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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 33/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Santo Dalmazio Tarantino e, per parte resistente, l'Avvocato dello Stato Guglielmo Guglielmi. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e verbale d'udienza del 09.06.2025. L'avv. Santo Dalmazio Tarantino chiede, in caso di condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali, che esse siano distratte a suo favore in quanto antistatario.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 33/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 dall'avv. Santa Dalmazio Tarantino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 ieste ed elettivamente domiciliata a Trieste, Piazza Dalmazia 3
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 09.06.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'amministrazione per ottenerne la condanna al pagamento dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, dovuto in funzione della veste di Direttore dei lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia, assunta previa cartolina di precetto per richiamo alle armi e nel periodo dal 24.09.2018 al 19.12.2019, quando la percentuale dei lavori eseguiti era pari all'83,57%. Inutili le richieste stragiudiziali di pagamento, precluso, secondo le parole dell'amministrazione, dalla mancanza, dapprima, del d.P.C.M. utile alla ripartizione degli incentivi e, successivamente, dalla mancanza della contrattazione collettiva decentrata necessaria ai medesimi scopi, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'incentivo predetto o, in subordine, per ottenere quanto dovuto a titolo risarcitorio.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita oltre il termine di decadenza e non ha specificamente contestato le allegazioni di Ha dato Pt_1 atto dell'intervento tanto del d.P.C.M., quanto dell'accordo collettivo, esibendo un prospetto di liquidazione contenenti voci utili alla quantificazione dell'incentivo. Ha così prospettato una conciliazione della controversia, offrendo al ricorrente, in via meramente transattiva, la somma omnicomprensiva di euro 15.000,00, concludendo con la richiesta di conciliare la causa o, in subordine, di respingere la domanda perché non integralmente provata.
3. All'udienza del 09.06.2025, parte ricorrente, così implicitamente rifiutando la proposta conciliativa, ha indicato che in base al prospetto di liquidazione depositato dall'amministrazione l'importo che gli spetta è pari ad euro 26.424,96; detratta la somma di euro 2.023,96, già percepita, ha concluso chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 24.400,99. La resistente, da parte sua, non ha formulato alcuna osservazione rispetto a queste indicazioni e si è riportata alla memoria difensiva.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va posto in evidenza che è pacifico e documentale che a fronte della relativa cartolina di precetto, abbia Pt_1 assunto il ruolo di Direttore dei lavori di restauro del Sacrario militare di Redipuglia [cfr. doc. 1 e 3 ricorrente], assumendo quest'incarico dal 24.09.2018 al 19.12.2019. È documentale, risultante dalla relazione di fine incarico, che i lavori fossero giunti allo stato d'avanzamento dell'83,57% [cfr. doc. 4 ricorrente] e che fossero stati regolarmente eseguiti, come dimostra la relativa certificazione proveniente dall'amministrazione resistente [cfr. doc. 9]. È altrettanto pacifico e documentale che prima di agire in giudizio, Pt_1 abbia vanamente tentato di veder soddisfatta la sua pretesa in modo bonario, così come non è controverso che l'amministrazione abbia frapposto a quest'aspirazione gli ostacoli descritti in ricorso e sopra sintetizzati. Ostacoli che, come risulta, dallo scritto difensivo dell'amministrazione, oggi non sono più attuali.
4.1. Ciò posto, il credito azionato rimonta all'art. 113, d. lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis alla fattispecie. La norma, al comma 2, prevede che a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti». Il comma 3 prosegue spiegando che «l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo».
4.2. Chiarita la cornice di riferimento, nella specie risultano integrati tutti i presupposti per la liquidazione degli importi dovuti a quale direttore dei Pt_1 lavori. Al contempo, nulla osta in tal senso, in mancanza di diverse deduzioni dell'amministrazione.
4.3. In ordine alla quantificazione del dovuto, può senz'altro farsi riferimento alla cifra indicata dal ricorrente all'udienza del 09.06.2025, incontestata e coerente con il prospetto di liquidazione proveniente dall'amministrazione.
4.4. La va dunque condannata a pagare Controparte_2 in favore di la somma di euro 24.400,99. Pt_1 * 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la
[...]
a pagare in favore di la somma di euro Controparte_2 Parte_1
24.400,99, oltre accessori come per legge;
condanna la a rifondere a Controparte_2 [...] le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.216,00, oltre 15% Pt_1 per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Santo Dalmazio Tarantino. Gorizia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Santo Dalmazio Tarantino e, per parte resistente, l'Avvocato dello Stato Guglielmo Guglielmi. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e verbale d'udienza del 09.06.2025. L'avv. Santo Dalmazio Tarantino chiede, in caso di condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali, che esse siano distratte a suo favore in quanto antistatario.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 33/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 dall'avv. Santa Dalmazio Tarantino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 ieste ed elettivamente domiciliata a Trieste, Piazza Dalmazia 3
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 09.06.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'amministrazione per ottenerne la condanna al pagamento dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, dovuto in funzione della veste di Direttore dei lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia, assunta previa cartolina di precetto per richiamo alle armi e nel periodo dal 24.09.2018 al 19.12.2019, quando la percentuale dei lavori eseguiti era pari all'83,57%. Inutili le richieste stragiudiziali di pagamento, precluso, secondo le parole dell'amministrazione, dalla mancanza, dapprima, del d.P.C.M. utile alla ripartizione degli incentivi e, successivamente, dalla mancanza della contrattazione collettiva decentrata necessaria ai medesimi scopi, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dell'incentivo predetto o, in subordine, per ottenere quanto dovuto a titolo risarcitorio.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita oltre il termine di decadenza e non ha specificamente contestato le allegazioni di Ha dato Pt_1 atto dell'intervento tanto del d.P.C.M., quanto dell'accordo collettivo, esibendo un prospetto di liquidazione contenenti voci utili alla quantificazione dell'incentivo. Ha così prospettato una conciliazione della controversia, offrendo al ricorrente, in via meramente transattiva, la somma omnicomprensiva di euro 15.000,00, concludendo con la richiesta di conciliare la causa o, in subordine, di respingere la domanda perché non integralmente provata.
3. All'udienza del 09.06.2025, parte ricorrente, così implicitamente rifiutando la proposta conciliativa, ha indicato che in base al prospetto di liquidazione depositato dall'amministrazione l'importo che gli spetta è pari ad euro 26.424,96; detratta la somma di euro 2.023,96, già percepita, ha concluso chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 24.400,99. La resistente, da parte sua, non ha formulato alcuna osservazione rispetto a queste indicazioni e si è riportata alla memoria difensiva.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va posto in evidenza che è pacifico e documentale che a fronte della relativa cartolina di precetto, abbia Pt_1 assunto il ruolo di Direttore dei lavori di restauro del Sacrario militare di Redipuglia [cfr. doc. 1 e 3 ricorrente], assumendo quest'incarico dal 24.09.2018 al 19.12.2019. È documentale, risultante dalla relazione di fine incarico, che i lavori fossero giunti allo stato d'avanzamento dell'83,57% [cfr. doc. 4 ricorrente] e che fossero stati regolarmente eseguiti, come dimostra la relativa certificazione proveniente dall'amministrazione resistente [cfr. doc. 9]. È altrettanto pacifico e documentale che prima di agire in giudizio, Pt_1 abbia vanamente tentato di veder soddisfatta la sua pretesa in modo bonario, così come non è controverso che l'amministrazione abbia frapposto a quest'aspirazione gli ostacoli descritti in ricorso e sopra sintetizzati. Ostacoli che, come risulta, dallo scritto difensivo dell'amministrazione, oggi non sono più attuali.
4.1. Ciò posto, il credito azionato rimonta all'art. 113, d. lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis alla fattispecie. La norma, al comma 2, prevede che a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti». Il comma 3 prosegue spiegando che «l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo».
4.2. Chiarita la cornice di riferimento, nella specie risultano integrati tutti i presupposti per la liquidazione degli importi dovuti a quale direttore dei Pt_1 lavori. Al contempo, nulla osta in tal senso, in mancanza di diverse deduzioni dell'amministrazione.
4.3. In ordine alla quantificazione del dovuto, può senz'altro farsi riferimento alla cifra indicata dal ricorrente all'udienza del 09.06.2025, incontestata e coerente con il prospetto di liquidazione proveniente dall'amministrazione.
4.4. La va dunque condannata a pagare Controparte_2 in favore di la somma di euro 24.400,99. Pt_1 * 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la
[...]
a pagare in favore di la somma di euro Controparte_2 Parte_1
24.400,99, oltre accessori come per legge;
condanna la a rifondere a Controparte_2 [...] le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.216,00, oltre 15% Pt_1 per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Santo Dalmazio Tarantino. Gorizia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri