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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 743/2022 R.G.A.C.C., dell'anno 2022
trattenuta in decisione all'udienza del 29 Novembre 2024, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” ed iscritta a ruolo il 16/03/2022
PROMOSSA DA
1. in persona del Suo Legale Controparte_1
Rappresentante Pro Tempore Mauro Palumbo, nato CP_2
Agrigento il 21/12/1971 ad Agrigento, nato Agrigento il CP_3
15/5/1978 elettivamente domiciliati in Agrigento ( Via Artemide n. 5) presso lo studio dell'Avv. Urso Giuseppe Gianluca, rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
attore opponente
1
CONTRO
1) già in persona del Legale Controparte_4 Controparte_5
Rappresentante Pro Tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana
Cipolla e Avv. Antonio Ferraguto ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'Avv. Roberta Contrino Via Mazzini Agrigento.
Convenuto - opposto
OGGETTO: “ Opposizione a decreto ingiuntivo con citazione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07/03/2022 ritualmente notificato la Controparte_1
e convenivano in giudizio innanzi
[...] CP_2 CP_3
questo Tribunale il con Sede in Sondrio Società appartenente al Controparte_5
Credit Agricolle AL e per essa quale procuratrice la Controparte_6
proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2022 emesso
[...]
2 dal Giudice del Tribunale di Agrigento il 11/01/2022 ritualmente notificato per
€.31.356,15 ed esponevano:
La Società corrente in Agrigento richiedevano la somma di €. Controparte_7
30.000,00 quale finanziamento chirografario n. 60736 con garanzia fidejussoria di e e attraverso apertura di conto corrente n. 1169. CP_2 CP_3
Quindi veniva sostenuta la nullità della fidejussione prestata per violazione della normativa antitrust in relazione all'articolo 1957 c.c. Violazione dell'Art. 2 secondo comma Lett. a) Legge n. 287/1990.
Veniva evidenziato un errore sul quantum del decreto ingiuntivo emesso in considerazione che non si è tenuto conto di un importo versato in compensazione pari ad €.942,99 e pertanto il conto presentava un saldo di €. 8.545,33 anziché €.
9.488,32 per come reclamato nel giudizio monitorio.
Veniva sostenuta la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, per essere i documenti prodotti dalla banca inidonei ad ottenere il chiesto provvedimento per radicale nullità egli stessi di cui all'Art. 117 tub e legge 108/96.
- E precisamente nullità del decreto ingiuntivo perché ottenuto sulla base di un contratto di finanziamento dell'importo di €. 30.000,00 che prevede l'applicazione di interessi e spese e commissioni ultralegali in palese violazione dell'Art. 117 Tub. Veniva sostenuta l'applicazione di tassi di interesse che superavano la soglia di usura in difetto alla legge 108/96, veniva contestato il documento di sintesi e la documentazione posta alla base del decreto ingiuntivo,
in ogni caso la carenza ed irregolarità del contratto di finanziamento, veniva
3 sostenuta l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia, la indeterminatezza del
TAEG.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di accogliere la opposizione dichiarare nullo annullabile il decreto ingiuntivo opposto per tutte le spiegate ragioni.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari .
- Si costituiva nel giudizio Credit RI AL SP, la quale con la propria comparsa di risposta osservava contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- A) in via preliminare veniva contestato il contenuto della dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente se ne richiedeva il rigetto.
- L'opposta ha sostenuto che in ordine alla postulata nullità delle fideiussioni le stesse sono valide e legittime e per l'effetto il pieno diritto della Banca ad ottenere il pagamento di quanto dovuto. Il Tutto anche alla luce della Sentenza
della EZ UN ( Cass. EZ UN n. 41994/2021). In ordine all'evidenziato errore della somma reclamata nel Giudizio monitorio, veniva rilevato e riconosciuto un mero errore materiale nella indicazione della somma di complessive €. 9.983,96 anziché quella di €. 9.284,57 ( dato dalla differenza tra l'importo di €. 10.373,96 e gli interessi incassati €. 942,99 e €. 146,40) a detta somma va aggiunta la esposizione del finanziamento pari ad €. 21.372,19 per un totale di €. 30.656,76.
- Quindi veniva evidenziata la necessità di confermare il decreto ingiuntivo pur per la minore somma di €. 30.656,76.
4 - Veniva evidenziato che la documentazione prodotta è la prova del credito,
laddove è stato prodotto il contratto di finanziamento, ancora il documento di sintesi allegato allo stesso contratto, relativo al Finanziamento Chirografario,
contenente tutte le condizioni economiche, ma anche del piano di ammortamento con le relative scadenze, l'importo di ciascuna rata distinta per quota capitale e quota interessi nonché il tasso , tutti i documenti sono stati sottoscritti ed accettati dagli odierni opponenti e conseguentemente le censure oggi mosse attraverso la dispiegata opposizione non si appalesano fondate.
- Ancora veniva evidenziato che nel documento di sintesi – sottoscritto dagli opponenti – risultano espressamente pattuiti ed accettati non solo gli interessi bensì tutte le condizioni economiche comprese le commissioni e le spese. In ogni caso la non ha applicato interessi anatocistici, non è stato superato il tasso CP_8
soglia e che in ogni caso la documentazione posta a base del giudizio monitorio si appalesa regolare ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo.
- Ancora veniva sostenuto la correttezza dell'opposta laddove la documentazione a sostegno del giudizio monitorio rappresenta valida documentazione per provare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito ed ancora sulla applicazione dei tassi contrattuali che risultano inferiori rispetto al tasso soglia dei limiti d'usura per come provato documentalmente.
- L'opposta contestava tutti i motivi della opposizione e sosteneva la propria corretta condotta. Veniva sostenuta la mancata applicazione di interessi anatocistici, né sono stati applicati interessi usurari, quindi veniva reclamata la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
5 - Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 13/10/2023, la causa veniva rinviata all'udienza del 17/5/2024 per precisazione delle conclusioni.Alla detta udienza la causa veniva rinviata per analoga attività all'udienza del 29/11/2024.
Alla detta udienza le parti concludevano ed il Giudice tratteneva la causa in decisione accordando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 29/11/2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per gli attori opponenti , e Controparte_7 CP_2
: come in atto di opposizione con citazione, e Comparsa CP_3
Conclusionale .
- per il convenuto opposto Credit RI AL SP: come in comparsa di risposta, e comparsa conclusionale .
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata .
2) Va infatti rilevato che l'attore opponente, nell'atto di citazione si è limitato a narrare il proprio punto di vista ma senza supportare rispetto al proprio assunto una minima prova, la documentazione prodotta asserisce esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'opponente attore, stante che la produzione delle scritture contabili e del contratto sottostante è puntuale per l'ottenimento del decreto ingiuntivo de quo, ancora il mero tenue errore di calcolo è stato accettato e fatto proprio dall'opposta , laddove la documentazione probatoria prodotta nel ricorso per ingiunzione si appalesa completa e puntuale per i dedotti fini.
3) D'altra parte l'opponente non ha fornito alcuna prova idonea ad inficiare le risultanze del detto titolo. L'opposta aveva prodotto idonea documentazione nel giudizio monitorio comprovante il proprio credito nei confronti dell'opponente,
quindi gli opponenti, che avevano accettato l'erogazione del finanziamento nonché l'affidamento di scopertura in c/c utilizzando lo stesso, avevano pienamente accettato le condizioni economiche connesse, peraltro periodicamente la Banca inviava gli estratti conto e nessuna censura era stata avanzata, ne consegue la piena legittimità dell'operato della opposta e la piena risultanza che gli opponenti risultano debitori della esposizione di €. 30.656,76(
anziché 31.356,15 come indicato nel decreto ingiuntivo) quindi il decreto ingiuntivo opposto che va integralmente confermato con la detta correzione con il
7 rigetto della spiegata opposizione.
Per quanto attiene le fidejussioni prestate le stesse per come bene osservato dall'opposta risultano piene ed efficaci e consentono all'opposta dio reclamare il dovuto in ordine alla esposizione debitoria anche agli stessi fidejussori che appunto in solido tra di loro risultano onerati a pagare al creditore per la conclamata esposizione.
4) Il comportamento dei debitori, peraltro è indicativo per come bene evidenziato dall'opposta laddove ha puntualizzato che i clienti erano stati resi edotti delle clausole contrattuali dagli stessi sottoscritti e quindi con cui ne hanno accettato le condizioni, che il documento di sintesi è stato sottoscritto con la piena accettazione di tutte le clausole e che le comunicazioni e gli estratti conto venivano periodicamente inviati dalla ai clienti, senza che gli stessi hanno CP_8
mai avanzato censure e/o contestazioni. Ancora, la ha sollecitato il CP_8
pagamento e ripianamento dei sospesi senza che gli opponenti abbiano provveduto a ripianare la propria posizione debitoria, ne consegue la legittimità
dell'opposta di avviare il giudizio monitorio in danno degli stessi
5) Appare pacifico che le argomentazioni avanzate dagli attori ma non supportate da valide prove fanno ritenere che bene ha fatto il Giudice del giudizio monitorio ad accogliere il ricorso ed ad ingiungere all'odierno opponente le somme di cui ai reclamati crediti, che certamente costituiscono valida e sufficiente prova per la emissione del decreto ingiuntivo.
6) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto, laddove nel merito ha
8 puntualizzato la corretta documentazione posta a base del giudizio monitorio e cioè l'estratto conto, la movimentazione del finanziamento con l'annotazione dei tassi applicati al rapporto che contrariamente a quanto labilmente sostenuto dagli opponenti, si appalesano inferiori al tasso sogli d'usura.
7) Quindi in osservanza alla legge il Giudice del Giudizio monitorio bene ha compiuto nel ritenere idonei i documenti a corredo del ricorso ed ad emettere il decreto ingiuntivo in questione. L'opponente si è limitato a narrare una serie di questioni senza supportare di prova gli stessi, conseguentemente tutto ciò
comporta il rigetto della domanda avanzata dall'opponente stante che la esposizione debitoria nella fattispecie si appalesa dimostrata e conclamata.
8) In conclusione il costrutto dimostra pacificamente la esposizione degli odierni opponenti nei confronti dell'opposta per le somme che hanno trovato corretta giustificazione nell'accoglimento del ricorso monitorio e con la correzione per come avanzato e richiesto.
Invero in ordine alle eccezioni sollevate dall'attore, le stesse si sono rilevate non condivisibili, quanto avanzato non è stato provato nel corso della causa, anzi è stato dimostrato l'esatto contrario.
Ma ancora vale la pena sottolineare che il credito vantato dall'opposta, è stato provato nel giudizio monitorio che ha originato il Decreto Ingiuntivo opposto e comunque l'odierno opponente, si è limitato a sostenere apoditticamente una serie di questioni senza però supportare detto assunto di valide prove.
In ogni caso nella fattispecie, è ampiamente accertato che l'opponente si è limitato a sostenere apoditticamente le proprie tesi, senza però minimamente supportare le
9 proprie affermazioni con idonee ed inconfutabili evidenze probatorie, ovvero che gli assunti del convenuto fossero errati e le pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo ultronee.
Non è stata fornita al Giudicante da parte dell'attore alcuna inconfutabile “ prova”
circa le narrate eccezioni formulate nell'atto di opposizione in ordine alle obbligazioni de qua.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 743/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da , e (attore) Controparte_7 CP_2 CP_3
contro
Credit RI AL SP (convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così provvede:
- Dichiara la propria competenza
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo ( del 07/03/2022 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 4/2022 R.D.I. emesso dal Giudice del
10 Tribunale di Agrigento il 11/1/2022 ritualmente notificato con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente, ma per l'importo di cui alla correzione e precisamente €.
30.656,76. ( leggasi €. 30.656,76 laddove è indicato €. 31.356,15).
2) Concede la definitiva esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna gli attori/opponenti e Controparte_7 CP_2 CP_3
in solido fra loro al rimborso in favore del Convenuto Credit RI
[...]
AL SP, delle spese processuali, complessivamente liquidate in €. 2.000,00,
oltre rimborso forfettario 15% spese generali, Iva e CPA e accessori di legge e di rito.
Così deciso in Agrigento il 01/Marzo/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 743/2022 R.G.A.C.C., dell'anno 2022
trattenuta in decisione all'udienza del 29 Novembre 2024, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” ed iscritta a ruolo il 16/03/2022
PROMOSSA DA
1. in persona del Suo Legale Controparte_1
Rappresentante Pro Tempore Mauro Palumbo, nato CP_2
Agrigento il 21/12/1971 ad Agrigento, nato Agrigento il CP_3
15/5/1978 elettivamente domiciliati in Agrigento ( Via Artemide n. 5) presso lo studio dell'Avv. Urso Giuseppe Gianluca, rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
attore opponente
1
CONTRO
1) già in persona del Legale Controparte_4 Controparte_5
Rappresentante Pro Tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana
Cipolla e Avv. Antonio Ferraguto ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'Avv. Roberta Contrino Via Mazzini Agrigento.
Convenuto - opposto
OGGETTO: “ Opposizione a decreto ingiuntivo con citazione “
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07/03/2022 ritualmente notificato la Controparte_1
e convenivano in giudizio innanzi
[...] CP_2 CP_3
questo Tribunale il con Sede in Sondrio Società appartenente al Controparte_5
Credit Agricolle AL e per essa quale procuratrice la Controparte_6
proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2022 emesso
[...]
2 dal Giudice del Tribunale di Agrigento il 11/01/2022 ritualmente notificato per
€.31.356,15 ed esponevano:
La Società corrente in Agrigento richiedevano la somma di €. Controparte_7
30.000,00 quale finanziamento chirografario n. 60736 con garanzia fidejussoria di e e attraverso apertura di conto corrente n. 1169. CP_2 CP_3
Quindi veniva sostenuta la nullità della fidejussione prestata per violazione della normativa antitrust in relazione all'articolo 1957 c.c. Violazione dell'Art. 2 secondo comma Lett. a) Legge n. 287/1990.
Veniva evidenziato un errore sul quantum del decreto ingiuntivo emesso in considerazione che non si è tenuto conto di un importo versato in compensazione pari ad €.942,99 e pertanto il conto presentava un saldo di €. 8.545,33 anziché €.
9.488,32 per come reclamato nel giudizio monitorio.
Veniva sostenuta la illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, per essere i documenti prodotti dalla banca inidonei ad ottenere il chiesto provvedimento per radicale nullità egli stessi di cui all'Art. 117 tub e legge 108/96.
- E precisamente nullità del decreto ingiuntivo perché ottenuto sulla base di un contratto di finanziamento dell'importo di €. 30.000,00 che prevede l'applicazione di interessi e spese e commissioni ultralegali in palese violazione dell'Art. 117 Tub. Veniva sostenuta l'applicazione di tassi di interesse che superavano la soglia di usura in difetto alla legge 108/96, veniva contestato il documento di sintesi e la documentazione posta alla base del decreto ingiuntivo,
in ogni caso la carenza ed irregolarità del contratto di finanziamento, veniva
3 sostenuta l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia, la indeterminatezza del
TAEG.
- Quindi l'opponente chiedeva al Tribunale di accogliere la opposizione dichiarare nullo annullabile il decreto ingiuntivo opposto per tutte le spiegate ragioni.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari .
- Si costituiva nel giudizio Credit RI AL SP, la quale con la propria comparsa di risposta osservava contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- A) in via preliminare veniva contestato il contenuto della dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente se ne richiedeva il rigetto.
- L'opposta ha sostenuto che in ordine alla postulata nullità delle fideiussioni le stesse sono valide e legittime e per l'effetto il pieno diritto della Banca ad ottenere il pagamento di quanto dovuto. Il Tutto anche alla luce della Sentenza
della EZ UN ( Cass. EZ UN n. 41994/2021). In ordine all'evidenziato errore della somma reclamata nel Giudizio monitorio, veniva rilevato e riconosciuto un mero errore materiale nella indicazione della somma di complessive €. 9.983,96 anziché quella di €. 9.284,57 ( dato dalla differenza tra l'importo di €. 10.373,96 e gli interessi incassati €. 942,99 e €. 146,40) a detta somma va aggiunta la esposizione del finanziamento pari ad €. 21.372,19 per un totale di €. 30.656,76.
- Quindi veniva evidenziata la necessità di confermare il decreto ingiuntivo pur per la minore somma di €. 30.656,76.
4 - Veniva evidenziato che la documentazione prodotta è la prova del credito,
laddove è stato prodotto il contratto di finanziamento, ancora il documento di sintesi allegato allo stesso contratto, relativo al Finanziamento Chirografario,
contenente tutte le condizioni economiche, ma anche del piano di ammortamento con le relative scadenze, l'importo di ciascuna rata distinta per quota capitale e quota interessi nonché il tasso , tutti i documenti sono stati sottoscritti ed accettati dagli odierni opponenti e conseguentemente le censure oggi mosse attraverso la dispiegata opposizione non si appalesano fondate.
- Ancora veniva evidenziato che nel documento di sintesi – sottoscritto dagli opponenti – risultano espressamente pattuiti ed accettati non solo gli interessi bensì tutte le condizioni economiche comprese le commissioni e le spese. In ogni caso la non ha applicato interessi anatocistici, non è stato superato il tasso CP_8
soglia e che in ogni caso la documentazione posta a base del giudizio monitorio si appalesa regolare ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo.
- Ancora veniva sostenuto la correttezza dell'opposta laddove la documentazione a sostegno del giudizio monitorio rappresenta valida documentazione per provare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito ed ancora sulla applicazione dei tassi contrattuali che risultano inferiori rispetto al tasso soglia dei limiti d'usura per come provato documentalmente.
- L'opposta contestava tutti i motivi della opposizione e sosteneva la propria corretta condotta. Veniva sostenuta la mancata applicazione di interessi anatocistici, né sono stati applicati interessi usurari, quindi veniva reclamata la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto.
5 - Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 13/10/2023, la causa veniva rinviata all'udienza del 17/5/2024 per precisazione delle conclusioni.Alla detta udienza la causa veniva rinviata per analoga attività all'udienza del 29/11/2024.
Alla detta udienza le parti concludevano ed il Giudice tratteneva la causa in decisione accordando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 29/11/2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per gli attori opponenti , e Controparte_7 CP_2
: come in atto di opposizione con citazione, e Comparsa CP_3
Conclusionale .
- per il convenuto opposto Credit RI AL SP: come in comparsa di risposta, e comparsa conclusionale .
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata e pertanto va rigettata .
2) Va infatti rilevato che l'attore opponente, nell'atto di citazione si è limitato a narrare il proprio punto di vista ma senza supportare rispetto al proprio assunto una minima prova, la documentazione prodotta asserisce esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'opponente attore, stante che la produzione delle scritture contabili e del contratto sottostante è puntuale per l'ottenimento del decreto ingiuntivo de quo, ancora il mero tenue errore di calcolo è stato accettato e fatto proprio dall'opposta , laddove la documentazione probatoria prodotta nel ricorso per ingiunzione si appalesa completa e puntuale per i dedotti fini.
3) D'altra parte l'opponente non ha fornito alcuna prova idonea ad inficiare le risultanze del detto titolo. L'opposta aveva prodotto idonea documentazione nel giudizio monitorio comprovante il proprio credito nei confronti dell'opponente,
quindi gli opponenti, che avevano accettato l'erogazione del finanziamento nonché l'affidamento di scopertura in c/c utilizzando lo stesso, avevano pienamente accettato le condizioni economiche connesse, peraltro periodicamente la Banca inviava gli estratti conto e nessuna censura era stata avanzata, ne consegue la piena legittimità dell'operato della opposta e la piena risultanza che gli opponenti risultano debitori della esposizione di €. 30.656,76(
anziché 31.356,15 come indicato nel decreto ingiuntivo) quindi il decreto ingiuntivo opposto che va integralmente confermato con la detta correzione con il
7 rigetto della spiegata opposizione.
Per quanto attiene le fidejussioni prestate le stesse per come bene osservato dall'opposta risultano piene ed efficaci e consentono all'opposta dio reclamare il dovuto in ordine alla esposizione debitoria anche agli stessi fidejussori che appunto in solido tra di loro risultano onerati a pagare al creditore per la conclamata esposizione.
4) Il comportamento dei debitori, peraltro è indicativo per come bene evidenziato dall'opposta laddove ha puntualizzato che i clienti erano stati resi edotti delle clausole contrattuali dagli stessi sottoscritti e quindi con cui ne hanno accettato le condizioni, che il documento di sintesi è stato sottoscritto con la piena accettazione di tutte le clausole e che le comunicazioni e gli estratti conto venivano periodicamente inviati dalla ai clienti, senza che gli stessi hanno CP_8
mai avanzato censure e/o contestazioni. Ancora, la ha sollecitato il CP_8
pagamento e ripianamento dei sospesi senza che gli opponenti abbiano provveduto a ripianare la propria posizione debitoria, ne consegue la legittimità
dell'opposta di avviare il giudizio monitorio in danno degli stessi
5) Appare pacifico che le argomentazioni avanzate dagli attori ma non supportate da valide prove fanno ritenere che bene ha fatto il Giudice del giudizio monitorio ad accogliere il ricorso ed ad ingiungere all'odierno opponente le somme di cui ai reclamati crediti, che certamente costituiscono valida e sufficiente prova per la emissione del decreto ingiuntivo.
6) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto, laddove nel merito ha
8 puntualizzato la corretta documentazione posta a base del giudizio monitorio e cioè l'estratto conto, la movimentazione del finanziamento con l'annotazione dei tassi applicati al rapporto che contrariamente a quanto labilmente sostenuto dagli opponenti, si appalesano inferiori al tasso sogli d'usura.
7) Quindi in osservanza alla legge il Giudice del Giudizio monitorio bene ha compiuto nel ritenere idonei i documenti a corredo del ricorso ed ad emettere il decreto ingiuntivo in questione. L'opponente si è limitato a narrare una serie di questioni senza supportare di prova gli stessi, conseguentemente tutto ciò
comporta il rigetto della domanda avanzata dall'opponente stante che la esposizione debitoria nella fattispecie si appalesa dimostrata e conclamata.
8) In conclusione il costrutto dimostra pacificamente la esposizione degli odierni opponenti nei confronti dell'opposta per le somme che hanno trovato corretta giustificazione nell'accoglimento del ricorso monitorio e con la correzione per come avanzato e richiesto.
Invero in ordine alle eccezioni sollevate dall'attore, le stesse si sono rilevate non condivisibili, quanto avanzato non è stato provato nel corso della causa, anzi è stato dimostrato l'esatto contrario.
Ma ancora vale la pena sottolineare che il credito vantato dall'opposta, è stato provato nel giudizio monitorio che ha originato il Decreto Ingiuntivo opposto e comunque l'odierno opponente, si è limitato a sostenere apoditticamente una serie di questioni senza però supportare detto assunto di valide prove.
In ogni caso nella fattispecie, è ampiamente accertato che l'opponente si è limitato a sostenere apoditticamente le proprie tesi, senza però minimamente supportare le
9 proprie affermazioni con idonee ed inconfutabili evidenze probatorie, ovvero che gli assunti del convenuto fossero errati e le pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo ultronee.
Non è stata fornita al Giudicante da parte dell'attore alcuna inconfutabile “ prova”
circa le narrate eccezioni formulate nell'atto di opposizione in ordine alle obbligazioni de qua.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.
Per gli effetti le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
- Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 743/2022 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da , e (attore) Controparte_7 CP_2 CP_3
contro
Credit RI AL SP (convenuto), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così provvede:
- Dichiara la propria competenza
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo ( del 07/03/2022 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 4/2022 R.D.I. emesso dal Giudice del
10 Tribunale di Agrigento il 11/1/2022 ritualmente notificato con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente, ma per l'importo di cui alla correzione e precisamente €.
30.656,76. ( leggasi €. 30.656,76 laddove è indicato €. 31.356,15).
2) Concede la definitiva esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
3) Condanna gli attori/opponenti e Controparte_7 CP_2 CP_3
in solido fra loro al rimborso in favore del Convenuto Credit RI
[...]
AL SP, delle spese processuali, complessivamente liquidate in €. 2.000,00,
oltre rimborso forfettario 15% spese generali, Iva e CPA e accessori di legge e di rito.
Così deciso in Agrigento il 01/Marzo/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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