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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MACAGNO GIAN PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009370 IMU 2020
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
Difeso da
Difensore_2 - C.F_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009371 IMU 2021
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
Difeso da
Difensore_2 - C.F_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009372 IMU 2022
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 24/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
Difeso da
Difensore_2 - C.F_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009373 IMU 2023
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
Difeso da
Difensore_2 - C.F_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009374 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti hanno illustrato le difese ed hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, con separati ricorsi: l'avviso di accertamento n. 0009370 del 17/06/2025 per l'anno di imposta 2020, notificato a mezzo raccomandata il 20/06/2025; l'avviso di accertamento n. 0009371 del
17/06/2025 per l'anno di imposta 2021; l'avviso di accertamento n. 0009372 del 17/06/2025 per l'anno di imposta 2022; l'avviso di accertamento n. 0009373 del 17/06/2025 per l'anno di imposta 2023; l'avviso di accertamento n. 0009374 del 17/06/2025 per l'anno di imposta 2024.
Con i predetti atti viene accertato il parziale versamento dell'imposta municipale propria IMU con irrogazione di sanzioni, oltre interessi, spese di notifica e oneri di riscossione.
Nella specie, la ricorrente, comproprietaria al 50% dell'immobile sito in Indirizzo_1 (censito al catasto fabbricati al foglio N_1, N_2 subalterni N_3 e foglio N_1 particella N_4, procedeva a separazione consensuale dal marito Nominativo_1.
Nel decreto di omologa della separazione consensuale l'abitazione principale dei coniugi veniva assegnata al marito, convivente con il figlio Nom_2 di anni 18, non ancora autonomo economicamente. Tutti gli atti impositivi trovano fondamento sul presupposto che, in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato, rivivrebbe la soggettività passiva IMU in capo alla moglie comproprietaria, anche se non assegnataria, qualora il figlio, maggiorenne, non sia più a carico del - e non conviva più - con il padre assegnatario.
La Corte, in composizione monocratica, previa riunione, ha deciso i ricorsi, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato, con assorbimento delle ulteriori doglianze, il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente lamenta la violazione dell'art.
6-bis della legge, 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, che al primo comma prevede che "Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo".
Né la fattispecie in esame rientra tra le eccezioni contemplate dal secondo comma, ove si dispone che "Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione".
Con il D.M. 24/04/2024 si è data attuazione alla disposizione contenuta nel cit. secondo comma prevedendosi, all'art. 2, che "1. Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , i seguenti atti: a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2 , 77 e 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-
Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all' art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
c) gli atti di intimazione autonomi di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: 1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ; 2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all' art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 3) tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; 4) imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all' art. 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all' art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all' art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679; f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell' art. 12 del decreto-legge del 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;
i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.
Il successivo comma 3 del d.m. citato identifica, quindi gli "atti di pronta liquidazione" come segue: "1. Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all' art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , i seguenti atti:
a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis , 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 ; c) gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi: 1) imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216; 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all' art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 6) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642; 7) tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n.
533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869; d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all' art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". Come si può rilevare, gli avvisi di accertamento in esame non rientrano nel tassativo elenco di eccezioni alla regola del contraddittorio preventivo, né può, comunque, ritenersi che le motivazioni che l'Ente impositivo spende a fondamento del recupero, che attengono a non banali interpretazioni del sostrato normativo, possano far ritenere gli atti in questione emessi sulla base di un mero "incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione".
In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere accolti, con compensazione delle spese in ragione della applicazione di recente normativa, non ancora adeguatamente sondata dalla giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in accoglimento dei ricorsi riuniti annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MACAGNO GIAN PAOLO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009370 IMU 2020
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
Difeso da
Difensore_2 - C.F_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009371 IMU 2021
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
Difeso da
Difensore_2 - C.F_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009372 IMU 2022
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 24/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
Difeso da
Difensore_2 - C.F_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009373 IMU 2023
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luogo_1 - Indirizzo_2 Luogo_1
Difeso da
Difensore_2 - C.F_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0009374 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti hanno illustrato le difese ed hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, con separati ricorsi: l'avviso di accertamento n. 0009370 del 17/06/2025 per l'anno di imposta 2020, notificato a mezzo raccomandata il 20/06/2025; l'avviso di accertamento n. 0009371 del
17/06/2025 per l'anno di imposta 2021; l'avviso di accertamento n. 0009372 del 17/06/2025 per l'anno di imposta 2022; l'avviso di accertamento n. 0009373 del 17/06/2025 per l'anno di imposta 2023; l'avviso di accertamento n. 0009374 del 17/06/2025 per l'anno di imposta 2024.
Con i predetti atti viene accertato il parziale versamento dell'imposta municipale propria IMU con irrogazione di sanzioni, oltre interessi, spese di notifica e oneri di riscossione.
Nella specie, la ricorrente, comproprietaria al 50% dell'immobile sito in Indirizzo_1 (censito al catasto fabbricati al foglio N_1, N_2 subalterni N_3 e foglio N_1 particella N_4, procedeva a separazione consensuale dal marito Nominativo_1.
Nel decreto di omologa della separazione consensuale l'abitazione principale dei coniugi veniva assegnata al marito, convivente con il figlio Nom_2 di anni 18, non ancora autonomo economicamente. Tutti gli atti impositivi trovano fondamento sul presupposto che, in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato, rivivrebbe la soggettività passiva IMU in capo alla moglie comproprietaria, anche se non assegnataria, qualora il figlio, maggiorenne, non sia più a carico del - e non conviva più - con il padre assegnatario.
La Corte, in composizione monocratica, previa riunione, ha deciso i ricorsi, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato, con assorbimento delle ulteriori doglianze, il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente lamenta la violazione dell'art.
6-bis della legge, 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 219/2023, che al primo comma prevede che "Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo".
Né la fattispecie in esame rientra tra le eccezioni contemplate dal secondo comma, ove si dispone che "Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione".
Con il D.M. 24/04/2024 si è data attuazione alla disposizione contenuta nel cit. secondo comma prevedendosi, all'art. 2, che "1. Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , i seguenti atti: a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2 , 77 e 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-
Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all' art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
c) gli atti di intimazione autonomi di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: 1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ; 2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all' art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 3) tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; 4) imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all' art. 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all' art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all' art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679; f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell' art. 12 del decreto-legge del 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;
i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.
Il successivo comma 3 del d.m. citato identifica, quindi gli "atti di pronta liquidazione" come segue: "1. Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all' art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , i seguenti atti:
a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis , 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 ; c) gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi: 1) imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216; 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all' art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 6) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642; 7) tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n.
533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869; d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all' art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". Come si può rilevare, gli avvisi di accertamento in esame non rientrano nel tassativo elenco di eccezioni alla regola del contraddittorio preventivo, né può, comunque, ritenersi che le motivazioni che l'Ente impositivo spende a fondamento del recupero, che attengono a non banali interpretazioni del sostrato normativo, possano far ritenere gli atti in questione emessi sulla base di un mero "incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione".
In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere accolti, con compensazione delle spese in ragione della applicazione di recente normativa, non ancora adeguatamente sondata dalla giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in accoglimento dei ricorsi riuniti annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.