Sentenza 27 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2003, n. 8396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8396 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ART. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 083-96/ 03 LA CORTE SUPREMA DICASSA Hice di pace SEZI Domanda di riconvenzionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:- R.G.N. 22965/00 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere - Dott. CE TRIFONE Cron. 18514 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 30/01/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo Cotone procuratore speciale della Società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI G GENTILE, che la difende, giusta procura speciale per TA NA de CH di Roma dell'08/11/00 rep. n. 61743;
- ricorrente -
contro
LL FR;
B intimato 2003 avversO la sentenza n. 29/00 del Giudice di pace di 201 BUCCINO, emessa e depositata il 13/07/00 (R.G. 58/00); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del I motivo ed il rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. CE EL convenne in giudizio la so- cietà LE IA S.p.A. e con la citazione a compa- rire davanti al giudice di pace di Buccino propose in suo confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito. Espose che la LE, senza alcun atto di consen- SO da parte sua e senza alcun atto che la autorizzasse a costruire ed a mantenere sul suo fondo (in agro di Buccino, località Mamzelle, riportato in catasto terre- ni al foglio 48, particella 649, già 8086) una linea telefonica, vi aveva infisso due pali di sostegno per il passaggio di svariati metri di linea. Domandò che il danno causatogli dal comportamento della LE gli fosse risarcito nella misura massima di due milioni.
2. La LE si costituì in giudizio non conte- stando d'aver infisso i pali, ma sostenendo che la sua 2 condotta rientrava nell'ambito della limitazione legale prevista dall'art. 232 del d. P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Propose comunque una domanda riconvenzionale per far dichiarare esistente sul fondo dell'attore una ser- vitù coattiva di passaggio di linea telefonica. 1 3. Il giudice di pace, con sentenza 13.7.2000, n. 29 accoglieva la domanda. Considerava che l'attore aveva richiesto un corri- spettivo per l'abusiva occupazione del terreno e con- dannava la LE a pagare la somma di L. 1.500.000. 4. La LE ha chiesto la cassazione della sen- tenza. NN TO EL ha resistito con con- troricorso. La LE ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso contiene tre motivi. Il primo denuncia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice): la ricor- rente osserva che il giudice di pace non si è affatto pronunciato sulla propria domanda riconvenzionale. Il secondo denuncia un vizio di violazione di norme sulla competenza (art. 360, n. 2, cod. proc. civ., in 3 relazione all'art. 7, primo comma, dello stesso codi - ce) la ricorrente sostiene che la domanda accolta dal giudice di pace esulava dalla sua competenza, sia per- ché relativa a bene immobile sia perché connessa alla propria domanda riconvenzionale e per questo attratta alla competenza del tribunale. 1 Il terzo denuncia ancora un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ.): la ricor- rente sostiene che la regola sulla distribuzione dell'onere della prova è norma sul processo e che il giudice di pace l'ha violata perché ha accolto la do- manda sulla sola base dell'affermazione dei fatti da parte dell'attore ed in assenza di prova sul danno.
2. Il ricorso, quanto al primo motivo, è inammissi- bile. La Corte, decidendo su identica controversia, nel- la sentenza deliberata nell'udienza del 10.1.2003 sul ricorso LE C. CE EL (col quale era stata impugnata la diversa sentenza del giudice di pace di Buccino n. 31 del 2000), ha enunciato il seguente principio di diritto: "se al giudice di pace è proposta una domanda principale che rientra nella sua competenza per valore e va decisa secondo equità ed una causa riconvenzionale 4 che va decisa secondo diritto, perché o appartiene alla sua competenza per valore ma ha valore superiore al li- mite stabilito dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. ovvero esula dalla sua competenza, la sentenza, sul capo relativo alla riconvenzionale deve essere im- pugnata con appello, salvo a dover essere impugnata in tal modo anche sul capo relativo alla domanda principa- le, quando le due domande siano tra loro connesse". Ne segue che per lamentare che il giudice di pace non si era pronunciato sulla sua domanda riconvenziona- le avrebbe dovuto proporre appello al tribunale. La domanda proposta dalla LE deve essere in- fatti considerata domanda che riguarda un rapporto re- lativo ad un immobile e che perciò ricade fuori della competenza del giudice di pace. Né importa che su tale domanda non sia stata resa alcuna pronuncia, né di rito né di merito, giacché re- lativamente a questa domanda la sentenza ha comunque determinato la chiusura del grado di giudizio. Orbene, perciò stesso che se ne ammette l'impugnazione, a tutela dell'interesse della parte ad ottenere già nel giudizio in corso una pronuncia sul merito della sua domanda, il mezzo di impugnazione da proporsi al fine di conseguire un tale risultato non può non essere quello idoneo a determinare la prosecu- 5 zione del giudizio sulla domanda e quindi l'appello, se si tratta di domanda per la cui decisione sono previsti più gradi di merito.
3. Quanto al secondo e terzo motivo, il ricorso è ammissibile ma infondato.
3.1. La ragione per cui non è fondato il secondo motivo si può compendiare nelle seguenti affermazioni riassuntive, sulla scorta della decisione resa nella sentenza richiamata. La domanda con cui l'attore ha chiesto di essere risarcito del danno subito per avere la LE infisso sul suo fondo pali a sostegno di una linea telefonica senza che fosse stata in precedenza costituita in suo favore la pertinente servitù non è domanda relativa a bene immobile e va decisa secondo equità perché il ri- sarcimento è stato chiesto per somma inferiore a quella stabilita nel secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ.. Proposte al giudice di pace una domanda che rientra nella sua competenza per valore e va decisa secondo equità ed una domanda riconvenzionale che appartiene alla competenza del tribunale, in tanto la domanda principale subisce modificazione del proprio regime di competenza in quanto tra domanda principale e riconven- zionale vi sia connessione. Tale connessione non sussiste quando la decisione sulle due domande non richieda l'accertamento di iden- tici fatti costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi, sì che l'accoglimento od il rigetto dell'una non implichi rigetto e accoglimento dell'altra. Non v'è rapporto di connessione tra la domanda di risarcimento del danno derivato dal comportamento della LE che abbia stabilito di fatto la servitù sul fondo dell'attore e la domanda riconvenzionale della stessa LE proposta per ottenere la costituzione coattiva di tale servitù. Ciò perché accoglimento e ri- getto delle due domande sono indipendenti tra loro.
3.2. Anche l'ultimo motivo non è fondato. Il giudice di pace ha accertato che l'attore era proprietario del fondo e che la LE non aveva con- testato d'avervi infisso i pali;
ha aggiunto che la li- nea non veniva utilizzata per fornire il servizio tele- fonico all'attore. Dunque, dalla sentenza si può desumere una motiva- zione idonea a sostenere l'accertamento di un comporta- mento illecito della convenuta, per sé causa di danno, implicando una limitazione del godimento della proprie- tà. Riconoscere in un caso di questo tipo un risarci- è decisione che rientra già nei poteri di liqui- mento, 7 dazione equitativa del danno secondo l'art. 1226 cod. civ. e dunque non si presta ad essere ritenuta viziata da violazione della norma sulla distribuzione dell'onere della prova.
4. La ricorrente deve rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispo- sitivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso quanto al primo motivo e per il resto lo rigetta;
condanna la società LE IA а rimborsare a CE Mor- riello le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 550 Euro, di cui 450 per onorari di av- vocato. Così deciso il giorno 30 gennaio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il presidente Fiducia Gawain2 . Кливні C EL ERECT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAG/2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 IN BA