Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 893
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    Il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, poiché notificato alla resistente in data 28 aprile 2025, oltre il termine di decadenza del 26 aprile 2025, decorrente dalla notifica dell'intimazione avvenuta il 25 febbraio 2025.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il giudice, pur dichiarando l'inammissibilità per tardività, ha evidenziato che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione dimostra la regolare notifica degli atti presupposti, anche mediante affissione alla casa comunale per irreperibilità del destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo di prescrizione, poiché la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione è stata provata dalla documentazione prodotta dall'ente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 893
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 893
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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