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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2201/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il 9 Controparte_1 C.F._1
maggio 1986, residente in [...] c.f. (doc.3) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia M. Camiciotti (codice fiscale , fax CodiceFiscale_2
0144 316693, pec. ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio in Acqui Terme, Piazza San Guido, n. 19, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera in data 25 maggio 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria
- ricorrente -
contro
C.F. , nato a [...] il [...] CP_2 C.F._3
(C.F.: residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 - con facoltà sia congiunte che disgiunte - dagli Avv.ti Roberto Rasoira del Foro di Alessandria
(C.F.: – numero telefax: 0144-325589; indirizzo p.e.c.: C.F._4
con studio in Acqui Terme (AL) – Corso Italia Email_2
n.72 e Maurizio Chiarito del Foro di Alessandria (C.F.: – numero telefax: C.F._5
0131-510517; indirizzo p.e.c.: ) con studio in Alessandria – Email_3
Corso F. Cavallotti n.27, ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso lo studio dell'Avv. Roberto Rasoira.
- resistente -
Conclusioni della ricorrente:
“Contrariis rejectis;
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria,
Per_ 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi (cognome da nubile , Controparte_1
nata a [...] il [...], residente in [...]
c.f. e nato a [...] il 21 aprile C.F._1 CP_2
1981, residente in [...], addebitandola al marito.
2) Assegnare la casa coniugale (con tutti gli arredi) sita in Strevi, Via Garibaldi, n. 19 alla
Perso moglie che la abiterà con le figlie ed Per_2 Per_3
3) Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre prevedendo che il padre possa vederle in luogo neutro, alla presenza di una educatrice o comunque di personale dei Servizi
Sociali di Acqui Terme, nei modi e nei tempi concordati con detti Servizi e con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, nonché dei loro desideri, al fine di tutelare il benessere psicofisico delle minori ed evitare alle stesse un pregiudizio derivante dai comportamenti del padre;
Perso 4) Quanto al contributo al mantenimento delle tre figlie ed rispettivamente Per_2 Per_3
di anni 12 (13 li compirà il prossimo 13 novembre), 8 e 3, disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di eu 600,00 mensili, o altra somma meglio vista, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso questo Tribunale;
5) Disporre inoltre che il sig. versi alla sig.ra la somma di eu CP_2 Controparte_1
200,00 per poter pagare il canone di locazione dell'immobile costituente la casa già coniugale, sita in Strevi, Via Garibaldi, n. 19.
6) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Conclusioni del resistente
- In via istruttoria: - Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Alessandria:
- Ordinare ai Servizi sociali di Acqui Terme, il deposito di aggiornata relazione in merito all'attività ed alle iniziative ad oggi intraprese in favore delle minori, nonché della Sig.ra e Controparte_1
Per del Sig. Compresa relazione periodica della psicologa Dott.ssa ad oggi non CP_2
depositata nonostante i reiterati solleciti del G.I. Dott.ssa F. Andreoni;
- Ordinare ex art.210 C.p.C. al datore di lavoro, od in subordine alla G.d.F. ove imprecisato, la produzione in giudizio della busta paga della Sig.ra come dichiarante svolgere Controparte_1 attività lavorativa. Nonchè ordinare all' la produzione in giudizio delle attestazioni di CP_3 versamento dell'Assegno Unico Universale erogato in favore suo e della prole.
- Ammettere prove per testi sulle circostanze di causa come capitolate da 1) a 15) in Comparsa di costituzione e risposta 10.11.23 qui da intendersi richiamata, con i testi ivi indicati.
- Nel merito:
Invocata la presunzione di non colpevolezza del resistente ai sensi ed agli effetti dell'art.27 co. 2
Costituzione sino all'eventuale condanna definitiva, in relazione alla Sentenza 12.02.25 pronunziata dal Tribunale di Alessandria – Ufficio G.I.P. - Dott. S. Tacchino nel P.P. N.1594/23 R.G. a carico del resistente, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Alessandria disporre:
1) la separazione giudiziale dei coniugi, senza alcun addebito, e, per le ragioni esposte, configurandosi una sostanziale autosufficienza economica delle parti, senza la previsione di alcun eventuale obbligo di corrispondere da parte del sig. assegno mensile di mantenimento CP_2
in favore della sig.ra ; Controparte_1
2) Assegnare la casa coniugale (con tutti gli arredi) sita in Strevi – Via Garibaldi n.19 alla
Perso ricorrente, che la abiterà con le figlie ed Per_2 Per_3
Restituendo la Sig.ra senza ulteriore ritardo, al Sig. gli effetti Controparte_1 CP_2 personali di quest'ultimo, compresi i documenti e l'attrezzatura da lavoro giacenti presso l'abitazione, in quanto di sua esclusiva proprietà. Impegnandosi il resistente, compatibilmente con la situazione economica, al pagamento del canone di locazione pari ad € 200,00 mensili.
3) Disporre allo stato, comunque invocato il principio costituzionale di cui sopra, l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre. Prevedendo che il padre possa e debba vederle in luogo neutro, alla presenza di educatrice o comunque di personale a ciò delegato dai Servizi Sociali di Acqui Terme
(A.S.C.A.), nei modi e nei tempi che verranno concordati con i suddetti ed i genitori. Tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e lavorativi dei genitori. Al fine di tutelare il benessere psico-fisico delle minori e favorire il ripristino del rapporto genitoriale, con il supporto psicologico fornito dall'ASL di Acqui Terme.
4) Disporre – in ragione della documentata quanto sbilanciata situazione economica in favore della ricorrente - nonché della sostenibilità della spesa in rapporto al mantenimento del resistente, il versamento a carico del padre ed in favore della madre e sino al raggiungimento della maggiore età delle figlie, a titolo di contributo al mantenimento delle medesime, della somma mensile di € 200,00 rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo di codesto Ufficio. Con riserva di modifica dell'importo ad esito del riscontro fornito dall' , in ordine all'effettiva somma corrisposta alla CP_3
ricorrente a titolo di Assegno Unico Universale. Comunque commisurato alla condizione reddituale del resistente, documentalmente inferiore a quella della ricorrente.
Non accettato il contraddittorio su eventuali nuove conclusioni avversarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 25 agosto 2023 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale dal marito evidenziando molteplici e gravi comportamenti posti in essere dallo stesso, - oggetto anche di denuncia penale - contrari alla comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed ai doveri familiari;
chiedeva altresì l'affidamento esclusivo delle tre figlie minori ed Per_2 Per_3
Perso un contributo al mantenimento delle bambine oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale, nonché che il marito continui a pagare il canone di locazione della casa già coniugale di Strevi.
Notificato ricorso e decreto si costituiva in giudizio il sig. contestando gli assunti CP_2
della ricorrente e fornendo una versione alternativa del rapporto coniugale e familiare in generale.
Depositate nei termini le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti sono comparse personalmente, ed il Giudice designato in data 14 dicembre 2023 emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
AFFIDA le figlie minori nata ad [...] terme il 13 novembre 2011, nata ad [...]_7
Alessandria il 12 aprile 2016, e nata ad Alessandria il [...], in [...]_8
esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la medesima, ove avranno altresì residenza anagrafica;
ASSEGNA a la casa coniugale sita in Strevi, via Garibaldi, Controparte_1
n. 19; DISPONE che le minori frequentino il padre in luogo neutro e alla presenza dell'educatore, ogni due settimane, secondo il calendario predisposto dal (ndr: rectius ASCA); PONE, a Pt_2 carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di ogni CP_2 Controparte_1
Perso mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie , ed la somma Per_2 Per_3 complessiva di euro 1.000,00 (comprensiva di canone di locazione e assegni familiari), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
DISPONE la presa in carico delle minori nata ad [...] il [...] Persona_6
e nata ad [...] il [...], da parte del servizio di psicologia dell'età Persona_7 evolutiva della ”. Pt_3
All'esito del deposito della relazione dei Servizi Sociali di Acqui Terme e dell'altra documentazione richiesta, ed a seguito della successiva udienza del 18 aprile 2024 il Giudice originariamente designato fissava udienza per la rimessione della causa a decisione al 17 ottobre
2024, assegnando alle parti i termini previsti dal codice di rito vigente per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Nelle more del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche la causa veniva assegnata al sottoscritto magistrato a causa del congedo per maternità del magistrato originariamente designato.
Con ordinanza del 3 gennaio 2025 la causa veniva rimessa nella fase istruttoria al fine di acquisire la decisione del GUP di Alessandria all'esito del procedimento n. 1225/2023 RGNR – n. 1594/2023
R.G. GIP, in cui al resistente venivano contestati i seguenti reati:
1) artt. 572, commi 1,2 e 4, 61, numeri 1 e 4, c.p.;
2) e 3), artt. 582, 585 con riferimento agli art. 576, primo comma, n. 5, e 577, primo comma, n. 1,
61 nn. 1 e 11-quinquies c.p.;
4) artt. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, n. 1, e 609-ter, n.
5-quater, c.p.
Con tale ordinanza veniva altresì disposta ex art.210 C.p.C. la produzione in giudizio della più recente busta paga da parte della Sig.ra Controparte_1
La causa veniva rinviata all'udienza del dell'11 febbraio 2025 ore 9,00 per l'esame di tale documentazione.
Alla successiva udienza del 13 marzo 2025 le parti chiedevano che venisse fissata l'udienza per la discussione;
il Giudice designato fissava l'udienza del 27 maggio 2025 con assegnazione dei termini per il deposito di conclusioni finali, conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
1. Sulle richieste istruttorie
Preliminarmente, essendo state riproposte da parte del esistente al Collegio alcune istanze istruttorie, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal Giudice Istruttore, per i medesimi motivi - di volta in volta – esposti.
2. Sulla separazione dei coniugi
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale peraltro richiesta da entrambe le parti.
3. Sull'addebito della separazione
Nel caso concreto la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”).
Dalla sentenza del GUP di Alessandria n. 98/2025 acquisita agli atti – pur non essendo divenuta irrevocabile - emergono riscontri ai gravi fatti riferiti dalla ricorrente nel ricorso.
A tale fine si evidenzia che il resistente risulta condannato per i reati di maltrattamento, lesioni e violenza sessuale commessi nei confronti della ricorrente alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.
Tali condotte contrarie ai doveri coniugali, oggettivamente riscontrati anche solo con riferimento alle ipotesi di lesioni e maltrattamenti, in considerazione della loro gravità e reiterazione, hanno sicuramente svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 10.12.1995, n. 13021).
La separazione deve quindi essere attribuita al resistente.
4. Sull'affidamento dei figli
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, le gravi condotte poste in essere dal resistente sintetizzate nella sentenza n.
98/2025 del Gup di Alessandria, portano a ritenere insussistente la capacità genitoriale del medesimo: le lesioni a seguito di percosse alla moglie risultano accertate e oggettivamente riscontrate con certificati medici e tali condotte sono state poste in essere in presenza delle figlie ed in alcuni casi anche nei loro confronti (cfr. sentenza citata pag. 5).
Deve quindi parziale conferma il provvedimento provvisorio pronunciato dal Giudice originariamente designato con cui veniva l'affidamento delle le figlie minori nata Persona_6
ad Acqui terme il 13 novembre 2011, nata ad [...] il [...], e Persona_7 [...]
nata ad Alessandria il [...], in [...] esclusiva alla madre, disponendosi altresì Per_8
l'affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 ter terzo comma c.c. con collocazione prevalente presso la medesima, ove avranno altresì residenza anagrafica.
5. Sull'assegnazione della casa familiare
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
Nel caso concreto deve – pertanto - essere assegnata alla ricorrente sig.ra la casa Controparte_1
coniugale sita in Strevi, via Garibaldi, n. 19.
6. Sulla frequentazione del genitore non collocatario In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, UL c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SN e LA c. Italia).
Nell'ambito dei principi sopra indicati deve trovare conferma il provvedimento provvisorio del giudice originariamente designato per la decisione, consentendo l'esercizio della bigenitorialità con modalità attenute e sotto la sorveglianza dei SS.SS. alla luce della gravi condotte poste in essere dal resistente e descritte nella citata sentenza del GUP di Alessandria.
Deve quindi essere disposto che le minori frequentino il padre in luogo neutro e alla presenza dell'educatore, ogni due settimane, secondo il calendario predisposto dai SS.SS. competenti per territorio.
Perso
7. Sul mantenimento delle figlie ed Per_2 Per_3
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, in considerazione delle condizioni economiche delle parti deve trovare conferma il provvedimento provvisorio con sui si è disposto a carico di l'obbligo di CP_2 corrispondere l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di ogni mese, a Controparte_1
Perso titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie ed la somma Per_2 Per_3
complessiva di euro 1.000,00 (comprensiva di canone di locazione e assegni familiari, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
8. Sulle spese di causa
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengo liquidate in favore dell'Erario in quanto la resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione del D.M. 55/2014 in euro
6.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge,
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. , i quali hanno celebrato matrimonio in CP_2 C.F._3
(Albania) in data 4 febbraio 2010 Persona_9
accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
affida ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c. le figlie minori nata ad [...] terme il 13 Persona_6
novembre 2011, nata ad [...] il [...], e nata ad Persona_7 Per_8
Alessandria il 17 gennaio 2021, in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la medesima, ove avranno altresì residenza anagrafica;
assegna a la casa coniugale sita in Strevi, via Garibaldi, n. 19; Controparte_1
dispone
Perso
che le minori ed frequentino il padre in luogo neutro e alla presenza Per_2 Per_3 dell'educatore, ogni due settimane, secondo il calendario predisposto dai SS.SS. competenti per territorio.
dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di ogni CP_2 Controparte_1
Perso mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie ed la Per_2 Per_3
somma complessiva di euro 1.000,00 (comprensiva di canone di locazione e assegni familiari), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
conferma la presa in carico delle minori nata ad [...] il [...] e Persona_6 Per_7
nata ad [...] il [...], da parte del servizio di psicologia dell'età
[...]
evolutiva della ASL
condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 7.600,00 per spese legali del CP_2
presente procedimento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025.
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2201/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il 9 Controparte_1 C.F._1
maggio 1986, residente in [...] c.f. (doc.3) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia M. Camiciotti (codice fiscale , fax CodiceFiscale_2
0144 316693, pec. ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio in Acqui Terme, Piazza San Guido, n. 19, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera in data 25 maggio 2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria
- ricorrente -
contro
C.F. , nato a [...] il [...] CP_2 C.F._3
(C.F.: residente in [...], rappresentato e difeso C.F._3 - con facoltà sia congiunte che disgiunte - dagli Avv.ti Roberto Rasoira del Foro di Alessandria
(C.F.: – numero telefax: 0144-325589; indirizzo p.e.c.: C.F._4
con studio in Acqui Terme (AL) – Corso Italia Email_2
n.72 e Maurizio Chiarito del Foro di Alessandria (C.F.: – numero telefax: C.F._5
0131-510517; indirizzo p.e.c.: ) con studio in Alessandria – Email_3
Corso F. Cavallotti n.27, ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso lo studio dell'Avv. Roberto Rasoira.
- resistente -
Conclusioni della ricorrente:
“Contrariis rejectis;
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria,
Per_ 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi (cognome da nubile , Controparte_1
nata a [...] il [...], residente in [...]
c.f. e nato a [...] il 21 aprile C.F._1 CP_2
1981, residente in [...], addebitandola al marito.
2) Assegnare la casa coniugale (con tutti gli arredi) sita in Strevi, Via Garibaldi, n. 19 alla
Perso moglie che la abiterà con le figlie ed Per_2 Per_3
3) Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre prevedendo che il padre possa vederle in luogo neutro, alla presenza di una educatrice o comunque di personale dei Servizi
Sociali di Acqui Terme, nei modi e nei tempi concordati con detti Servizi e con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, nonché dei loro desideri, al fine di tutelare il benessere psicofisico delle minori ed evitare alle stesse un pregiudizio derivante dai comportamenti del padre;
Perso 4) Quanto al contributo al mantenimento delle tre figlie ed rispettivamente Per_2 Per_3
di anni 12 (13 li compirà il prossimo 13 novembre), 8 e 3, disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di eu 600,00 mensili, o altra somma meglio vista, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso questo Tribunale;
5) Disporre inoltre che il sig. versi alla sig.ra la somma di eu CP_2 Controparte_1
200,00 per poter pagare il canone di locazione dell'immobile costituente la casa già coniugale, sita in Strevi, Via Garibaldi, n. 19.
6) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Conclusioni del resistente
- In via istruttoria: - Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Alessandria:
- Ordinare ai Servizi sociali di Acqui Terme, il deposito di aggiornata relazione in merito all'attività ed alle iniziative ad oggi intraprese in favore delle minori, nonché della Sig.ra e Controparte_1
Per del Sig. Compresa relazione periodica della psicologa Dott.ssa ad oggi non CP_2
depositata nonostante i reiterati solleciti del G.I. Dott.ssa F. Andreoni;
- Ordinare ex art.210 C.p.C. al datore di lavoro, od in subordine alla G.d.F. ove imprecisato, la produzione in giudizio della busta paga della Sig.ra come dichiarante svolgere Controparte_1 attività lavorativa. Nonchè ordinare all' la produzione in giudizio delle attestazioni di CP_3 versamento dell'Assegno Unico Universale erogato in favore suo e della prole.
- Ammettere prove per testi sulle circostanze di causa come capitolate da 1) a 15) in Comparsa di costituzione e risposta 10.11.23 qui da intendersi richiamata, con i testi ivi indicati.
- Nel merito:
Invocata la presunzione di non colpevolezza del resistente ai sensi ed agli effetti dell'art.27 co. 2
Costituzione sino all'eventuale condanna definitiva, in relazione alla Sentenza 12.02.25 pronunziata dal Tribunale di Alessandria – Ufficio G.I.P. - Dott. S. Tacchino nel P.P. N.1594/23 R.G. a carico del resistente, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Alessandria disporre:
1) la separazione giudiziale dei coniugi, senza alcun addebito, e, per le ragioni esposte, configurandosi una sostanziale autosufficienza economica delle parti, senza la previsione di alcun eventuale obbligo di corrispondere da parte del sig. assegno mensile di mantenimento CP_2
in favore della sig.ra ; Controparte_1
2) Assegnare la casa coniugale (con tutti gli arredi) sita in Strevi – Via Garibaldi n.19 alla
Perso ricorrente, che la abiterà con le figlie ed Per_2 Per_3
Restituendo la Sig.ra senza ulteriore ritardo, al Sig. gli effetti Controparte_1 CP_2 personali di quest'ultimo, compresi i documenti e l'attrezzatura da lavoro giacenti presso l'abitazione, in quanto di sua esclusiva proprietà. Impegnandosi il resistente, compatibilmente con la situazione economica, al pagamento del canone di locazione pari ad € 200,00 mensili.
3) Disporre allo stato, comunque invocato il principio costituzionale di cui sopra, l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre. Prevedendo che il padre possa e debba vederle in luogo neutro, alla presenza di educatrice o comunque di personale a ciò delegato dai Servizi Sociali di Acqui Terme
(A.S.C.A.), nei modi e nei tempi che verranno concordati con i suddetti ed i genitori. Tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e lavorativi dei genitori. Al fine di tutelare il benessere psico-fisico delle minori e favorire il ripristino del rapporto genitoriale, con il supporto psicologico fornito dall'ASL di Acqui Terme.
4) Disporre – in ragione della documentata quanto sbilanciata situazione economica in favore della ricorrente - nonché della sostenibilità della spesa in rapporto al mantenimento del resistente, il versamento a carico del padre ed in favore della madre e sino al raggiungimento della maggiore età delle figlie, a titolo di contributo al mantenimento delle medesime, della somma mensile di € 200,00 rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo di codesto Ufficio. Con riserva di modifica dell'importo ad esito del riscontro fornito dall' , in ordine all'effettiva somma corrisposta alla CP_3
ricorrente a titolo di Assegno Unico Universale. Comunque commisurato alla condizione reddituale del resistente, documentalmente inferiore a quella della ricorrente.
Non accettato il contraddittorio su eventuali nuove conclusioni avversarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 25 agosto 2023 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale dal marito evidenziando molteplici e gravi comportamenti posti in essere dallo stesso, - oggetto anche di denuncia penale - contrari alla comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed ai doveri familiari;
chiedeva altresì l'affidamento esclusivo delle tre figlie minori ed Per_2 Per_3
Perso un contributo al mantenimento delle bambine oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale, nonché che il marito continui a pagare il canone di locazione della casa già coniugale di Strevi.
Notificato ricorso e decreto si costituiva in giudizio il sig. contestando gli assunti CP_2
della ricorrente e fornendo una versione alternativa del rapporto coniugale e familiare in generale.
Depositate nei termini le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti sono comparse personalmente, ed il Giudice designato in data 14 dicembre 2023 emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
AFFIDA le figlie minori nata ad [...] terme il 13 novembre 2011, nata ad [...]_7
Alessandria il 12 aprile 2016, e nata ad Alessandria il [...], in [...]_8
esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la medesima, ove avranno altresì residenza anagrafica;
ASSEGNA a la casa coniugale sita in Strevi, via Garibaldi, Controparte_1
n. 19; DISPONE che le minori frequentino il padre in luogo neutro e alla presenza dell'educatore, ogni due settimane, secondo il calendario predisposto dal (ndr: rectius ASCA); PONE, a Pt_2 carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di ogni CP_2 Controparte_1
Perso mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie , ed la somma Per_2 Per_3 complessiva di euro 1.000,00 (comprensiva di canone di locazione e assegni familiari), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
DISPONE la presa in carico delle minori nata ad [...] il [...] Persona_6
e nata ad [...] il [...], da parte del servizio di psicologia dell'età Persona_7 evolutiva della ”. Pt_3
All'esito del deposito della relazione dei Servizi Sociali di Acqui Terme e dell'altra documentazione richiesta, ed a seguito della successiva udienza del 18 aprile 2024 il Giudice originariamente designato fissava udienza per la rimessione della causa a decisione al 17 ottobre
2024, assegnando alle parti i termini previsti dal codice di rito vigente per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Nelle more del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche la causa veniva assegnata al sottoscritto magistrato a causa del congedo per maternità del magistrato originariamente designato.
Con ordinanza del 3 gennaio 2025 la causa veniva rimessa nella fase istruttoria al fine di acquisire la decisione del GUP di Alessandria all'esito del procedimento n. 1225/2023 RGNR – n. 1594/2023
R.G. GIP, in cui al resistente venivano contestati i seguenti reati:
1) artt. 572, commi 1,2 e 4, 61, numeri 1 e 4, c.p.;
2) e 3), artt. 582, 585 con riferimento agli art. 576, primo comma, n. 5, e 577, primo comma, n. 1,
61 nn. 1 e 11-quinquies c.p.;
4) artt. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, n. 1, e 609-ter, n.
5-quater, c.p.
Con tale ordinanza veniva altresì disposta ex art.210 C.p.C. la produzione in giudizio della più recente busta paga da parte della Sig.ra Controparte_1
La causa veniva rinviata all'udienza del dell'11 febbraio 2025 ore 9,00 per l'esame di tale documentazione.
Alla successiva udienza del 13 marzo 2025 le parti chiedevano che venisse fissata l'udienza per la discussione;
il Giudice designato fissava l'udienza del 27 maggio 2025 con assegnazione dei termini per il deposito di conclusioni finali, conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
1. Sulle richieste istruttorie
Preliminarmente, essendo state riproposte da parte del esistente al Collegio alcune istanze istruttorie, si ritiene di dover confermare, all'esito del doveroso riesame, i provvedimenti assunti in merito dal Giudice Istruttore, per i medesimi motivi - di volta in volta – esposti.
2. Sulla separazione dei coniugi
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale peraltro richiesta da entrambe le parti.
3. Sull'addebito della separazione
Nel caso concreto la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”).
Dalla sentenza del GUP di Alessandria n. 98/2025 acquisita agli atti – pur non essendo divenuta irrevocabile - emergono riscontri ai gravi fatti riferiti dalla ricorrente nel ricorso.
A tale fine si evidenzia che il resistente risulta condannato per i reati di maltrattamento, lesioni e violenza sessuale commessi nei confronti della ricorrente alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.
Tali condotte contrarie ai doveri coniugali, oggettivamente riscontrati anche solo con riferimento alle ipotesi di lesioni e maltrattamenti, in considerazione della loro gravità e reiterazione, hanno sicuramente svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 10.12.1995, n. 13021).
La separazione deve quindi essere attribuita al resistente.
4. Sull'affidamento dei figli
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, le gravi condotte poste in essere dal resistente sintetizzate nella sentenza n.
98/2025 del Gup di Alessandria, portano a ritenere insussistente la capacità genitoriale del medesimo: le lesioni a seguito di percosse alla moglie risultano accertate e oggettivamente riscontrate con certificati medici e tali condotte sono state poste in essere in presenza delle figlie ed in alcuni casi anche nei loro confronti (cfr. sentenza citata pag. 5).
Deve quindi parziale conferma il provvedimento provvisorio pronunciato dal Giudice originariamente designato con cui veniva l'affidamento delle le figlie minori nata Persona_6
ad Acqui terme il 13 novembre 2011, nata ad [...] il [...], e Persona_7 [...]
nata ad Alessandria il [...], in [...] esclusiva alla madre, disponendosi altresì Per_8
l'affidamento esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 ter terzo comma c.c. con collocazione prevalente presso la medesima, ove avranno altresì residenza anagrafica.
5. Sull'assegnazione della casa familiare
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
Nel caso concreto deve – pertanto - essere assegnata alla ricorrente sig.ra la casa Controparte_1
coniugale sita in Strevi, via Garibaldi, n. 19.
6. Sulla frequentazione del genitore non collocatario In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, UL c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SN e LA c. Italia).
Nell'ambito dei principi sopra indicati deve trovare conferma il provvedimento provvisorio del giudice originariamente designato per la decisione, consentendo l'esercizio della bigenitorialità con modalità attenute e sotto la sorveglianza dei SS.SS. alla luce della gravi condotte poste in essere dal resistente e descritte nella citata sentenza del GUP di Alessandria.
Deve quindi essere disposto che le minori frequentino il padre in luogo neutro e alla presenza dell'educatore, ogni due settimane, secondo il calendario predisposto dai SS.SS. competenti per territorio.
Perso
7. Sul mantenimento delle figlie ed Per_2 Per_3
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, in considerazione delle condizioni economiche delle parti deve trovare conferma il provvedimento provvisorio con sui si è disposto a carico di l'obbligo di CP_2 corrispondere l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di ogni mese, a Controparte_1
Perso titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie ed la somma Per_2 Per_3
complessiva di euro 1.000,00 (comprensiva di canone di locazione e assegni familiari, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
8. Sulle spese di causa
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengo liquidate in favore dell'Erario in quanto la resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione del D.M. 55/2014 in euro
6.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge,
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. , i quali hanno celebrato matrimonio in CP_2 C.F._3
(Albania) in data 4 febbraio 2010 Persona_9
accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
affida ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c. le figlie minori nata ad [...] terme il 13 Persona_6
novembre 2011, nata ad [...] il [...], e nata ad Persona_7 Per_8
Alessandria il 17 gennaio 2021, in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la medesima, ove avranno altresì residenza anagrafica;
assegna a la casa coniugale sita in Strevi, via Garibaldi, n. 19; Controparte_1
dispone
Perso
che le minori ed frequentino il padre in luogo neutro e alla presenza Per_2 Per_3 dell'educatore, ogni due settimane, secondo il calendario predisposto dai SS.SS. competenti per territorio.
dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di ogni CP_2 Controparte_1
Perso mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie ed la Per_2 Per_3
somma complessiva di euro 1.000,00 (comprensiva di canone di locazione e assegni familiari), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
conferma la presa in carico delle minori nata ad [...] il [...] e Persona_6 Per_7
nata ad [...] il [...], da parte del servizio di psicologia dell'età
[...]
evolutiva della ASL
condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 7.600,00 per spese legali del CP_2
presente procedimento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025.
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)