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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10698/22 R.G. promossa da:
P.IV RT
, elettivamente domiciliata in Torino, Largo Migliara n. 16, presso l'avv. P.IV_1
Guido Clemente Gatti, che la difende e rappresenta in forza di procura versata in atti
ATTRICE
e
P.IV elettivamente domiciliata in AR P.IV_2
Torino, via Peyron n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Zarba, che la rappresenta e difende in forza di procura versata in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettere i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 depositata da parte attrice …
NEL MERITO
In via principale pagina 1 di 19 Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la P.IV AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cologno P.IV_2
Monzese (MI), Via A. Volta n. 16, nella sua qualità di impresa garante la “Kasko collisione” del veicolo Alfa Romeo Stelvio, targato FZ644GD, di proprietà del sig.
[...]
(cedente), a corrispondere alla , in persona del legale Pt_2 RT rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria, l'indennizzo dei danni occorsi al mezzo medesimo, quantificati nel presente atto in € 12.034,81, al lordo dello scoperto/franchigia, previsti in polizza, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo, come da preventivo che si produce sub doc. 3, oltre alla somma di € 1.000,00 a titolo di spese stragiudiziali, come da fattura pro forma che si produce, e così per un totale di euro 13.034,81, o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese del CTP di parte attrice perito . Parte_3
In via subordinata
Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la P.IV AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cologno P.IV_2
Monzese (MI), Via A. Volta n. 16, nella sua qualità di impresa garante la “Kasko collisione” del veicolo Alfa Romeo Stelvio, targato FZ644GD, di proprietà del sig.
[...]
(cedente), a corrispondere alla , in persona del legale Pt_2 RT rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria, l'indennizzo dei danni occorsi al mezzo medesimo, quantificati nel presente atto in € 8.506,79, al lordo dello scoperto/franchigia, previsti in polizza, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo, come da quantificazione del CTU Ing. oltre alla Per_1 somma di € 1.000,00 a titolo di spese stragiudiziali, come da fattura pro forma che si produce, e così per un totale di euro 9.506,79, o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese del CTP di parte attrice perito . Parte_3
IN OGNI CASO
Con piena vittoria di spese e competenze del giudizio oltre a spese di CTU e CTP, IV e
CPA come per legge.
pagina 2 di 19 Con riferimento alla mancata partecipazione della Compagnia convenuta in mediazione, si insta affinchè la medesima venga condannata alla corresponsione della sanzione ex art. 8 comma 4 bis D.Lgs 28/2010.
Con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese.
In via istruttoria
…”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.5.22 la
[...]
ha rappresentato: RT
1. che in data 16.06.2021, alle ore 05.30 circa, il sig. , alla guida del Controparte_2 veicolo Alfa Romeo Stelvio, targato FZ644GD, di proprietà del sig. , Parte_2 assicurato presso la compagnia in forza di polizza AR comprensiva di garanzie speciali, tra cui anche la “Kasko collisione”, mentre transitava sulla Via Borgaro, in prossimità del sottopasso di Corso Mortara in Torino, ometteva di mantenere la dovuta distanza di sicurezza e urtava da tergo il veicolo Peugeot tg.
EN418MJ e che, all'atto di redigere il CAI, egli ammetteva la propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro;
2. che a seguito dell'occorso il veicolo Alfa Romeo Stelvio riportava danni quantificati in
€ 12.034,81, come da preventivo rilasciato dalla che, in forza di RT atto di cessione del credito posto in essere dal sig. , si è fatta cessionaria Parte_2 di detto credito indennitario;
pagina 3 di 19 3. di avere dapprima inoltrato richiesta di indennizzo alla AR mediante comunicazione inoltrata a mezzo PEC e di aver successivamente rivolto alla
Compagnia convenuta invito a partecipare all'incontro di mediazione cui, tuttavia, la società assicuratrice non prendeva parte;
4. di non avere ancora ricevuto alcunché a titolo di indennizzo da parte della convenuta
Compagnia.
Ha concluso instando, nel merito, per la condanna di AR alla corresponsione di € 13.034,81 a titolo di indennizzo dei danni occorsi al mezzo Alfa
Romeo, di cui € 1.000,00 a titolo di spese legali stragiudiziali.
Con comparsa dell'1.09.2022 la si è costituita in AR giudizio non contestando le circostanze di cui ai punti 3. e 4. sopra riportati ed, in ogni caso, eccependo:
. in via preliminare:
. la carenza di legittimità attiva della in conseguenza della RT nullità ex art. 1418 c.c. della cessione del credito intervenuta con il sig. per Pt_2 contrarietà a norme imperative, ed in particolare all'art. 106 T.U.B., dal momento che, benché il preventivo relativo al ripristino dell'autovettura Alfa Romeo Stelvio tg.
FZ644GD sia stato emesso dalla società attrice, detti lavori – come si evince dalla relazione investigativa redatta dall'agenzia Cieffe Investigazioni – sarebbero stati in realtà realizzati da altra impresa (Carrozzeria Alfa 3): tale condotta, siccome esercitata in maniera sistematica, organizzata e professionale, integrerebbe un'attività di intermediazione finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti per cui la legge richiede una autorizzazione di cui la società attrice sarebbe sprovvista;
. sempre sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la difformità della firma apposta dal sig. sull'atto di cessione del credito rispetto a Pt_2 quella rinvenibile sulla sua carta di identità;
. nel merito:
. la mancata produzione in giudizio da parte avversaria della polizza assicurativa da cui evincersi la validità ed efficacia della copertura invocata;
pagina 4 di 19 . il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, dell'onere di prova di cui è gravata in ordine alla sussistenza del sinistro, alla sua indennizzabilità secondo contratto e condizioni di assicurazione, al nesso causale tra i danni lamentati e il sinistro ed eventualmente l'entità del pregiudizio;
. l'inefficacia probatoria del modulo CAI e dell'ulteriore documentazione anche fotografica ex adverso prodotta, tenuto conto che il proprio fiduciario ha evidenziato la non coerenza tra i danni riportati dai veicoli ed il sinistro come descritto, oltre al fatto che entrambi i veicoli sono plurisinistrati;
. con riferimento al punto 3., di aver tempestivamente comunicato la propria intenzione di non partecipare al primo incontro di mediazione, previa comunicazione delle ragioni ostative alla liquidazione dell'indennizzo che avrebbero reso inutile qualsiasi tentativo di transazione della vertenza tra le parti.
Ha concluso chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dell'attrice ed il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto.
In corso di causa, concessi i termini ex. art. 183 comma VI c.p.c., è stata disposta ed espletata CTU volta ad accertare, tra l'altro, i danni lamentati dalla parte attrice come risultati dal preventivo prodotto e la compatibilità con le modalità del sinistro descritte in citazione;
le parti – mediante scambio di note scritte con termine ex art. 127 ter c.p.c. al
17.1.2025 – hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***********
1. Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice
- sulla validità della cessione del credito
Parte convenuta ha, anzitutto, eccepito la nullità del contratto di cessione del credito per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., poiché posto in essere in violazione della riserva di cui all'art. 106 T.U.B., in quanto la , alla RT luce degli esiti delle ricerche condotte dagli accertatori della Gieffe Investigazioni
(incaricati dalla Compagnia), risulterebbe inattiva e l'officina sita in Via Chieti, a Torino, sarebbe stata chiusa a seguito di alcune irregolarità ambientali.
La ha inoltre allegato che nonostante sia stata la AR
pagina 5 di 19 carrozzeria attorea ad emettere il preventivo relativo al ripristino dell'autovettura Alfa
Romeo Stelvio tg. FZ644GD, i lavori sarebbero stati fatti eseguire ad una diversa impresa, “CARROZZERIA ALFA 3”.
Secondo la Compagnia convenuta, l'odierna attrice si farebbe carico dei costi di ripristino di mezzi danneggiati affidando i lavori a terzi e rendendosi poi cessionaria dei crediti risarcitori al fine di conseguirne un'utilità e tale attività risulterebbe esercitata in maniera continuativa e professionale, integrando dunque l'esercizio di un'intermediazione finanziaria che, come tale, potrebbe essere realizzata solo da soggetti aventi funzione bancaria o creditizia, iscritti in apposito albo ed a ciò autorizzati dalla Banca d'Italia ex art. 106 d.Lgs. n. 385 del 1992 o T.U.B.
L'eccezione sopra indicata è stata contestata dalla attorea la quale RT ha dedotto che la “Carrozzeria Alfa 3” non avrebbe effettuato alcun lavoro sul mezzo sinistrato e che non sussisterebbe alcun rapporto collaborativo tra la stessa e l'attrice, chiarendo che i lavori di riparazione fossero stati eseguiti all'interno della vecchia sede della , presso l'immobile sito in Strada del Cascinotto 202, in RT
Torino.
Il soggetto giuridico che ha effettivamente curato le riparazioni del veicolo Alfa
Romeo Stelvio del sig. non ha costituito oggetto di approfondimento Parte_2 istruttorio, nonostante le rispettive istanze di prova orale indicate dalle parti e la relazione investigativa versata in atti dalla convenuta e fornita dalla Gieffe Investigazioni
(doc. 1), poiché dirimente sul punto è quanto precisato in giurisprudenza con riferimento alla natura della cessione del credito che non implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 D.Lgs. n. 385 del 1992 o TUB, giacché “La cessione del credito non costituisce un'operazione di finanziamento, ma il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale svolta dalla carrozzeria cessionaria del credito” (Cass. ord. 21765/2019, Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass.,
10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601); invero, “La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la pagina 6 di 19 r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.” (cfr. Cass. n. 27892/23).
Ora nel caso di specie è incontestato in giudizio che il veicolo Alfa Romeo Stelvio di proprietà del cedente, sig. , sia stato effettivamente riparato Parte_2
(soccorrono, peraltro, sul punto le foto allegate alla stessa perizia redatta dalla Gieffe per conto della Compagnia convenuta); ne consegue che il credito Controparte_3 indennitario (pari al costo delle riparazioni) è certamente sorto ed in forza dell'intervenuta cessione, lo stesso è stato validamente trasferito in capo alla
, quale cessionaria, a nulla rilevando dunque se la stessa abbia RT effettuato in proprio le lavorazioni.
Parte convenuta ha inoltre eccepito che la firma apposta dal signor , quale Pt_2 cedente, sull'atto di cessione del credito, risulti inequivocabilmente difforme da quella rinvenibile sulla sua carta d'identità.
Sul punto si osserva che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6650 del
09/03/2020), con la conseguenza che la scrittura privata proveniente da un terzo e contestata da una delle parti in giudizio contro cui è stata prodotta, va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23155 del 31/10/2014), posto che “L'onere del disconoscimento della scrittura privata, di cui all'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., grava esclusivamente sul soggetto che appare essere l'autore della sottoscrizione e non già su colui che contesta l'opponibilità' del documento, siccome non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che, quando il contenuto della scrittura privata "inter alios" venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la corrispondenza a verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni pagina 7 di 19 mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20814 del 20/08/2018).
Ora, nel caso di specie, occorre rilevare che detta contestazione non sia stata sollevata in nessuna comunicazione inviata dalla Compagnia assicurativa alla prima dell'introduzione del presente giudizio, nonostante la RT dichiarata intenzione di agire per il recupero del credito indennitario in forza del contratto di cessione intervenuto con l'assicurato e la sua allegazione alla missiva inviata dal legale dell'attrice alla (cfr. doc. 6 fasc. attoreo). CP_4
Inoltre, non risulta che il cedente abbia avanzato all'assicurazione alcuna richiesta di indennizzo per il medesimo sinistro, successiva all'intervenuta cessione del credito in favore della , così da poter ritenere l'esistenza, in capo al RT presunto cedente, di un contegno contrario alla volontà di far valere la cessione ed, anzi, finalizzato a disconoscerne la validità e l'efficacia.
Per tutti i rilievi che precedono, dunque, l'eccezione preliminare sollevata dalla
Compagnia convenuta deve essere disattesa, ritenendosi sussistente la legittimazione attiva in capo all'odierna attrice.
2. Sull'onere della prova e sull'istruttoria svolta a mezzo di CTU
Venendo quindi al merito della questione, occorre verificare l'avvenuto assolvimento, da parte dell'attrice/cessionaria, succeduta a titolo particolare nel credito indennitario, dell'onere probatorio gravante sull'assicurato/cedente, tenuto a fornire la prova dei fatti costituitivi del proprio diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Anzitutto occorre evidenziare che il primo e principale obbligo dell'assicuratore, in relazione al tipo di assicurazione in esame, è quello di pagare una somma di denaro al verificarsi di un evento dannoso, il che presuppone che si sia verificato un sinistro corrispondente a quello descritto nel contratto e che tale sinistro sia causalmente dovuto ad un rischio corrispondente a quello descritto in contratto.
L'onere di provare la sussistenza di tali presupposti incombe sull'assicurato, giacché l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, ha l'onere di dimostrare ai sensi dell'art. 2697 c.c. che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa, corrispondente a quello descritto nel contratto di assicurazione e che esso pagina 8 di 19 ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura (cfr. Cass. n.
5123/95 e Cass. n. 4374/16, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997, Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017; Cass. n. 1558/18, nonché Cass. n. 7749/20,
Corte d'Appello di Torino n. 21 del 4.1.2019; Tribunale Torino sez. IV, 27/09/2023,
n.3690).
Ora nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in giudizio il modulo CAI, compilato e sottoscritto in ogni sua parte dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo, il cui valore probatorio, secondo l'orientamento invalso in giurisprudenza ed ancora recentemente ribadito, integra una “presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato” (cfr. Cass.
n.15431/2024, conf. Cass. Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017).
Peraltro, in merito alla prova contraria cui è gravato l'assicuratore, la Suprema Corte ha chiarito che “tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. Sentenza n. 14599 del 12/07/2005, conf. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024).
Preliminarmente devono essere richiamati i provvedimenti medio tempore emessi dal giudice nel corso del giudizio ed in particolare le ordinanze del 7.4.2023 e dell'1.12.2023, con cui è stata licenziata CTU comparativa ed estimativa, sono stati rigettati gli ordini di esibizione richiesti dalla convenuta ed escluse le prove orali formulate dalle parti, confermandosi, anche in questa sede i motivi ivi indicati di inammissibilità delle singole circostanze capitolate.
pagina 9 di 19 Vengono dunque in esame le risultanze della CTU, disposta in corso di causa al fine di descrivere i danni lamentati dal veicolo Alfa Romeo Stelvio, valutarne la compatibilità con la dinamica del sinistro, quale dedotta in citazione, e quantificare gli interventi di riparazione.
Il CTU, esaminati gli atti di causa e la documentazione fotografica prodotta dalle parti, nonché visionati entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, nel contraddittorio con i
CTP nominati, nell'adempiere l'incarico conferitogli:
. ha descritto i danni riportati dal veicolo attoreo, quali risultanti dal preventivo prodotto ed ha descritto i danni effettivamente riscontrati e riscontrabili sui mezzi coinvolti nel sinistro, dopo averne preso visione nel corso delle OOPP;
. con riferimento alla compatibilità dei danni suddetti e le modalità del sinistro come descritte in citazione, ha accertato che “Dalle modalità del sinistro emerge che il veicolo
Alfa Romeo Stelvio tamponava il veicolo antistante In sede di Controparte_5 operazioni peritali sono state esaminate le fotografie mostranti i veicoli coinvolti sul luogo del sinistro e sono state confrontate su entrambi i veicoli le altezze d'urto e la tipologia delle deformazioni, trovando piena compatibilità in entrambi i casi. La struttura e la tipologia dei danni riportati dai due veicoli coinvolti nel sinistro trova anche compatibilità in relazione alla dinamica dell'evento (tamponamento). Alla luce di quanto accertato dallo scrivente CTU, non emergono elementi che potrebbero far sorgere dubbi sulla dinamica dell'incidente descritto sul modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti”;
. si è espresso con riferimento alla congruità del preventivo prodotto dalla
CARROZZERIA attorea, alla valutazione dei danni effettuata dal perito della Compagnia e ha quantificato gli interventi necessari per la riparazione del mezzo assicurato, così statuendo “Rispetto al preventivo del veicolo Alfa Romeo Stelvio prodotto in atti, pari a euro 12.034,81 IV compresa, il collegio peritale non ha riscontrato su detto veicolo la sostituzione della traversa anteriore superiore, della serratura cofano anteriore destra e sinistra, del proiettore sinistro e del sensore radar anticollisione anteriore. Per quanto riguarda la stima di danno prodotta da parte convenuta, pari a euro 5.353,51 IV compresa, è emerso che la stessa non comprendeva tutti gli interventi necessari per un pagina 10 di 19 ripristino del veicolo a regola d'arte. La descrizione e la quantificazione degli interventi per la riparazione a regola d'arte del veicolo Alfa Romeo Stelvio sono riportati nelle seguenti schede tecniche;
la stima analitica dei costi di ripristino ammonta a euro
8.506,79 IV compresa”.
Fatta eccezione per il CTP di parte convenuta, non sono pervenute osservazioni alla bozza del CTU, né sono state sollevate contestazioni nell'ambito delle note scritte, sostitutive della trattazione orale per l'udienza di disamina, né in sede di memorie conclusive.
Per ciò che concerne le osservazioni svolte da CT di parte convenuta esse invero attengono alla quantificazione del costo delle riparazioni come condotto dal CTU con specifico riferimento all'individuazione del costo orario della manodopera che l'ausiliario ha quantificato in € 49/h iva esclusa, chiarendo aver fatto riferimento ai costi rilevati dalla CNA, Confartigianato, Casartigiani e comunicati alla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino per tutto l'anno 2021 che presentano un range tra un minimo di euro 43,10 + iva ed un massimo di euro 69,10 + iva (cfr. CTU pag. 11) e ritenendo non condivisibile il costo invece proposto dal CT di parte convenuta
(€ 46/h) in quanto più adeguato alle carrozzerie collocate in provincia di Torino.
Deve, dunque, ritenersi che la stima condotta dal CTU sia corretta, attestandosi sui costi di mercato correnti all'epoca del sinistro, avendo lo stesso rilevato non trattarsi di veicolo e/o di riparazioni di particolare pregio o difficoltà.
Sul punto occorre rilevare come la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso;
rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. 134/2020 conf.
Cass. 9942/2016).
pagina 11 di 19 Il CTU ha inoltre chiarito di “aver indicato nella propria quantificazione i giorni necessari per eseguire l'intervento riparativo, ma ovviamente trattandosi di una garanzia diretta, nello specifico polizza Kasko, occorre verificare le condizioni generali di polizza per constatare se il danno da fermo tecnico sia risarcibile” e che “la stima del danno redatta dallo scrivente CTU indica il costo di ripristino del veicolo, ma non considera eventuali franchigie e/o scoperti contrattuali previsti dalla polizza Kasko”; l'ing. Per_1 ha infine chiarito di non aver indicato una svalutazione commerciale del veicolo “in quanto i lavori di ripristino sono stati effettuati a regola d'arte, e inoltre i danni non hanno interessato lamierati strutturali” (CTU pag. 12).
Orbene le conclusioni cui è addivenuto il CTU meritano di essere pienamente condivise in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate, oltreché riscontrate dalla documentazione esaminata e dai rilievi condotti, oltre ad essere state assunte all'esito del contraddittorio tecnico.
Non si evincono elementi obiettivi in grado di vincere la presunzione iuris tantum e che possano far dubitare della ricostruzione della dinamica come condotta dall'attrice in atto di citazione, evincibile dal modello CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti ed accertata in esito alla CTU comparativa.
3. Sulla copertura assicurativa
Parte convenuta ha eccepito che la ha omesso la RT produzione in giudizio della polizza assicurativa, con ciò mancando di dimostrare l'esistenza della copertura, rispetto alla quale l'art. 1888 c.c. prescrive la forma scritta ad probationem.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1905 c.c. l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in seguito al sinistro con la conseguenza che, per valutare i limiti della garanzia assicurativa, occorre fare riferimento alle clausole contrattuali che hanno funzione di stabilire la portata e l'estensione del rischio.
A mente della ricostruzione della convenuta, la attorea ha RT mancato di provare l'indennizzabilità del sinistro ai sensi di polizza.
pagina 12 di 19 La predetta eccezione è stata contestata da parte attrice che ha osservato come la Compagnia convenuta, a seguito della segnalazione pervenuta dall'assicurato (cfr. doc. 3 fasc. attoreo), avesse comunicato l'apertura del sinistro, indicando il numero di polizza (DLI960000031) ed il numero di contratto (000000005801927), ciò a dimostrazione della valida esistenza della polizza Kasko invocata.
Sul punto va osservato come la giurisprudenza abbia ritenuto che ai fini della prova del contratto le parti ed anche lo stesso danneggiato si possano avvalere della confessione (Cass. 22.2.1995, n. 1960) e che la forma scritta ad probationem con le conseguenti limitazioni dei mezzi di prova orale, abbia rilevanza quando le parti non sono d'accordo sull'esistenza del contratto, sicché le dette limitazioni non operano quando le parti ammettono pacificamente di avere concluso il contratto (Cass. 7.5.1997,
n. 1758) (Cass. 6960/2007).
Ne consegue che non è necessario fornire la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione ove, come nella specie, l'assicuratore - che è il soggetto interessato a negarla - invece la ammetta.
Ora, nel caso di specie, è stato documentato come il perito incaricato dalla
Compagnia assicurativa prima del giudizio abbia esaminato l ed abbia Parte_4 stimato l'importo necessario al ripristino della stessa nella misura di euro 5.353,51, IV compresa (cfr. doc. 2 fasc. convenuta).
Deve dunque ritenersi provata l'esistenza della polizza kasko invocata dalla attorea, indipendentemente dalla mancata produzione in giudizio del RT relativo contratto.
In merito alle condizioni di operatività della predetta polizza si osserva che il rischio assicurato previsto nel contratto di assicurazione è generalmente delimitato a seconda della volontà delle parti e del premio pagato e di qui la distinzione tra 'rischi inclusi' (ossia “quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo”), 'rischi esclusi' (ossia “quelli del tutto estranei al contratto”) e 'rischi non compresi' (vale a dire, “quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di pagina 13 di 19 delimitazione del rischio”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018, conf.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
Alla luce di tale distinzione, la Suprema Corte - sul piano del riparto dell'onere della prova – ha specificato che “La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” e pertanto “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 conf. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
Analogamente è stato affermato che l'esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono i fatti generatori del credito dell'assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell'assicuratore; in quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. ( “In tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 18/02/2016, conf.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 21/10/2019).
pagina 14 di 19 Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame si osserva che sia provata l'esistenza di una polizza Kasko a copertura, dunque, di danni provocati direttamente al veicolo e per colpa dell'assicurato – non contestata e desunta da fatti concludenti, come sopra rilevato –, tuttavia non sono note le condizioni di polizza che eventualmente limitano od escludono alcune voci indennizzabili, oppure che indicano delle franchigie o scoperti.
Introducendo dette clausole delle limitazioni all'indennizzabilità del sinistro, la loro esistenza avrebbe dovuto essere provata dalla compagnia assicurativa, trattandosi di fatto impeditivo/limitativo dell'istanza creditoria dell'attrice.
Deve dunque riconoscersi l'ammontare dell'indennizzo integrale come stimato dal
CTU con riferimento alle riparazioni eseguite sul veicolo Alfa Romeo Stelvio e pari ad €
8.506,79 IV compresa.
Tenuto conto che “In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 10488/09 e Cass. n.
15868/15 e conf. Cass. 16229/2023), sulla somma capitale sopra indicata devono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria a far data dall'evento (16.6.2021), così determinandosi l'importo oggi dovuto dalla in € 10.856,56, oltre Parte_5 interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
4. Sulle spese legali stragiudiziali
L'attrice ha infine chiesto il rimborso delle spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro: è stata prodotta la proposta di parcella del legale avv. Gatti, per complessivi € 1.000,00, comprensivi di oneri di legge (cfr. doc. 8 fasc. attoreo).
pagina 15 di 19 Per giurisprudenza costante “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr.
Cass. SU n. 16990/17 e Cass. n. 24481/20); ancora, “Nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.), non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito” (cfr.
Cass. n. 2644/18).
Vi è da aggiungere che l'art. 20 DM n. 55/14 (Capo IV TF) prevede la liquidazione
- in base ai parametri numerici della allegata tabella 25 - della “attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Si pone dunque la questione di come interpretare tale 'autonoma rilevanza'.
E' vero che non può sostenersi che tale requisito sussista solo nell'ipotesi in cui l'attività abbia portato ad una definizione stragiudiziale: come osservato dalla Suprema
Corte, “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale pagina 16 di 19 aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (cfr. Cass. n. 14444/21).
Si tratta allora di valutare, con valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali in questione fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee, costituendo nel primo caso un danno risarcibile quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Nel caso di specie, appare dirimente la considerazione del fatto che l'attività in questione, ovvero la cd. attività stragiudiziale, non sia in alcun modo dettagliata nella proposta di parcella e, sulla base della documentazione prodotta, pare essere consistita nell'invio della PEC all'assicurazione in data 17.1.2022 per comunicare l'intervenuta cessione del credito e formulare la richiesta di pagamento dell'indennizzo (cfr. doc. 6 fasc. attoreo), essendo stato il sinistro già precedentemente aperto su richiesta inviata dall'assicurato/cedente (cfr. doc. 2 fasc. attoreo).
Detta attività, dunque, non sembra caratterizzata da quell'autonoma rilevanza richiesta dalla normativa invocata per la sua liquidazione, essendo invece, come tale, più propriamente riconducibile alla 'fase di studio della controversia'.
Nulla viene conclusivamente riconosciuto a titolo di spese legali stragiudiziali.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti ed in ragione del criterio del decisum, oltre che delle spese documentate (CU e marca, per un totale di euro 264,00).
Quanto ai compensi riferiti al procedimento di mediazione, condizione di procedibilità nelle controversie in materia di contratti assicurativi, l'esborso, lungi dal costituire danno emergente, non trattandosi di spese stragiudiziali che assumono autonoma rilevanza (Cass. SU n. 16990/17 e Cass. n. 24481/20), è liquidato,
pagina 17 di 19 unitamente alle spese di lite, in applicazione della tabella relativa (vigente all'epoca dell'introduzione della mediazione, DM 37/18), limitatamente alla fase di attivazione, per un totale di € 420,00 oltre € 48,80 per esborsi documentati (doc. 7).
Si dispone la distrazione delle spese di lite liquidate a carico di parte convenuta in favore dell'avv. Guido Clemente Gatti, dichiaratosi antistatario e che ne ha fatto istanza.
Stante la soccombenza, anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
Quanto alle spese di CTP esse “rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. n. 30289/19, Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13); parte attrice ha depositato la fattura pro forma del CTP nominato, n. 205/2023, per € 487,97, la quale deve ritenersi congrua in rapporto a quanto liquidato al CTU e la relativa spesa viene quindi riportata in dispositivo unitamente agli esborsi.
Nulla si dispone ai sensi dell'art. 8, 4 bis D.Lvo n. 28/10 tenuto conto che la
Compagnia assicuratrice che pur non ha partecipato alla procedura di mediazione, aveva comunicato all'attrice il proprio diniego motivato con precedente raccomandata (doc. 11 fasc. convenuta).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di AR
della somma di € RT
10.856,56, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
dichiara tenuta e condanna al rimborso in favore di AR
, delle spese di lite e del RT procedimento di mediazione, che liquida in € 800,77 per esborsi ed € 3.920,00 per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IV e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Guido Clemente Gatti, dichiaratosi antistatario;
pagina 18 di 19 pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto dell1.12.2023 a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, il 27/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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