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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 840/2025 promossa in grado d'appello da
AVV. (C.F. ), del Foro di Parte_1 C.F._1
Monza, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA S.G. BOSCO n. 7, 20831,
SEREGNO, in proprio appellante contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via CP_1 C.F._2
Borghetto n. 3, 20832, DESIO, presso lo studio dell'avv. SCHIATTI GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, appellato avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 10 Conclusioni per l'appellante : Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare: in via principale nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2919/2024 – Rep. n. 4597/2024, pubblicata in data 4.12.2024 e depositata in data 28.11.2024 presso la Cancelleria del
Tribunale di Monza, Sezione I Civile – Dottoressa Cinzia Fallo - nella causa civile
R.G.N. 2783/2023 ed accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via preliminare: accertare ex art. 14 co. 2 della L. n. 150/2011, così come modificato dall'art. 15 co. 3 del D.lgs. n. 149/2022, la competenza per materia del presente Tribunale di Monza, essendo l'ufficio giudiziario davanti al quale l'Avv.
ha prestato la propria opera professionale in favore del signor;
Pt_1 CP_1
Nel merito: accertare e dichiarare che in data 08.11.2018 il signor CP_1
conferiva mandato alle liti all'Avv. per ammetterlo nel giudizio Parte_1
di separazione con la signora (N.R.G. 8227/2018, Dottoressa Controparte_2
); accertare e dichiarare che il signor si rendeva inadempiente Per_1 CP_1
rispetto alle obbligazioni sorte a suo carico, per i motivi di cui in narrativa, per un totale di € 4.426,84 e per gli effetti;
condannare il signor a corrispondere CP_1
a favore dell'Avv. la somma di € 4.426,84, o quella maggior o minore somma Pt_1
che sarà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo” e conseguentemente disattendere e rigettare tutte le domande formulate, le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato nella propria comparsa di costituzione dinanzi alla Corte d'Appello per le ragioni tutte esposte nell'atto di appello e negli atti difensivi del primo grado;
In ogni caso, con vittoria di compensi, spese, IVA e CPA sia del giudizio di prime cure che del presente grado di giudizio di Appello. pagina 2 di 10 In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado. Si indicano a teste:
- Avv. , presso studio Testimone_1
legale in Seregno (MB), Via Bosco, 7;
- presso studio Testimone_2
legale in Seregno (MB), Via S.G. Bosco, 7;
- Avv. Cristina Romanò, presso studio legale in Seregno (MB), Viale dei Giardini, 9;
- Avv. Francesca Fumarulo, presso studio legale in Monza (MB), Piazza Garibaldi, 10,
- Avv. Maurizio Bono, presso studio legale in Monza (MB), Via Giuseppe Missori, 10.
Per l'appellato : CP_1
Piaccia a Questa Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversa domanda ed eccezione così giudicare: in via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità del primo e secondo motivo d'appello per le ragioni di cui alle suesposte difese;
nel merito in via principale - respingere l'appello proposto dall'avv. avverso la Parte_1
sentenza n. 2919/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il predetto provvedimento;
in subordine - nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale proposto da controparte, accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. avverso la CP_1
sentenza n. 2919/2024 del Tribunale di Monza, con riferimento alla parte di detto provvedimento che ha rigettato l'eccezione di compensazione svolta dal sig. nei CP_1
confronti dell'avv. e per l'effetto riformare la predetta Parte_1
sentenza accertando e dichiarando che l'eventuale credito residuo in favore dell'avv.
deve essere compensato con corrispondente parte dei maggiori importi percepiti Pt_1
pagina 3 di 10 dal ricorrente dal sig. e dall'avv. Bruno Angelina (da quest'ultima in CP_1
forza della distrazione in suo favore delle spese liquidate dal GE del Trib. Di Monza nella procedura RGE 2190/2019); - in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso forfettario, ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto di interesse nel presente grado, il Tribunale di Monza, con sentenza n.
2919/2024, definiva la causa introdotta dall'avv. contro Parte_1 CP_1
, in ragione del mancato pagamento della propria attività professionale.
[...]
2. In particolare, con ricorso ex art. 281decies c.p.c. e art. 14 D.lgs. n. 150/2011, l'avv.
aveva convenuto in giudizio il proprio assistito, , chiedendo che Pt_1 CP_1
venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di credito originante dalla prestazione professionale svolta a favore del medesimo in ordine a un procedimento di separazione
contro
Precisava, inoltre, di avere svolto la propria Controparte_2
attività professionale fino alla fase di precisazione delle conclusioni, quando vedeva disattesa detta richiesta di pagamento. In ragione del perdurante inadempimento di
, pertanto, il legale, dopo aver provveduto a sollecitare il convenuto, CP_1
dapprima, al versamento della somma di euro 3.928,96 e, successivamente, a fronte del perdurante inadempimento di quest'ultimo, alla corresponsione del saldo finale dell'attività professionale prestata di euro 4.426,84, inviava formale raccomandata di rinuncia al mandato.
3. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea nei confronti di
, in quanto dall'accordo sul preventivo dell'attività professionale CP_1
risultava come l'attività giudiziale fosse comprensiva anche dell'attività di conciliazione e stabiliva, dunque, che nulla fosse dovuto per detta attività.
4. Inoltre, il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea nella parte relativa alla spettanza dei compensi professionali relativi alla fase decisionale. Di talché, pagina 4 di 10 condannava a pagare, in favore dell'avv. , CP_1 Parte_1
dedotti gli acconti già versati, la somma complessiva di euro 863,48, già comprensiva di accessori di legge, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo, disponendo la compensazione delle spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza.
5. Il giudice di prime cure rigettava, poi, l'eccezione di compensazione del residuo degli importi dovuti al proprio difensore formulata da parte convenuta.
6. L'avv. interponeva gravame avverso la sentenza di primo Parte_1
grado, chiedendo l'accertamento del proprio diritto di credito verso l'odierno appellato, con riguardo anche alla fase di conciliazione e alla fase decisionale.
Chiedeva, altresì, in via istruttoria, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
7. chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità del CP_1
primo e secondo motivo d'appello; nel merito, in via principale, instava per la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, chiedeva l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato avente ad oggetto il mancato accoglimento dell'accezione di compensazione, con conseguente accertamento dell'eventuale credito residuo in favore dell'odierno appellante.
8. Dopo l'udienza di prima comparizione dell'8 luglio 2025, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 352 e 127ter c.p.c. all'udienza del 21 ottobre 2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
9.1. mancata liquidazione dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione alla fase di conciliazione: primo motivo dell'appello principale;
pagina 5 di 10 9.2. mancata liquidazione dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione alla fase decisionale: secondo motivo dell'appello principale;
9.3. Erroneo, mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione proposta da
: unico motivo dell'appello incidentale condizionato. CP_1
10. Preliminarmente, rileva questa Corte come la sentenza gravata sia stata pronunciata all'esito di giudizio ex art. 281decies c.p.c. e art. 14 D.lgs. n. 150/2011.
11. Sul punto, si evidenzia come l'impugnabilità del provvedimento costituisce, unitamente all'interesse a impugnare e alla legittimazione a impugnare, una condizione dell'impugnazione, il cui difetto è rilevabile, anche ex officio, in ogni stato e grado del procedimento. L'appellabilità della sentenza gravata costituisce, invero, una questione pregiudiziale di rito, come tale assorbente rispetto a tutti i motivi di appello.
12. Sull'appellabilità delle sentenze, l'art. 339 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che
“possono essere impugnate con l'appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma”.
13. In particolare, si segnala come tra i casi in cui l'appello è escluso dalla legge vi sia proprio l'ipotesi della sentenza pronunciata all'esito di un giudizio ex art. 281decies
c.p.c. e art. 14 D.lgs. n. 150/2011. Nello specifico, l'art. 14 citato, rubricante “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, nello stabilire al comma 1 che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, prevede al comma quarto che “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Sicché, pagina 6 di 10 trattandosi di controversia per la quale, per la sua natura ed il suo oggetto, non è ammesso l'appello, la decisione avrebbe dovuto e potuto essere esclusivamente impugnata mediante il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111
Cost.-,
14. Sul punto, si segnala la pronuncia della terza sezione civile della Corte di
Cassazione, n. 22520/2025, con cui il giudice di legittimità ha dichiarato infondato il ricorso proposto avverso una sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per violazione dell'ultimo comma dell'art. 14 D.lgs. n. 150/2011. Segnatamente, la Corte di Cassazione ha statuito nei seguenti termini: “i giudici di secondo grado hanno, infatti, affermato, in primo luogo: 'che anche la controversia refluita in atti di causa vada, in ragione di tutto e soltanto quanto fatto oggetto di giudizio, ricondotta all'ambito di applicabilità del citato disposto normativo;
appare, infatti, irrevocabile in dubbio anche alla luce del finale arresto in subiecta materia delle Sezioni Unite della Suprema Corte: venute a fissare con la pronuncia già richiamata dal primo giudice (Cass., SS.UU.
4485/2018) il principio di diritto secondo cui 'A seguito dell'introduzione del D.lgs.
n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando
l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653
c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'art. 14, u.c. e con il pagina 7 di 10 penultimo comma dell'art. 702ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702bis c.p.c. e segg.'”.
15. Per le ragioni sopra esposte, la Corte dichiara inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2919/2024 emessa dal Tribunale di Monza.
16. Quanto alle spese processuali del giudizio di secondo grado, l'accertata soccombenza giustifica la condanna dell'avv. alla rifusione delle stesse in Pt_1
favore di parte appellata. Considerati i parametri previsti dall'art. 4 del D.M. n.
55/2014, rapportati alla somma richiesta ed oggetto di impugnazione, l'avv.
deve essere condannato a rimborsare le spese processuali Parte_1
nei termini indicati in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della limitatezza dei temi difensivi trattati e con esclusione dell'importo relativo alla “fase istruttoria”, in quanto non svolta in questa sede.
17. Infine, in virtù della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
840/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Avv. Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2919/2024 emessa dal Tribunale di
Monza;
2. condanna l'avv. a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1
, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 962,00
[...]
pagina 8 di 10 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano il 29 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Minuta redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Alessandra Ciccaglione
Magistrato Ordinario in Tirocinio
pagina 9 di 10
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 840/2025 promossa in grado d'appello da
AVV. (C.F. ), del Foro di Parte_1 C.F._1
Monza, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA S.G. BOSCO n. 7, 20831,
SEREGNO, in proprio appellante contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via CP_1 C.F._2
Borghetto n. 3, 20832, DESIO, presso lo studio dell'avv. SCHIATTI GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, appellato avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 10 Conclusioni per l'appellante : Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare: in via principale nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2919/2024 – Rep. n. 4597/2024, pubblicata in data 4.12.2024 e depositata in data 28.11.2024 presso la Cancelleria del
Tribunale di Monza, Sezione I Civile – Dottoressa Cinzia Fallo - nella causa civile
R.G.N. 2783/2023 ed accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via preliminare: accertare ex art. 14 co. 2 della L. n. 150/2011, così come modificato dall'art. 15 co. 3 del D.lgs. n. 149/2022, la competenza per materia del presente Tribunale di Monza, essendo l'ufficio giudiziario davanti al quale l'Avv.
ha prestato la propria opera professionale in favore del signor;
Pt_1 CP_1
Nel merito: accertare e dichiarare che in data 08.11.2018 il signor CP_1
conferiva mandato alle liti all'Avv. per ammetterlo nel giudizio Parte_1
di separazione con la signora (N.R.G. 8227/2018, Dottoressa Controparte_2
); accertare e dichiarare che il signor si rendeva inadempiente Per_1 CP_1
rispetto alle obbligazioni sorte a suo carico, per i motivi di cui in narrativa, per un totale di € 4.426,84 e per gli effetti;
condannare il signor a corrispondere CP_1
a favore dell'Avv. la somma di € 4.426,84, o quella maggior o minore somma Pt_1
che sarà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo” e conseguentemente disattendere e rigettare tutte le domande formulate, le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato nella propria comparsa di costituzione dinanzi alla Corte d'Appello per le ragioni tutte esposte nell'atto di appello e negli atti difensivi del primo grado;
In ogni caso, con vittoria di compensi, spese, IVA e CPA sia del giudizio di prime cure che del presente grado di giudizio di Appello. pagina 2 di 10 In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado. Si indicano a teste:
- Avv. , presso studio Testimone_1
legale in Seregno (MB), Via Bosco, 7;
- presso studio Testimone_2
legale in Seregno (MB), Via S.G. Bosco, 7;
- Avv. Cristina Romanò, presso studio legale in Seregno (MB), Viale dei Giardini, 9;
- Avv. Francesca Fumarulo, presso studio legale in Monza (MB), Piazza Garibaldi, 10,
- Avv. Maurizio Bono, presso studio legale in Monza (MB), Via Giuseppe Missori, 10.
Per l'appellato : CP_1
Piaccia a Questa Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversa domanda ed eccezione così giudicare: in via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità del primo e secondo motivo d'appello per le ragioni di cui alle suesposte difese;
nel merito in via principale - respingere l'appello proposto dall'avv. avverso la Parte_1
sentenza n. 2919/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il predetto provvedimento;
in subordine - nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale proposto da controparte, accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. avverso la CP_1
sentenza n. 2919/2024 del Tribunale di Monza, con riferimento alla parte di detto provvedimento che ha rigettato l'eccezione di compensazione svolta dal sig. nei CP_1
confronti dell'avv. e per l'effetto riformare la predetta Parte_1
sentenza accertando e dichiarando che l'eventuale credito residuo in favore dell'avv.
deve essere compensato con corrispondente parte dei maggiori importi percepiti Pt_1
pagina 3 di 10 dal ricorrente dal sig. e dall'avv. Bruno Angelina (da quest'ultima in CP_1
forza della distrazione in suo favore delle spese liquidate dal GE del Trib. Di Monza nella procedura RGE 2190/2019); - in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso forfettario, ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto di interesse nel presente grado, il Tribunale di Monza, con sentenza n.
2919/2024, definiva la causa introdotta dall'avv. contro Parte_1 CP_1
, in ragione del mancato pagamento della propria attività professionale.
[...]
2. In particolare, con ricorso ex art. 281decies c.p.c. e art. 14 D.lgs. n. 150/2011, l'avv.
aveva convenuto in giudizio il proprio assistito, , chiedendo che Pt_1 CP_1
venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di credito originante dalla prestazione professionale svolta a favore del medesimo in ordine a un procedimento di separazione
contro
Precisava, inoltre, di avere svolto la propria Controparte_2
attività professionale fino alla fase di precisazione delle conclusioni, quando vedeva disattesa detta richiesta di pagamento. In ragione del perdurante inadempimento di
, pertanto, il legale, dopo aver provveduto a sollecitare il convenuto, CP_1
dapprima, al versamento della somma di euro 3.928,96 e, successivamente, a fronte del perdurante inadempimento di quest'ultimo, alla corresponsione del saldo finale dell'attività professionale prestata di euro 4.426,84, inviava formale raccomandata di rinuncia al mandato.
3. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea nei confronti di
, in quanto dall'accordo sul preventivo dell'attività professionale CP_1
risultava come l'attività giudiziale fosse comprensiva anche dell'attività di conciliazione e stabiliva, dunque, che nulla fosse dovuto per detta attività.
4. Inoltre, il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea nella parte relativa alla spettanza dei compensi professionali relativi alla fase decisionale. Di talché, pagina 4 di 10 condannava a pagare, in favore dell'avv. , CP_1 Parte_1
dedotti gli acconti già versati, la somma complessiva di euro 863,48, già comprensiva di accessori di legge, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo, disponendo la compensazione delle spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza.
5. Il giudice di prime cure rigettava, poi, l'eccezione di compensazione del residuo degli importi dovuti al proprio difensore formulata da parte convenuta.
6. L'avv. interponeva gravame avverso la sentenza di primo Parte_1
grado, chiedendo l'accertamento del proprio diritto di credito verso l'odierno appellato, con riguardo anche alla fase di conciliazione e alla fase decisionale.
Chiedeva, altresì, in via istruttoria, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
7. chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità del CP_1
primo e secondo motivo d'appello; nel merito, in via principale, instava per la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, chiedeva l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato avente ad oggetto il mancato accoglimento dell'accezione di compensazione, con conseguente accertamento dell'eventuale credito residuo in favore dell'odierno appellante.
8. Dopo l'udienza di prima comparizione dell'8 luglio 2025, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 352 e 127ter c.p.c. all'udienza del 21 ottobre 2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
9.1. mancata liquidazione dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione alla fase di conciliazione: primo motivo dell'appello principale;
pagina 5 di 10 9.2. mancata liquidazione dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione alla fase decisionale: secondo motivo dell'appello principale;
9.3. Erroneo, mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione proposta da
: unico motivo dell'appello incidentale condizionato. CP_1
10. Preliminarmente, rileva questa Corte come la sentenza gravata sia stata pronunciata all'esito di giudizio ex art. 281decies c.p.c. e art. 14 D.lgs. n. 150/2011.
11. Sul punto, si evidenzia come l'impugnabilità del provvedimento costituisce, unitamente all'interesse a impugnare e alla legittimazione a impugnare, una condizione dell'impugnazione, il cui difetto è rilevabile, anche ex officio, in ogni stato e grado del procedimento. L'appellabilità della sentenza gravata costituisce, invero, una questione pregiudiziale di rito, come tale assorbente rispetto a tutti i motivi di appello.
12. Sull'appellabilità delle sentenze, l'art. 339 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che
“possono essere impugnate con l'appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma”.
13. In particolare, si segnala come tra i casi in cui l'appello è escluso dalla legge vi sia proprio l'ipotesi della sentenza pronunciata all'esito di un giudizio ex art. 281decies
c.p.c. e art. 14 D.lgs. n. 150/2011. Nello specifico, l'art. 14 citato, rubricante “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, nello stabilire al comma 1 che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, prevede al comma quarto che “la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Sicché, pagina 6 di 10 trattandosi di controversia per la quale, per la sua natura ed il suo oggetto, non è ammesso l'appello, la decisione avrebbe dovuto e potuto essere esclusivamente impugnata mediante il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111
Cost.-,
14. Sul punto, si segnala la pronuncia della terza sezione civile della Corte di
Cassazione, n. 22520/2025, con cui il giudice di legittimità ha dichiarato infondato il ricorso proposto avverso una sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per violazione dell'ultimo comma dell'art. 14 D.lgs. n. 150/2011. Segnatamente, la Corte di Cassazione ha statuito nei seguenti termini: “i giudici di secondo grado hanno, infatti, affermato, in primo luogo: 'che anche la controversia refluita in atti di causa vada, in ragione di tutto e soltanto quanto fatto oggetto di giudizio, ricondotta all'ambito di applicabilità del citato disposto normativo;
appare, infatti, irrevocabile in dubbio anche alla luce del finale arresto in subiecta materia delle Sezioni Unite della Suprema Corte: venute a fissare con la pronuncia già richiamata dal primo giudice (Cass., SS.UU.
4485/2018) il principio di diritto secondo cui 'A seguito dell'introduzione del D.lgs.
n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando
l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653
c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'art. 14, u.c. e con il pagina 7 di 10 penultimo comma dell'art. 702ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702bis c.p.c. e segg.'”.
15. Per le ragioni sopra esposte, la Corte dichiara inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2919/2024 emessa dal Tribunale di Monza.
16. Quanto alle spese processuali del giudizio di secondo grado, l'accertata soccombenza giustifica la condanna dell'avv. alla rifusione delle stesse in Pt_1
favore di parte appellata. Considerati i parametri previsti dall'art. 4 del D.M. n.
55/2014, rapportati alla somma richiesta ed oggetto di impugnazione, l'avv.
deve essere condannato a rimborsare le spese processuali Parte_1
nei termini indicati in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi in considerazione della limitatezza dei temi difensivi trattati e con esclusione dell'importo relativo alla “fase istruttoria”, in quanto non svolta in questa sede.
17. Infine, in virtù della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
840/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Avv. Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2919/2024 emessa dal Tribunale di
Monza;
2. condanna l'avv. a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1
, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi euro 962,00
[...]
pagina 8 di 10 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Così deciso in Milano il 29 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Minuta redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Alessandra Ciccaglione
Magistrato Ordinario in Tirocinio
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