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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 893/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3677/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966370000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966370000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966370000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966370000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, LI FR cf: CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato a Bovalino in via F.sco Perri n° 11, presso lo studio dei difensori avv.
Difensore_1 e avv. Difensore_2, impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249013966370000 notificata in data 25.2.2025, dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in nome e per conto della Regione
Calabria – Settore Tributi U.O. Tasse automobilistiche, relativa a omesso pagamento di tassa automobilistica anno 2007, 2008, 2011 e 2012, sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le sottese cartelle di pagamento n° 09420130020266323000 (TASSE
AUTO - anno 2007) dell'importo di € 628,41, n° 09420140012296206000 (TASSE AUTO - anno 2008) dell'importo di € 173,43, n° 09420160015092838000 (TASSE AUTO - anno 2011 - 2012) dell'importo di
€ 642,17, non sarebbero state mai notificate, nè altro sollecito di pagamento;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva il 13.6.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto, il difetto di legittimazione passiva in quanto soggetto agente per la sola fase di esecuzione e non di formazione del titolo azionato, contestava nel merito il vizio formale dell'atto e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite;
All'udienza del 6.2.2026 il giudice unico verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la intimazione di pagamento e relative cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, per l'omesso pagamento delle tasse auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso per tardività, come eccepito dalla resistente agenzia.
Il ricorso ex art. 21 D. Lgs. 546/92 andava proposto nel termine di 60 gg. dalla notifica della intimazione di pagamento impugnata. Rilevato che l'intimazione è stata notificata in data 25 febbraio 2025, come pure ammesso dal ricorrente, il ricorso risulta notificato alla resistente solo in data 28 aprile 2025, oltre il termine di decadenza (sabato 26 aprile 2025).
Consegue l'inammissibilità del ricorso. L'inammissibilità impedisce di pronunciarsi sulla fondatezza nel merito e tuttavia, è appena il caso di evidenziare come dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione, è dato evincersi come tutti gli atti prodromici all'intimazione risultano regolarmente notificati alla parte opponente:
n° 09420130020266323000 (TASSE AUTO - anno 2007) dell'importo di € 628,41 notificato mediante affissione alla casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 4.3.2015; n°
09420140012296206000 (TASSE AUTO - anno 2008) dell'importo di € 173,43 notificato mediante affissione alla casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 12.5.2015; n°
09420160015092838000 (TASSE AUTO - anno 2011 - 2012) dell'importo di € 642,17, notificato mediante affissione alla casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 27.9.2016; la notifica a mezzo affissione pubblica è stata preceduta dalle visure aggiornate circa l'ultima residenza del contribuente. Del resto l'intimazione impugnata risulta notificata allo stesso indirizzo di Nominativo_1 Indirizzo_1 a mani della moglie ed è stata poi oggetto di impugnazione da parte del contribuente, ciò a dimostrare la corrispondenza del domicilio fiscale e la legittimità delle notifiche effettuate per gli atti prodromici sopra indicate (cartelle e relativi avvisi e intimazioni come in atti della resistente).
Ebbene la parte non avendo impugnato nel termine di legge successivamente all'avvenuta notifica per le argomentazioni mosse nell'attuale ricorso avverso la pretesa dell'Ente, è incorsa nell'inammissibilità;
Nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dalla opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, in quanto smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'Ente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine triennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dall'AdER.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^, dichiara inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della AdER in p.l.r.p.t. delle spese processuali che liquida in complessivi euro 300,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Cosenza, 6 febbraio 2026 IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3677/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966370000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966370000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966370000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013966370000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, LI FR cf: CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato a Bovalino in via F.sco Perri n° 11, presso lo studio dei difensori avv.
Difensore_1 e avv. Difensore_2, impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249013966370000 notificata in data 25.2.2025, dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in nome e per conto della Regione
Calabria – Settore Tributi U.O. Tasse automobilistiche, relativa a omesso pagamento di tassa automobilistica anno 2007, 2008, 2011 e 2012, sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le sottese cartelle di pagamento n° 09420130020266323000 (TASSE
AUTO - anno 2007) dell'importo di € 628,41, n° 09420140012296206000 (TASSE AUTO - anno 2008) dell'importo di € 173,43, n° 09420160015092838000 (TASSE AUTO - anno 2011 - 2012) dell'importo di
€ 642,17, non sarebbero state mai notificate, nè altro sollecito di pagamento;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva il 13.6.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto, il difetto di legittimazione passiva in quanto soggetto agente per la sola fase di esecuzione e non di formazione del titolo azionato, contestava nel merito il vizio formale dell'atto e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite;
All'udienza del 6.2.2026 il giudice unico verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la intimazione di pagamento e relative cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, per l'omesso pagamento delle tasse auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso per tardività, come eccepito dalla resistente agenzia.
Il ricorso ex art. 21 D. Lgs. 546/92 andava proposto nel termine di 60 gg. dalla notifica della intimazione di pagamento impugnata. Rilevato che l'intimazione è stata notificata in data 25 febbraio 2025, come pure ammesso dal ricorrente, il ricorso risulta notificato alla resistente solo in data 28 aprile 2025, oltre il termine di decadenza (sabato 26 aprile 2025).
Consegue l'inammissibilità del ricorso. L'inammissibilità impedisce di pronunciarsi sulla fondatezza nel merito e tuttavia, è appena il caso di evidenziare come dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione, è dato evincersi come tutti gli atti prodromici all'intimazione risultano regolarmente notificati alla parte opponente:
n° 09420130020266323000 (TASSE AUTO - anno 2007) dell'importo di € 628,41 notificato mediante affissione alla casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 4.3.2015; n°
09420140012296206000 (TASSE AUTO - anno 2008) dell'importo di € 173,43 notificato mediante affissione alla casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 12.5.2015; n°
09420160015092838000 (TASSE AUTO - anno 2011 - 2012) dell'importo di € 642,17, notificato mediante affissione alla casa comunale per irreperibilità del destinatario in data 27.9.2016; la notifica a mezzo affissione pubblica è stata preceduta dalle visure aggiornate circa l'ultima residenza del contribuente. Del resto l'intimazione impugnata risulta notificata allo stesso indirizzo di Nominativo_1 Indirizzo_1 a mani della moglie ed è stata poi oggetto di impugnazione da parte del contribuente, ciò a dimostrare la corrispondenza del domicilio fiscale e la legittimità delle notifiche effettuate per gli atti prodromici sopra indicate (cartelle e relativi avvisi e intimazioni come in atti della resistente).
Ebbene la parte non avendo impugnato nel termine di legge successivamente all'avvenuta notifica per le argomentazioni mosse nell'attuale ricorso avverso la pretesa dell'Ente, è incorsa nell'inammissibilità;
Nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dalla opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, in quanto smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'Ente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine triennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dall'AdER.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^, dichiara inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della AdER in p.l.r.p.t. delle spese processuali che liquida in complessivi euro 300,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Cosenza, 6 febbraio 2026 IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla