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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2189/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Modica - 00175500883
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 33 TARI a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come infra riportate.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 15/11/2025 e depositato in data 28/11/2025 la società Ricorrente., con sede in Modica Indirizzo, codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti della Resistente_1 crediti, servizi e tecnologie spa, concessionaria della riscossione del Comune di Modica, e nei confronti di Comune di Modica, avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omessa/infedele dichiarazione Tari anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 con contestuale irrogazione di sanzioni n. 33 del 08/09/2025, notificato in data 24/09/2025, per una pretesa complessiva di € 42.863,00.
Parte ricorrente eccepisce:
● la nullità dell'atto per motivazione illogica e contraddittoria, l'insussistenza della omessa dichiarazione Tari, la mancata applicazione del regolamento comunale;
● la sproporzione delle sanzioni irrogate e degli interessi moratori;
● la violazione della L. 147/2013 e della normativa regolamentare in tema di esclusione delle superfici non produttive di rifiuti;
● la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
nel merito, ritenere e dichiarare illegittimo l'avviso impugnato, così come i presupposti, connessi e consequenziali e, per l'effetto, annullare integralmente l'avviso di accertamento esecutivo di Resistente_1 spa nei confronti di Ricorrente per omessa/infedele dichiarazione Tari con contestuale irrogazione di sanzioni n. 33 del 08/09/2025 per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; in subordine ridurre la pretesa dell'ufficio resistente alla minore e diversa somma riferita alla sola eventuale quota fissa Tari e tenendo conto delle superfici al netto di quelle escluse dalla tassazione secondo la normativa vigente in materia e come emerge dalla planimetria allegata, riducendo altresì proporzionalmente sanzioni e interessi;
con vittoria di spese e compensi difensivi.
In data 01/12/2025 parte ricorrente deposita documentazione.
Non si costituiscono, pur se regolarmente citati in giudizio, gli enti convenuti, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 20/02/2026 parte ricorrente deposita rinuncia agli atti del giudizio a seguito di avvenuta transazione tra le parti, con richiesta di compensazione delle spese legali.
All'udienza del 24/02/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata.
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente ha in data 20/02/2026 depositato rinuncia al giudizio a seguito di intervenuto accordo transattivo stragiudiziale del 19/02/2026 (in atti), che prevede il pagamento della somma di € 9.760.00 in 24 rate mensili da parte della Ricorrente e la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
■ che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 44 del D.lgs. 546/1992 per dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione delle spese come espressamente richiesta da parte ricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 24 febbraio 2026.
Il Presidente e Relatore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2189/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Modica - 00175500883
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 33 TARI a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come infra riportate.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 15/11/2025 e depositato in data 28/11/2025 la società Ricorrente., con sede in Modica Indirizzo, codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti della Resistente_1 crediti, servizi e tecnologie spa, concessionaria della riscossione del Comune di Modica, e nei confronti di Comune di Modica, avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omessa/infedele dichiarazione Tari anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 con contestuale irrogazione di sanzioni n. 33 del 08/09/2025, notificato in data 24/09/2025, per una pretesa complessiva di € 42.863,00.
Parte ricorrente eccepisce:
● la nullità dell'atto per motivazione illogica e contraddittoria, l'insussistenza della omessa dichiarazione Tari, la mancata applicazione del regolamento comunale;
● la sproporzione delle sanzioni irrogate e degli interessi moratori;
● la violazione della L. 147/2013 e della normativa regolamentare in tema di esclusione delle superfici non produttive di rifiuti;
● la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
nel merito, ritenere e dichiarare illegittimo l'avviso impugnato, così come i presupposti, connessi e consequenziali e, per l'effetto, annullare integralmente l'avviso di accertamento esecutivo di Resistente_1 spa nei confronti di Ricorrente per omessa/infedele dichiarazione Tari con contestuale irrogazione di sanzioni n. 33 del 08/09/2025 per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; in subordine ridurre la pretesa dell'ufficio resistente alla minore e diversa somma riferita alla sola eventuale quota fissa Tari e tenendo conto delle superfici al netto di quelle escluse dalla tassazione secondo la normativa vigente in materia e come emerge dalla planimetria allegata, riducendo altresì proporzionalmente sanzioni e interessi;
con vittoria di spese e compensi difensivi.
In data 01/12/2025 parte ricorrente deposita documentazione.
Non si costituiscono, pur se regolarmente citati in giudizio, gli enti convenuti, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 20/02/2026 parte ricorrente deposita rinuncia agli atti del giudizio a seguito di avvenuta transazione tra le parti, con richiesta di compensazione delle spese legali.
All'udienza del 24/02/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata.
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente ha in data 20/02/2026 depositato rinuncia al giudizio a seguito di intervenuto accordo transattivo stragiudiziale del 19/02/2026 (in atti), che prevede il pagamento della somma di € 9.760.00 in 24 rate mensili da parte della Ricorrente e la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
■ che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 44 del D.lgs. 546/1992 per dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione delle spese come espressamente richiesta da parte ricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 24 febbraio 2026.
Il Presidente e Relatore