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
CC I 14.12.2022
n. 36595 in tema di indebito oggettivo);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è il «contrasto del ritardo nei pagamenti», ossia la «tutela del credito» liquido ed esigibile;
c. l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC III
20.4.2020 n. 7966).
6.
L'esame e la decisione delle domande residue rendono necessaria la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.
7.
Le spese, da regolare secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, l'istruttoria svolta, le prestazioni rese ed il cumulo soggettivo, seguono la soccombenza;
quindi, le spese di vanno poste in capo a ed Parte_1 Controparte_2
in solido tra loro, mentre le spese di competono a CP_8 Controparte_1 [...]
ma devono essere compensate per quattro quinti in ragione della difesa congiunta e Parte_1
unica di e Le spese di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e invece, saranno regolate con la pronuncia sulle rispettive CP_8 Controparte_6
domande.
Le spese della consulenza tecnica vanno definitivamente poste in capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1
confronti di e : Controparte_2 Controparte_1 _3
1- dichiara tenute e condanna e in solido tra loro al pagamento Controparte_2 _3 in favore di a titolo di risarcimento del danno, di € 21.088,27 oltre Parte_1
interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2- rigetta le domande di nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3- condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_2 _3
15 di 16 delle spese processuali, che liquida in € 23,56 per esborsi, € 6.600,10 per Parte_1
compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
4- dichiara compensate per quattro quinti le spese processuali di e Parte_1 [...]
e condanna la prima al pagamento in favore del secondo della loro quota residua, CP_1 liquidandone per l'intero in € 3.839,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a e Controparte_2
in solido tra loro;
_3
6- dispone come da separata ordinanza la prosecuzione della causa tra Controparte_2 [...]
e CP_8 Controparte_9
.
[...]
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
16 di 16