CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8168 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dalla Consigliera RI SA NA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da AT AN avverso la sentenza del 10 dicembre 2024 con la quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato in relazione al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. L’appello è stato ritenuto intempestivo, essendo stato proposto oltre il termine di quindici giorni dal deposito della motivazione della sentenza ai quali dovevano aggiungersi altri quindici giorni, ai sensi dell’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen., essendo stato, l’imputato, giudicato in assenza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8168 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 12/02/2026 2 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del AN, affidato ad unico motivo con cui si deduce la violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale. Secondo la difesa la sentenza impugnata muove dall’erroneo presupposto che il giudice non abbia indicato per il deposito della motivazione un termine superiore rispetto a quello ordinario di quindici giorni. Dalla lettura della sentenza di primo grado e del dispositivo letto in udienza emerge, invece, che il Tribunale indicò in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione. Il difensore aveva, dunque, a disposizione quarantacinque giorni per impugnare e questo termine, che decorreva dalla data indicata per il deposito della motivazione, scadeva il 23 febbraio 2025 e non l’8 febbraio 2025 come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale. 3. Il P.G, in persona del sostituto Luigi Birritteri, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. La Corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che il primo giudice, come risulta dal dispositivo letto in udienza, si era riservato, ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione con la conseguenza che il termine per proporre appello era pari a 45 giorni ai quali dovevano aggiungersene ulteriori quindici trattandosi di imputato giudicato in assenza. Ciò rende tempestivo l’atto di gravame che risulta depositato il 21 febbraio 2025. 6. La sentenza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Deciso il 12 febbraio 2026 La Consigliera est. La Presidente RI SA NA IA VI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da AT AN avverso la sentenza del 10 dicembre 2024 con la quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato in relazione al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. L’appello è stato ritenuto intempestivo, essendo stato proposto oltre il termine di quindici giorni dal deposito della motivazione della sentenza ai quali dovevano aggiungersi altri quindici giorni, ai sensi dell’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen., essendo stato, l’imputato, giudicato in assenza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 8168 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 12/02/2026 2 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del AN, affidato ad unico motivo con cui si deduce la violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale. Secondo la difesa la sentenza impugnata muove dall’erroneo presupposto che il giudice non abbia indicato per il deposito della motivazione un termine superiore rispetto a quello ordinario di quindici giorni. Dalla lettura della sentenza di primo grado e del dispositivo letto in udienza emerge, invece, che il Tribunale indicò in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione. Il difensore aveva, dunque, a disposizione quarantacinque giorni per impugnare e questo termine, che decorreva dalla data indicata per il deposito della motivazione, scadeva il 23 febbraio 2025 e non l’8 febbraio 2025 come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale. 3. Il P.G, in persona del sostituto Luigi Birritteri, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. La Corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che il primo giudice, come risulta dal dispositivo letto in udienza, si era riservato, ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione con la conseguenza che il termine per proporre appello era pari a 45 giorni ai quali dovevano aggiungersene ulteriori quindici trattandosi di imputato giudicato in assenza. Ciò rende tempestivo l’atto di gravame che risulta depositato il 21 febbraio 2025. 6. La sentenza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Deciso il 12 febbraio 2026 La Consigliera est. La Presidente RI SA NA IA VI