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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 169, 206 e 301 R.G.A. 2024, promosse in grado di appello D A in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocato MARINELLI MASSIMILIANO
- Reclamante - C O N T R O
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] Parte_6
CANGIALOSI SALVO e CANNATA GIUSEPPE
- Reclamati -
All'udienza del 6.02.2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con le sentenze n. 287/2024, n. 534/2024 e n.1210/2024 il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento comunicato dalla Parte_1 rispettivamente, a e , a Parte_2 Parte_3 Parte_4
e ed infine a in data 2.02.2022 nel corso Parte_5 Parte_6 della procedura di cambio appalto presso l'Aeroporto di Palermo;
ha ordinato la reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro condannando altresì la società al pagamento, in favore di ciascuno di loro, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'aliunde perceptum, ed al versamento dei contributivi previdenziali ed assistenziali.
1 Avverso tali sentenze ha proposto distinti reclami la Parte_1
I lavoratori hanno resistito al gravame. All'udienza del 6.02.2025, previa riunione dei distinti procedimenti di reclamo, ed acquisita dalla reclamante l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1382/2025 resa in data 20.01.2025 su un precedente analogo, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata posta in decisione. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) in primo luogo deduce che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che l'accettazione (espressa, in particolare, tra gli odierni reclamati, da Parte_2
e del passaggio alle
[...] Parte_4 Parte_6 dipendenze di una delle ditte subentranti nell'appalto abbia costituito manifestazione della volontà di accettare l'atto risolutivo del rapporto di lavoro con la si sarebbe trattato, secondo la prospettazione della Parte_1 reclamante, di un “comportamento attivo (la scelta del nuovo datore di lavoro, di maggior pregnanza rispetto alla semplice richiesta dei documenti necessari al passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore) che costituisce un'accettazione dell'accordo citato, avente un contenuto più ampio e articolato delle regole contenute nel CCNL…In particolare, nel verbale di intesa del 25 gennaio 2022 le parti hanno concordato che il lavoratori, partendo da quello con la maggiore anzianità di lavoro (calcolata in ore) all'interno dell'appalto, individuassero tra le due ditte appaltatrici potenzialmente interessate al trasferimento quella di loro gradimento. Contrariamente a quanto ritiene il Tribunale… tale indicazione non è prevista dalla procedura di cambio appalto descritta dal CCNL di categoria”, essendo stata invece introdotta, in sede di accordo, dalle organizzazioni sindacali;
né, soggiunge, l'espressione di tale opzione poteva ritenersi atto necessitato, atteso che i lavoratori che non avessero manifestato alcuna preferenza sarebbero transitati ugualmente ad una delle ditte subentrate nell'appalto. 2) In secondo luogo, censura la decisione impugnata nella parte in cui, aderendo ad un precedente orientamento di questa Corte, ha qualificato i licenziamenti in oggetto quali licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo (e non invece quali licenziamenti collettivi) con conseguente riespansione degli
“ordinari criteri che sovrintendono il vaglio di legittimità” di siffatti licenziamenti, non rappresentando la speciale procedura negoziale prevista per il caso di cambio di appalto un adeguato succedaneo della procedura di cui agli artt. 4 e 5 della L. n. 223/1991 ai fini di assicurare la giustificatezza del licenziamento;
ritiene la reclamante che tale interpretazione non si armonizzerebbe con la direttiva
2 98/59/CE del 20 luglio 1998 in tema di licenziamenti collettivi;
all'uopo argomenta che l'ordinamento nazionale non può derogare ai criteri posti dall'art. 1 della “Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi” ai fini dell'individuazione del concetto di “licenziamento collettivo”; tant'è che l'art. 24 c. 4 della l. 223 del 1991, in linea con il comma 2 del predetto articolo (“La presente direttiva non si applica: a) ai licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato, a meno che tali licenziamenti non avvengano prima della scadenza del termine o dell'espletamento del compito previsto nei suddetti contratti;
b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico (o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, degli enti equivalenti); c) agli equipaggi di navi marittime”) esclude dalla nozione di licenziamento collettivo soltanto le ipotesi di scadenza dei contratti a termine (compresi quelli sottoscritti per svolgere attività stagionali o saltuarie), che pacificamente rientrano nella prima delle eccezioni ammesse dall'art. 1 della direttiva, nonché il caso di fine lavoro nell'edilizia, che rientra nella seconda delle eccezioni ammesse dall'art. 1 della direttiva (assunzione per un compito determinato). La richiamata normativa, di matrice eurounitaria, non consentirebbe, pertanto, di escludere dal novero della nozione di licenziamento collettivo l'ipotesi dei licenziamenti intimati nel caso di cessazione dell'appalto; esclusione che non potrebbe ricavarsi neppure dall'art. 7 c. 4 bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, introdotto in sede di conversione dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, che esclude la fattispecie in esame dall'applicazione dell'art. 24 L. n. 223/1991; ci si troverebbe sempre, infatti, secondo l'assunto dell'appellante, in presenza di un'ipotesi di licenziamento collettivo nel quale alla procedura di cui agli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 si sostituirebbe quella sindacalizzata di matrice contrattuale, prevista, nella specie, dall'art. 27 del CCNL di settore;
soggiunge, dunque, che la nozione di licenziamento collettivo è legata esclusivamente al numero di lavoratori interessati dal provvedimento espulsivo in un determinato lasso temporale, non incidendo su tale nozione l'applicazione della procedura di cui agli artt. 4 e 5 che, invece, può essere sostituita da altra più favorevole per i lavoratori, come previsto dall'art. 5 della Direttiva;
ciò che accade proprio nel caso di cambio di appalto, limitatamente all'ipotesi (predeterminata dal legislatore all'art. 7 comma 4 bis del d.l. n. 248/2007) in cui i lavoratori licenziati vengano assunti dal nuovo appaltatore alle stesse condizioni godute presso il precedente datore di lavoro;
condizioni, queste, più favorevoli rispetto a quelle
3 che, per il caso di violazione della procedura, potrebbe essere assicurata persino in via giurisdizionale, almeno per le assunzioni effettuate dopo il 7 marzo 2015 (atteso che il D. Lgs. n. 23/2015 non prevede, in tal caso, la tutela reintegratoria). 3) In ultimo, dalle suesposte premesse, e dalla qualificazione dei licenziamenti de quibus quali licenziamenti collettivi, discende che non avrebbe assunto alcun rilievo e non avrebbe pertanto dovuto essere verificato, ai fini della valutazione della loro legittimità, il rispetto del criterio del repechage, alla cui osservanza deduce comunque di non poter essere tenuta, nel caso concreto, non sussistendo posizioni disponibili in azienda come emergeva dalla circostanza di non aver effettuato nuove assunzioni, per mansioni e livello corrispondente a quello dei lavoratori licenziati, nei sei mesi successivi al licenziamento.
*** 1) Il primo motivo di reclamo è infondato. La circostanza, dedotta dalla reclamante, che alcuni dei lavoratori, odierni reclamati, abbiano esercitato una scelta nell'individuare l'impresa presso la quale avrebbero preferito essere riassunti se, per un verso, può essere interpretata quale manifestazione di interesse al passaggio alle dipendenze di altro datore di lavoro nell'ottica del mantenimento della propria situazione occupazionale, non implica, invece, necessariamente una rinuncia a far valere eventuali profili di illegittimità del licenziamento subito dal precedente datore di lavoro. A tal proposito basti ricordare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento
o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del
4 lavoratore di accettare l'atto risolutivo” (Cass. n. 29922 del 20/11/2018; Cass. n. 22121/2016; n. 12613/2007). Nell'enunciare i sopra citati principi, qui condivisi, la Suprema Corte ha sottolineato la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante, chiarendo che “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante , di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi… sicche' non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”. A tale orientamento la Suprema Corte ha dato continuità anche con la recentissima pronuncia n. 1382/2025 del 20.1.2025, prodotta in atti dalla stessa reclamante, con cui ha confermando la sentenza n. 808/2023 resa da questa Corte in data 25.09.2023 in merito ad altro licenziamento intimato nell'ambito della medesima procedura di cambio appalto per cui oggi è causa e che vede coinvolti gli odierni reclamati. Il fatto, poi, che la facoltà di scelta, da esercitare secondo un ordine di priorità dato dal maggior numero di ore di lavoro prestate nell'appalto (e dunque di fatto neppure fruibile da tutti i lavoratori, ma soltanto da coloro che fossero collocati tra i primi nella graduatoria suddetta), fosse stata prevista nell'accordo sindacale del 25 gennaio 2022 e non invece nell'ambito della disciplina generale disegnata dal CCNL di settore si appalesa irrilevante, non aggiungendo alcun ulteriore significato (di rinuncia all'impugnazione del licenziamento) alla dichiarazione di scelta espressa dai lavoratori;
tale opzione, infatti, peraltro conseguente ad una sollecitazione proveniente dal proprio ex datore di lavoro, costituisce mera attuazione del criterio di distribuzione degli esuberi tra le due aziende subentranti proposto in sede di accordo dalle associazioni sindacali, risultando, per tale verso, del tutto assorbita nell'ambito del procedimento del cambio di appalto;
né alcuna volontà di rinuncia a far valere eventuali profili di illegittimità del licenziamento emerge, in ogni caso, dal tenore delle suddette dichiarazioni, in atti.
2) Anche il secondo motivo va disatteso.
5 Nelle sentenze impugnate il Tribunale ha ampiamente richiamato l'orientamento già espresso da questa Corte (sent. n. 808/2023), al quale si ritiene di dover dare continuità, resistendo alle doglianze qui proposte dalla reclamante, anche in considerazione del citato avallo ricevuto dalla Corte di nomofilachia. Si è in particolare ritenuto che la nozione di licenziamento collettivo (come istituto autonomo distinto dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo) sia integrata non solo dalle dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici dipendenti), dal numero dei licenziamenti (almeno 5) e all'arco temporale (120 giorni) entro cui essi vengono effettuati, ma che lo stesso sia altresì “strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale sicché, in quest'ambito, l'indagine circa la sussistenza del motivo oggettivo del licenziamento è rimessa alle parti sociali coinvolte nella procedura di cui agli art. 4 e 5 L. n. 223/1991, essendo, per questo motivo, sottratta ad ogni ulteriore sindacato in sede giurisdizionale ed assumendo rilievo, ai fini della legittimità del licenziamento, unicamente la verifica del corretto espletamento dell'iter procedurale delineato dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991”. Orbene, la sottrazione dei licenziamenti intimati in ipotesi di cessazione di un appalto alla procedimentalizzazione prevista dalla L. n. 223/1991 è prevista dal citato art. 7 del D.L. 31/12/2007, n. 248, al comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, a mente del quale: "Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative". Secondo quanto già affermato da condiviso orientamento di legittimità, la disposizione in commento ha “aggiunto un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore
6 stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo) nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall'art. 24 della L. n. 223 del 1991. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione, di <<favorire la piena occupazione e di garantire l del trattamento economico complessivo dei lavoratori>>, che concorrono ad individuare l'ambito dell'esonero dal rispetto della procedura collettiva (v. Cass. n. 22121 del 2016; n. 20772 del 2018; n. 11409 del 2018)”. (Cass. n. 10118/2022 in motivazione ed, in termini analoghi, Cass. n.9650/2023). Essendo qui pacifico che tutti i lavoratori licenziati in occasione della cessazione parziale dell'appalto già gestito dalla presso cui erano stati Parte_1 impiegati gli odierni reclamati, siano stati immediatamente riassunti dalle altre società del RTI subentrato nel medesimo appalto, alle stesse condizioni contrattuali già applicate dalla non vi può essere alcun dubbio (e ciò, invero, non è Parte_1 messo in discussione neppure dall'appellante) circa l'inapplicabilità alla fattispecie in esame delle tutele procedimentali previste dall'art. 24 legge n. 223/1991. Ciò posto, si è ritenuto – e qui si ribadisce - che “l'esclusione dell'applicabilità degli obblighi procedurali di cui alla L. n. 223/1991 non si risolva in un mero dato formale, bensì elida uno dei requisiti fondamentali della fattispecie “licenziamento collettivo”, la cui osservanza costituisce indefettibile requisito di legittimità dello stesso, in quanto posto a garanzia del controllo stragiudiziale dell'effettività delle ragioni del recesso datoriale;
venendo meno il quale, non può che riespandersi l'esigenza di assicurare altrimenti tale controllo, che va pertanto nuovamente rimesso alla sede giurisdizionale, ove lo stesso, non operando più quegli obblighi procedurali (che esauriscono l'ambito di accertamento di legittimità riservato al giudice, nel caso dei licenziamenti collettivi), dovrà essere effettuato secondo gli ordinari criteri che sovrintendono il vaglio di legittimità dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (anche plurimo), ivi compresa la verifica delle condizioni che obbligano il datore di lavoro al repechage. Né può condividersi l'assunto secondo cui i controlli insiti alla procedura di cui agli art. 4 e 5 L. n. 223/1991 siano validamente assicurati dalla procedura contrattualizzata prevista per il caso di cessazione di un appalto. Quest'ultima (nel caso di imprese operanti nel settore della vigilanza privata, prevista dall'art. 27 del CCNL), infatti, non è affatto predisposta al controllo dell'effettività delle ragioni che giustificano il licenziamento nel caso di cessazione dell'appalto, né della possibilità di adozione di misure alternative al licenziamento (come prevede la procedura ex art. 4 e 5 L. n. 223/1991), quanto piuttosto a garantire, in caso di cambio di appalto, la continuità occupazionale dei lavoratori adibiti ai servizi oggetto dell'appalto cessato, a mantenere “i livelli di occupazione ed
7 altresì evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate”; in tal senso assumono, anzitutto, rilievo gli obblighi informativi in essa previsti, quali le comunicazioni alle OO.SS., alla DTL ed agli organi di pubblica sicurezza dell'elenco dei lavoratori già impiegati in via esclusiva o prevalente da più lungo tempo nell'appalto, e comunque da non meno di sei mesi precedenti alla comunicazione, nonché la facoltà delle OO.SS. di esaminare congiuntamente alla parte datoriale l'elenco suddetto;
allo stesso scopo è, inoltre, finalizzato l'obbligo dell'impresa subentrante, condizionato alla regolarità delle suddette comunicazioni, di assumere il personale indicato dalla ditta cessata, senza periodo di prova, con applicazione del medesimo trattamento economico e normativo stabilito del CCNL e con conservazione dell'anzianità maturata nel precedente rapporto di lavoro. La netta differenziazione tra gli scopi perseguiti dalle due procedure induce, pertanto, ad escludere che il corretto svolgimento della seconda (ex artt. 24-27 CCNL) ed il suo positivo esito mediante l'assunzione, alle medesime condizioni, dei lavoratori dichiarati in esubero dall'impresa cessata dall'appalto, costituisca valido succedaneo della procedura ex art. 4 e 5 L. n. 223/1991, sì da poter qualificare i licenziamenti de quibus alla stregua di licenziamenti collettivi per i quali non sia necessario il controllo giurisdizionale dell'effettività delle ragioni del recesso datoriale. A tanto perviene la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui le tutele previste dalla procedura contrattualizzata di cambio appalto si sovrappongono, senza sostituirsi ad esse, alle garanzie poste a tutela della legittimità dei licenziamenti…”. Non convince, in senso contrario all'esposta opzione ermeneutica, neppure il richiamo all'art. 5 della Direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998; lo stesso, infatti, nel disporre che “La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o favorire o consentire l'applicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli ai lavoratori” continua a riferirsi ad eventuali discipline dirette a garantire, sempre nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo (oggetto della Direttiva medesima), trattamenti di maggior favore per i lavoratori;
con la conseguenza che essa rimane estranea alla fattispecie in esame, non ricadente nell'alveo di siffatta procedura.
3) Ne consegue che correttamente il Tribunale ha proceduto al vaglio della legittimità del licenziamento anche in relazione all'obbligo del repechage. Non si rivelano fondati, inoltre, gli argomenti con cui l'appellante contesta nel merito la ritenuta violazione dell'obbligo del repechage: per un verso, evidenzia l'erroneo rilievo attribuito dal Tribunale all'avvenuta assunzione di 5 soggetti inquadramento identico ai lavoratori licenziati in prossimità della procedura di cambio appalto, deducendo, in particolare, che tali assunzioni erano avvenute prima del licenziamento e non invece successivamente e che, in ogni caso, i ricorrenti
8 avrebbero dovuto allegare e provare di trovarsi in una delle posizioni attribuite a tali lavoratori e di aver pertanto subito un concreto pregiudizio da tali assunzioni;
sotto altro profilo, aggiunge, nessun rilievo avrebbe potuto riconoscersi alle altre assunzioni effettuate successivamente al cambio di appalto nella provincia di Palermo, in quanto concernenti profili diversi da quello rivestito dagli odierni reclamati ovvero effettuate a tempo determinato, in relazione ad esigenze contingenti. Tali argomenti non valgono, tuttavia, a superare il nodo fondamentale che, in simili fattispecie, pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'adempimento all'obbligo del repechage (v. da ultimo Cass. 29099/2019, secondo cui, una volta lamentata tale violazione da parte del lavoratore, “il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale”); la verifica di tale adempimento, inoltre, (non vertendosi in un'ipotesi di licenziamento per riduzione del personale) non va circoscritta alla sede dove si espletava l'attività lavorativa del soggetto licenziato, ma a tutto il compendio aziendale: avrebbe dovuto, pertanto, la dedurre e provare di non avere altre posizioni Parte_1 disponibili, anche per profili inferiori, utili a riassorbire i lavoratori in esubero, non solo presso l'appalto dell'aeroporto di Palermo (nel quale continuava ad essere impegnata quale partecipante al RTI subentrante nell'appalto), ma altresì presso altri appalti in corso di esecuzione, la cui sussistenza sul territorio Regionale la stessa non ha minimamente contestato. Né la stessa ha dedotto, in base a circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti adibiti all'appalto cessato (e specificamente gli odierni reclamati) mediante trasferimento in altra sede avrebbe comportato un inaccettabile aggravio di costi per l'azienda ed una irragionevole interferenza sul suo assetto organizzativo. I reclami riuniti vanno pertanto rigettati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo distinta la fase antecedente alla riunione, i cui compensi vanno liquidati separatamente in relazione a ciascuno dei tre giudizi riuniti, da quella successiva, relativa alla sola fase decisoria, per la quale si provvede alla liquidazione di un solo compenso senza applicare l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/2014 avendo la difesa comportato lo studio di identiche questioni di fatto e di diritto.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma le sentenze nn. 287/2024, n. 534/2024 e n.1210/2024 del Tribunale di Palermo. Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida per compensi Parte_1 in € 11.518,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Palermo, 11/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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