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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del
Lavoro, all' esito dell' udienza del 18.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. 5412/2024 promossa da:
rappr e difeso dall'avv. Fasano Mario Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Giusti
Alessandra
RESISTENTE
nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_2 difeso dagli avv.ti Raho Marcello e Berloco Maria Maddalena
RESISTENTE Oggetto: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05980202400000923000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 06.05.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro chiedendo dichiararsi illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05980202400000923000 notificata in data 29.3.2024 in relazione ai seguenti avvisi di addebito per contributi : 1) 35920160002987616000 CP_2
(contributi DM10 anno 2016); 2) 35920160005783272000
(contributi DM10 anno 2016); 3)35920180002514991000
(contributi IVS anni 2013, 2014, 2015, 2016,2017); 4)
35920180005239487000 (contributi IVS 2013, 2014, 215, 2016,
2017, 2018); 5) 35920190001984167000 (contributi IVS anno
2018); 6) 35920190001984167000 (contributi IVS 2018-2019).
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità della pretesa contributiva per omessa notifica degli atti presupposti;
la decadenza dell'iscrizione ex art 25
d.lgs. 46/99; la violazione dell'art 12 comma 4 d.p.r. 602/73 per mancata sottoscrizione dei ruoli da parte del titolare dell'ufficio; la prescrizione del credito;
l'infondatezza del merito della pretesa per l'erroneo computo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione.
Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la prescrizione e l'illegittimità dell'atto opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva , eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione per omessa impugnazione degli atti pregressi al preavviso di fermo e il difetto di legittimazione passiva. Deduceva, altresì, di aver interrotto i termini di prescrizione a mezzo della regolare notifica di successive intimazioni di pagamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché CP_2 infondati in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 18.06.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Ritiene, preliminarmente, il Tribunale, che i motivi di opposizione relativi alla nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa notifica degli atti presupposti, alla decadenza dall'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 25 d.lgs. 46/1999 ed alla violazione dell'art. 12 comma 4 d.p.r. 602/1973 per mancata sottoscrizione dei ruoli da parte del titolare dell'ufficio debbano essere dichiarati inammissibili in quanto tardivamente proposti oltre il termine massimo previsto dalla legge.
Invero, l'art.24 del d.lgs. n.46/99 stabilisce che “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento
(comma 4). Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 5).
L'art.29 del d.lgs. cit. stabilisce che “Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi (comma 1). Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma
1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (comma 2).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie",
e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del
1973, si identifica nella cartella esattoriale (…)” (cfr.
Cass. n.18691/2008).
Nel caso di specie, le suddette doglianze integrano indubbiamente un vizio di forma, trattandosi di questione estranea al merito della pretesa contributiva.
Tali vizi non sono stati eccepiti nel termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo effettuata il
29.03.2024 sicché alla data di deposito del ricorso introduttivo (il 06.05.2024) tale termine era inevitabilmente spirato.
* Appaiono, altresì tardive, le eccezioni di merito formulate dal ricorrente in quanto proposte oltre il termine 40 giorni dalla notifica del precedente atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 05920229006455500000 notificata ex art 140 c.p.c. in data 17.10.2022.
*
Tanto premesso, è parzialmente fondata l' eccezione di prescrizione formulata dall' opponente.
Sul Punto, giova ricordare che La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione
"e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi
(di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Orbene, con riferimento ai contributi richiesti con gli avvisi di addebito n. 1) 35920160002987616000 (contributi
DM10 anno 2016) e 2) 35920160005783272000 (contributi DM10 anno 2016) i termini di prescrizione sono stati regolarmente interrotti con l'intimazione di pagamento n.
05920189007604526000 notificata ex art 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale in data
06.11.2018; con il preavviso di fermo n.
05980201900005132000 regolarmente notificato ex art 140
c.p.c. in data 04.06.2019 e con l'intimazione di pagamento n. 05920229006455500000 regolarmente notificato ex art 140
c.p.c. in data 17.10.2022 (successivamente ricevuta da persona di famiglia il 07.11.2022).
Con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito 3)35920180002514991000 (contributi IVS anni 2013, dal 2014 al 2018) i termini di prescrizione sono stati regolarmente interrotti dalla notifica del preavviso di fermo n. 05980201900005132000 notificato ex art 140 c.p.c. con deposito alla casa comunale in data 04.06.2019 e con l'intimazione n. 05920229006455500000 notificato ex art 140
c.p.c. con deposito presso la casa comunale in data
17.10.2022, successivamente ricevuta il 07.11.2022 da persona di famiglia.
Giova ricordare, con riferimento ai contributi relativi al
III trimestre 2013, che il termine di prescrizione decorre dal 18.11.2013, data fissata per il pagamento e che i termini di prescrizione sono sospesi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 ex art 37 comma 2 d.l. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 ex art 11 comma 9 d.l. 183/2020 per un totale di 311 gg. Con riferimento ai contributi richiesti con gli avvisi di addebito 4) 35920180005239487000 (contributi IVS 2013, 2014,
215, 2016, 2017, 2018); 5) 35920190001984167000 (contributi
IVS anno 2018); 6) 35920190001984167000 (contributi IVS
2018-2019) i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
05920229006455500000 notificata ex art 140 c.p.c. con atto depositato presso la casa comunale in data 17.10.2022, successivamente ricevuta da persona di famiglia in data
07.11.2022.
Tuttavia, risulta prescritto il credito limitatamente ai contributi per gli anni 2013, 2014, e 2015 richiesti con l'avviso di addebito 4) 35920180005239487000.
Invero, occorre precisare, con riferimento ai contributi relativi al IV trimestre 2016, che la prescrizione non è maturata giacché il termine decorre dal febbraio 2017 fissato per il pagamento. A ciò si aggiunga che i termini di prescrizioni sono sospesi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 ex art 37 comma 2 d.l. 18/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 ex art 11 comma 9 d.l. 183/2020 per un totale di 311 gg.
Inoltre, vanno disattese le eccezioni relativi all'errato computo degli interessi, alle sanzioni ed agli oneri di riscossione giacché le stesse appaiono generiche e senza alcun riferimento alle aliquote applicate dall' CP_4
*
Infine appaiono infondate le deduzioni dell' opponente in ordine al disconoscimento della documentazione prodotta in copia da in ordine alla Controparte_1 notifica degli avvisi di addebito e alla mancata produzione degli avvisi di addebito in originale.
Nella specie il disconoscimento è senz'altro generico.
Invero il disconoscimento, per produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia ed il profilo di essa che venga contestato (Cass. n. 5461 del 2006; n. 1264 del 2006; n. 2524 del 2006).
Nella fattispecie concreta il procuratore non ha indicato alcun valido elemento in base al quale possa dirsi che le fotocopie siano alterate rispetto agli originali ovvero che i contenuti risultino incomprensibili.
Si osserva, inoltre, avuto riguardo al tenore delle difese di parte ricorrente, che “In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (Cass. n.
10326 del 13/05/2014; Cass. n. 21533 del 15/09/2017; Cass.
n. 12883 del 26/06/2020).
*
Per tutte le ragioni che precedono, risulta estinto per prescrizione il credito richiesto a titolo di contributi e somme aggiuntive per gli anni 2013, 2014 e 2015 con l'avviso di addebito 4) 35920180005239487000 posto a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta nel presente giudizio.
Da tanto consegue che va dichiara illegittimo il preavviso di fermo amministrativo n 05980202400000923000, limitatamente al credito richiesto dall' a titolo di CP_2 contributi e somme aggiuntive per gli anni 2013, 2014 e 2015 con l' avviso di addebito n 4) 35920180005239487000 perché estinto per intervenuta prescrizione. Le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate stante la parziale soccombenza delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il preavviso di fermo amministrativo n
05980202400000923000, limitatamente al credito richiesto dall' a titolo di contributi e somme aggiuntive per gli CP_2 anni 2013, 2014 e 2015 con l' avviso di addebito n 4)
35920180005239487000 perché estinto per intervenuta prescrizione.
- rigetta per il resto l'opposizione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lecce, 18.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa